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TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. I sent.8780 del 28 aprile 2004

LIPU (Avv. Maurizio Balletta) c REGIONE CAMPANIA ( Avv. Almerina Bove)
int. ad. ENPA SEZ. SALERNO ( Avv. Rosella Razzano) int. opp. FEDERCACCIA REGIONE CAMPANIA ( Avv. Umberto Gentile)
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE CAMPANIA 2003/2004 ILLEGITTIMITA' SUSSISTE.

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REPUBBLICA ITALIANA

N. 8780 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ANNO 2004

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I^ - composto dai Signori:

N. 8816 Reg. Ric.

ANNO 2003

1) Giancarlo Coraggio - Presidente

2) Paolo Carpentieri – Consigliere – relatore

3) Arcangelo Monaciliuni – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8816/2003 Reg. Gen., proposto dalla L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli) - ONLUS, con sede in Parma alla via Trento 49, in persona del Presidente nazionale e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Balletta, con domicilio eletto in Napoli al corso Vittorio Emanuele 142, presso il sig. Bruno Cajano,

contro

la Regione Campani, in persona del Presidente della giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alemrina Bove, con domicilio eletto in Napoli alla via Santa Lucia 81,

e con l’intervento ad adiuvandum di

Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) ONLUS – Sezione di Salerno, con sede in Salerno alla via S. Leonardo 63, rappresentata e difesa dall’avv. Rossella Razzano, con domicilio eletto in Napoli, alla piazza Municipio 64, presso la segreteria del T.A.R.,

e con l’intervento ad opponendum di

Federcaccia Regione Campania, con sede in Caserta alla via Roma 11, in persona del Presidente p.t., dott. Antonio D’Angelo, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Gentile, con domicilio eletto in Napoli alla via del Parco Margherita 43;

per l’annullamento, previa sospensione,

<<1. della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2547 recante ad oggetto “Approvazione calendario venatorio 2003/2004”; 2. del calendario venatorio 2003/2004, approvato con la deliberazione impugnata sub 1., nella parte in cui, alla lett. a), consente, con decorrenza dal 1° settembre 2003, la caccia a quaglia e tortora; 3. per quanto possa occorrere, dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale della Campania nella seduta del 30/7/2003, non conosciuto, ma richiamato nella deliberazione impugnata sub 1., con la quale si impegna il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore all’Agricoltura, caccia e pesca a fissare, nell’emanazione del calendario venatorio regionale, l’inizio della stagione venatoria 2003/2004 alla data del 1° settembre.>>;

VISTI il ricorso ed i relativi allegati;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente, nonché gli interventi ad adiuvandum e ad opponendum, con le annesse produzioni;

VISTA l’ordinanza n. 4290/2003 del 10 settembre 2003, con la quale la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 24 marzo 2004 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame, notificato in data 26 agosto 2003 e depositato presso la segreteria del Tribunale il successivo 27 agosto 2003, la L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli) - ONLUS ha impugnato la delibera della giunta regionale della Campania n. 2547 del 6 agosto 2003 di approvazione del calendario venatorio per l’anno 2003/2004 (e l’allegato calendario), limitatamente alla parte in cui consente la caccia alla quaglia e alla tortora a partire dal 1° settembre 2003.

Si è costituita ed ha resistito in giudizio l’amministrazione regionale.

Si sono altresì costituiti l’Ente Nazionale Protezione Animali (Sezione di Salerno) con atto di intervento ad adiuvandum e la Federcaccia della Regione Campania, con atto di intervento ad opponendum.

Alla camera di consiglio del 10 settembre 2003, con ordinanza n. 4290/2003, è stata respinta l’istanza cautelare proposta con il ricorso.

