Relazioni Penali della Corte di Cassazione n.1002-2008

CACCIA - SANZIONI - IN GENERE -
Divieto di spari a distanza inferiore ai 150 metri in direzione di fabbricati - Illecito configurabile - Contrasto di giurisprudenza.
Testo del Documento
Rel. n. 2/08 Roma, 2 gennaio 2008
Contrasto di giurisprudenza
OGGETTO: 517023 CACCIA - SANZIONI - IN GENERE - Divieto di spari a distanza inferiore ai 150 metri in direzione di fabbricati - Illecito configurabile - Contrasto di giurisprudenza.
RIF. NORM.: cod. pen. art. 703; legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 9; legge 11 febbraio 1992 n. 157, artt. 21 e 31.

La Sez. I penale con sentenza deliberata nell'udienza pubblica del 19 settembre 2007, dep. 15 ottobre 2007, n. 38001, Renzi, rv. 237734, ha affermato il principio di diritto cosi' massimato:
"La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione, sancito dall'art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato previsto dall'art. 703 cod. pen. (accensione ed esplosioni pericolose)".
La sentenza e' in consapevole contrasto con quanto statuito da sez. II, 6 febbraio 1995 n. 6708, Martinelli, rv. 201770, secondo la quale "la disposizione di cui all'art. 21, lett. f), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, che punisce con la sanzione amministrativa la violazione del divieto di sparare da distanza inferiore ai centocinquanta metri con armi ad anima liscia (o da distanza corrispondente ad una volta e mezzo la gittata massima nel caso di uso di armi diverse) in direzione di immobili, fabbricati adibiti ad abitazione o luoghi di lavoro, strade ferrate o carrozzabili, e' speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 703 cod. pen. (accensioni ed esplosioni pericolose), in quanto contiene, rispetto al generico elemento comune dello sparo in direzione di luogo abitato, gli ulteriori elementi caratterizzanti relativi alla distanza e al tipo di arma; con la conseguenza che, in virtu' del principio di specialita' sancito dall'art. 9 legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'ipotesi in cui la fattispecie concreta corrisponde in tutti i suoi aspetti a quella descritta dal suddetto art. 21 lett. f), e' applicabile solo quest'ultima disposizione".
Per contrastare le conclusioni del citato precedente, essa ritiene preclusa l'applicabilita' del principio di specialita' di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), secondo il quale "quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralita' di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale", sul rilievo che la legge n. 157 del 1992, avente ad oggetto norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, condizione l'applicazione delle sole sanzioni amministrative da essa previste all'espressa clausola di riserva "salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato", contenuta nell'art. 31.
Redattore: Gioacchino Romeo
Il vice direttore
Domenico Carcano