TAR Calabria (RC) n. 902 del 9 ottobre 2018
Caccia e animali.Esercizio della caccia con ausilio di richiami vietati e sospensione della licenza di porto di fucile  

L’art. 32 l.n. 157/92 ha carattere speciale rispetto alla prescrizione di cui all'art. 10 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, che ha carattere generale.Nel caso in esame era stata contestata l’ipotesi contravvenzionale di cui alla lett. h) dell’art. 30, per l’esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r), ed il contravventore ha definito il procedimento con l’oblazione. L'Autorità amministrativa - tenuta ad applicare la norma speciale di cui all’art. 32 l.n. 157 cit. e non già l’art. 10 TULPS -, avrebbe potuto disporre la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia nei confronti del ricorrente soltanto in presenza di condanna definitiva o dell’intervenuto pagamento dell’oblazione, e della recidiva, come espressamente previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a) della L. n. 157/1992 per il caso della lett. h) dell’art. 30.



Pubblicato il 09/10/2018

N. 00602/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00429/2018 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2018, proposto da:
Maurizio Costantino, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Pietro Ferraro, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Pio XI n. 155 è elettivamente domiciliato;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Questura di Reggio Calabria e Prefettura di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Reggio Calabria 6F/3°/2018 del 15 maggio 2018, con il quale veniva disposta la sospensione per anni uno della licenza di porto di fucile per uso caccia, e della successiva nota di controdeduzioni- Fasc. n. 15537/W- Prot. 0072872 del 07 giugno 2018 a firma del Primo Dirigente della P. di S. della Questura di Reggio Calabria nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

in data 15 maggio 2018 il Questore di Reggio Calabria disponeva nei confronti di Maurizio Costantino la sospensione per anni uno della licenza di porto di fucile;

Considerato che:

il Questore, accertato che il Costantino era stato “segnalato all’A.G. in data 30.10.2017 per violazione art. 30 della legge 157/92, esercizio di attività venatoria con l’ausilio di richiami acustici elettromagnetici vietati” ed il relativo procedimento penale era stato definito con decreto di archiviazione dal GIP del Tribunale di Palmi in data 2 marzo 2018 che ha dichiarato estinto il reato per intervenuta oblazione, disponeva la sospensione del titolo sul presupposto che “quanto sopra incide sul giudizio di affidabilità dell’interessato circa l’uso legittimo del titolo di polizia”;

Rilevato che:

l’interessato, dopo aver esperito il ricorso gerarchico, impugnava gli atti in epigrafe indicati ritenendoli illegittimi sia per “violazione degli artt. 3 e 10 della l. 241/90 per difetto di istruttoria e assenza di motivazione” che per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, richiamando copiosa giurisprudenza a sostegno delle proprie ragioni;

Dato atto:

della costituzione di mera forma del Ministero dell’Interno, cui il ricorso è stato notificato il 7 settembre 2018, e della sussistenza dei presupposti per la definizione immediata del ricorso;

Tutto ciò premesso:

Il ricorso è fondato.

1) L'art. 10 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 prescrive che "le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata".

A sua volta, l'art. 32, comma 1, lettera a) della L. 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), stabilisce che "Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale; ...".

Aggiunge il comma 2 che “I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna”.

È chiaro che l’art. 32 l.n. 157 cit. ha carattere speciale rispetto alla prescrizione di cui all'art. 10 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, che ha carattere generale.

In base al principio di specialità (espressamente contemplato in campo penale dall'art. 15 c.p., ma del quale deve essere fatta applicazione in qualsiasi settore dell'ordinamento giuridico in quanto costituisce il fondamento logico-giuridico della disciplina relativa al concorso apparente di norme), nel concorso apparente di norme coesistenti deve applicarsi la norma speciale, che deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

Peraltro, come si è detto, l’art. 32 prevede, in aggiunta all’intervento penalistico (“Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30”), sanzioni accessorie irrogate dall’autorità amministrativa, ma espressamente il comma 3 dell’art. 30 rammenta che “Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi”, sicché risulta pure qui confermato il principio di specialità.

2) Nel caso in esame al Costantino era stata contestata l’ipotesi contravvenzionale di cui alla lett. h) dell’art. 30, per l’esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r), punita con l'ammenda fino a lire 3.000.000 (euro 1.549), ed il contravventore ha definito il procedimento con l’oblazione.

L'Autorità amministrativa - tenuta ad applicare la norma speciale di cui all’art. 32 l.n. 157 cit. e non già l’art. 10 TULPS -, avrebbe potuto disporre la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia nei confronti del ricorrente soltanto in presenza di condanna definitiva o dell’intervenuto pagamento dell’oblazione, e della recidiva, come espressamente previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a) della L. n. 157/1992 per il caso della lett. h) dell’art. 30.

Nella specie, non ricorrendo a carico del Costantino l'ipotesi speciale della recidiva, l'impugnato provvedimento di revoca, che fa riferimento solo ed esclusivamente a quest’episodio venatorio, risulta essere stato adottato in carenza di un presupposto essenziale (cfr., in termini, TAR Reggio Calabria, 22 gennaio 2014, n. 59) e la sospensione così disposta è illegittima in quanto “Deve, invero, ritenersi chela sanzione prevista dal citato art. 32 esaurisca la reazione dell’ordinamento al fatto penalmente previsto, non essendo consentito all’amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, andare ben oltre tale previsione” (TAR Reggio Calabria, 10 aprile 2018, n. 174).

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, risultando fondato il secondo motivo d'impugnazione, va disposto l'annullamento degli atti impugnati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 26, co. 2, c.p.a. invocato dalla parte ricorrente, non avendo la parte soccombente “resistito temerariamente in giudizio”.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, degli onorari e spese del giudizio, che liquida forfettariamente in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente, Estensore

Andrea De Col, Referendario

Antonino Scianna, Referendario

         
         
IL PRESIDENTE, ESTENSORE        
Caterina Criscenti