DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(GU n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184)

 

in vigore dal 26 agosto 2010

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare
l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilita' di emanare
disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo
12, che prevede la possibilita' di adottare, entro il 30 giugno 2010,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 maggio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione
speciale nell'Adunanza del 22 giugno 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 22 giugno 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, per le politiche europee, per i beni
e le attivita' culturali, per i rapporti con le regioni,
dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle
finanze, dello sviluppo economico, della salute, per la
semplificazione normativa, delle infrastrutture e dei trasporti e
delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Modifiche alla parte prima del decreto legislativo
del 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al
comma 2, dopo le parole: «nel rispetto» sono inserite le seguenti:
«degli obblighi internazionali,».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' soppresso;
b) il comma 2 e' soppresso;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di
attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30
giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate
degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico
e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
d) i commi 4 e 5 sono soppressi.
3. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla presente Parte prima» e le parole: «del
Trattato dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «degli
obblighi internazionali e del diritto comunitario»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le norme di cui al
presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo
per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica,
purche' sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto
europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle
Regioni e degli Enti locali.».
4. All'articolo 3-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «desumibili dalle norme del» sono
sostituite dalle seguenti: «contenuti nel presente»;
b) al comma 4 e' inserito il seguente periodo: «Qualora
sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del
Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria
competenza la Regione puo' esercitare il suo potere sostitutivo».


                               Art. 2 


Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo
del 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
«c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento.»;
b) all'articolo 4, comma 2, le parole «di cui al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento, come parzialmente modificato
da questo decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «di cui
al Titolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto»;
c) all'articolo 4, comma 4, e' aggiunta la seguente lettera:
«c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente
dalle attivita' di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a
evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le
disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.»
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione
d'impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il
quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente
di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della
seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle
soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);»;
b) al comma 1, dopo la lettera i), sono introdotte le seguenti
lettere:
«i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse
le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ali decreti
legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a
seguito di attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore
o piu' in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua
o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri
suoi legittimi usi;
i-quater) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono
svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato VIII e qualsiasi
altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse con le
attivita' svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle
emissioni e sull'inquinamento;
i-quinquies) impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre
1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilita'
ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate
richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione
entro il 10 novembre 2000;
i-sexies) impianto nuovo: un impianto che non ricade nella
definizione di impianto esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti
puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura , di
sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici,
radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in
rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero
il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o
piu' periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere
fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di
sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla
legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella
loro determinazione non devono essere considerate eventuali
diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua,
l'effetto di una stazione di depurazione puo' essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi
inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di requisiti,
inclusi gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato momento
in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come
stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;»;
c) al comma 1, le lettere l) ed l-bis) sono sostituite dalle
seguenti:
«l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o
progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti,
le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento,
ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti
sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un
impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento
ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o
dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorita'
competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.
In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione
integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato
VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica che dia
luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto
della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;»;
d) al comma 1, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti
lettere:
«l-ter) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente e
avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire,
in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad
evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo
generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.
Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere
conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita' di
progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura
dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente
idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;»;
e) al comma 1, lettera m), le parole «piani, programmi o» sono
soppresse, le parole«possono avere un impatto significativo
sull'ambiente» sono sostituite con le parole «possono avere un
impatto significativo e negativo sull'ambiente»;
f) dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti lettere:
«m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o programma: la
verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani,
programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti
significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di
valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato
il diverso livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con
eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di
valutazione di VAS, espresso dall'autorita' competente sulla base
dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;»
g) al comma 1, lettera o), dopo le parole «patrimonio culturale»
sono inserite le parole «secondo le previsioni di cui all'articolo
26»;
h) al comma 1, la lettera o-bis) e' sostituita dalla seguente:
«o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che
autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui
all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate
condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai
requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c).
Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere per uno o piu'
impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e
gestiti dal medesimo gestore;»;
i) al comma 1, lettera p) dopo le parole «nel caso di progetti»,
aggiungere le parole «ovvero il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, nel caso di impianti»;
l) al comma 1, dopo la lettera r) e' inserita la seguente
lettera:
«r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene
o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico
determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «che possano avere impatti significativi
sull'ambiente», sono sostituite dalle seguenti «che producano impatti
significativi sull'ambiente», e dopo le parole «all'articolo 12» sono
aggiunte le seguenti parole: «e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento»;
b) al comma 3-bis, le parole «se i piani e i programmi, diversi
da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di
riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti
significativi sull'ambiente», sono sostituite dalle parole «se i
piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei
progetti, producano impatti significativi sull'ambiente»;
c) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente comma:
«3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi
nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia' sottoposti ad una
valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie
per le quali e' prevista la Valutazione di impatto ambientale,
costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di
VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il
Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano
contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto
ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale
valutazione e' effettuata secondo le modalita' e le competenze
previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed e' integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti
di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.
d) al comma 4, lettera a) le parole «coperti dal segreto di
Stato» sono sostituite dalle parole «ricadenti nella disciplina di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni»;
e) al comma 5, dopo le parole «impatti significativi» sono
inserite le parole «e negativi»;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in base alle
disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano
produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di
nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi
sull'ambiente;
c) i progetti elencati nell'allegato IV;»
g) al comma 10, primo periodo, dopo le parole «difesa nazionale»
sono inserite le parole «non aventi i requisiti di cui al comma 4,
lettera a)»;
h) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:
«12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli
conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che
hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi,
ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la
valutazione ambientale strategica non e' necessaria per la
localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria per:
a) i progetti di cui all'allegato VIII del presente decreto;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera
a) del presente comma;
14. Per gli impianti ove e' svolta una attivita' di cui
all'allegato VIII del presente decreto, nonche' per le loro modifiche
sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 208, commi 6 e 7, del
presente decreto.
15. Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 12 del
presente articolo, nonche' per le loro modifiche sostanziali,
l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel rispetto
della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui
all'articolo 29-quater, comma 10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per
l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto
delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi
generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche
disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della
quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono
recuperati o, ove cio' sia tecnicamente ed economicamente
impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto
sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte
del presente decreto;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed
efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli
incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al
momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito stesso
deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia
di bonifiche e ripristino ambientale.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi
titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi
nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni
internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di
cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il
divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici
miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e
costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella
fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle
acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di
fuori delle medesime aree, le predette attivita' sono autorizzate
previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto,
sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici
miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attivita' di
cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata
in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli
abilitativi gia' rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore
delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma 81
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti
relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al presente decreto e
loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi
regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non
risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e
loro modifiche sostanziali.»;
b) al comma 5, e' aggiunto il seguente periodo: «Il provvedimento
di AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali.»;
c) al comma 7 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali
ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto,
purche' con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e
programmi o progetti da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo
svolgimento della relative consultazione;»
d) al comma 7 dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente
lettera:
«e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di
VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria
competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al
presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.»;
e) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma:
«9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad
esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi
fondamentali dettati dal presente Titolo.».
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo 8 e' sostituita dalla seguente
«Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e
VAS»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di
cui all'articolo 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura il supporto
tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente
Parte.»;
c) al comma 2, le parole «di cui all'allegato V del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,» sono sostituite dalle parole
«di cui all'allegato VIII del presente decreto» e le parole «ora
prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90» sono sostituite dalle parole «di cui
all'articolo 8-bis».
6. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' introdotto il seguente articolo:

