Consiglio di Stato Sez. IV sent.6312 del 10 novembre 2005
Sulla necessità dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di opere militari
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale
Registro
Decisioni:6312/2005
Registro Generale: 7728/2005
Sezione Quarta
composto
dai Signori: |
Pres.
Paolo Salvatore Cons.
Aldo Scola Cons.
Vito Poli Est. Cons.
Carlo Saltelli Cons.
Carlo Deodato |
ha pronunciato la presente
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
nella Camera di Consiglio del 08
Novembre 2005
Visto
l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto
l'appello proposto da:
ENTE
PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA rappresentato
e difeso da: Avv.
GREGORIO IANNOTTA con
domicilio eletto in Roma VIALE BRUNO BUOZZI 82
presso GREGORIO IANNOTTA contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE GUARDIA
DI FINANZA - COMANDO GENERALE ROMA rappresentato
e difeso dall’AVVOCATURA
GEN. STATO con
domicilio in Roma
VIA DEI PORTOGHESI 12 |
per
l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR ABRUZZO
- PESCARA 192/2005
, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UN TRALICCIO –PONTE RADIO-.
Visti
gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista
la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento del
ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMANDO GENERALE
DELLA
GUARDIA
DI FINANZA- |
Udito
il relatore Cons. Vito Poli e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati Costa
su delega dell’Avvocato Iannotta e Giacobbe (per l’Avvocatura dello Stato);
Acquisito
il consenso delle parti in ordine alla definizione dell’incidente cautelare
con decisione in forma semplificata; ritenuto che può prescindersi dall’esame
dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado reiterata con
l’appello in trattazione, attesa l’infondatezza, nel merito, del ricorso
medesimo;
rilevato
che l’unica questione sottesa al presente giudizio consiste nello stabilire se
un’opera destinata alla difesa militare (nella specie un traliccio per
telecomunicazioni digitali), che insiste su un’area soggetta a vincolo
paesaggistico (nella specie all’interno del territorio del Parco Nazionale
della Maiella), sia soggetta o meno alla disciplina di tutela ed in particolare
all’obbligo di ottenere l’autorizzazione paesistica; che è necessario
immediatamente sgomberare il campo da un equivoco in cui è incorso il primo
giudice (pag. 6 della sentenza) secondo cui per le opere militari sarebbe
vigente un regime derogatorio avuto riguardo ai procedimenti di localizzazione e
costruzione; tale conclusione, infatti, è esatta se riferita alla disciplina
urbanistica ed edilizia, errata se riferita alla disciplina in materia di beni
ambientali e paesaggistici; gli artt. 81, d.P.R. n. 616/1977 e il consequenziale
d.P.R. n. 383 del 1994, infatti esonerano le opere destinate alla difesa
militare dai soli obblighi legali previsti nella distinta materia
dell’urbanistica e dell’edilizia (cfr. sul punto le approfondite conclusioni
cui è giunto Cons. St., Sez. II, n. 852/99 del 25 ottobre 2000, cui si rinvia a
mente dell’art. 9, l. n. 205 del 2000);
Considerato
che:
- antecedentemente all’entrata in vigore del T.U. n. 490/1999 effettivamente la giurisprudenza si era spaccata circa l’obbligo di acquisire il nulla osta paesistico specie avuto riguardo alla costruzione di alloggi di servizio;
-
l’art. 156 del menzionato T.U. ha espressamente sancito che per tutte le opere
statali <<ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale
militare, il Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta
giorni l’autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale>>;
- tale norma ha chiarito definitivamente che tutte le opere militari, in quanto statali, sono sosttoposte alla disciplina propria dettata dalla specifica normativa in materia di beni culturali e ambientali;
-
sono state così superate le frammentarie e discordanti precedenti previsioni
normative che talora esentavano (art. 15, l. prov. Bolzano n. 516/1970, l. n. 16
del 1985), e talora assoggettavano (art. 6, l. n. 204/1951; art. 5 l. n.
831/1986; art. 17, l. n. 67/1988) la costruzione di opere militari, alloggi e
caserme all’obbligo dell’autorizzazione paesistica;
-
anche l’art. 147 del Codice dei beni culturali – d. lgs. n. 42/2004,
inapplicabile al caso di specie, non essendo stati emanati, alla data di
adozione dell’atto impugnato, gli indispensabili decreti attuativi previsti
dal comma 3 circa le modalità di valutazione congiunta e preventiva della
localizzazione delle opere di difesa nazionale – ha previsto una disciplina
speciale per tutte le opere statali, ivi inclusi gli alloggi militari, in forza
della quale l’autorizzazione paesistica è rilasciata all’esito di una
conferenza di servizi;
- dall’esame di tutta la normativa sopra indicata emerge che il legislatore ha bilanciato due valori costituzionali fondamentali (il paesaggio ex art. 9 Cost. e la sicurezza nazionale ex art. 52 Cost.) attraverso l’introduzione di una disciplina derogatoria (comune a tutte le opere statali) rispetto ai normali moduli procedimentali, ma che presuppone sempre l’assoggettamento all’obbligo della autorizzazione paesistica;
-
sotto tale angolazione non deve essere sopravvalutato l’art. 2, r.d. 11 luglio
1941, n. 1161 – recante norme sul segreto militare – che vieta (con le
sanzioni penali di cui all’art. 1), ai funzionari di tutte le amministrazioni
statali la divulgazione di notizie aventi comunque interesse militare, nonchè
delle notizie riguardanti le fortificazioni, le basi e gli impianti delle
FF.AA.; l’ambito oggettivo di siffatta disciplina è diverso da quello proprio
della legislazione in materia di beni culturali e del paesaggio e dunque non vi
è incompatibilità logica fra le diverse disposizioni;
- pertanto, in difetto di una espressa norma di esonero, deve ritenersi necessaria l’autorizzazione paesistica per tutte le opere destinate alla difesa nazionale ivi inclusi gli alloggi di servizio anche se realizzate su aree ubicate all’interno di basi militari o al diretto servizio di esse (cfr. sez. II, n. 852/99 del 2000 cit.);
Considerato
che il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti
le spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente
pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma
dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado;
dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La
presente decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma,
08 Novembre 2005
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vito Poli Paolo Salvatore
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
10/11/2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Giuseppe Testa