TAR Veneto Sez. II n. 90 del 25 gennaio 2021
Beni culturali.Giudizio sul valore storico e artistico di un’opera o di un immobile   

Nel formulare il giudizio sul valore storico e artistico di un’opera o di un immobile l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (come si verifica ad esempio allorchè la P.A. sia chiamata ad accertare l'altezza di un determinato candidato o il grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.

Pubblicato il 25/01/2021

N. 00090/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01177/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2018, proposto da
Immobiliare Fosser S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Orsoni, Pier Marco Rosa Salva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce, 205- F.Ta Tolentini;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali-Segretariato Regionale Ministero Beni e Attivita' Culturali per il Veneto, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

nei confronti

Comune di Noventa Vicentina, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto del 3 luglio 2018 (n. 0006539–P), avente ad oggetto la dichiarazione del 26 giugno 2018, di interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. 42/2004, del Villino Broianigo, sito nel Comune di Noventa Vicentina (VI), Via Fontana 1, di proprietà della Immobiliare Fosser Srl, nonché di qualsivoglia atto ad essa antecedente, conseguente e connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il dott. Marco Rinaldi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato con cui il MiBACT ha dichiarato l’interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, co. 3, lett. a) del d.lgs. 42/2004, del Villino Broianigo, realizzato tra il 1911 e 1915 nel Comune di Noventa Vicentina.

La società ricorrente, proprietaria dell’immobile, ha impugnato il succitato provvedimento di vincolo, deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 10 e 13 d.lgs. 42/2004 e perché viziato da eccesso di potere, sotto i profili dell’assenza dei presupposti, del difetto d’istruttoria e di motivazione nonché del difetto di proporzionalità.

Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, contrastando le avverse pretese.

All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

Il provvedimento appositivo del vincolo è sorretto da una congrua istruttoria e da una sufficiente motivazione.

E, invero, la relazione storico e artistica allegata al provvedimento - dopo aver descritto la villa, i vari ambienti della casa, gli elementi decorativi (cornici, capitelli, balaustre, etc.), la veranda, il giardino, etc.- giustifica l’apposizione del vincolo sul rilievo che il villino Broianigo presenta interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto costituisce “una significativa testimonianza di architettura della seconda decade del Novecento, che ripropone il tipico schema compositivo di residenza circondata da un contesto a verde, sviluppato nelle città giardino da Ebenezer Howard, in un ambito provinciale come quello di Noventa Vicentina. Il progettista ha proposto qui soluzioni formali e compositive originali, che in parte rivisitano, secondo formule moderne, schemi classici e tradizionali, aderendo viceversa al lessico floreale, tipico del Liberty, soprattutto nella progettazione della veranda, che rappresenta un elemento fondamentale dell'architettura modernista. Egli si adegua allo stile dell'epoca anche nella scelta dei materiali degli elementi architettonici (cornici, balaustre, capitelli ecc.), privilegiando l'uso del cemento, scelto per la sua capacità di coniugare la funzione con la forma. Il fabbricato pertanto merita di essere tutelato per le sue caratteristiche architettoniche e decorative e per la cura dei dettagli compositivi e formali”.

Tale valutazione - relativa all’interesse artistico del villino, ritenuto meritevole di tutela per le sue caratteristiche architettoniche e decorative, per la cura dei dettagli compositivi e formali e perchè costituisce una significativa testimonianza dell’architettura della seconda decade del novecento - risulta sorretta da una congrua istruttoria (sopralluogo in situ dei tecnici della P.A., ricerche presso l’archivio di Stato) e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale di per sé insindacabile, per le parti in cui è stato espresso un motivato giudizio sul valore artistico dell’immobile.

E’, infatti, noto che nel formulare il giudizio sul valore storico e artistico di un’opera o di un immobile l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (come si verifica ad esempio allorchè la P.A. sia chiamata ad accertare l'altezza di un determinato candidato o il grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.

La parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente il valore storico o artistico di un determinato bene, anche se con l’ausilio di un tecnico di fiducia, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio espresso dall’organo della P.A. (nella specie Commissione Regionale per il Patrimonio culturale del Veneto), cui la legge demanda la valutazione circa l’interesse culturale dell’opera. Laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A., il G.A. non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della PA la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile (quello della commissione di esperti) con uno altrettanto opinabile (quello del consulente o del giudice), assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A..

Nel caso di specie la valutazione tecnica espressa dalla Commissione di esperti che ha valutato il valore storico e artistico del Villino Broianigo - pur opinabile come tutti i giudizi tecnici espressi dalle Commissioni de quibus - non evidenzia profili di palese inattendibilità o illogicità manifesta né appare irragionevole o implausibile, rientrando in quella soglia di fisiologica e ineliminabile opinabilità (cd. margine di elasticità) che si ritiene insindacabile.

La circostanza che il villino, espressione dell’architettura della seconda decade del Novecento nei suoi elementi architettonici, decorativi e distributivi, sia stato ampliato, presumibilmente in data anteriore all’anno 1961, con la costruzione di due corpi di fabbrica in adiacenza sul retro, non inficia la legittimità del provvedimento impugnato in quanto lo stesso ha escluso dal vincolo il menzionato corpo di fabbrica (che nella planimetria allegata al provvedimento viene definito “corpo superfetativo”), sottoponendo a tutela solo il sedime.

Il provvedimento di vincolo non può dirsi viziato da difetto di proporzionalità perché considera non solo il fabbricato, ma anche il giardino circostante, poiché, come emerge dalla relazione storico artistica, il villino è collocato in un vasto giardino di gusto romantico delimitato sulla strada da una recinzione ed è, nonostante l'abbandono, caratterizzato da essenze arboree di alto fusto e sul lato sud da un piccolo viottolo delimitato da una balaustra in cemento.

La Soprintendenza, estendendo il vincolo anche al giardino, ha inteso valorizzare lo schema compositivo dell’immobile, quale residenza circondata da un contesto a verde, salvaguardando il villino nel suo contesto originario, in cui il giardino costituiva una pertinenza inscindibile del fabbricato, con valutazione che non risulta manifestamente irragionevole né sproporzionata.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve esse respinto.

La problematicità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario