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COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI ORDINANZA 10 novembre 2003
Piani per la disattivazione degli impianti nucleari. (Ordinanza n. 13/2003).
Gazzetta Ufficiale N. 268 del 18 Novembre 2003
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IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi
dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emila-Romagna, Basilicata e
Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59
del 12 marzo 2003;
Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del
Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;
Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 77 del 2 aprile 2003;
Vista l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 87 del 14 aprile 2003;
Ritenuto necessario progredire nel processo di riduzione del
livello di rischio delle centrali e degli impianti oggetto
dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 accelerando lo smantellamento degli
impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;
Ritenuto pertanto necessario avviare con urgenza le relative
procedure nella consapevolezza che solo lo smantellamento completo e
la messa in sicurezza dei materiali radioattivi puo' eliminare ogni
rischio;
Ritenuto necessario assicurare, nel rispetto della normativa
vigente, uno svolgimento sincronico dei procedimenti autorizzativi
per la disattivazione degli impianti nucleari e la valutazione di
impatto ambientale (V.I.A.) nonche' assicurare una tempestiva
attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.
Considerato opportuno garantire la necessaria collaborazione
istituzionale e la certezza del termine conclusivo delle procedure di
autorizzazione alla disattivazione degli impianti ex art. 56 del
decreto legislativo n. 230/1995 e di valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.) nel rispetto dei termini legali previsti dalla
vigente normativa in materia nonche' il rispetto, da parte
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) e della direzione per la valutazione dell'impatto ambientale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dei
termini riportati nell'accordo di collaborazione istituzionale, di
cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto tra
il commissario delegato, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, il Ministero delle attivita' produttive, l'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), la
direzione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per i beni
e le attivita' culturali e SO.G.I.N. S.p.A., quale soggetto attuatore
del commissario delegato, riportato in allegato sotto la lettera A;
Dispone:
1. La comunicazione della presente ordinanza e dell'allegato A al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero
delle attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, al
Ministero per i beni e le attivita' culturali, alla commissione
tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
Dipartimento della protezione civile, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT); alla direzione per la
salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, alle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio e
Piemonte ed a SO.G.I.N. S.p.A.
2. L'esecuzione degli atti necessari all'attuazione del predetto
accordo di collaborazione istituzionale per assicurare, nel rispetto
della normativa vigente, uno svolgimento sincronico dei procedimenti
autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nonche' assicurare una
tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.
3. La pubblicazione della presente ordinanza e dell'allegato A
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2003
Il commissario: Jean
Allegato A
ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
(ex art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241)
Tra:
il Ministero delle attivita' produttive, con sede in Roma, via
Molise n. 2, c.a.p. 00187, rappresentato dall'ing. Alessandro Ortis;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con
sede in Roma, viale Cristoforo Colombo n. 44, c.a.p. 00147,
rappresentato dall'ing. Bruno Agricola, delegato del Ministro;
il Ministero per i beni e le attivita' culturali, direzione
generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con sede in Roma,
via di S. Michele n. 22, c.a.p. 00153, rappresentato dall'architetto
Roberto Cecchi, delegato del Ministro;
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), con sede in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48,
c.a.p. 00144, rappresentata dall'ing. Giorgio Cesari, nella sua
qualita' di direttore dell'APAT;
il commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari
(O.P.C.M. n. 3267/2003) con sede in Roma, via Torino n. 6, c.a.p.
00184, nella persona del Gen. Carlo Jean;
la SO.G.I.N. S.p.A., quale soggetto attuatore, con sede in
Roma, via Torino n. 6, c.a.p. 00184, rappresentata dall'ing.
Giancarlo Bolognini, nella sua qualita' di amministratore delegato;
Premesso che:
a) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
14 febbraio 2003 (D.P.C.M.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003,
e' stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003,
in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi
dislocati nelle centrali nucleari presenti sul territorio delle
regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, in
condizioni di massima sicurezza;
b) con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 marzo 2003, n. 3267 (O.P.C.M. n. 3267/2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63
del 17 marzo 2003, sono state disposte misure urgenti in relazione
all'attivita' di smaltimento in condizioni di massima sicurezza dei
materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di
stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte,
Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle
iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della
sicurezza dello Stato. In tale ordinanza si e' disposto, tra l'altro,
in merito alla messa in sicurezza dei materiali nucleari, con
particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai
rifiuti radioattivi ad alta attivita', nonche' alla predisposizione
di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali
elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino Vercellese
(Vercelli), di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonche' degli impianti
dell'ente per le nuove tecnologie e l'ambiente (ENEA) e Nucleco,
limitatamente al settore del ciclo del combustibile nucleare e dei
depositi di materie radioattive Eurex e Fiat-Avio di Saluggia
(Vicenza), impianto plutonio e impianto celle calde di Casaccia
(Roma), Itrec di Trisaia (Matera) nonche' gli impianti nucleari FN di
Bosco Marengo (Alessandria);
c) il commissario delegato, con provvedimento n. 1/2003 del
21 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003, ha fra l'altro
individuato SO.G.I.N. quale «soggetto attuatore» delle attivita' di
cui alla citata O.P.C.M. n. 3267/2003;
d) l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 87 del 14 aprile 2003, ha disposto che SO.G.I.N.
aggiorni i piani e i programmi di dismissione dei propri impianti;
e) l'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la
possibilita' di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune;
Ritenuto necessario:
progredire nel processo di riduzione del livello di rischio
delle centrali e degli impianti oggetti dell'O.P.C.M. n. 3267/2003,
accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in
sicurezza dei materiali radioattivi;
pertanto avviare con urgenza le relative procedure di
smantellamento nella consapevolezza che solo lo smantellamento
completo e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi puo'
eliminare ogni rischio;
assicurare uno svolgimento sincronico dei procedimenti
autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), al fine di garantire, nel
rispetto della normativa vigente, uno svolgimento sinergico delle
attivita' di detti procedimenti, nonche' una tempestiva attuazione
dei relativi provvedimenti autorizzativi;
tanto premesso e ritenuto, costituendone parte integrante e
sostanziale, le parti stipulano il seguente accordo di collaborazione
istituzionale.