Alla pubblica udienza del 24 marzo la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso la L.I.P.U. denuncia la violazione dell’articolo 18, comma 1, della legge quadro 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). La disposizione prevede che la caccia alle specie oggetto di causa è consentita solo a partire dalla terza domenica di settembre. Perciò, sostiene parte ricorrente, “non si può ritenere, come affermato nella motivazione dell’impugnata deliberazione, che il vigente testo dell’art. 16 L.R. Campania n. 8/96, come modificato dall’art. 49 della L.R. n. 15 del 26/7/2002, consentirebbe la caccia a tali specie sin dal 1° settembre”. La norma regionale, a detta dell’associazione ricorrente, non potrebbe derogare a quella “quadro” nazionale. In via subordinata l’associazione ricorrente deduce tuttavia l’illegittimità costituzionale della nuova norma regionale, nella parte in cui amplierebbe il periodo di caccia con anticipazione dell’apertura della stagione venatoria al 1° settembre dell’anno. La L.I.P.U. ricorda che questa Sezione, con ordinanza n. 114 del 19 marzo 2003 (resa nell’ambito di altro giudizio avente ad oggetto l’impugnativa del precedente calendario venatorio, per l’anno 2002/2003), ha già provveduto a rimettere la relativa questione alla Corte costituzionale.

Sennonché – rileva il Collegio - la Corte costituzionale, con la recente ordinanza n. 99 del 10 marzo 2004, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della suddetta questione per difetto di rilevanza nel giudizio a quo in quanto, secondo la ricostruzione degli atti operata dalla Corte, la Regione Campania avrebbe successivamente modificato il proprio precedente deliberato e riconfermato l’apertura della caccia dal 15 settembre, benché avesse dapprima disposto per legge [articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 15 del 26 luglio 2002] l’apertura al 1° settembre dell’anno, e poi (con delibera 3628 del 26 luglio 2002) avesse spostato tale data (per le specie colombaccio, ghiandaia, merlo, quaglia, tortora) all’8 settembre (ma comunque prima della terza domenica del mese).

In sostanza, secondo la Consulta, la regione Campania, per quanto attiene all’annata venatoria precedente (2002/2003), prima ha fatto la legge per anticipare, in via generale, al 1° settembre l’apertura della stagione venatoria per talune specie animali; poi ha cambiato idea e, in via amministrativa, con la delibera 4063 dell’11 settembre 2002 (“differimento termini”), ha “lasciato da parte”, disapplicandola, la sua nuova legge regionale e si è senz’altro riadeguata al criterio nazionale (di recepimento dell’indicazione comunitaria) della terza domenica del mese di settembre. Donde il difetto di rilevanza della questione sollevata da questa Sezione e il giudizio di manifesta inammissibilità.

Occorre ora verificare se tale pronuncia – cui appare opportuno adeguarsi – rimanga valida anche nel caso in esame, relativamente alla questione di costituzionalità per il nuovo calendario venatorio (per l’annata 2003-2004). La Regione Campania, infatti, anche in questo caso con notevole perplessità di azione, ha nella sostanza anticipato, per la stagione venatoria 2003/2004, l’apertura della caccia alla quaglia e alla tortora al 1° settembre 2003, ma lo ha fatto affermando (invero contraddittoriamente) di fare piena e diretta applicazione sia della legge nazionale 157 del 1992 che di quella regionale 8 del 1996 (come modificata nel 2002). Per cui resta non chiaro se la Regione abbia inteso motivare, nella delibera impugnata, la preapertura (in linea con la legge nazionale) o la mancata posticipazione dell’apertura (in linea con la legge regionale). Questo dubbio incide sul profilo della rilevanza della questione di costituzionalità.

E’ dunque necessario procedere a una disamina analitica del contenuto della delibera regionale impugnata per stabilire se la Regione ha applicato o non ha applicato la legge regionale 8 del 1996 (nuovo testo dell’articolo 16) nel provvedimento oggetto di giudizio.

