Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2346, del 30 aprile 2013
Ambiente in genere.Decadenza dalla concessione demaniale marittima per affidamento ad altri non consentito dal Codice della navigazione
In base all’art. 30 del Regolamento per la navigazione marittima del codice della navigazione, il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, non potendo evidentemente inserire altri soggetti nella gestione della concessione, in considerazione dell’intuitus personae che connota il rapporto concessorio. L’art. 46 del Codice della navigazione dispone inoltre che quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l’autorizzazione all’Autorità concedente, e il successivo art. 47 dello stesso Codice prevede, infine, la possibilità di dichiarare la decadenza dalla concessione, tra l’altro, per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 02346/2013REG.PROV.COLL.
N. 02899/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2899 del 2007, proposto dai signori Claudio e Valerio Di Mattia, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierluigi De Nardis, con domicilio eletto presso il signor Avilio Presutti in Roma, piazza S. Salvatore in Lauro, 10;
contro
Il signor Sandro Di Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Marconi e Gabriella Zuccarini, con domicilio eletto presso il signor Giuseppe Montanara in Roma, via Fibreno 4;
il Capo del Compartimento Marittimo ed il Comandante Porto Pescara, il Ministero dei Trasporti e Navigazione, la Regione Abruzzo, non costituiti in questo grado di giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 83/2006, resa tra le parti, concernente decadenza dalla concessione demaniale marittima e risarcimento del danno
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Luigi Volpe, per delega dell'avvocato De Nardis, e l'avvocato Zuccarini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I signori Claudio e Valerio Di Mattia impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo –sez. di Pescara – 6 febbraio 2006, n. 83, che ha respinto, previa riunione, i ricorsi di primo grado proposti, quanto al ricorso RG n. 684/97, avverso il decreto 4 giugno 1997, n. 88/97, con il quale il Comandante della Capitaneria di porto di Pescara ha dichiarato la decadenza del sig. Claudio Di Mattia dalla concessione demaniale marittima 24 giugno 1994, n.893/94, ed ha assegnato detta concessione al signor Sandro Di Francesco nonché del presupposto decreto dello stesso Comandante 14 aprile 1997 n. 74/97 e, quanto al ricorso RG n. 839/97, avverso il provvedimento dello stesso Comandante del 4 giugno 1997, n. 17202, con il quale è stata respinta la richiesta di Di Mattia Claudio di trasferimento della concessione demaniale in favore del proprio figlio Di Mattia Valerio.
Gli appellanti deducono la erroneità della gravata sentenza e ne chiedono la riforma, con consequenziale annullamento degli atti in prime cure impugnati.
Si è costituito in giudizio il controinteressato Sandro di Francesco per resistere all’appello e chiederne la reiezione.
All’udienza del 9 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
2.- L’appello è infondato e va respinto.
2.1 La controversia involge le vicende che hanno riguardato la concessione demaniale marittima di cui era titolare il signor Claudio Di Mattia, relativa ad un’area sulla quale, all’epoca dei fatti, insisteva lo stabilimento balneare (costituito da una struttura in prefabbricato adibita a bar e pizzeria e da un’area asservita a posa di ombrelloni) denominato “ New Port”, nel Comune di Alba Adriatica Con un primo decreto (14 aprile 1997 n. 74), il Comandante del porto di Pescara, avendo rilevato che il ricorrente aveva sostituito altri (il sig. Sandro Di Francesco) nella utilizzazione dell’area demaniale, ha dichiarato la decadenza del sig. di Mattia Claudio dalla concessione demaniale marittima 24 giugno 1994, n. 893/94, “relativamente alla disponibilità del manufatto esistente”, riservandosi di esaminare l’istanza del sig. Di Francesco di assegnazione della stessa area.
Con il successivo decreto 4 giugno 1997, n. 88/97, lo stesso Comandante, rilevato che il Tribunale di Teramo aveva disposto il sequestro giudiziale dell’intero complesso balneare, affidandolo in custodia e gestione al sig. Di Francesco Sandro, ha esteso la predetta decadenza anche alla parte dell’area in concessione occupata dall’arenile, contestualmente assentendo al sig. Di Francesco la concessione demaniale marittima riferita all’intero stabilimento balneare “fin tanto che il Tribunale civile di Teramo si pronuncerà nel merito” del predetto procedimento cautelare.
