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DECRETO 3 febbraio 2005
Istituzione del sistema nazionale di monitoraggio della qualita' dei combustibili per autotrazione.
Gazzetta Ufficiale N. 70 del 25 Marzo 2005

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 novembre 2000, n. 434, recante recepimento della direttiva
98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile
diesel, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio
2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 gennaio 2002, n. 29, recante modificazioni dell'allegato al
decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di
greggio mediante l'impiego di carburanti di sostituzione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002;
Visti l'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, e l'art. 5, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n.
29, i quali prevedono l'istituzione di un sistema nazionale di
monitoraggio della qualita' dei combustibili;
Vista la direttiva europea 2000/71/CE della Commissione del
7 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico i metodi di misura
stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto all'art. 10 della
medesima direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 287 del 14 novembre 2000;
Vista la direttiva europea 2003/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 marzo 2003 che modifica la direttiva 98/70/CE
relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L
76/10 del 23 marzo 2003;
Considerato che i volumi di benzina in distribuzione extra-rete,
ossia il volume totale in distribuzione sul mercato nazionale
sottratto del volume in distribuzione presso gli impianti di
distribuzione, debbono ritenersi poco significativi, non avendo
superato negli anni 1999, 2000 e 2001 il 3% dei volumi totali di
benzina in distribuzione, e possono essere pertanto esclusi dal
sistema di monitoraggio del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto istituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 4,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre
2000, n. 434 e dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n. 29, il sistema nazionale
di monitoraggio della qualita' dei combustibili individuati all'art.
2 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
434 del 2000.
2. Le caratteristiche dei combustibili sottoposte a monitoraggio
sono le seguenti:
a) quelle riportate nell'allegato I, punto 1, per le benzine;
b) quelle riportate nell'allegato I, punto 2, per il combustibile
diesel.
3. I metodi di prova da applicare in relazione alle caratteristiche
specificate nell'allegato I, punto 1, sono quelli descritti nella
norma europea EN 228:2004. I metodi di prova da applicare in
relazione alle caratteristiche specificate nell'allegato I, punto 2,
sono quelli descritti nella norma europea EN 590:2004.
4. Ai fini del monitoraggio della qualita' dei combustibili
prodotti e importati, previsto all'art. 3, comma 2, possono essere
adottati metodi di prova alternativi a quelli riportati nel comma 3
qualora tali metodi alternativi garantiscano almeno lo stesso livello
di accuratezza e di precisione dei corrispondenti metodi di prova di
cui al comma 3. Tale equivalenza deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla Stazione sperimentale per i
combustibili o da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato
iscritto all'albo dei chimici.
5. Per il prelievo alle pompe di distribuzione presso gli impianti
di distribuzione si applica la norma EN 14275:2003.
6. Per il prelievo dai serbatoi dei depositi commerciali si applica
la norma prEN ISO 3170:2002.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Grado dei combustibili tipo.
Fino al 31 dicembre 2008:
benzina senza piombo conforme alle specifiche di cui all'allegato
I della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva
2003/17/CE;
benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 50 mg/kg e
conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della
direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;
combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato
II della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva
2003/17/CE;
combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 50 mg/kg e
conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva
98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE.
A partire dal 1° gennaio 2009:
benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e
conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della
direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;
combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e
conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva
98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE.
b) Grado dei combustibili.
Fino al 31 dicembre 2008:
benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e
conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della
direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;
combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e
conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva
98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE.
c) Combustibili commercializzati: combustibili messi a disposizione
sul mercato nazionale indipendentemente dall'assolvimento
dell'accisa.
d) Combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l'accisa
e' stata assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i
consumatori finali.
e) Depositi fiscali: impianti in cui vengono fabbricati,
trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto del
presente decreto, sottoposti ad accisa; ricadono in tale definizione
anche gli impianti di produzione dei combustibili.
f) Combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si
applica il regime fiscale delle accise.
g) Impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario,
accessibile al pubblico, costituito da una o piu' pompe di
distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato
lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade.
h) Pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica di
carburanti per uso autotrazione, inserito in un impianto di
distribuzione, che presenta un sistema di quantificazione, inteso
come valorizzazione, dell'erogato.
i) Depositi commerciali: depositi aventi capacita' superiore a
tremila metri cubi in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i
combustibili di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), ad accisa
assolta.
j) Siti di distribuzione: gli impianti di distribuzione e i
depositi commerciali.
k) Macroregioni:
macroregione nord-ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria,
Lombardia;
macroregione nord-est: Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia
Giulia, Veneto, Emilia-Romagna;
macroregione centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo;
macroregione sud: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;
macroregione isole: Sicilia, Sardegna.
l) Periodo estivo per le benzine: periodo compreso tra il 1° maggio
e il 30 settembre.
m) Periodo estivo per il combustibile diesel: periodo compreso tra
il 16 marzo e il 14 novembre.
n) Periodo invernale per le benzine: periodo compreso tra il
16 novembre e il 15 marzo.
o) Periodo invernale per il combustibile diesel: periodo compreso
tra il 15 novembre e il 15marzo.