La giunta regionale muove dal richiamo degli atti preparatori del procedimento. Menziona, in particolare, la proposta di calendario venatorio elaborata dagli uffici competenti, in cui si prevedeva l’apertura della caccia per la terza domenica del mese di settembre (in ossequio, dunque, all’articolo 18 della legge nazionale 157 del 1992). Riferisce del parere tecnico reso su tale proposta dall’I.N.F.S. con nota del 17 giugno 2003, parere allegato alla delibera e contenente “alcune considerazioni e proposte”. Richiama, dunque, l’ordine del giorno votato nella seduta del 30 luglio 2003 con il quale il consiglio regionale ha impegnato il presidente della giunta e l’assessore al ramo “a fissare, nell’emanazione del calendario venatorio, l’inizio della stagione venatoria 2003/2004 alle specie quaglia e tortora al 1° settembre”. E ciò per i seguenti motivi (che vale la pena di trascrivere integralmente): “premesso che la legge regionale 8/96 consente l’apertura della caccia ad alcune specie al 1° settembre; considerato che non si ravvisano condizioni ostative di carattere scientifico, climatologico e faunistico a fissare l’inizio della stagione venatoria al 1° settembre; visto che le specie quaglia e tortora hanno già iniziato, a quella data, la fase di migrazione, né si riscontra sul territorio una diminuzione della presenza di tali specie; atteso che i calendari venatori delle regioni limitrofe hanno fissato l’inizio dell’annata venatoria al 1° settembre; allo scopo altresì di omogeneizzare i periodi di caccia e favorire una più equa distribuzione dei cacciatori sul territorio”. La delibera oggetto di impugnazione prosegue richiamando il successivo parere appositamente richiesto all’I.N.F.S., a seguito del predetto voto dell’assemblea regionale, nuovo parere reso con nota 6099 del 5 agosto 2003, con il quale l’Istituto avrebbe dato parere favorevole per la tortora e parere contrario per la quaglia, pur ammettendo nella premessa che possono essere concesse anticipazioni all’apertura della caccia a condizione che ci sia una favorevole valutazione sia dell’entità della popolazione che si riproduce a livello locale che la fenologia con cui si manifesta la migrazione autunnale”. Conclusa la descrizione dell’iter procedurale, la delibera impugnata passa alla parte più direttamente motivazionale illustrativa dei presupposti fatturali e delle ragioni della decisione. I passaggi motivazionali salienti, per sintesi, possono riassumersi nelle seguenti proposizioni: 1) l’I.N.F.S. non avrebbe mai condotto accertamenti diretti in Campania sulla consistenza delle specie faunistiche in questione, sicché ci si può basare sulle indicazioni fornite dalle cinque amministrazioni provinciali che desumono i dati dalle annotazioni dei cacciatori sui tesserini venatori restituiti annualmente alla Provincia; 2) i responsabili degli assessorati alla caccia delle Province hanno riferito che non ci sarebbero effetti pregiudizievoli dall’apertura della caccia al 1° settembre trattandosi di specie faunistiche non in regresso; 3) al fine di mitigare l’impatto ambientale il numero massimo di capi abbattibili (per singolo cacciatore, sembra di capire) di ciascuna delle due specie in questione sarebbe stato ridotto a 15 nell’intera stagione venatoria e il numero delle giornate di caccia nel mese di settembre sarebbe stato ridotto a due; 4) sia la legge quadro 157 del 1992 che la legge regionale 8 del 1996 prevedono la possibilità di anticipare l’apertura della caccia al 1° settembre indicando tra le condizioni necessarie la predisposizione di piani faunistici venatori (ciò che la regione ha fatto già dal novembre 1999). Sulla base di queste proposizioni motivazionali, dunque, la giunta regionale, con la delibera 2547 del 6 agosto 2003, oggetto di giudizio, ha approvato il calendario venatorio 2003/2004 allegato, dando atto di aver tenuto conto della maggior parte delle considerazioni del’I.N.F.S. in particolare relativamente al periodo di addestramento ed allevamento cani ed al prelievo della selvaggina “per il quale, pur rispettando l’arco temporale previsto dalle leggi sia statale (art. 19 legge 157/92) che regionale (art. 16 L.R. 8/96), al fine di contenere il numero di capi prelevabili per specie ritenute dall’INFS in precario stato di conservazione, oltre che intervenire sui tempi si è preferito intervenire anche con le disposizioni riguardanti il carniere in cui sono state imposte limitazioni al prelievo . . . “. Per completare il quadro, deve darsi atto che il calendario venatorio per l’anno 2203/2004 allegato alla delibera prevede, quali “specie cacciabili dal 1° settembre al 15 dicembre” in “regime di caccia controllata”, la quaglia e la tortora.