«Articolo 8-bis


Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28,
commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attivita'
di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al
titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti
di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
2. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto
dell'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.».
7. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Alle procedure di verifica e
autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in
quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, concernente norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi».
8. All'articolo 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole successive alla parola «dell'allegato»
sono sostituite dalle parole «XII del presente decreto. Qualora si
tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7
dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale puo' essere
richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo
20, l'autorita' competente valuti di non assoggettare i progetti a
VIA.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto
ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le
informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il
provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste
dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora
la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4
dell'articolo 23.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i controlli
successivi al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale avviene anche con le modalita' di cui agli articoli
29-decies e 29-undecies.»;
c) al comma 2, le parole «dell'allegato I del decreto legislativo
n. 59 del 2005» sono sostituite dalle parole «dell'allegato VIII del
presente decreto»,al secondo periodo la parola «assicurata» e'
sostituita dalla parola «disposta» e l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: «In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente
articolo».
9. All'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «verifica di
assoggettabilita'» sono inserite le parole «limitatamente ai piani e
ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis».;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La fase di valutazione e' effettuata anteriormente
all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della
relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di
predisposizione dello stesso. Essa e' preordinata a garantire che gli
impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di
detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione.».
10. All'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole
«commi 3 e 3-bis» e le parole «su supporto cartaceo ed informatico»
sono sostituite dalle parole «su supporto informatico ovvero, nei
casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto
cartaceo,»;
b) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma: «6. La
verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS relative a
modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o
programmi gia' sottoposti positivamente alla verifica di
assoggettabilita' di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da
12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che
non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati».
11. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole «novanta giorni» sono inserite le
parole «dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del
presente articolo»;
b) al comma 4 dopo le parole «del livello di dettaglio del piano
o del programma.» sono inserite le parole «Il Rapporto ambientale da'
atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono
stati presi in considerazione i contributi pervenuti.».
12. All'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dopo le parole «proprie osservazioni» sono aggiunte
le parole «in forma scritta»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. In attuazione dei principi di economicita' e di
semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e
partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni
anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con
quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni
ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del
presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di
pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7
ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
».
13. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «inoltrati ai sensi
dell'articolo 14» sono aggiunte le parole «e dell'articolo 32,
nonche' i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al
medesimo articolo 32» e dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente periodo: «La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione
e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo
amministrativo»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'autorita' procedente, in collaborazione con l'autorita'
competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma
per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere
motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni
transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma».
14. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 le parole «e' trasmesso» sono sostituite dalle parole
«sono trasmessi».
15. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il monitoraggio e' effettuato dall'Autorita' procedente in
collaborazione con l'Autorita' competente anche avvalendosi del
sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale.».
16. All'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo la parola «assoggettabilita'» sono inserite
le parole «limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7».
17. All'articolo 20, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «e una loro copia conforme in formato
elettronico su idoneo supporto» sono sostituite dalle parole «in
formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta' di
ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,»;
b) al comma 1, la lett. b) e' sostituita dalla seguente:
«b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e
significativi sull'ambiente»;
c) al comma 1 dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera:
«c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalita' stabilite
dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi
successivi del presente articolo.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque giorni,
sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto
e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto
abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro
la scadenza del termine l'autorita' competente deve comunque
esprimersi. L'autorita' competente puo', per una sola volta,
richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente,
entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente
provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici
di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 3. L'Autorita' competente si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il
deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela
avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle
disposizioni generali del processo amministrativo»;
e) al comma 5, le parole «ambientali significativi» sono
sostituite dalle parole «negativi e significativi sull'ambiente» e le
parole «o non costituisce modifica sostanziale» sono soppresse;
f) al comma 6, le parole «impatti significativi» sono sostituite
dalle parole «impatti negativi e significativi sull'ambiente» e le
parole: «o costituisce modifica sostanziale» sono soppresse.
18. All'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, della quale e' fornita una copia in
formato elettronico,» sono sostituite dalle parole «in formato
elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta' di ordine
tecnico, anche su supporto cartaceo,»;
b) al comma 2, le parole «apre una fase di consultazione con il
proponente e in quella sede» sono sostituite dalle parole «all'esito
delle attivita' di cui al comma 1»;
c) al comma 4 dopo le parole «La fase di consultazione» sono
aggiunte le seguenti parole «di cui al comma 1».
19. All'articolo 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola «di» e' soppressa;
b) al comma 3 dopo le parole «La documentazione e' depositata»
sono inserite le parole «su supporto informatico ovvero, nei casi di
particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto
cartaceo,» e le parole «in un congruo numero di copie» sono
soppresse;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Entro trenta giorni l'autorita' competente verifica la
completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti
incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la
documentazione integrativa da presentare entro un termine non
superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessita'
delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento
si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione
integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non
depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e,
l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facolta' per il
proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione
della documentazione integrativa in ragione della complessita' della
documentazione da presentare».
20. All'articolo 24, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «su sito web dell'autorita'
competente.» sono aggiunte le parole «Tali forme di pubblicita'
tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3
e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.»;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma 4, il proponente puo' chiedere di modificare gli
elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel
corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui al comma
8. Se accoglie l'istanza, l'autorita' competente fissa per
l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a
quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per
giustificati motivi, ed emette il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione
degli elaborati modificati.»
c) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. L'autorita' competente, ove ritenga che le modifiche
apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che
il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 23, comma 3 e,
contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le
modalita' di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9,
chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto e del
relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in
relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del
comma 9. In questo caso, l'autorita' competente esprime il
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta
giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle
osservazioni.»
d) il comma 10 e' sostituito dal seguente comma:
«10. Sul suo sito web, l'autorita' competente pubblica la
documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali
controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto,
disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis.
21. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle
parole «novanta giorni» e dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «L'autorita' competente comunica alla Regione interessata
che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e
fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione,
entro il quale la Regione puo' esprimere un ulteriore parere.»;
b) al comma 3 le parole «Conferenza dei servizi eventualmente
indetta» sono sostituite dalle parole «Conferenza dei servizi
istruttoria eventualmente indetta», ed e' aggiunto il seguente
periodo: «A seguito di modificazioni ovvero integrazioni
eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste
dall'autorita' competente, ove l'autorita' competente ritenga che le
modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle
Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque
giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri
resi.»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma:
«3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti
ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorita'
competente procede comunque a norma dell'articolo 26.».
22. All'articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole «l'autorita' competente» sono
aggiunte le parole «Salvo quanto previsto dall'articolo 24»;
b) al comma 2, primo periodo le parole «del termine di
centocinquanta giorni, previsto dal comma 1, da computarsi tenuto
conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, ovvero,
nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, l'inutile decorso
del termine di trecentotrenta giorni dalla data di presentazione del
progetto di cui all'articolo 23, comma 1» sono sostituite dalle
parole «dei termini previsti dal presente articolo ovvero
dall'articolo 24» e all'ultimo periodo, le parole «e del principio
della fissazione di un termine del procedimento» sono sostituite
dalle parole «e dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7,
lettera e) del presente decreto»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
«2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e'
disciplinata dalle disposizioni generali del processo
amministrativo»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24,
comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione
presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non
puo' superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del
proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.
L'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione
degli elaborati modificati.»;
e) dopo il comma 3, sono introdotti i seguenti commi:
«3-bis. L'autorita' competente, ove ritenga che le modifiche
apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che
il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23,
comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito
secondo le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato
ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse puo'
prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto
ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole
modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo
caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del
termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste
di integrazioni da parte dell'autorita' competente, non presentando
gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede
all'ulteriore corso della valutazione.»;
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale
sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia
ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o
dell'impianto.».
23. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «Il monitoraggio
assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali»
sono sostituite dalle parole «Il monitoraggio assicura, anche
avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali,»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. In particolare, qualora dalle attivita' di cui al comma 1
risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entita'
significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati
nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorita'
competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi puo'
modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto
a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione
dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attivita' possano derivare
gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla
salute pubblica e sull'ambiente, l'autorita' competente puo' ordinare
la sospensione dei lavori o delle attivita' autorizzate, nelle more
delle determinazioni correttive da adottare.».
24. Dopo l'articolo 29 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' introdotto il seguente Titolo:

«Titolo III-bis


L'autorizzazione integrata
ambientale


Articolo 29-bis


Individuazione e utilizzo
delle migliori tecniche disponibili

1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti
rientranti nelle attivita' di cui all'allegato VIII e' rilasciata
tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle
informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e
dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla
Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per
l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili,
emanate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura
si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette
linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui
all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, possono essere determinati i requisiti per talune
categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti
fissati per ogni singola autorizzazione, purche' siano garantiti un
approccio integrato ed una elevata protezione equivalente
dell'ambiente nel suo complesso.
3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del
presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di
cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui
al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Articolo 29-ter


Domanda di autorizzazione
integrata ambientale

1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica
sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti
esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo
29-sexies. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 e ferme restando
le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua,
suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o
prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni
settore ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti
significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per
prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti
dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente
nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che
richiede l'intervento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale e Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente;
i) le eventuali principali alternative prese in esame dal
gestore, in forma sommaria;
l) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui
all'articolo 6, comma 15, del presente decreto.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere
anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l)
del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del
gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza
industriale, commerciale o personale, di tutela della proprieta'
intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute
nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce
all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle
informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un
rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste
sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita'
industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati
prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001 e successive modifiche, nonche' altre informazioni fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' requisiti di
cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere
utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere
inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda,
l'autorita' competente verifica la completezza della stessa e della
documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete,
l'autorita' competente ovvero, nel caso di impianti di competenza
statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potra' chiedere
apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta
giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal
caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla
presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il
termine indicato il proponente non depositi la documentazione
completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E'
fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere una proroga
del termine per la presentazione della documentazione integrativa in
ragione della complessita' della documentazione da presentare.

Articolo 29-quater


Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale

1. Per gli impianti di competenza statale la domanda e' presentata
all'autorita' competente per mezzo di procedure telematiche, con il
formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo
29-duodecies, comma 2.
2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono
depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine
della consultazione del pubblico.
3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo
29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo
procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede
degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a
sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione
provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di
progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un
annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto
e del proprio nominativo, nonche' gli uffici individuati ai sensi del
comma 2 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle
comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal
gestore ai sensi del presente comma sono altresi' pubblicate
dall'autorita' competente nel proprio sito web. E' in ogni caso
garantita l'unicita' della pubblicazione per gli impianti di cui al
titolo III della parte seconda del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di
cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma
scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda.
5. La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita
conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni
competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di
competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al
soggetto richiedente l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli
articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5,
vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli
216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il
parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie
regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per quanto
riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle
emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute
successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente
titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse
della salute pubblica, puo' chiedere all'autorita' competente di
verificare la necessita' di riesaminare l'autorizzazione rilasciata,
ai sensi dell'articolo 29-octies.
8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorita' competente
puo' richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di
valutare la applicabilita' di specifiche misure alternative o
aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta
giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal
caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino alla
presentazione della documentazione integrativa.
9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi
di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione
delle osservazioni.
10. L'autorita' competente esprime le proprie determinazioni sulla
domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro
centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel
caso di cui al comma 8, entro centottanta giorni dalla presentazione
della domanda. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e'
disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
11. Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del
presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni
riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalita' e gli
effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le
autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di
cui all'articolo 216, ferma restando la possibilita' di utilizzare
successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le
modalita' previste dal presente decreto per la protezione
dell'ambiente, nonche' l'indicazione delle autorizzazioni sostituite.
13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi
suo successivo aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico,
presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono
inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione
del pubblico al procedimento.
14. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le
informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari
di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII,
qualora cio' si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai
sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto
1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o
la difesa nazionale. L'autorita' competente puo' inoltre sottrarre
all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto
nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' intellettuale o
di riservatezza industriale, commerciale o personale.
15. In considerazione del particolare e rilevante impatto
ambientale, della complessita' e del preminente interesse nazionale
dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto,
possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le
province e i comuni territorialmente competenti e i gestori,
specifici accordi, al fine di garantire, in conformita' con gli
interessi fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorita'
competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12,
assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e
la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10
sono raddoppiati.

Articolo 29-quinquies


Indirizzi per garantire l'uniforme
applicazione sul territorio nazionale

1. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere emanati
indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni
del presente titolo da parte delle autorita' competenti.

Articolo 29-sexies


Autorizzazione integrata ambientale

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del
presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per
soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e
29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione
dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata
ambientale di attivita' regolamentate dal decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette
di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando
cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento
locale.
2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se
sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto
ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del
presente decreto.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori
limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in
particolare quelle elencate nell'allegato X, che possono essere
emesse dall'impianto interessato in quantita' significativa, in
considerazione della loro natura, e delle loro potenzialita' di
trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro,
acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai sensi della vigente
normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di
emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque
essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel
territorio in cui e' ubicato l'impianto. Se necessario,
l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni
che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee,
le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del
caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o
sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli
impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, i valori limite di
emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono
conto delle modalita' pratiche adatte a tali categorie di impianti.
4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione,
i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi
precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche
disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una
tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche
dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle
condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di
autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo
l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e
garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso.
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata
ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis, commi
1, 2 e 3. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 29-bis,
comma 1, l'autorita' competente rilascia comunque l'autorizzazione
integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'allegato
XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni
requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in
conformita' a quanto disposto dalla vigente normativa in materia
ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo
29-bis, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la
relativa procedura di valutazione, nonche' l'obbligo di comunicare
all'autorita' competente i dati necessari per verificarne la
conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata
ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce
in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo
29-bis, comma 1, e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, le
modalita' e la frequenza dei controlli programmati di cui
all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6
dell'allegato VIII, quanto previsto dal presente comma puo' tenere
conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le
comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure
relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in
particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le
emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto
definitivo dell'impianto.
8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17
agosto 1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi di tale decreto
trasmette all'autorita' competente per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le
cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei
rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In
caso di decorrenza dei termine stabilito dall'articolo 29-quater,
comma 10, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute,
l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale
e provvede ad integrarne il contenuto, una volta concluso il
procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n.
334.
9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere altre
condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate
opportune dall'autorita' competente. Le disposizioni di cui al
successivo art. 29-nonies non si applicano alle modifiche necessarie
per adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 29-septies


Migliori tecniche disponibili
e norme di qualita' ambientale

1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente, che
tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario
applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure
piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche
disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle
norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente puo' prescrivere
nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari
particolari piu' rigorose, fatte salve le altre misure che possono
essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.

Articolo 29-octies


Rinnovo e riesame

1. L'autorita' competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione
integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di
autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo
periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a
partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei
mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorita' competente
una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un
aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1.
Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma
3. L'autorita' competente si esprime nei successivi centocinquanta
giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5
a 9. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente, il gestore
continua l'attivita' sulla base della precedente autorizzazione.
2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrato
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma
1 e' effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del
predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui
all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione e'
effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti
certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al
comma 1 e' effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi
della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui
all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione e'
effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.
4. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente, anche su
proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale,
comunque quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere
necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati
nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori
limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche
sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni
senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita'
richiede l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo
esigono.
5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita'
competente puo' consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi
fissati ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, se un piano di
ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti
requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina
una riduzione dell'inquinamento.
6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il
rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni dieci anni.

Articolo 29-nonies


Modifica degli impianti
o variazione del gestore

1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche
progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1,
lettera l). L'autorita' competente, ove lo ritenga necessario,
aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative
condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono
sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da'
notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del
presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo' procedere
alla realizzazione delle modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o
a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino
sostanziali, il gestore invia all'autorita' competente una nuova
domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un
aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1
e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in
quanto compatibile.
3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative
prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai
sensi del comma 2 si applica il disposto dell'articolo 29-octies,
comma 5, e dell'articolo 29-quater, comma 15.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della
gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne
danno comunicazione entro trenta giorni all'autorita' competente,
anche nelle forme dell'autocertificazione.

Articolo 29-decies


Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da' comunicazione
all'autorita' competente.
2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
1, il gestore trasmette all'autorita' competente e ai comuni
interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti
dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalita' e
frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico
tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater,
comma 3.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi,
accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione
ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del
gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale;
b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore, con
particolare riferimento alla regolarita' delle misure e dei
dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al rispetto dei
valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di
comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorita'
competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che
influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei
risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3,
l'autorita' competente, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie
del proprio bilancio destinate allo scopo, puo' disporre ispezioni
straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente
decreto.
5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3 e 4, il
gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento
di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare
campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini
del presente decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati
all'autorita' competente ed al gestore indicando le situazioni di
mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b)
e c), e proponendo le misure da adottare.
7. Ogni organo che svolge attivita' di vigilanza, controllo,
ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attivita' di cui
agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in
materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente
decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali
notizie di reato, anche all'autorita' competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso
dell'autorita' competente, devono essere messi a disposizione del
pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma
3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di
esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorita' competente
procede secondo la gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono
essere eliminate le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita'
autorizzata per un tempo determinato, ove si' manifestino situazioni
di pericolo per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla
chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie,
l'autorita' competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o
di danno per la salute, ne da' comunicazione al sindaco ai fini
dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale
esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie
regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente
territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto
all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Articolo 29-undecies


Inventario delle principali emissioni
e loro fonti

1. I gestori degli impianti di cui all'allegato VIII trasmettono
all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni
anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e
suolo dell'anno precedente.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in conformita' a quanto previsto dalla
Commissione europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate
modifiche ai dati e al formato della comunicazione di cui al decreto
dello stesso Ministro 23 novembre 2001, attuativo dell'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorita'
competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare anche per l'invio alla Commissione europea.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle
successive elaborazioni.

Articolo 29-duodecies


Comunicazioni

1. Le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con cadenza annuale, i dati
concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni rilasciate ed i
successivi aggiornamenti, d'intesa con la Conferenza unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonche' un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle
prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale.
2. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui
all'articolo 29-quater, comma 1, i dati di cui al comma 1 del
presente articolo e quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo
29-decies, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le
modalita' di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007.

Articolo 29-terdecies


Scambio di informazioni

1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale , ogni tre anni,
entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del
presente titolo, ed in particolare ai valori limite di emissione
applicati agli impianti di cui all'allegato VIII e alle migliori
tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base
dell'apposito formulario adottato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio
2009.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare predispone e invia alla Commissione europea una relazione
sull'attuazione della direttiva 2008/1/CE e sulla sua efficacia
rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente,
sulla base del questionario, stabilito con decisione 2006/194/UE del
2 marzo 2006 della Commissione europea, e successive modificazioni,
redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero
della salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare la
partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato
dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche
disponibili e al loro sviluppo, nonche' alle relative prescrizioni in
materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale
scambio di informazioni. Le modalita' di tale partecipazione, in
particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorita'
competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni.
Le attivita' di cui al presente comma sono svolte di intesa con il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
limitatamente alle attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico
sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di
informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 modalita' di scambio di informazioni tra le autorita'
competenti, al fine di promuovere una piu' ampia conoscenza sulle
migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.

Articolo 29-quattuordecies


Sanzioni

1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato VIII
senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o
dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la
sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di
colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata
ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte
dall'autorita' competente.
3. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato VIII
dopo l'ordine di chiusura dell'impianto e' punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a
52.000 euro.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita'
competente la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma
1.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500
euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorita'
competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni
delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. 6. E' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro
il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di
presentare, nel termine stabilito dall'autorita' competente, la
documentazione integrativa prevista dall'articolo 29-quater, comma 8.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di
competenza statale e dall'autorita' competente per gli altri
impianti.
9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci
delle autorita' competenti.
10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del
presente titolo, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di
settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.».
25. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di
interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza
regionale, nonche' di impianti o parti di essi le cui modalita' di
esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata
ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i
quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni
confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale
sono effettuate d'intesa tra le autorita' competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di
interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale
nonche' di impianti o parti di essi le cui modalita' di esercizio
necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale
con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano
avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi
e significativi su regioni confinanti, l'autorita' competente e'
tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorita'
competenti di tali regioni, nonche' degli enti locali territoriali
interessati dagli impatti.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
«2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei
rispettivi pareri, l'autorita' competente dispone che il proponente
invii gli elaborati alle Regioni nonche' agli enti locali
territoriali interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini
di cui all'art. 25, comma 2 .»
26. All'articolo 32, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «o progetti» sono sostituite dalle
parole «, progetti e impianti», le parole «nell'ambito delle fasi di
cui agli articoli 13 e 21» sono sostituite dalle parole «nell'ambito
delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e
III-bis», dopo le parole «notifica dei progetti e» le parole «di una
sintesi della documentazione concernente il piano, programma e
progetto» sono sostituite dalle parole «di tutta la documentazione
concernente il piano, programma, progetto o impianto»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla
procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorita' competente
i pareri e le osservazioni delle autorita' pubbliche e del pubblico
entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di
interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le
modalita' ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in
modo da consentire comunque che le autorita' pubbliche ed il pubblico
degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunita' di
esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorita'
competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati
le decisioni finali e tutte le informazioni gia' stabilite dagli
articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto.»;
c) al comma 3, dopo le parole «province autonome», sono
introdotte le parole «nel caso in cui i piani, i programmi, i
progetti od anche le modalita' di esercizio di un impianto o di parte
di esso, con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, possano
avere effetti transfrontalieri» e le parole «quando progetti di loro
competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri» sono
soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole «del proponente» sono inserite le
parole «o del gestore» e dopo le parole «a carico della finanza
pubblica» sono introdotte le parole «, che deve provvedervi su
richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita' previste dai
titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate
dall'autorita' competente e gli Stati consultati.»;
e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
«5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il
termine per l'emissione del provvedimento finale di cui all'art. 26,
comma 1, e' prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato
ai sensi del comma 2.
5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle
consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano
preventivamente la durata in tempi ragionevoli.»
27. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente articolo:

«Articolo 32-bis


Effetti transfrontalieri

1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere
effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato
dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a
tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-ter,
29-quater e 29-octies, nel momento stesso in cui sono messi a
disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti
ad uno Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora
ritenga di poter subire effetti negativi e significativi
sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non
ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorita' competente,
qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere
effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato
dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro
dei rapporti bilaterali fra Stati, affinche', nei casi di cui al
comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato
eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che
consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorita'
competente.»
28. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
«3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli
accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle
domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi
controlli previsti dall'art. 29-decies, sono a carico del gestore.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le
modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione
alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis del
presente decreto, nonche' i compensi spettanti ai membri della
commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli oneri per
l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla
complessita', delle attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla
base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti
ambientali interessate, nonche' della eventuale presenza di sistemi
di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento
della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti
dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del
gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale
fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare con gli stessi criteri e
modalita', le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
3-ter. Nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis, resta fermo
quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il 22 settembre 2008.»;
b) al comma 4 le parole «all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90» sono sostituite
dalle parole «all'articolo 8-bis» e le parole «all'articolo 18, comma
2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» sono sostituite
dalle parole «al comma 3-bis».
29. All'articolo 34, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «entro due anni» sono
sostituite dalle parole «entro un anno».
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi
delle Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), garantisce la raccolta dei dati
concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri
appositamente scelti dall'autorita' competente».
c) al comma 9, prima delle parole «Le modifiche agli allegati»
sono introdotte le parole «Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e
9-ter»;
d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti commi:
«9-bis. L'elenco riportato nell'allegato IX, ove necessario, e'
modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse modalita', possono
essere introdotte modifiche all'allegato XII, anche per assicurare il
coordinamento tra le procedure di rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale e quelle in materia di valutazione d'impatto
ambientale.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri dello
sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della
salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si
provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli
allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea».
30. All'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Le regioni», sono inserite le
parole «ove necessario»;
b) al comma 2-ter, le parole «VAS e di VIA» sono sostituite dalle
parole «VAS, VIA ed AIA»;
c) dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti commi:
«2-quater. Fino a quando il gestore si sia adeguato alle
condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata ai sensi dell'articolo 29-quater, trovano applicazione le
disposizioni relative alle autorizzazioni in materia di inquinamento
atmosferico, idrico e del suolo previste dal presente decreto e dalle
altre normative vigenti o le prescrizioni precedenti il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione.
2-quinquies. La sanzione prevista dall'articolo
29-quattuordecies, comma 1, non si applica ai gestori di impianti
esistenti o di impianti nuovi gia' dotati di altre autorizzazioni
ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, i quali abbiano presentato domanda di
autorizzazione integrata ambientale nei termini stabiliti nel decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19
aprile 2006 ovvero nei successivi provvedimenti di proroga, fino alla
conclusione del relativo procedimento autorizzatorio.
2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e
locali, gli enti pubblici, ivi compresi le universita' e gli istituti
di ricerca, le societa' per azioni a prevalente partecipazione
pubblica, comunicano alle autorita' competenti un elenco dei piani e
un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e
dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per
il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli
riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorita'
competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di
copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui
all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati,
per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso
demandati.
2-septies. L'autorita' competente rende accessibili ai gestori i
dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio
possesso, di interesse ai fini dell'applicazione del presente
decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui
al comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di
cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
A tale fine l'autorita' competente puo' avvalersi dell'Istituto
superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell'ambito dei
compiti istituzionali allo stesso demandati.
2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinate le modalita' di autorizzazione nel caso in cui piu'
impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti
dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale da rilasciare da piu' di una autorita' competente.
2-nonies. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente
decreto non esime i gestori dalla responsabilita' in relazione alle
eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di
riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo 4 luglio
2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni.».
31. Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole, «del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59», ovunque ricorrenti,
sono sostituite dalle seguenti: «del Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto».
32. Dopo l'Allegato VII della Parte Seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006 n. 152 sono inseriti i corrispondenti Allegati VIII,
IX, X, XI, XII al presente decreto.