Art. 3.
Monitoraggio della qualita' dei combustibili prodotti e importati e
relazione annuale al Parlamento

1. A partire dal 1° gennaio 2005, entro quindici giorni lavorativi
dalla fine di ogni trimestre, gli uffici dell'Agenzia delle dogane
competenti per territorio comunicano all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, in
relazione alle infrazioni previste dalla normativa che stabilisce le
caratteristiche dei combustibili ai fini della tutela della salute e
dell'ambiente, gli accertamenti effettuati nei tre mesi precedenti,
con l'indicazione degli impianti sottoposti ad accertamento, le
infrazioni accertate, nonche' il tipo e l'entita' delle difformita'
rilevate. Tale comunicazione e' effettuata per il tramite dell'Area
verifiche e controlli tributi doganali e accise - Laboratori chimici,
Ufficio metodologie e tecnologie chimiche.
2. A partire dal 1° gennaio 2005, entro trenta giorni dalla fine di
ogni trimestre, i gestori dei depositi fiscali che importano i
combustibili oggetto del presente decreto da Paesi terzi o che li
ricevono da Paesi membri dell'Unione europea e i gestori degli
impianti di produzione inviano all'APAT i dati concernenti le
caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, relativi a ciascun tipo e
grado di combustibile prodotto o importato, e destinato alla
commercializzazione, con l'indicazione dei volumi di combustibile cui
i predetti dati sono riferiti, nonche' la certificazione o la perizia
giurata di cui all'art. 1, comma 4. I dati si riferiscono ai
combustibili immagazzinati nei serbatoi in cui sono sottoposti ad
accertamento volto a verificarne la quantita' e la qualita' ai fini
della classificazione fiscale.
3. Le caratteristiche dei combustibili a cui si riferiscono i dati
inviati ai sensi del comma 2, fatte salve quelle indicate nel comma
successivo, possono essere controllate mediante criteri statistici.
Tali caratteristiche devono essere espressamente indicate nella
comunicazione dei dati di cui al comma 2.
4. Non possono essere controllate mediante criteri statistici, ai
sensi del comma 3, le seguenti caratteristiche:
a) contenuto di benzene nella benzina;
b) contenuto di aromatici nella benzina;
c) contenuto di zolfo, quando il contenuto massimo e' pari a 50 o
10 mg/kg, nella benzina;
d) contenuto di zolfo, quando il contenuto massimo e' pari a 50 o
10 mg/kg, nel combustibile diesel.
5. I dati di cui ai commi precedenti sono raccolti e inviati in
formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove
disponibili, le procedure indicate sul sito internet del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
6. L'APAT sottopone annualmente al Parlamento una relazione in
merito alla qualita' dei combustibili commercializzati nell'anno
precedente, sulla base dei dati ricevuti ai sensi del presente
articolo.

Art. 4.
Monitoraggio della qualita' dei combustibili in distribuzione e
rapporto annuale alla Commissione europea