Va premesso al riguardo che la legge quadro nazionale, all’articolo 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria), stabilisce, in sintesi, la seguente regola fondamentale: a): la quaglia (Coturnix coturnix) e la tortora (Streptopeia turtur) – nonché altre specie che non rilevano nella presente sede – sono specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre [comma 1, lettera a)]; i termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori (comma 2).

A sua volta l’articolo 16 della legge regionale della Campania 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), nel testo modificato dall'art. 49, comma 1, lettere a), b) ed e), della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, stabilisce, al comma 1, lettera a) che la quaglia e la tortora sono “specie cacciabili dal 1° settembre al 31 dicembre”. Il comma 2 prevede che la Giunta regionale, con l'emanazione del calendario venatorio di cui al successivo art. 24, può prevedere l'esclusione di alcune specie qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi del successivo art. 17. Il comma 3 stabilisce che “I termini di cui al comma 1) sono modificati in sede di emanazione del calendario venatorio per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, sulla base di apposita autorizzazione della giunta regionale, sentito l'I.N.F.S.”

In altri termini: per la legge nazionale la regola è l’apertura alla terza domenica di settembre (con durata fino al 31 dicembre), mentre la “preapertura” è l’eccezione, che va motivata e subordinata alle condizioni sopra indicate. Per la legge regionale, invece, la regola è l’apertura al 1° settembre (fino al 31 dicembre) e l’eccezione (che va motivata “in negativo”) è costituita dal “posticipo” dell’apertura. Inoltre, la legge regionale amplia il complessivo periodo di cacciabilità delle specie quaglia e tortora (nonché di altre ancora) ben al di là dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell’articolo 18 della legge nazionale (la legge regionale, infatti, anticipa l’apertura al 1° settembre, ma non anticipa proporzionalmente la chiusura, che rimane fissata al 31 dicembre).

Non vi sono quindi dubbi sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale denunciata dall’associazione ricorrente.

Sennonché, come già anticipato sopra, permangono taluni dubbi in punto di rilevanza della questione. Il Collegio rileva infatti che la Regione Campania continua a mantenere una posizione non chiara in ordine alla determinazione del periodo venatorio per le specie in discussione. Nella motivazione della delibera, difatti, la regione prende le mosse da una proposta dei propri uffici che si poneva in linea con la legge quadro nazionale, nonché dal conseguente (primo) parere dell’INFS reso su tale base. Innesta però su tale procedimento, che appariva del tutto rispettoso della legge 157 del 1992, il voto consiliare del 30 luglio 2003 (reso nell’imminenza dell’apertura della caccia) che ha rimesso in gioco la legge regionale novellata (“dimenticata” dalla giunta) e ha impegnato la giunta stessa – in applicazione della nuova previsione di legge regionale - a dare il via alla caccia alla quaglia e alla tortora dal 1° settembre. Su questa base l’amministrazione chiede però un nuovo parere all’INFS. Prende atto che esso è positivo per la tortora, ma negativo per la quaglia. Allora lo disattende, con una discutibile motivazione, ed afferma che l’apertura al 1° settembre per la quaglia e la tortora non è dannosa per l’ambiente. Infine, nel dispositivo della delibera, dichiara fedeltà e pieno ossequio ad entrambe le fonti normative, quella nazionale e quella regionale, ancorché in palese contrasto tra di loro, e proprio per quel che riguarda la determinazione del periodo di cacciabilità delle specie in discussione (quaglia e tortora, tra le altre).

