Cass. Sez. III n. 10064 del 16 marzo 2026 (UP 15 gen 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Pucci
Beni ambientali.Responsabilità del Sindaco per l'alterazione di bellezze naturali (art. 734 c.p.)
La contravvenzione di cui all’art. 734 cod. pen. punisce l’alterazione delle bellezze naturali non solo in senso naturalistico, ma anche giuridico, quale arbitraria trasformazione di un interesse della comunità al bene tutelato. Il reato, a forma libera, è integrabile da qualsiasi condotta, commissiva od omissiva, che distrugga o alteri luoghi individuati come meritevoli di specifica protezione. Non costituendo una norma penale in bianco, il suo disvalore risiede nell'evento causato e non nella violazione di specifici precetti amministrativi. Risponde pertanto del reato il Sindaco che, avvalendosi del peso obiettivo del proprio ruolo e indipendentemente dalla titolarità di formali poteri gestori, deliberi di non alimentare idricamente un bacino naturale (nella specie, un lago alpino oltre i 2000 metri), causandone il drastico abbassamento del livello con conseguenti danni alla flora e alla fauna. L'alterazione sussiste anche quando la bellezza dei luoghi possa essere ripristinata, non essendo richiesta l'irreparabilità del danno.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Aosta condannava Pucci Lorenzo Mario in ordine al reato ex artt. 40 commi 1 e 2 c.p. 131 co. 6 e 146 comma 1 del Dlgs. 42/04 34 L:r. della Val d'Aosta n. 11/1998, 734 c.p. per avere in concorso alterato il bene paesaggistico denominato Lago di Lod" bacino naturale sito a 2019 m.s.l.m. anche soggetto a qualifica di bellezza naturale, condannandolo alla pena della ammenda.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione mediante il proprio difensore, Pucci Lorenzo Mario, sollevando un unico motivo di impugnazione.
In particolare deduce il vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione oltre che di mancata assunzione di prove decisive, nonché il vizio di contraddittorietà della motivazione. Si contesta la ricostruzione dei fatti rispetto alla contestazione osservando come mancherebbe ogni riscontro alla tesi per cui il ricorrente avrebbe ordinato di chiudere uno snodo idraulico adducente acqua al lago, peraltro di proprietà della Regione e non del Comune, e senza che il ricorrente potesse esser titolare di un tale potere. Si critica altresì la valutazione del materiale probatorio, che viene elencato in ricorso descrivendone i contenuti e la corretta interpretazione, anche sottolineando la omessa valutazione di parti di tali dati. Si aggiunge la assenza di tutela naturalistica del lago. E si esclude la riconducibilità all'imputato di danni alla fauna e alla flora, causati, piuttosto, da un abbassamento del lago per un malfunzionamento della pompa immersa e controllata dalla Cervino S.P.A. La Sentenza sarebbe anche in contrasto con altre sentenze citate. E si rileva che il ricorrente si sarebbe piuttosto attivato per ottenere una autorizzazione di derivazione di acque per alimentare il lago e si citano dati sulle precipitazioni sempre nell'ottica di evidenziare cause diverse per l'abbassamento del lago. Neppure sarebbero emerse le modalità con cui sarebbe stato impartito il contestato ordine e si cita al riguardo lo stralcio di alcune dichiarazioni di un dipendente della Cervino SPA. osservando altresì che la gestione del Ru Novales cui attingere acqua era effettuata solo dalla Cervino Spa e dal CMF Chamois ulteriormente offrendo una diversa ricostruzione della vicenda inerente l'abbassamento di livello del lago anche citando una consulenza dell'Ing. Pancrazio e un parere del dr. Mammoliti sullo stato della vegetazione di zona concludendo per la mancata considerazione di ogni evidenza scientifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tribunale ha elaborato un' articolata motivazione con la quale, dopo avere evidenziato il carattere di bellezza naturale tutelata del lago in questione, ai sensi dell'art. 142 lett. d) del Dlgs. 42/04 (oltre che bene individuato da norme di attuazione del Piano territoriale paesistico), trattandosi di bacino posto oltre i 2000 metri dal livello del mare, per cui corretta è sotto tale aspetto la qualificazione giuridica dei bene ai fini del reato ex art. 734 c.p., ha individuato una serie di elementi tutti convergenti verso la ritenuta responsabilità del ricorrente nell'avere causato l'abbassamento, divenuto drastico nel marzo - maggio