1. E' istituito presso l'APAT, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato con il
compito di coordinare le attivita' di monitoraggio dei combustibili
in distribuzione previste dal presente decreto, composto da due
rappresentanti nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, due rappresentanti nominati dal Ministero della
salute, due rappresentanti nominati dal Ministero delle attivita'
produttive, due rappresentanti nominati dal Ministero dell'economia e
delle finanze, due rappresentanti nominati dall'APAT, un
rappresentante nominato dall'Associazione per l'unificazione nel
settore dell'industria chimica, di seguito denominata UNICHIM. Ai
componenti del comitato non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese
per l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti.
2. Il comitato adotta entro trenta giorni dalla sua istituzione un
apposito regolamento di funzionamento interno.
3. Il comitato si riunisce periodicamente per individuare:
a) il numero di campioni da prelevare per macroregione, secondo
quanto indicato all'allegato II;
b) la lista degli impianti di distribuzione e depositi
commerciali per macroregione da sottoporre a prelievo;
c) i laboratori che effettuano i controlli nell'anno successivo;
d) gli organismi che effettuano i prelievi nell'anno successivo.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, l'Agenzia
delle dogane invia al comitato la lista degli impianti di
distribuzione riforniti, corredata di indirizzo completo.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, il
Ministero delle attivita' produttive invia al comitato la lista dei
depositi commerciali, corredata di indirizzo completo.
6. Per ogni macroregione, il comitato seleziona, in maniera
casuale, i siti da sottoporre a prelievo per ogni tipo e grado di
combustibile. Inoltre seleziona, sempre in modo casuale, un numero di
siti aggiuntivo pari ad almeno il 10% di siti prescelti da sottoporre
a prelievo nel caso in cui i siti precedentemente selezionati non
siano operativi.
7. Il comitato fornisce agli organismi di cui all'art. 5, comma 4,
l'elenco dei siti di distribuzione presso cui effettuare i prelievi,
corredato da informazioni sufficienti per identificare ogni sito di
distribuzione in maniera univoca.
8. Gli organismi di cui all'art. 5, comma 4, effettuano i prelievi
presso i siti indicati, secondo le norme di cui all'art. 1, commi 5 e
6, e in accordo con le procedure di cui al comma 9.
9. Il comitato stabilisce apposite procedure operative di gestione
del sistema di monitoraggio, al fine di garantire la tutela
dell'anonimato dei campioni sottoposti a controllo e il trattamento
confidenziale dei dati.
10. Il rapporto analitico elaborato dai laboratori deve contenere
esclusivamente le seguenti informazioni:
a) codice identificativo del laboratorio;
b) codice identificativo del sito di distribuzione;
c) codice identificativo del campione;
d) tipo e grado di combustibile;
e) risultato delle analisi di cui all'art. 1, comma 2.
11. I laboratori di cui al comma 3, lettera c), inviano in formato
elettronico, a partire dal 1° gennaio 2005, entro quindici giorni
lavorativi dal termine di ogni trimestre, all'APAT i rapporti di cui
al comma 10.
12. Il Ministero delle attivita' produttive invia entro il
30 aprile di ogni anno, a partire dal 2005, all'APAT le seguenti
informazioni:
a) volumi totali di ogni tipo e grado di combustibili in
distribuzione nell'anno precedente;
b) volumi totali di ogni tipo e grado di combustibili in
distribuzione nell'anno precedente, per macroregione, inclusi i
volumi di benzina e di combustibile diesel con un tenore massimo di
zolfo di 10 mg/kg, in distribuzione nell'anno precedente,
distinguendo, per il combustibile diesel, i volumi venduti presso gli
impianti di distribuzione e i volumi venduti presso i depositi
commerciali;
c) metodo utilizzato per la raccolta dei dati relativi alla
distribuzione di ogni tipo e grado di combustibile.
13. L'APAT, sulla base dei rapporti di cui al comma 11 e delle
informazioni di cui al comma 12, elabora una relazione annuale
secondo le linee guida di cui all'allegato III e la invia al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il
31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006.
14. Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2006, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base
della relazione di cui al comma 13, trasmette alla Commissione
europea un rapporto relativo all'attivita' di monitoraggio dei
combustibili in distribuzione.

Art. 5.
Organismi competenti per il monitoraggio della qualita' dei
combustibili in distribuzione