Art. 1.
Il coordinamento dei procedimenti autorizzativi per la
disattivazione degli impianti nucleari, ai sensi dell'art. 56,
decreto legislativo n. 230/1995, e la relativa valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.), avverra' secondo lo schema riportato in allegato
al presente accordo. In particolare:
a) procedimento autorizzativo per la disattivazione degli
impianti nucleari:
SO.G.I.N. S.p.A. inviera' per ciascuna centrale
l'aggiornamento del piano di dismissione - documento quest'ultimo
gia' trasmesso unitamente all'istanza di autorizzazione alla
disattivazione per le centrali di Caorso, Garigliano, Latina e Trino,
presentato da SO.G.I.N. S.p.A. alle competenti autorita'
rispettivamente con lettera del 2 agosto 2001, prot. n. 8212,
2 agosto 2001, prot. n. 8213, 28 febbraio 2002, prot. n. 3792 e
31 dicembre 2001, prot. n. 11868 - ai sensi dell'ordinanza
commissariale n. 3/2003, al commissario delegato, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle
attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della sanita',
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) ed alla regione interessata;
l'APAT esamina l'istanza di autorizzazione e la relativa
documentazione e, nei trenta giorni successivi alla scadenza del
termine indicato all'art. 56, comma 1 del decreto legislativo n.
230/1995 per formulare eventuali osservazioni, trasmette alle
amministrazioni di cui all'art. 55 del predetto decreto legislativo
n. 230/1995, una relazione con le proprie valutazioni e con
l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare;
l'APAT, nei trenta giorni successivi alla scadenza del
termine indicato all'art. 56, comma 3, del decreto legislativo n.
230/1995 per formulare eventuali osservazioni finali, sentita la
commissione tecnica, predispone il proprio parere con l'indicazione
delle eventuali prescrizioni;
b) procedimento autorizzativo per la valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.) degli impianti nucleari:
SO.G.I.N. S.p.A., inviera', per ciascuna centrale al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero
per i beni e le attivita' culturali ed alla regione interessata, la
richiesta di pronuncia di compatibilita' ambientale unitamente allo
studio di impatto ambientale, alla sintesi non tecnica ed al progetto
relativo, predisponendo lo stesso anche in formato elettronico
secondo specifiche concordate con lo stesso Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e pubblichera' l'annuncio ai sensi
dell'art. 6, comma 3, della legge n. 349/1986;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
conclude l'istruttoria relativa nei tempi necessari per l'emanazione
del decreto di compatibilita' ambientale nel termine di legge
(novanta giorni) con l'indicazione di eventuali relative
prescrizioni;
c) attivita' di raccordo dei procedimenti sub a) e b):
i risultati dell'istruttoria APAT che in particolare si
focalizzano sugli aspetti di natura radiologica, vengono messi a
disposizione della commissione V.I.A. insieme con i risultati delle
istruttorie relative allo studio di impatto ambientale sviluppata dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali e dalla regione di
competenza che dovranno essere terminate avuto riguardo ai tempi di
cui al precedente punto b).
Fatto salvo l'obiettivo di concludere l'intero iter autorizzativo
di un tempo massimo di centottanta giorni dal suo avvio, l'effettiva
programmazione temporale delle attivita' sara' concordata tra le
parti per ciascuna specifica applicazione. In tale programmazione si
potra' tener conto di specifiche situazioni (sovrapposizioni di
diversi procedimenti autorizzativi, periodi feriali o festivita'
ecc.).
Al termine del procedimento relativo alla V.I.A., sara' emesso il
relativo decreto che, nelle more della registrazione verra' portato a
conoscenza del Ministero delle attivita' produttive e del commissario
delegato. Si portera' quindi a conclusione il procedimento di
autorizzazione alla disattivazione dell'impianto nucleare.
Come esplicitamente previsto dalla legge n. 349 dell'8 luglio
1986, art. 6, comma 5, ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, la questione e' rimessa
al Consiglio dei Ministri.
I procedimenti autorizzativi prenderanno in esame l'intero
progetto presentato, sino al raggiungimento dello stato finale
previsto (per le centrali elettronucleari fino al «rilascio del sito
privo di vincoli di natura radiologica»).
Specifiche prescrizioni relative alla fase di vigilanza saranno
esplicitate dai previsti decreti autorizzativi conclusivi.
Art. 2.
Il presente accordo di collaborazione, in considerazione degli
interessi pubblici coinvolti e delle finalita' da raggiungere, avra'
efficacia tra le parti fino al completamento delle procedure di
autorizzazione alla disattivazione e di V.I.A. relative alle centrali
di cui al precedente art. 1.
Allegato schema - «Coordinamento delle procedure autorizzative ex
art. 56 del decreto legislativo n. 230/1995 e di V.I.A.
Letto e sottoscritto.
Roma, 30 ottobre 2003
p. Il Ministero delle attivita' produttive
Ortis
p. Il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
Agricola
p. Il Ministero per i beni
e le attivita' culturali
Cecchi
Il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT)
Cesari
Il commissario delegato
e presidente SO.G.I.N. S.p.A.
Jean
SO.G.I.N. S.p.A. amministratore delegato
Bolognini
schema
omissis