del 2022, del livello del lago e danni ambientali conseguenti. In particolare pur avendo riconosciuto concause quali un periodo di siccità e, in misura minore, i prelievi di acqua per l'innevamento artificiale delle piste, il tribunale ha illustrato la responsabilità dell'imputato quale Sindaco di Chamois, evidenziando la sua deliberata scelta di non alimentare il lago, confortata da testimonianze e da una sua stessa missiva dell'imputato, illustrativa della sua intervenuta volontà di escludere il lago da ogni immissione di acqua, solo successivamente seguita da una contrapposta decisione, poi alfine intervenuta, da parte dell'imputato medesimo, di "riaprire tale alimentazione". Così evidenziando come, al di là della titolarità di poteri formali, il ricorrente abbia concretamente e fattivamente inciso, nel quadro comunque del peso obiettivo del suo ruolo, inserito nel contesto di una piccola comunità e di una articolazione dei diritti di derivazione di acque di proprietà demaniale alquanto confusa, sulla gestione delle acque che artificialmente affluiscono al lago. Peraltro in concorso con ignoti come in contestazione riportato. Tale impostazione, anche in ordine alla tipologia e caratteristiche del danno emerso, appare in linea sia con l'indirizzo giurisprudenziale per cui in tema di protezione delle bellezze naturali, il reato di cui all'art. 734 cod. pen. non è norma penale in bianco, essendo il disvalore focalizzato sull'evento causato dalla condotta dell'agente, e non anche sulla violazione di un precetto individuabile altrove; ne deriva che il riferimento alla "speciale protezione dell'autorità", contenuto nel predetto articolo, ha solo la funzione di delimitare l'oggetto dell'azione, nel senso che il reato è configurabile solo in relazione ai luoghi individuati da un qualsiasi provvedimento, legislativo o amministrativo, come meritevoli di una tutela particolare e specifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna emessa in relazione a condotte poste in essere in zona che, nel vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale, era stata dichiarata "ambito di elevata naturalità"). (Sez. 3, n. 31282 del 24/05/2017, Rv. 270277 - 01), sia con quello secondo il quale la contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen., in quanto reato "a forma libera", è integrata da qualsiasi condotta, commissiva od omissiva, dolosa o colposa, che distrugga o alteri le bellezze naturali. (Sez. 3, n. 48004 del 17/09/2014, Liotta, Rv. 261154 - 01). Di rilievo appare anche il principio per cui la contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. punisce l'alterazione delle bellezze naturali non soltanto in senso naturalistico, cioè come sostituzione arbitraria e modificazione della condizione dei luoghi preesistente, ma anche in senso giuridico, come arbitraria trasformazione di un interesse, che attiene alla comunità sociale destinataria del bene tutelato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'alterazione contemplata dalla norma penale non deve essere necessariamente irreparabile, sussistendo la lesione incriminata anche quando la bellezza dei luoghi possa essere ripristinata). (conf. n. 1700 del 1969, Rv. 110154; n. 2685 del 1992, Rv. 190738). (Sez. 3, n. 29508 del 04/04/2019, Schettino, Rv. 276359 - 03)
Quanto al danno provocato, lungi dal non essere emerso come sostenuto dal ricorrente, esso trova adeguata motivazione nella valorizzazione in sentenza di plurime testimonianze, descrittive del pregiudicato stato all'epoca dei fatti, della fauna e flora presenti intorno al lago, oltre che di una relazione fotografica dello stato del lago, effettuata dal Corpo Forestale. Da tale prospettiva consegue anche l'irrilevanza di ogni doglianza sulla mancata assunzione di prove decisive, anche mediante perizia.
Rispetto a tali argomentazioni, il ricorrente oppone una sua personale ricostruzione delle condotte e degli eventi, le quali, oltre che non corroborate da puntuali allegazioni, in violazione del noto principio di autosufficienza del ricorso, propongono solo una lettura alternativa di elementi disponibili, in contrasto con il noto principio per cui l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi - circostanza che per quanto sopra osservato non emerge -, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Si condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 15/01/2026


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