1. Il controllo delle caratteristiche dei combustibili in
distribuzione, al fine di consentire l'elaborazione del rapporto di
cui all'art. 4, comma 14, e' effettuato dai seguenti organismi:
a) laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, uffici delle
Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane;
b) laboratori accreditati, per i metodi di cui all'allegato I, in
accordo con la norma EN ISO/IEC 17025.
2. I laboratori di cui al comma 1 partecipano regolarmente ad
almeno uno schema di correlazione interlaboratorio nazionale, europeo
o internazionale, che preveda le misure relative alle caratteristiche
di cui all'art. 1, comma 2.
3. La lista dei laboratori che operano in conformita' e' redatta e
aggiornata annualmente dall'UNICHIM, sulla base dei risultati
ottenuti negli schemi di cui al comma 2, messi a disposizione
dell'UNICHIM da parte dei laboratori che fanno richiesta di essere
inseriti tra quelli abilitati ad effettuare i controlli. La lista e i
suoi aggiornamenti sono inviati al comitato di cui all'art. 4, comma
1, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 2005.
4. Il prelievo dei campioni presso i siti e' effettuato dai
seguenti organismi:
a) Ufficio tecnico di finanza, laboratori chimici delle dogane o,
ove istituiti, uffici delle Dogane nel cui ambito operano i
laboratori chimici delle dogane;
b) organismi accreditati secondo la norma EN 45004;
c) laboratori accreditati per i metodi di cui all'allegato I
nonche' per il metodo EN 14275:2003.
5. La lista degli organismi di cui al comma 4, lettere b) e c), e'
redatta e aggiornata annualmente dall'UNICHIM sulla base di apposita
documentazione, comprovante l'accreditamento prescritto, messa a
disposizione dell'UNICHIM da parte dei laboratori che fanno richiesta
di essere inseriti tra quelli abilitati ad effettuare i prelievi. La
lista e i suoi aggiornamenti sono inviati al comitato di cui all'art.
4, comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 2005.
6. Ai fini dell'esecuzione delle attivita' previste dai commi 1 e
4, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stipula
apposite convenzioni annuali con i laboratori di cui al comma 1,
lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c), a seguito della
relativa individuazione effettuata dal comitato di cui all'art. 4, ai
sensi del comma 3 di tale articolo. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio stipula inoltre apposite convenzioni
annuali con i laboratori di cui al comma 1, lettera a), e di cui al
comma 4, lettera a), ai fini dell'esecuzione delle attivita' previste
dai commi 1 e 4 diverse da quelle ricadenti nei compiti di ufficio
ditali laboratori.
7. Al finanziamento delle convenzioni di cui al comma 6 si provvede
entro i limiti dei normali stanziamenti di bilancio.

Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali

1. Per il 2005, la relazione di cui all'art. 3, comma 6, e'
elaborata dall'APAT sulla base dei dati ricevuti ai sensi dell'art.
1, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413.
2. Per le attivita' di monitoraggio previste dagli articoli 4 e 5,
da effettuare nell'anno 2005, le funzioni del Comitato di cui
all'art. 4, comma 1, sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della
salute, il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero
dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'APAT. La lista
di cui all'art. 4, comma 4, e' trasmessa entro il 1° dicembre 2004 e
la lista di cui all'art. 4, comma 5, e' trasmesa in forma provvisoria
entro il 1° dicembre 2004 ed in forma definitiva entro il 31 gennaio
2005. Gli adempimenti previsti dall'art. 4, commi 3, 6, 7 e 9, sono
assolti, indipendentemente dalla trasmissione delle liste di cui
all'art. 5, commi 3 e 5.
3. Per l'anno 2005, la relazione di cui all'art. 4, comma 13, e il
rapporto di cui all'art. 4, comma 14, sono predisposti sulla base
delle informazioni di cui all'art. 4, comma 12, e sulla base dei dati
trasmessi all'APAT e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio dai gestori di cui all'art. 3, comma 2, entro 1° maggio
2005. I dati, ottenuti sulla base di un monitoraggio effettuato, per
conto di tali gestori, presso gli impianti di distribuzione da
societa' di sorveglianza indipendenti, includono le caratteristiche
di cui all'art. 1, comma 2, nonche' i metodi di prova ed i metodi di
prelievo utilizzati. L'APAT trasmette tale relazione al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio entro il 31 maggio 2005.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2005

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2005
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 2, foglio n. 225

Allegato I

omissis

Allegato II
DETERMINAZIONE DEL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

omissis
Allegato III

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE ANNUALE ELABORATA DALL'APAT

(Art. 4, comma 13)
La relazione di cui all'art. 4, comma 13, del presente decreto e'
costituita da due sezioni: una generale ed una analitica.
La sezione generale descrive il funzionamento del sistema di
monitoraggio della qualita' dei combustibili e contiene informazioni
relative a:
a) definizione del periodo estivo e invernale;
b) periodo nel quale e' stato attuato il sistema di
monitoraggio della qualita' dei combustibili;
c) lista completa dei tipi e gradi di combustibile in
distribuzione sul territorio nazionale;
d) modello statistico utilizzato comprendente eventuali
informazioni integrative;
e) identificazione delle macroregioni e delle regioni che le
costituiscono;
f) volumi di vendita nazionale di ogni tipo e grado di
combustibile e loro divisione per macroregione;
g) numero di campionamenti effettuati per macroregione e per
grado di combustibile;
h) ogni altra informazione ritenuta necessaria per ottenere
una descrizione piu' completa del sistema di monitoraggio.
La sezione analitica contiene, per ogni grado di combustibile e
per ognuno dei periodi di cui all'art. 2, comma 1, lettere l), m), n)
e o), una lista dettagliata dei valori relativi ai parametri
sottoposti ad analisi.
I dati devono essere riportati secondo il modello di tabella
riassuntiva fornita dalla norma EN 14274:2003.