Non è chiaro dunque se la Regione, con questo modus procedendi piuttosto ondivago e perplesso, abbia fatto applicazione della legge regionale, nella sua versione novellata, ed abbia dunque inteso motivare (disattendendo in parte il nuovo parere dell’INFS) la insussistenza di ragioni ostative all’apertura al 1° settembre (muovendosi, dunque, nell’ottica della novella regionale, per la quale la regola è la preapertura e l’eccezione motivata è il posticipo), oppure se abbia inteso adeguarsi alla legge quadro nazionale e la sua motivazione, sopra considerata, sia diretta a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la preapertura, secondo il dettato dell’articolo 18 della legge 157 del 1992 (per la quale la regola è l’apertura alla terza domenica e l’eccezione motivata è la preapertura).

Nella oggettiva perplessità dell’operato della Regione (che, si sottolinea, afferma testualmente nel dispositivo della delibera impugnata di aver fatto applicazione della legge 157 del 1992) il Collegio ritiene, anche per evidenti ragioni di economia dei mezzi processuali e di effettività della tutela, di dovere fare propria la linea interpretativa seguita dalla Corte costituzionale e quindi di ritenere non rilevante la questione di legittimità costituzionale della legge regionale sul presupposto che la Regione, come dichiarato nello stesso dispositivo della delibera impugnata, ha inteso fare applicazione ed ha fatto applicazione, nonostante il richiamato voto consiliare del 30 luglio 2003, della legge nazionale 157 del 1992, articolo 18.

Si deve dunque a questo punto passare all’esame del merito delle censure proposte dalla L.I.P.U, per verificare se il procedimento e l’atto regionali siano o meno conformi al canone di legittimità costituito dall’articolo 18 della legge 157 del 1992.

E tale esame di legittimità conduce senz’altro a un giudizio di fondatezza delle censure sollevate e di non conformità a legge, oltre che di evidente eccesso di potere per illogicità e perplessità del provvedimento regionale impugnato.

In primo luogo l’atto regionale si evidenzia illegittimo per la intrinseca contraddittorietà e perplessità degli assunti motivazionali su cui è costruita la sua stessa giustificazione giuridica. Di questo profilo si è già dato ampiamente conto nel motivare la non rilevanza, nella fattispecie, della questione di legittimità costituzionale della legge regionale 8 del 1996 (novellata): non si comprende esattamente – dall’esame degli atti – come la regione abbia inteso fondare e giustificare l’apertura della caccia per la quaglia e la tortora alla prima domenica di settembre 2003. E già questo sancisce l’illegittimità dell’atto per carenza, contraddittorietà e perplessità della motivazione.

Ma la delibera impugnata si palesa illegittima anche per ulteriori aspetti contenutistici, ancorché riferibili alla sola decisione di apertura della caccia al 1° settembre per la quaglia, atteso che, per la tortora, tale scelta avrebbe potuto essere comunque sorretta dal parere dell’I.N.F.S, al riguardo sostanzialmente favorevole alla preapertura.

Per bene evidenziare tali ulteriori ragioni di illegittimità – che è utile esaminare, anche in funzione di norma agendi per un corretto riesercizio della funzione - è utile, ad avviso del Collegio, dare conto in primo luogo dei reali contenuti del parere dell’INFS, alla cui stregua la coerenza della scelta regionale deve in particolare essere valutata.

L’INFS, nel secondo parere reso alla Regione Campania (con nota n. 6099 del 5 agosto 2003), ha affermato “tecnicamente compatibile un’anticipazione del prelievo solo per la tortora – a talune, precise, condizioni – mentre “per quanto concerne la quaglia . . . occorre evidenziare come questa specie sia caratterizzata da uno stato di conservazione sfavorevole a livello europeo ed è ormai da anni in forte regresso, per tale ragione questo Istituto non ritiene ammissibile l’anticipazione del prelievo, anche per favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati della stagione riproduttiva che, diversamente, risulterebbero più vulnerabili”.

