Nuova pagina 2

Cons. Stato Sez. VI sent. 4562 del 7 agosto 2003

Beni culturali. Tutela patrimonio storico della Grande Guerra

Nuova pagina 1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3982/02 , proposto da:

COMUNE DI IMOLA , in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Napolitano, Lucio Solazzi e Paolo Trombetti , ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, viale Angelico , n. 38 ;

contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DI BOLOGNA , in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi , n. 12 ;

e nei confronti di

COMITATO DEI PARENTI DEI CADUTI IMOLESI DELLA GUERRA 1915/18 E GOLLINI MARIO , non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II , 20 febbraio 2002, n. 1215;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna ;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza pubblica del 13 maggio 2003 il consigliere Carmine Volpe, e uditi altresì l’avv. L. Solazzi per l’ appellante e l’avv. dello Stato Pino per le amministrazioni appellate;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Il ministro per i beni e le attività culturali, con nota 19 giugno 2001, n. 1/202, tenuto conto del disposto dell’art. 21 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, chiedeva al Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna di disporre la sospensione dello spostamento del monumento ai caduti imolesi della Prima guerra mondiale, ultimato nel 1928 e sito in Imola, dalla piazza Matteotti alla piazza Bianconcini. Ciò per la necessità di consentire, nella nuova responsabilità di governo, “un’attenta valutazione in ordine alla futura utilizzazione di un’area che resta sottoposta a precisi vincoli di legge”.

Il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna, con provvedimento 20 giugno 2001, n. 11547, vista la detta nota ministeriale e avvalendosi della facoltà di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 490/1999, disponeva l’immediata sospensione dei lavori di cui trattasi e di quelli ad essi connessi.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con nota 24 luglio 2001, n. 11911 diretta al sindaco di Imola, relativamente alla programmata ristrutturazione di piazza Matteotti, riteneva di attenersi a quanto disposto dalla l. 7 marzo 2001, n. 78 (art. 1, commi 2, lett. c, e 5), la quale fa espresso divieto di procedere a “interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche” dei “cippi, monumenti...” che costituiscano il “patrimonio storico della Prima guerra mondiale”.

La posizione del Ministero per i beni e le attività culturali, in merito all’impossibilità di procedere alla detta ristrutturazione, veniva poi ribadita con nota del capo di gabinetto del Ministero medesimo 25 luglio 2001, n. 19954.

2. Tutti i detti provvedimenti (gli ultimi due con motivi aggiunti) venivano impugnati dal Comune di Imola innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, per i seguenti motivi:

1) eccesso di potere e violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, poiché si sarebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento;

2) eccesso di potere sotto un diverso profilo; carenza di adeguata motivazione e comunque illogicità e contraddittorietà delle ragioni addotte; falso presupposto di diritto.

Si sostiene che il disposto dell’art. 21 del d.lgs. n. 490/1999 sarebbe stato pienamente rispettato, poiché tutti i progetti relativi allo spostamento del monumento ai caduti, alla sistemazione di piazza Bianconcini e di piazza Matteotti erano stati regolarmente approvati, sia dal Ministero che dalla Soprintendenza di Bologna; così che non sarebbe stato possibile, sulla base della sola successione tra ministri e senza riferimento alcuno ai provvedimenti precedentemente emanati, ordinare la sospensione dei lavori;

3) eccesso di potere; falso presupposto di diritto; falsa applicazione della l. n. 78/2001; contraddittorietà (motivi aggiunti).

Si deduce che il Ministero per i beni e le attività culturali aveva precedentemente ritenuto la non applicabilità della l. n. 78/2001, che tale legge non si applicherebbe ai monumenti, come quello per cui è causa, lontani dai luoghi di battaglia e che sarebbe comunque intervenuta l’autorizzazione ministeriale richiesta dall’art. 2, comma 2, della l. n. 78/2001.

3. La sez. II del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.

La sentenza viene appellata dal Comune di Imola che ribadisce i motivi dedotti in primo grado.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna si sono costituiti in giudizio, resistendo al ricorso in appello. Sia l’appellante che le amministrazioni appellate hanno depositato successive memorie, illustrando ulteriormente le rispettive difese.

4. Il ricorso in appello è fondato.

La sezione ritiene di prescindere dalle problematiche relative all’applicazione della l. n. 78/2001, dal titolo “tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale”, ai lavori di spostamento del monumento di cui trattasi; con particolare riguardo alla circostanza se i monumenti, di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), della legge stessa, sarebbero solo quelli eretti nei luoghi della battaglia e non anche quelli distanti dai detti luoghi realizzati a ricordo dei caduti.

L’amministrazione statale, prima dell’emanazione dei provvedimenti impugnati in primo grado, aveva ritenuto la non interferenza della l. n. 78/2001. E comunque tale legge vieta soltanto gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui all’art. 1, comma 2 (art. 1, comma 5), consentendo invece gli altri interventi previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (art. 2, comma 2), se oggetto di tutela ai sensi del titolo I del d.lgs. n. 490/1999.

Nella specie, comunque, il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna, con atto n. 9762 in data 28 maggio 2001, aveva approvato con alcune indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 490/1999, il progetto di trasferimento del monumento ai caduti di cui trattasi. Aveva poi espressamente condizionato il tutto al preventivo rilascio dell’autorizzazione ministeriale allo spostamento, anche ai sensi della l. n. 78/2001. Il direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali, con nota in data 1 giugno 2001, inviata alla detta Soprintendenza e per conoscenza anche al Comune di Imola, considerata (sulla base di un parere dell’Ufficio legislativo del Ministero) pure la non interferenza della l. n. 78/2001, aveva alla fine ritenuto concluso il procedimento amministrativo di cui trattasi, per quanto di competenza del Ministero stesso.

Ne consegue che, essendo stato il progetto approvato dalla Soprintendenza ed autorizzato dal Ministero, non poteva applicarsi l’art. 21 del d.lgs. n. 490/1999; non vertendosi, tra l’altro, nemmeno in ipotesi di demolizione o di modifica, ma soltanto di spostamento già autorizzato (ai sensi del comma 1 del citato art. 21: “i beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l’autorizzazione del Ministero).

Né poteva applicarsi l’art. 28 del d.lgs. n. 490/1999, secondo cui “il soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’approvazione”. Il progetto di spostamento del monumento era stato approvato dalla Soprintendenza ed autorizzato dal Ministero (art. 23), non era soggetto a valutazione di impatto ambientale (art. 26) e non erano stati eseguiti lavori provvisori urgenti (art. 27); né i lavori erano difformi rispetto al progetto approvato.

In conclusione, quindi, i provvedimenti impugnati in primo grado hanno illegittimamente interferito su di un procedimento amministrativo che si era già concluso in modo favorevole per il Comune di Imola; tra l’altro, senza nemmeno disporre l’annullamento o la revoca dei provvedimenti già emessi.

5. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto. In riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso di primo grado e vanno annullati i provvedimenti impugnati. Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensati.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:

a) accoglie il ricorso in appello;

b) in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati;

c) compensa tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio;

d) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 13 maggio 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

Giorgio GIOVANNINI                                                            Presidente

Luigi MARUOTTI                                                   Consigliere

Carmine VOLPE                                                           Consigliere Est.

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI              Consigliere

Giuseppe MINICONE                                                    Consigliere