Tale decreto contiene dunque un duplice contenuto dispositivo, dal momento che viene definitivamente decretata la decadenza del di Mattia dalla concessione dell’intera area e viene provvisoriamente assegnata la stessa area in concessione al Di Francesco.
2.2- A sostegno dei distinti provvedimenti l’Amministrazione ha posto, da un lato, la ragione, di per sé assorbente, secondo cui il precedente concessionario aveva inammissibilmente sostituito altri (il sig. Sandro Di Francesco) nel godimento della concessione (così come puntualmente indicato nel decreto n. 74/97) e, quanto alla concessione provvisoria in favore del Di Francesco, che la stessa trovava la propria causa nell’esigenza di rendere coerente il titolo amministrativo concessorio con quanto disposto dal Tribunale civile di Teramo che, nel disporre il sequestro giudiziale dell’intero complesso balneare, lo aveva affidato in custodia e gestione al sig. Di Francesco.
Il Tar, nel respingere i suindicati ricorsi di primo grado, ha rilevato in particolare la piena sussistenza delle ragioni poste a base dell’atto di decadenza, essendo rimasto provato il non consentito affidamento ad altri – senza nulla comunicare alla Amministrazione concedente - del titolo concessorio da parte del sig. Di Mattia e risultando inammissibile, per difetto di interesse, la pretesa dell’originario titolare della concessione a censurare le scelte dell’Amministrazione relative ai successivi atti dispositivi del bene già oggetto di concessione in suo favore.
2.3 Deducono gli appellanti, a sostegno del gravame:
a) che l’inserimento del sig. Di Francesco nella gestione dello stabilimento balneare sarebbe stato un atto unilaterale, valutabile alla stregua di una preposizione institoria, e come tale incapace di modificare la titolarità della concessione, sempre legittimamente rimasta in capo ad esso Di Mattia Claudio;
b) che il rilascio della concessione in favore del sig. Di Francesco sarebbe in ogni caso un atto illegittimo, non potendo costituire un fattore condizionante la circostanza che tale ultimo soggetto fosse stato designato custode dello stabilimento balneare dal giudice civile ed essendo egli coinvolto nella medesima causa illecita, contestata ad esso deducente, sottesa alla interposizione fittizia di persona nell’esercizio della concessione;
c) che l’Amministrazione marittima avrebbe dovuto in ogni caso assentire la richiesta di trasferimento del titolo in favore del figlio, sulla base della domanda proposta nel 1997.
3.- Rileva il Collegio che nessuna delle dedotte censure risulta fondata.e meritevole di accoglimento.
Anzitutto è incensurabile, sulla base dei dedotti motivi, la scelta dell’Amministrazione marittima di sanzionare con la decadenza del titolo concessorio il comportamento inadempiente del Di Mattia, il quale si è sottratto financo agli oneri informativi nei confronti della Amministrazione concedente.
In base all’art. 30 del Regolamento per la navigazione marittima del codice della navigazione, “il concessionario deve esercitare direttamente la concessione“, non potendo evidentemente inserire altri soggetti nella gestione della concessione, in considerazione dell’intuitus personae che connota il rapporto concessorio.
L’art. 46 del Codice della navigazione dispone inoltre che “quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l’autorizzazione all’Autorità concedente” e il successivo art. 47 dello stesso Codice prevede, infine, la possibilità di dichiarare la decadenza dalla concessione, tra l’altro, “per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione”.
Alla luce di tale inequivoco quadro normativo appare al Collegio che l’Amministrazione, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, abbia fatto corretta applicazione alla fattispecie dei principi di diritto desumibili dalla richiamate disposizioni che impongono la permanenza della titolarità della concessione in capo all’originario soggetto, senza che questi possa disporne all’insaputa della Amministrazione concedente..
Dopo lo svolgimento di un’attenta istruttoria, la Capitaneria di Porto ha accertato che vi era stata in effetti, senza che l’Amministrazione concedente fosse stata preventivamente informata, una sostituzione di un soggetto ad un altro nella titolarità dell’area demaniale. In effetti, risulta dagli atti che il 13 aprile 1988 tra il Di Mattia ed il Di Francesco era stato concluso dapprima un contratto di affitto d’azienda che riguardava lo stabilimento balneare “ New Port”, dopo di che, in data 21 aprile 1992, e già quando era in corso una procedura di concordato preventivo cui il Di Mattia era stato ammesso, vi era stato il conferimento della stessa azienda nella società “New Port” sas, costituita tra esso conferente, il sig. Di Francesco ed altro soggetto.
Con riferimento a tali elementi fattuali il Collegio ritiene che legittimamente sia stata disposta la decadenza del titolo concessorio, risultando per tabulas smentita la tesi difensiva della parte appellante secondo cui l’inserimento del sig. Di Francesco nella gestione dello stabilimento balneare non avrebbe fatto perdere al sig. Di Mattia la titolarità e la disponibilità del bene già oggetto di concessione in suo favore. Né appare rilevante, ai fini della legittimità del provvedimento decadenziale, che l’Amministrazione dimostri di aver subito un danno per effetto della illegittima sostituzione del titolare del rapporto, atteso che il vulnus all’interesse pubblico -è rappresentato dal fatto in sé – preso in specifica considerazione dalla legge - della sostituzione soggettiva, comportamento che esautora inammissibilmente l’Amministrazione concedente dal potere di scegliere i soggetti cui affidare i beni demaniali.
4.- Quanto alla parte della impugnazione di primo grado che si rivolge avverso la concessione rilasciata al controinteressato Di Francesco, il Collegio osserva che correttamente il Giudice di primo grado ha rilevato il difetto di interesse in capo al signor Di Mattia Claudio, in quanto concessionario decaduto, a contestare la legittimità dell’assegnazione successiva dell’area demaniale marittima ad altri soggetti; l’estinzione di un rapporto concessorio determina infatti l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto dal concessionario decaduto avverso il successivo operato della p.a. concedente. In ogni caso, non risulta irragionevole il rilascio del titolo concessorio in favore di chi era stato nominato custode dei beni in sequestro dello stabilimento balneare, non risultando a ciò ostativo il fatto che il sig. Di Francesco avesse già ottenuto la disponibilità dei beni con i richiamati atti di diritto privato, essendo all’epoca soggetto estraneo al rapporto con l’Amministrazione concedente .
5.- Da ultimo, vanno del pari disattese le doglianze, riproposte in questo grado, avverso il mancato rilascio della concessione in favore del sig. Di Mattia Valerio, a seguito della istanza di volturazione del titolo concessorio dell’8 maggio 1997.
Ferme le considerazioni sopra esposte riguardo alla legittimità del rilascio del titolo provvisorio in favore del sig. Di Francesco, vale osservare che, come rimarcato dai giudici di prime cure, la istanza di volturazione era stata presentata dal sig. Claudio Di Mattia, il quale dopo aver chiesto di poter attivare per la stagione estiva 1997 i servizi di spiaggia concernenti la posa in opera degli ombrelloni, si era dichiarato disposto “a rinunciare alla predetta attività in favore del figlio Di Mattia Valerio”, che aveva firmato tale istanza solo “in segno di accettazione”.
Ora, a prescindere da ogni altra considerazione, appare al Collegio coerente con la stessa precedente determinazione di decadenza disposta in confronto dell’istante Di Mattia Claudio che anche questa richiesta – da egli stesso proposta - venisse denegata, dato che il suo accoglimento avrebbe potuto assumere, da un lato, un significato contraddittorio ed elusivo della precedente decadenza e, dall’altro, di un atto contrario al principio in base al quale al concessionario decaduto per inosservanza degli obblighi impostigli non può essergli affidata in concessione la stessa area demaniale. E’ evidente, infatti, che la istanza del padre per la volturazione del titolo in favore del figlio poteva ragionevolmente apparire come l’estremo tentativo di non modificare l’assetto sostanziale degli interessi sottesi all’esercizio del titolo concessorio, che per contro l’Amministrazione aveva inteso rimuovere a mezzo del provvedimento decadenziale.
In definitiva, anche per questa parte l’appello va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello ( RG n. 2899/07), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)