Come già sopra ampiamente richiamato, la delibera di approvazione del nuovo calendario venatorio ha fondato la decisione di preapertura della caccia alla quaglia e alla tortora, nonostante il parere sostanzialmente contrario per la quaglia, sulla base delle seguenti considerazioni.

1) l’I.N.F.S. non ha mai condotto accertamenti diretti in Campania sulla consistenza delle specie faunistiche in questione, sicché ci si può basare sulle indicazioni fornite dalle cinque amministrazioni provinciali che desumono i dati dalle annotazioni dei cacciatori sui tesserini venatori restituiti annualmente alla Provincia; 2) i responsabili degli assessorati alla caccia delle Province hanno riferito che non ci sarebbero effetti pregiudizievoli dall’apertura della caccia al 1° settembre trattandosi di specie faunistiche non in regresso; 3) al fine di mitigare l’impatto ambientale il numero massimo di capi abbattibili (per singolo cacciatore, sembra di capire) di ciascuna delle due specie in questione sarebbe stato ridotto a 15 nell’intera stagione venatoria e il numero delle giornate di caccia ne mese di settembre sarebbe stato ridotto a due; 4) sia la legge quadro 157 del 1992 che la legge regionale 8 del 1996 prevedono la possibilità di anticipare l’apertura della caccia al 1° settembre indicando tra le condizioni necessarie la predisposizione di piani faunistici venatori (ciò che la regione ha fatto già dal novembre 1999).

Tutte le ragioni poste a sostegno della preapertura per la quaglia sono del tutto illegittime.

La prima sottrae di fatto una competenza all’INFS sulla base di un assunto indimostrato (L’Istituto non avrebbe mai compiuto accertamenti in Campania) e non tiene minimamente conto di valutazioni di portata ben più generale (a livello europeo) che del resto appaiono sottrarsi ad una verifica regionale. Del pari illegittima è la seconda proposizione motivazionale, che consegue alla prima, secondo la quale lo stato di conservazione di una specie protetta dovrebbe essere richiesto agli stessi cacciatori e sarebbe in sostanza desumibile dalle indicazioni fornite dalle cinque amministrazioni provinciali desunte dalle annotazioni dei cacciatori sui tesserini venatori restituiti annualmente alla Provincia. E’ del tutto evidente l’illogicità di tale criterio, che pretende di desumere dal numero degli esemplari abbattuti della singola specie, annotati nei tesserini venatori dei cacciatori, lo stato di consistenza della fauna selvatica regionale.

Peraltro, posto che, come sopra ampiamente considerato e motivato, la Regione, per sua espressa scelta, ha inteso muoversi nell’ambito della legge nazionale 157 del 1992, deve giudicarsi illegittima per contraddittorietà anche la determinazione del periodo di caccia riguardo alla tortora nella parte in cui, avendo (legittimamente, perché in linea con il parere INFS) anticipato l’apertura al 1° settembre 2003, non ha proporzionalmente ridotto il periodo complessivo di prelievo venatorio anticipando conseguentemente la chiusura della stagione rispetto alla data del 31 dicembre 2003, in modo da rispettare la condizione posta dal comma 2 dell’articolo 18 della legge 157 del 1992 che impone il rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.

Per tutte le esposte ragioni, il ricorso deve giudicarsi fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese di causa, secondo il criterio della soccombenza, devono porsi a carico dell’amministrazione resistente, nell’importo liquidato in dispositivo, restando per intero compensate tra le parti interventrici.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2547 avente ad oggetto “Approvazione calendario venatorio 2003/2004”, nonché il calendario venatorio 2003/2004, per le parti e nei limiti dell’impugnativa proposta.

Condanna la Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00). Compensa per intero le spese di causa tra le parti interventrici.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Amministrazione intimata.

Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 24 marzo e del 28 aprile 2004.