Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5595, del 14 novembre 2014
Caccia e Animali. Legittimità diniego rinnovo porto d’armi uso caccia, per furto militare, porto illegale d’armi e per omessa custodia

Il diniego di rinnovo della licenza si fonda, oltre che sul rilievo del carattere ostativo delle condanne penali oggetto di riabilitazione, anche su un giudizio d’inaffidabilità dell’odierno appellante, desunto dalla natura e dalla gravità dei fatti-reato, e dunque su due rilievi motivazionali, di cui ciascuno autonomamente sufficiente a sorreggere il provvedimento. Infatti, le licenze di porto d’armi possono essere legittimamente negate alle persone ritenute capaci di abusarne, e la valutazione di un tale tipo di capacità non sconta, necessariamente, l’esistenza di precedenti penali in capo al richiedente (ed in tal senso l’intervenuta riabilitazione ottenuta dal ricorrente non comporta l’obbligo di rilasciare l’autorizzazione, ma elimina solamente la condizione ostativa determinata dalla condanna), ben potendo basarsi su un giudizio probabilistico dedotto da circostanze di fatto, fermo restando che il sindacato sull’opportunità di concedere o meno la licenza si arresta, per il giudice, al limite della ragionevolezza. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05595/2014REG.PROV.COLL.

N. 09343/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9343 del 2008, proposto daxxxxx, rappresentato e difeso dagli avvocati xxxxxxx, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Federico Confalonieri;

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Bolzano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 235/2008, resa tra le parti e concernente: diniego rinnovo porto d’armi per uso caccia;



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato Calderara, per delega degli avvocati Andrea Manzi e Luigi Manzi, nonché l’avvocato dello Stato Grasso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.R.G.A.-Sezione autonoma di Bolzano respingeva il ricorso n. 237 del 2006, proposto da xxxxxxr avverso il decreto n. xxx del giugno 2006 del Questore della Provincia di Bolzano (e gli atti presupposti, connessi e consequenziali), con il quale gli era stato negato il rinnovo della licenza del porto d’armi per uso caccia sul presupposto che lo stesso non desse «più affidamento, anche in futuro, di non abusare delle armi e delle autorizzazioni» (v. così, testualmente, l’impugnato decreto), in quanto a suo carico risultavano, per un verso, due condanne penali per i delitti di furto militare ex artt. 230 e 48 cod. pen. militare e di porto illegale d’armi ex artt. 12, 14 l. n. 497 del 1974 e 5 l. n. 895 del 1967 (inflitte con sentenza del Tribunale militare di Verona del 3 giugno 1975 e, rispettivamente, con sentenza del Tribunale di Bolzano del 14 ottobre 1982), oggetto di riabilitazione concessa il 17 gennaio 1994, e, per altro verso, una denuncia datata 18 novembre 2004 per omessa custodia di armi (art. 20, commi 1 e 2, l. n. 110 del 1975), essendo un suo fucile stato trovato in possesso di uno dei suoi figli che lo aveva utilizzato per esercitare la caccia senza essere provvisto del necessario porto d’armi (denuncia, sfociata in sentenza di estinzione del reato per intervenuta oblazione nei confronti del ricorrente, e in sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti del figlio per porto illegale d’armi).

L’adito T.r.g.a. respingeva il ricorso, ritenendo l’irrilevanza, sul piano amministrativo, dell’intervenuta riabilitazione ed il carattere ostativo dei precedenti penali ai sensi dell’art. 43, comma 1, lett. a) e c), r.d. n. 773 del 1931, nonché rilevando che l’autorità amministrativa, in sede di rilascio e/o rinnovo del porto d’armi, è investita di un ampio potere discrezionale nella valutazione dell’affidabilità del soggetto istante, nella specie correttamente esercitato.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, seppur adattati all’impianto motivazionale della gravata sentenza.

3. L’Amministrazione appellata si costituiva in giudizio, resistendo.

4. All’udienza pubblica del 14 ottobre 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

Premesso che l’impugnato diniego di rinnovo della licenza si fonda, oltre che sul rilievo del carattere ostativo delle condanne penali oggetto di riabilitazione, anche su un giudizio di inaffidabilità dell’odierno appellante, desunto dalla natura e dalla gravità dei fatti-reato oggetto delle pregresse condanne e della denuncia del 18 novembre 2004, e dunque su due rilievi motivazionali, di cui ciascuno autonomamente sufficiente a sorreggere il provvedimento, si osserva, in linea di diritto, che:

- secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, va riconosciuto all’amministrazione il potere discrezionale di non autorizzare l’uso delle armi a soggetti ritenuti capaci di abusarne;

- trattasi di un potere connotato da elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità per cui il potere è attribuito, ovverosia la tutela dell’ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione;

- a prescindere da ogni questione sulla natura ostativa ex lege delle ipotesi di reato di cui all’art. 43, comma 1, r.d. n. 773 del 1931, l’amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, espressiva della personalità e della non affidabilità del richiedente al corretto uso delle armi, indipendentemente dalla formale estinzione del reato, con la conseguenza che la riabilitazione e l’estinzione del reato non sono decisive ai fini della positiva valutazione del diniego di rilascio della licenza o del relativo rinnovo, giacché l’autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività i fatti-reato concretamente avvenuti per desumerne la pericolosità o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi;

- a norma degli art. 39 e 43 r.d. n. 773 del 1931, infatti, le licenze di porto d’armi possono essere legittimamente negate alle persone ritenute capaci di abusarne, e la valutazione di un tale tipo di capacità non sconta, necessariamente, l’esistenza di precedenti penali in capo al richiedente (ed in tal senso l’intervenuta riabilitazione ottenuta dal ricorrente non comporta l’obbligo di rilasciare l’autorizzazione, ma elimina solamente la condizione ostativa determinata dalla condanna), ben potendo basarsi su un giudizio probabilistico dedotto da circostanze di fatto, fermo restando che il sindacato sull’opportunità di concedere o meno la licenza si arresta, per il giudice, al limite della ragionevolezza (v. su tali principi, per tutte, Cons. St., Sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8102; Cons. St., Sez. III, 6 settembre 2012, n. 4731; Cons. St., Sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121).

Applicando le evidenziate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, si osserva che, avuto riguardo ai precedenti del ricorrente, l’Amministrazione ha esercitato il potere discrezionale in esame alla stregua dell’invocato parametro normativo, indicando fatti e circostanze in modo dettagliato e preciso e ricavandone un giudizio congruo di non sussistenza del requisito soggettivo dell’affidabilità, sulla base di una coerente e logica valutazione di elementi oggettivamente idonei, nel loro complesso, a fondare il provvedimento di diniego, alla luce della chiara ed univoca propensione dell’interessato ad una non episodica violazione delle regole in materia di uso affidabile delle armi.

Per le esposte ragioni, la sentenza reiettiva del T.r.g.a. merita conferma, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.

6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, vanno poste a carico dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 9343 del 2008), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014, con l’intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)