T.A.R. Campania (Napoli) Sez. VI sent. 9442 del 9 novembre 2006
Beni Ambientali. Annullamento autorizzazione paesaggistica.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. 9442 reg Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO anno 2006
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli (sezione VIª)
composto da:
Alessandro Pagano
Maria Abbruzzese
Ida Raiola
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso nr. 3095/2006 proposto da: Iacono Camillo e Di Massa Raffaella
rappresentati e difesi dall'avv.to L. B. Molinaro con cui domiciliano in Barano d'Ischia d’Ischia e pertanto da intendersi elettivamente domiciliati presso la segreteria generale del Tar Campania, p.zza Municipio Napoli, ex art. 35, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054;
contro
–il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante p.t.,
–la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Napoli e Provincia,
rappresentati e difesi dall’Avv.ra distr.le dello Stato presso cui sono domiciliati ex lege alla v. Diaz nr. 11, Napoli;
–il Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante p.t.,

per l’annullamento
del decreto del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Napoli e Provincia del 24.01.2006 con il quale è stata annullata l’autorizzazione paesaggistica del 30.11.2005 nr. 20 rilasciata dal Comune di Ischia ai sensi dell’art. 146, Dlgs 42/2004, oltre ogni atto connesso (fra cui il P.T.P. dell’Isola d’Ischia);
oltre tutti gli atti connessi;

visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all’udienza del 09.10.2006 –rel. il cons. A. Pagano– gli avv.ti: come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e Considerato in diritto
1.- Con ricorso notificato l’11.04.2006 e depositato il 4.05.2006, la parte ricorrente si duole che la Soprintendenza ai beni culturali di Napoli abbia disposto, in data 24.01.2006, l’annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Ischia per un intervento edilizio di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo su di uno stabile sito in v. G. B. Vico.
Articola pertanto cinque motivi con cui deduce la violazione di legge (Dlgs 8.1.2004 nr. 3; L. 6.7.2002 nr. 137; DPR 10.06.2004 n. 173; D.M. 24.09.2004; L. 241/1990; D.M. 495/1994; violazione del principio del giusto procedimento; Dlgs 42/2004; D.M. 8.2.1999; L. 457/1978; art. 4 disp. legge in generale) e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili.
2.- L’amministrazione statale ha provveduto a costituirsi.
3. All’udienza indicata, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
4.- Il ricorso è fondato nei sensi di cui infra.
4.1.- Con il primo e principale motivo, la difesa della parte ricorrente sottopone ad un approfondito esame la normativa di riferimento per concludere nel senso che la Soprintendenza “non ha più alcun potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell’art. 159 del Dlgs 2/2004”. In sintesi, la tesi esposta rileva che, alla stregua della normativa di rango sublegislativo che ha rimodellato il Ministero dei beni culturali, la soprintendenza è organo periferico dipendente dalla competente direzione generale, priva del potere di annullamento ai sensi dell'art. 159 del Dlgs nr. 42/2004.
In altri termini, secondo parte ricorrente, la norma regolante il potere di annullamento predetto si attesta nell’art. 159 del Dlgs nr. 42/2004 ove si attribuisce il detto potere al Ministero, ma non anche agli organi periferici.
4.2.– Ad avviso del Tribunale, tale ordine ricostruttivo è da condividere, con le precisazioni che seguono.
Per chiarire i termini della questione, occorre focalizzare l’attenzione sul dato normativo cardine costituito dall’art 159 del Dlgs nr. 42/2004 (c.d. “Codice Urbani”) nella sua originaria versione, disciplinante quoad tempus la fattispecie in esame, in quanto afferente ad un annullamento pronunciato il 24 gennaio 2006.
La norma, nel trattare del “procedimento di autorizzazione in via transitoria”, in attesa della approvazione dei piani paesaggistici e del conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici (rispettivamente citando gli artt. 143 e 145 dello stesso Codice), richiama più volte la soprintendenza quale organo di riferimento della procedura, ma allorquando sancisce il potere di annullamento, non lo attribuisce a quell’ufficio, ma il “Ministero”.
Tale dato lessicale è, ad avviso di questo Tribunale, fortemente significativo sul piano della competenza ed in linea con gli altri referenti normativi che si andranno a richiamare.
In primo luogo, vale rimarcare la sede ove tale disciplina è posta: quella di una vera e propria codificazione dei beni culturali e del paesaggio ove quindi massima si deve ritenere l’attenzione, anche terminologica, nella cura espositiva.
La previsione di un potere solo ministeriale di annullamento è poi razionalmente collimante col diverso ruolo che la soprintendenza è chiamata a svolgere nel procedimento ordinario di rilascio della autorizzazione di cui all’art 146 dello stesso Codice: in breve, in questa norma fondante il procedimento autorizzatorio, la soprintendenza da soggetto controllante, diviene compartecipe della procedura, chiamata a rendere un “parere”, senza che residui, in capo ad essa il predetto potere di annullamento.
Orbene, ripetesi, sarebbe alquanto singolare che, dopo aver nelle due disposizioni summenzionate richiamato in modo puntuale la soprintendenza ogni qual volta ha inteso farlo, solo per l’attribuzione di un potere peculiare ed ormai recessivo rispetto alla costruzione del sistema autorizzatorio paesaggistico e del suo controllo, il legislatore avrebbe poi utilizzato una formula generica come tale potenzialmente ricomprensiva oltre che della struttura centrale, anche di un ufficio sempre richiamato, negli snodi normativi salienti, nominativamente.
Non sembra quindi da condividere l’orientamento giurisprudenziale che, analizzando la questione, ha rilevato che L'organo competente all'emanazione del provvedimento di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica resa dal comune, individuato in base agli artt. 146 e 159, d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490, è la soprintendenza, con la conseguenza che il termine «Ministero» di cui al comma 3 art. 159, va inteso come amministrazione in senso globale, comprensiva degli organi periferici. Tale lettura è conforme altresì ai principi di autonomia degli organi periferici dei Ministeri, quale si configura oggi la soprintendenza a seguito del nuovo riassetto organizzativo del Ministero dei beni e le attività culturali (d.P.R. 10 giugno 2004 n. 173): TAR Puglia–Lecce sez. I, 11.01.2006 nr. 122.
Proprio il richiamo al D.P.R. 10 giugno 2004 nr. 173, convince, per contro, della correttezza della tesi qui esposta ove si considera che il predetto DPR nr. 173/2004 ha abrogato, all’art. 23, c. 7, il precedente DPR nr. 441 del 29.12.2000 che, all’art. 14, c. 3, così recitava: In particolare, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio autorizza ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche ricadenti nel territorio di competenza e adotta i provvedimenti di annullamento di cui all'articolo 151 del testo unico.
4.3.– L’argomento comunque risolutivo, ad avviso del Tribunale, della presente vicenda interpretativa è dato dalla analisi della novella che ha interessato il Dlgs nr. 42/2004.
Dettando disposizioni “correttive ed integrative” (e non quindi solo interpretative) del Dlgs nr. 42/2004, il legislatore, con il Dlgs nr. 157/2006 (Dlgs 24 marzo 2006 nr. 157 in G.U. 27 aprile 2006 S.O. 27 aprile 2006 nr. 97) ha, in particolare, riscritto proprio le norme in tema di rilascio della autorizzazione paesaggistica (art. 146) ed in ordine alla autorizzazione in via transitoria (art. 159).
Novellando il relativo procedimento, il decreto nr. 157/2006 al terzo comma ha sostituito il potere di annullamento riferito al Ministero, con la dizione seguente: “La soprintendenza se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio ..può annullarla..”.
E’ evidente, dunque, che il consapevole distinguo terminologico manifesti che il legislatore ha inteso mutare la competenza caducatoria degli stessi, sicché non può, in ogni caso, considerarsi fungibile il termine “ministero” con quello di “soprintendenza” nel peculiare contesto diacronico della codificazione in esame.
In ultima analisi, fino alla entrata in vigore del decreto correttivo nr. 157/2006 deve ritenersi che la competenza ex art. 159 Dlgs nr. 42/20006 –nel lasso di tempo perentorio in cui va esercitata– spettasse al Ministero (id est, alla struttura ministeriale centrale) e non ad un ufficio periferico, identificabile, in particolare, nella Soprintendenza.
4.4.– Ulteriormente fondato è il motivo con cui si lamenta la mancata comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990.
Nel caso di specie, infatti, la vicenda amministrativa per cui è causa finisce per ruotare sulla datazione dell’immobile de quo, atteso che la ristrutturazione edilizia, secondo il vigente P.T.P. dell’Isola d’Ischia, è effettuabile solo per gli edifici di “recente impianto”, laddove il manufatto in esame costituirebbe edificio “tradizionale”, realizzato prima del 1945.
E’ pur vero che tutta la pratica inerente alla contestata autorizzazione riporta la dizione di fabbricato di “vecchia fattura”, ma è altresì significativo che la relazione di parte e soprattutto le fotografie allegate, evidenzino nettamente la differenza fra la struttura per cui è causa –databile secondo la consulenza di parte “ai primi anni 50” (per le caratteristiche estetiche e costruttive dell’immobile, “come solai piani in latero cemento, coronamento di tegole in cotto e balconi a sbalzo realizzati con elementi leggermente armati (profilati di acciaio)”– e i fabbricati “tradizionali” ante 1945 (“data imposta dal predetto P.T.P. a salvaguardia di immobili che presentino caratteri di antichità, di aree che presentino caratteri di ruralità e particolari tipologie costruttive locali”: pg. 8 della consulenza di parte).
La conseguenza è che quindi si tratta di una “quaestio facti” ove il contributo dialettico fra le parti avrebbe ben potuto comportare un chiarimento decisivo della vicenda.
Il ricorso è, pertanto, da accogliere per i rilievi esposti e l’atto impugnato, per l’effetto, da annullare.
5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite.
Il contributo di cui all’art. 21, c. 4, D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006 si regola come per legge.

p.q.m.
Il Tribunale Amministrativo della CampaniaNapoli (sezione sesta) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede:
Accoglie il ricorso nr. 3095/2006 e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa interamente le spese di causa.
Contributo unificato come per legge.
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.

Così deciso in Napoli, 09.10.2006, nella camera di consiglio del TAR.
Alessandro Pagano pres. rel. est.