                               Art. 3 


Modifiche alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli
altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di
emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di
cui all'articolo 208. I valori limite e le prescrizioni sono
stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla
base del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dei piani
regionali di qualita' dell'aria e, per gli altri impianti di
trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271
del presente titolo. Resta ferma l'applicazione del presente titolo
per gli altri impianti e le altre attivita' presenti nello stesso
stabilimento, nonche' nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8.»
;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione
integrata ambientale, quanto previsto dal Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto; per tali impianti l'autorizzazione
integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni
prevista dal presente titolo ai fini sia della costruzione che
dell'esercizio.»;
2. All'articolo 268, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa
introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico
e, per le attivita' di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV
nell'ambiente;»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente
nella lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le
emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi
idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse
indicazioni contenute nella parte III dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto;»;
c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si
configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere
decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o piu'
impianti o sono effettuate una o piu' attivita' che producono
emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni
manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento
anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o piu'
attivita';»;
d) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla
data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue
parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che e'
stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;»;
e) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che e'
stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o
dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o messo
in funzione entro il 29 aprile 2008;
i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle
definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);»;
f) la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di
dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo
una specifica attivita', anche nell'ambito di un ciclo piu' ampio;»;
g) la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
«m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o
avvio di una attivita' presso uno stabilimento o modifica di un
impianto o di una attivita' presso uno stabilimento, la quale
comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella
relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda
di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti
dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le
modifiche relative alle modalita' di esercizio o ai combustibili
utilizzati;»;
h) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente lettera:
«m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o
una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni
di convogliabilita' tecnica delle stesse; per le attivita' di cui
all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 del
medesimo;»
i) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere
decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e
che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni
disciplinate nel presente decreto;»;
l) alla lettera o), le parole «e per i terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore» sono soppresse
e la parola «impianti» e' sostituita dalla parola «stabilimenti»;
m) la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) autorita' competente per il controllo: l'autorita' a cui la
legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i
controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni
del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di
polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad
autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide, salvo diversa
indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o);
per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e
per i controlli a questa connessi, l'autorita' competente per il
controllo e' quella prevista dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione; per le piattaforme off-shore e per i terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore l'autorita'
competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che si avvale eventualmente dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema
delle Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione sono determinate e
aggiornate ogni due anni, sulla base del costo effettivo del
servizio, le tariffe a carico del gestore e le relative modalita' di
versamento per la copertura delle spese relative ai controlli
finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite
dalle procedure di cui alla presente Parte V in relazione alle
piattaforme off-shore e ai terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto off-shore;»;
n) la lettera q) e' sostituita dalla seguente:
«q) valore limite di emissione: il fattore di emissione, la
concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze
inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori
di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti
con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di
esercizio piu' gravose e, salvo diversamente disposto dal presente
titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media
oraria.»;
o) alla lettera v) le parole «, misurato» sono sostituite dalle
parole «o per singola classe di inquinanti, calcolato»;
p) alla lettera aa), punto 1, le parole «dell'impianto» sono
sostituite dalle parole «degli impianti e delle attivita'»;
q) alla lettera ee) le parole «dell'impianto in condizione di
regime» sono sostituite dalle parole «dell'attivita' cui l'impianto
e' destinato;»;
r) alla lettera gg), e' aggiunto il seguente ultimo periodo
«L'impianto di combustione si considera anteriore al 1988, anteriore
al 2006 o nuovo sulla base dei criteri previsti dalle lettere i),
i-bis) e i-ter);»;
s) alla lettera oo) dopo le parole «solventi organici utilizzato»
sono aggiunte le parole «in uno stabilimento»;
t) alla lettera pp) le parole «a ciclo continuo» sono sostituite
dalle parole «su tutto l'arco della settimana»;
u) la lettera ss) e' soppressa.
3. All'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorizzazione alle
emissioni in atmosfera per gli stabilimenti»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3,
dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5,
per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere
richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente
decreto. L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo
stabilimento. I singoli impianti e le singole attivita' presenti
nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.»;
c) al comma 2, le parole «un impianto» sono sostituite dalle
seguenti «uno stabilimento» e le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti:
«a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli
impianti e le attivita', le tecniche adottate per limitare le
emissioni e la quantita' e la qualita' di tali emissioni, le
modalita' di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata
in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i
parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le
caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede
l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione, il
minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo
caratterizzano;
b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo
produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attivita' ed
indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e
la messa a regime degli impianti.»;
d) al comma 3 le parole «Ai fini del rilascio
dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti «Per il rilascio
dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi», le
parole «degli articoli 14 e seguenti» sono sostituite dalle parole
«dell'articolo 14, comma 3,», il periodo «Eventuali integrazioni
della domanda devono essere trasmesse all'autorita' competente entro
trenta giorni dalla richiesta» e' sostituito dal seguente: «Per il
rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita'
competente, previa informazione al comune interessato il quale puo'
esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo
procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In
sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali
integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorita'
competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta», dopo le
parole «entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa;» e'
aggiunto il seguente periodo: «in caso di richiesta di integrazioni
tali termini sono sospesi fino alla ricezione delle stesse e,
comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni;», le parole
«decorso tale termine» sono sostituite dalle parole «decorsi tali
termini» e le parole «comma 5» sono sostituite dalle parole «comma
8»;
e) al comma 4, lettera b), dopo le parole «del gestore» sono
inserite le parole «, la quota dei punti di emissione individuata
tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo
tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di
progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella
misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;
devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano
i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi
controlli.»;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione
puo' stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione
espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle
emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e
delle attivita' di uno stabilimento. Per gli impianti di cui
all'allegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i
casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di
emissione espressi come concentrazione, l'autorizzazione integrata
ambientale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2,
non puo' stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di
massa fattore di emissione o percentuale.»;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere
tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa
in esercizio deve essere comunicata all'autorita' competente con un
anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la
data entro cui devono essere comunicati all'autorita' competente i
dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di
marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di
tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare; tale
periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i
casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che
l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore.
L'autorita' competente per il controllo effettua il primo
accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi
dalla data di messa a regime di uno o piu' impianti o dall'avvio di
una o piu' attivita' dello stabilimento autorizzato.»;
h) al comma 7, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'autorita' competente puo' imporre il rinnovo dell'autorizzazione
prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima
dei termini previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica
delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei
valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di
quindici anni.»;
i) al comma 8, il periodo «Il gestore che intende sottoporre un
impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto
indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o
nell'autorizzazione di cui al comma 3 o nell'autorizzazione
rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di
tale decreto, anche relativa alle modalita' di esercizio o ai
combustibili utilizzati, ne da' comunicazione all'autorita'
competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta una domanda di
aggiornamento ai sensi del presente articolo» e' sostituito dal
seguente: «Il gestore che intende effettuare una modifica dello
stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente o, se la
modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo,
una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui e' stata data
comunicazione e' sostanziale, l'autorita' competente ordina al
gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del
presente articolo. Se la modifica e' sostanziale l'autorita'
competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con
un'istruttoria limitata agli impianti e alle attivita' interessati
dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che
dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione
ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con
un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.», le parole «Se la
modifica per cui e' stata data comunicazione e' sostanziale,
l'autorita' competente ordina al gestore di presentare una domanda di
aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale si applicano le
disposizioni del presente articolo.» sono soppresse, le parole «di
provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla
ricezione della comunicazione.» sono sostituite dalle parole «di
provvedere successivamente.», e il periodo «Il presente comma si
applica anche a chi intende sottoporre a modifica una attivita'
autorizzata ai sensi dei commi 10, 11, 12 e 13. E' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 275, comma 11» e' sostituito dal seguente: «E'
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo
dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il
decorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da
adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad
integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con
indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle
modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m
bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera m) per le quali non vi e' l'obbligo di effettuare la
comunicazione.»;
l) i commi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti commi:
«10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di
deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono
comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le
emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni
eventualmente disposte, per le medesime finalita', con apposito
provvedimento dall'autorita' competente.
11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro
equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo.»;
m) i commi da 12 a 16 sono soppressi.
4. All'articolo 270 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Individuazione degli
impianti e convogliamento delle emissioni»;
b) al comma 1, le parole «un impianto o di un macchinario fisso
dotato di autonomia funzionale» sono sostituite dalle parole «ciascun
impianto e di ciascuna attivita'»;
c) al comma 4, la parola «luogo» e' sostituita dalla parola
«stabilimento» e dopo le parole «come un unico impianto», e' aggiunto
il seguente periodo: «disponendo il convogliamento ad un solo punto
di emissione. L'autorita' competente deve, in qualsiasi caso,
considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della
determinazione dei valori limite di emissione. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 282, comma 2»;
d) al comma 5, le parole «o macchinario fisso dotato di autonomia
funzionale, anche individuato ai sensi del comma 4,» sono soppresse;
e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di
sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, l'autorita' competente
puo' consentire un impianto avente piu' punti di emissione. In tal
caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa,
fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle
emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono
riferiti alle emissioni dei singoli punti. L'autorizzazione puo'
prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media
ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o
appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche
omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto;
in tal caso, il flusso di massa complessivo dell'impianto non puo'
essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di
emissione si applicassero ai singoli punti di emissione.
7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il convogliamento
delle emissioni di piu' impianti in uno o piu' punti di emissione
comuni, purche' le emissioni di tutti gli impianti presentino
caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto
di emissione comune si applica il piu' restrittivo dei valori limite
di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli
impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno di
riferimento coerente con i flussi inviati a tale punto.
L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la
diluizione delle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 4,
lettera b).»;
f) Al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove cio' non sia
tecnicamente possibile, alle disposizioni dei commi 6 e 7 e'
realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo o
all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281, commi
1, 2, 3 o 4, o dell'articolo 272, comma 3, ovvero nel piu' breve
termine stabilito dall'autorizzazione».
5. All'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valori limite di
emissione e prescrizioni per gli impianti e le attivita'»;
b) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il presente articolo disciplina i valori di emissione e le
prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attivita' degli
stabilimenti.
2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5,
sono individuati, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i
valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni
convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle
attivita' presso gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al
2006 e nuovi, attraverso la modifica e l'integrazione degli allegati
I e V alla parte quinta del presente decreto.
3. La normativa delle regioni e delle province autonome in
materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in
atmosfera degli impianti e delle attivita' deve tenere conto, ove
esistenti, dei piani e programmi di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa. Restano comunque in vigore le normative adottate
dalle regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, in cui si
stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni. Per
tutti gli impianti e le attivita' previsti dall'articolo 272, comma
1, la regione o la provincia autonoma, puo' stabilire, anche con
legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche
disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni,
anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i
combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la
regione o la provincia autonoma puo' inoltre stabilire, ai fini della
valutazione dell'entita' della diluizione delle emissioni, portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
4. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti dalla
normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di
emissione e prescrizioni piu' restrittivi di quelli contenuti negli
Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto,
anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purche'
cio' sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e
degli obiettivi di qualita' dell'aria.
5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti anteriori
al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i
valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le
condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili
utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori
tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle
normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma
4. Si devono altresi' valutare il complesso di tutte le emissioni
degli impianti e delle attivita' presenti, le emissioni provenienti
da altre fonti e lo stato di qualita' dell'aria nella zona
interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati
sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di
quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del
presente decreto e di quelli applicati per effetto delle
autorizzazioni soggette al rinnovo.
6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione,
l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a
quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi
effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.
7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 2,
l'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al
2006 e nuovi puo' sempre stabilire, per effetto dell'istruttoria
prevista dal comma 5, valori limite e prescrizioni piu' severi di
quelli contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte quinta del
presente decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4.»;
c) i commi 8, 9 e 10 sono soppressi;
d) al comma 14 le parole «in cui si verificano guasti» sono
sostituite dalle parole «in cui si verificano anomalie o guasti», le
parole «l'eventualita' di tali guasti» sono sostituite dalle parole
«l'eventualita' di tali anomalie o guasti», le parole «Se si verifica
un guasto» sono sostituite dalle parole «Se si verifica un'anomalia o
un guasto», dopo le parole «non si applicano i valori limite di
emissione.» e' inserito il seguente periodo: «In caso di emissione di
sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a),
l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire
prescrizioni volte a consentire la stima delle quantita' di tali
sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o
guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi
valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come
flussi di massa annuali.» e dopo le parole «nel piu' breve tempo
possibile», e' inserito il seguente periodo: «e di sospendere
l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto puo' determinare
un pericolo per la salute umana»;
e) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di
combustione di cui all'articolo 273 ed agli impianti e alle attivita'
di cui all'articolo 275.»
f) il comma 17 e' sostituito dal seguente:
«17. L'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto
stabilisce i criteri per la valutazione della conformita' dei valori
misurati ai valori limite di emissione. Con apposito decreto ai sensi
dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare tale Allegato
VI, prevedendo i metodi di campionamento e di analisi delle
emissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i principi di
misura e le modalita' atte a garantire la qualita' dei sistemi di
monitoraggio delle emissioni. Fino all'adozione di tale decreto si
applicano i metodi precedentemente in uso e, per il rilascio, il
rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali e
delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, i metodi stabiliti
dall'autorita' competente sulla base delle pertinenti norme tecniche
CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti
norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano
disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di
altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Nel
periodo di vigenza delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata
in vigore di tale decreto, i controlli, da parte dell'autorita' o
degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), e
l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono
effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati
nell'autorizzazione o, se l'autorizzazione non indica specificamente
i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati. I successivi
commi 18, 19 e 20, fatta salva l'immediata applicazione degli
obblighi di comunicazione relativi ai controlli di competenza del
gestore, si applicano a decorrere dal rilascio o dal primo rinnovo
dell'autorizzazione effettuati successivamente all'entrata in vigore
di tale decreto.»;
g) dopo il comma 17, come modificato dalla lettera f) del
presente comma, sono aggiunti i seguenti commi:
«18. Le autorizzazioni alle emissioni e le autorizzazioni
integrate ambientali, rilasciate, anche in sede di rinnovo, dopo
l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 17, indicano, per le
emissioni in atmosfera, i metodi di campionamento e di analisi,
individuandoli tra quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta
del presente decreto, e i sistemi per il monitoraggio delle
emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi
ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione,
l'autorita' competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i
valori limite di emissione autorizzati. I controlli, da parte
dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett.
p), possono essere effettuati solo sulla base dei metodi elencati
nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto, anche se
diversi da quelli di competenza del gestore indicati
dall'autorizzazione. Nel caso in cui, in sede di autorizzazione o di
controllo, si ricorra a metodi diversi da quelli elencati
nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto o a sistemi
di monitoraggio non conformi alle prescrizioni di tale allegato, i
risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed
agli effetti del presente titolo. Il gestore effettua i controlli di
propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di
monitoraggio indicati nell'autorizzazione e mette i risultati a
disposizione dell'autorita' competente per il controllo nei modi
previsti dall'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto e
dall'autorizzazione; in caso di ricorso a metodi o a sistemi di
monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni
dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono
validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la
pena prevista dall'articolo 279, comma 2.
19. Se i controlli di competenza del gestore e i controlli
dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett.
p), simultaneamente effettuati, forniscono risultati diversi,
l'accertamento deve essere ripetuto sulla base del metodo di
riferimento. In caso di divergenza tra i risultati ottenuti sulla
base del metodo di riferimento e quelli ottenuti sulla base dei
metodi e sistemi di monitoraggio indicati dall'autorizzazione,
l'autorita' competente provvede ad aggiornare tempestivamente
l'autorizzazione nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di
monitoraggio ed, ove ne consegua la necessita', ai valori limite di
emissione.
20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai
fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i
controlli effettuati dall'autorita' o dagli organi di cui
all'articolo 268, comma 1, lett. p), accertano una difformita' tra i
valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di
campionamento e di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta
del presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle
prescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei controlli
di competenza del gestore devono essere da costui specificamente
comunicate all'autorita' competente per il controllo entro 24 ore
dall'accertamento. Se i risultati dei controlli di competenza del
gestore e i risultati dei controlli dell'autorita' o degli organi di
cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati,
divergono in merito alla conformita' dei valori misurati ai valori
limite prescritti, si procede nei modi previsti dal comma 19; i
risultati di tali controlli, inclusi quelli ottenuti in sede di
ripetizione dell'accertamento, non possono essere utilizzati ai fini
della contestazione del reato previsto dall'articolo 279, comma 2,
per il superamento dei valori limite di emissione. Resta ferma, in
tutti i casi, l'applicazione dell'articolo 279, comma 2, se si
verificano le circostanze previste dall'ultimo periodo del comma
18.».
6. All'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente
titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti
e attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta
del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attivita'
le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti
dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori
limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per
tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle normative di
cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di
produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella
parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si
deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che,
nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle
condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X
alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso
rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di
tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte
quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia
impianti o attivita' inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato
IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attivita'
non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo
considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai
dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un
gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati
all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in
cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed
utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali
dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva
la possibilita' di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2
nei casi ivi previsti. L'autorita' competente puo' altresi'
prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori
comunichino alla stessa o ad altra autorita' da questa delegata, in
via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di
avvio dell'attivita' ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data
di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti
nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono
essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di cui all'articolo
281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province
autonome e delle associazioni rappresentative di categorie
produttive.»;
b) al comma 2 le parole «categorie di impianti» sono sostituite
dalle parole «categorie di stabilimenti», le parole «singola
categoria di impianti» sono sostituite dalle parole «singola
categoria», dopo le parole «le prescrizioni,» sono inserite le
seguenti «anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio
e i combustibili utilizzati,», le parole «all'articolo 271, commi 6 e
8» sono sostituite dalle parole «all'articolo 271, commi da 5 a 7.
L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di
adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati di domanda,
nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono deducibili
dalle quantita' di materie prime ed ausiliarie utilizzate.», le
parole «l'autorita' competente deve in ogni caso procedere entro due
anni» sono sostituite dalle parole «l'autorita' competente deve in
ogni caso procedere entro cinque anni», le parole «per gli impianti e
per le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte
quinta del presente decreto» sono sostitute dalle parole «per gli
stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le
attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del
presente decreto. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di
consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II
dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve
considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello
stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.»,
le parole «gestori degli impianti» sono sostituite dalle parole
«gestori degli stabilimenti», dopo le parole «la propria adesione
all'autorita' competente», sono inserite le parole «o ad altra
autorita' da questa delegata», prima delle parole «alle quali
comporta» e' aggiunta la parola «obbligatoria», prima dell'ultimo
periodo e' inserito il seguente «Per gli stabilimenti in cui sono
presenti anche impianti o attivita' a cui l'autorizzazione generale
non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il
gestore degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta all'autorita'
competente o ad altra autorita' da questa delegata una domanda di
adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi
prescritti. L'autorita' che riceve la domanda puo', con proprio
provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati
i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti
previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui
all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari
situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una
particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche nel
caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello
stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento
all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche per
effetto delle quali lo stabilimento non sia piu' conforme alle
previsioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si
applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive
autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi
all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di
adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno
quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore
presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente,
corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorita' competente
procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni
generali adottate ai sensi del presente articolo. Per le
autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo e'
effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano
una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei
sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti
dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio puo' essere
continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di
adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si
considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.»;
d) al comma 4, le parole «commi 2 e 3» sono sostituite dalle
parole «commi 1, 2 e 3»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma:
«4-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo
281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II, alla
parte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in cui,
in deroga al comma precedente, l'autorita' competente puo'
permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze
inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61,
R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle
ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle
emissioni.».
f) al comma 5, le parole «Il presente titolo, ad eccezione di
quanto previsto dal comma 1, non si applica agli impianti e alle
attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta
del presente decreto. Il presente titolo non si applica inoltre agli
impianti destinati alla difesa nazionale ne'» sono sostituite dalle
parole «Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati
alla difesa nazionale ed ».
7. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole «ad aggiornare» sono sostituite dalle
parole «a rinnovare»;
b) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Se piu' impianti di combustione, anche di potenza termica
nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso
stabilimento l'autorita' competente deve, in qualsiasi caso,
considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della
determinazione della potenza termica nominale in base alla quale
stabilire i valori limite di emissione. L'autorita' competente,
tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo' altresi'
disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un
solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di
mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto piu' recente.
10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e' effettuato nei
tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione.»;
c) al comma 13, le parole «di cui alla parte IV, paragrafo I,
dell'allegato I alla parte quinta del presente decreto, calcolati»
sono sostituite dalle parole «calcolati, su un intervallo mensile o
inferiore,»;
d) al comma 15 la lettera l) e' soppressa;
e) dopo il comma 15 e' inserito il seguente comma:
«16. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto. Alle turbine a gas autorizzate
precedentemente si applicano esclusivamente le disposizioni alle
stesse riferite dall'Allegato II alla parte quinta del presente
decreto in materia di monitoraggio e controllo delle emissioni,
nonche' di anomalie e guasti degli impianti di abbattimento.».
8. All'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma:
«7. Il presente articolo si applica anche alle turbine a gas
autorizzate prima dell'entrata in vigore della parte quinta del
presente decreto.».
9. All'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo le parole «Se nello stesso luogo»
sono sostituite dalle parole «Se nello stesso stabilimento», dopo le
parole «a ciascuna di tali attivita' si applicano,» sono aggiunte le
parole «secondo le modalita' di cui al comma 7,» secondo periodo le
parole «nello stesso luogo» sono sostituite dalle parole «nello
stesso stabilimento» e al terzo periodo, la parola «autorizzato» e'
soppressa;
b) al comma 4, le parole «conforme a quanto previsto nella parte
I dell'Allegato III» sono sostituite dalle parole «dello stabilimento
in conformita' all'articolo 269 e a quanto previsto nel presente
articolo e nell'Allegato III», dopo le parole «alla parte quinta del
presente decreto» sono aggiunte le parole «oppure, ricorrendone i
presupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione generale di
cui all'articolo 272, comma 3.», il periodo: «Si applica, a tal fine,
l'articolo 269, ad eccezione dei commi 2 e 4.» e' soppresso e le
parole «gestore delle attivita'» sono sostituite dalle parole
«gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle attivita'»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2 e 7, i
valori limite di emissione e le prescrizioni che devono essere
rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica
l'articolo 270.»,
d) al comma 8 il periodo «Se le attivita' di cui al comma 2 sono
effettuate da uno o piu' impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004
o da tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi o
operazioni manuali,» e' sostituito dal seguente: «Se le attivita' di
cui al comma 2 sono esercitate presso uno stabilimento autorizzato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, prima del 13 marzo 2004,», il periodo «Gli impianti in tal modo
autorizzati si considerano anteriori al 2006.» e' sostituito dal
seguente: «Tali stabilimenti si considerano anteriori al 2006 o
anteriori al 1988 sulla base dei criteri di cui all'articolo 268,
comma 1, lettere i) e i-bis).» e le parole «impianti di cui al comma
20» sono sostituite dalle parole «stabilimenti di cui al comma 20»;
e) al comma 10, la parola «VI» e' sostituita dalla parola «IV»;
f) al comma 11 le parole «gestore delle attivita'» sono
sostituite dalle parole «gestore degli stabilimenti nei quali sono
esercitate le attivita'» e le parole «degli impianti, dei sistemi e
macchinari non fissi e delle operazioni manuali» sono sostituite
dalle parole «provenienti dagli stabilimenti in cui si effettuano le
attivita'»;
g) al comma 16, le parole «purche' le emissioni totali» sono
sostituite dalle parole «purche', sin dalle date di adeguamento
previste dal comma 8, le emissioni totali»;
h) al comma 18, le parole «decisione 2002/529/CE del 27 giugno
2002» sono sostituite dalle parole «decisione 2007/531/CE del 26
luglio 2007»;
i) il comma 19 e' soppresso;
l) al comma 20 le parole «I gestori degli impianti a ciclo
chiuso» sono sostituite dalle parole «I gestori degli stabilimenti
costituiti da uno o piu' impianti a ciclo chiuso», secondo periodo le
parole «ai sensi dell'articolo 272, l'adesione alle quali» sono
sostituite dalle parole «ai sensi dell'articolo 272, l'obbligatoria
adesione alle quali».
10. All'articolo 276, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «comma 16» sono sostituite dalle parole
«comma 10»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
«6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al
comma 1, lettera b), sono soggetti, ove producano emissioni in
atmosfera, all'autorizzazione di cui all'articolo 269.».
11. All'articolo 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «gli impianti di distribuzione» sono
sostituite dalle parole «gli impianti di distribuzione, i
distributori»;
b) ai commi 3 e 4, le parole «di cui al decreto ministeriale 31
luglio 1934» sono sostituite dalle parole «previsti dalla vigente
normativa».
12. All'articolo 278, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione
dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita'
per i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni autorizzative,
ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per
l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti
e alle attivita' per i quali vi e' stata violazione delle
prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata
inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per
l'ambiente.».
13. All'articolo 279 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in
assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio
con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito
con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258
euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno
stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione
prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento
ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione
prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione
provvede l'autorita' competente.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma:
«2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori
limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione,
dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto,
dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o
le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi
del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni
violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si
applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione.»;
c) al comma 3, le parole «comma 5 o comma 15» sono sostituite
dalle parole «comma 6»;
d) al comma 4, le parole «comma 5» sono sostituite dalle parole
«comma 6».
14. All'articolo 281 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ovunque ricorra la parola «impianti», essa e'
sostituita dalla parola «stabilimenti», al terzo periodo, dopo le
parole «della precedente autorizzazione.» sono aggiunte le parole
«L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi
o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a
dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa.» e dopo le parole
«in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti» sono
soppresse le parole «dall'articolo 269, comma 3,», le parole «fino
alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia
stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo» sono
sostituite dalle seguenti parole «fino alla scadenza del termine
previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai
sensi dell'articolo 269», alla lettera a) le parole «31 dicembre
2010» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2011», alla lettera
b) le parole «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle parole «1°
gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle
parole 31 dicembre 2013», alla lettera c) le parole «1° gennaio 2015»
sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2014» e le parole «31
dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2015»;
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal
comma 1, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione e' stata rinnovata
ai sensi dell'articolo 269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento
anteriore al 1988 e' sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi
dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal comma 1,
l'autorita' competente procede, in ogni caso, al rinnovo
dell'autorizzazione.
3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata
in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel
campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel
campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente
titolo entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine stabilito
dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento e' soggetto a
tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai
sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31
luglio 2012. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a
otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione,
pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la
presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i
combustibili utilizzati non possono essere modificati fino
all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione
della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di
modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento
si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la
domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio puo' essere
proseguito fino alla pronuncia dell'autorita' competente; in caso di
mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio puo' essere
proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. Ai
soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni
di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano
nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche
in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore
della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata
e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti
all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo
di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di
applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo
II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorita'
competente, ai fini dell'applicazione del comma 3, adotta le
autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro
cinque anni da tale data. In caso di mancata adozione
dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa e'
rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e i gestori comunicano la propria adesione
all'autorita' competente o all'autorita' da questa delegata; e' fatto
salvo il potere dell'autorita' competente di adottare successivamente
nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo
272, l'obbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto
interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.»;
c) al comma 5, le parole «con le modalita' di cui all'articolo 3,
comma 2,» sono soppresse, le parole «il Ministro delle attivita'
produttive» sono sostituite dalle parole «il Ministro dello sviluppo
economico» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente periodo
«I decreti sono adottati sulla base dell'articolo 17, comma 2, della
legge 17 agosto 1988, n. 400, e, in caso di attuazione di direttive
comunitarie che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico previste negli allegati, sulla base dell'articolo 13
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.» e l'ultimo periodo e' sostituito
con il seguente: «L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta del
presente decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente
entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. L'adozione, da parte dell'autorita' competente o della
regione che abbia delegato la propria competenza, di un atto
precedentemente omesso preclude la conclusione del procedimento con
il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
esercita i poteri sostitutivi previsti dal presente titolo. A tal
fine l'autorita' che adotta l'atto ne da' tempestiva comunicazione al
Ministero.»;
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. A fini di informazione le autorita' competenti rendono
disponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
in formato digitale, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli
articoli 269 e 272.»;
f) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente comma:
«11. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal presente
titolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si
puo' avvalere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
15. L'articolo 282 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:

«Articolo 282


Campo di applicazione

1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della
limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici
civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono
sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili
aventi potenza termica nominale uguale o superiore.
2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale
uguale o superiore a 3 MW si considera in qualsiasi caso come un
unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
titolo I.».
16. All'articolo 283, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalle seguente:
«b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione
alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da
un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione
di calore e' esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non
residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o
estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e
sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte
le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale negli
altri casi;»;
c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente lettera:
«h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia
effettuato su un impianto gia' installato e che richieda la
dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;»;
d) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) autorita' competente: l'autorita' responsabile dei controlli,
gli accertamenti e le ispezioni previsti dall'articolo 9 e
dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la
diversa autorita' indicata dalla legge regionale;»;
e) la lettera l) e' sostituita dalla seguente lettera:
«l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;».
17. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:

«Articolo 284


Installazione o modifica

1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di
conformita' prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,
per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore
al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che
l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui
all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite di cui
all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente
riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformita',
messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la dichiarazione
di conformita' ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
37, provvede ad inviare tale atto all'autorita' competente. In
occasione della dichiarazione di conformita', l'installatore indica
al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad
assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286,
affinche' tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
non e' ancora individuato al momento dell'installazione,
l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e
l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a
disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale
superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di
centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro
il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto e'
conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed e'
idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il
31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre
integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite
di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi
all'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione.».
18. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:

«Articolo 285


Caratteristiche tecniche

1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale
superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche
tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta
del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato e
le ulteriori caratteristiche tecniche previste dai piani e dai
programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove
necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli
obiettivi di qualita' dell'aria.».
19. All'articolo 286 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni;
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di
potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono
rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX
alla parte quinta del presente decreto e i piu' restrittivi valori
limite previsti dai piani e dai programmi di qualita' dell'aria
previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed
al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.»;
b) al comma 2, dopo le parole «i documenti» sono inserite le
parole «o le dichiarazioni» e le parole «dalla denuncia di cui
all'articolo 284» sono sostituite dalle parole «dal libretto di
centrale»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 29 ottobre 2006, l'installatore,
contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto,
verifica il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal
presente articolo. La documentazione relativa a tale verifica e'
messa a disposizione del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto che la allega al libretto di centrale
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412. Tale verifica non e' richiesta nei casi previsti dalla parte
III, sezione 1, dell'Allegato IX VIII alla parte quinta del presente
decreto».
20. All'articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «dall'Ispettorato provinciale del
lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici,
previo superamento dell'esame finale» sono sostituite dalle parole
«da una autorita' individuata dalla legge regionale, la quale
disciplina anche le opportune modalita' di formazione nonche' le
modalita' di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro
degli abilitati alla conduzione degli impianti termici» e l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «Il registro degli abilitati alla
conduzione degli impianti termici e' tenuto presso l'autorita' che
rilascia il patentino o presso la diversa autorita' indicata dalla
legge regionale e, in copia, presso l'autorita' competente e presso
il comando provinciale dei vigili del fuoco.»;
b) al comma 4, dopo la parola «consente» sono inserite le parole
«, ove previsto dalla legge regionale,»;
c) al comma 5, le parole «dall'Ispettorato provinciale del
lavoro» sono soppresse e le parole «all'Ispettorato» sono sostituite
dalle parole «all'autorita' che ha rilasciato il patentino»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Fino all'entrata in
vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina
dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto
1968.».
21. All'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«1. E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro
l'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'atto di
cui all'articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del
soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette
unitamente alla dichiarazione di conformita' nei casi in cui questa
e' trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
37. Con la stessa sanzione e' punito il soggetto committente che non
mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini
prescritti. Con la stessa sanzione e' punito il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o
redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o
non lo trasmette all'autorita' competente nei termini prescritti.»;
b) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'installatore, nei casi disciplinati all'articolo 284, comma
1;
b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2;»;
c) al comma 3 nelle lettere b), c) e d) ovunque ricorrano le
parole «nella denuncia» sono sostituite dalle parole «nell'atto»;
d) al comma 5, le parole «di cui all'articolo 286» sono
sostituite dalle parole «di cui all'articolo 286 o quanto disposto
dall'articolo 293»;
e) al comma 7 le parole «0.322 MW» sono sostituite dalle parole
«0.232 MW» e le parole «con l'ammenda da quindici euro a quarantasei
euro.» sono sostituite dalle parole «con una sanzione amministrativa
pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione
provvede l'autorita' indicata dalla legge regionale.»;
f) il comma 8 e' sostituito dal seguente comma:
«8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono
effettuati dall'autorita' competente in occasione delle ispezioni
effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
22. All'articolo 290 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 le parole «previsti dall'articolo 8 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351» sono sostituite dalle parole «di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa»e le parole «dei
valori limite di qualita' dell'aria» sono sostituite dalle parole
«dei valori di qualita' dell'aria»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002
continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titolo
I della parte quinta al del presente decreto, fino alla data in cui
e' effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate
ai sensi dell'articolo 281, comma 3.»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il comma 4:
«4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri della salute e dello sviluppo economico, da adottare entro
il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le
competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di
calore, con priorita' per quelli aventi potenza termica nominale
inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i
combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I,
sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto.
Nella certificazione si attesta l'idoneita' dell'impianto ad
assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare
riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si
assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una
specifica classe di qualita'. Tale decreto individua anche le
prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi
metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai
fini della certificazione, nonche' indicazioni circa le corrette
modalita' di installazione e gestione dei generatori di calore. A
seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualita'
dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e
divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la
certificazione o certificati con una classe di qualita' inferiore,
ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di
qualita' dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento
statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di
generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano
priorita' a quelli certificati con una classe di qualita'
superiore.».
23. All'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole «alle condizioni ivi previste.» sono
inseriti i seguenti periodi «I materiali e le sostanze elencati
nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono
essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se
costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente
decreto. E' soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la
combustione di materiali e sostanze che non sono conformi
all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque
costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente
decreto.».
24. All'articolo 294 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente «Ai
fini dell'applicazione del presente comma si fa riferimento alla
potenza termica nominale di ciascun focolare, anche nei casi in cui
piu' impianti siano considerati, ai sensi dell'articolo 270, comma 4,
o dell'articolo 273, comma 9, o dell'articolo 282, comma 2, come un
unico impianto»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nel caso di impianti di combustione per i quali
l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o l'autorizzazione
integrata ambientale prescriva un valore limite di emissione in
atmosfera per il monossido di carbonio e la relativa misurazione in
continuo, quest'ultima tiene luogo della misurazione del medesimo
prescritta al comma 1. Il comma 1 non si applica agli impianti
elencati nell'articolo 273, comma 15, anche di potenza termica
nominale inferiore a 50MW.»;
c) al comma 3, le parole «complessiva pari o superiore a 1,5 MW»
sono sostituite dalle parole «nominale per singolo focolare superiore
a 1,16 MW» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente periodo
«Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente
fattibile, di regolazione automatica del rapporto
aria-combustibile.».
25. All'articolo 296, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole «per chi ha effettuato la messa in
commercio» sono soppresse.
26. All'articolo 298 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «all'articolo 281, comma 3» sono
sostituite dalle parole «all'articolo 290, comma 3» e le parole
«dell'articolo 281, comma 2» sono sostituite dalle parole
«dell'articolo 281, comma 3.»;
b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro
dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e
forestali e' istituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una
commissione per l'esame delle proposte di integrazione ed
aggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto,
presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La
commissione e' composta da due rappresentanti di ciascuno di tali
Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari regionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai componenti della
Commissione non sono dovuti compensi, ne' rimborsi spese».
27. Al paragrafo 3, della parte III, dell'allegato I alla parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «200
mg/Nm3» sono sostituite dalle parole «2000 mg/Nm3» e al punto 2.3
della sezione 2 della parte IV del medesimo allegato le parole «3500
mg/Nm3» sono sostituite dalle parole «350 mg/Nm3».
28. L'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal corrispondente allegato IV al
presente decreto.
29. All'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parte I e' soppressa;
b) nella parte II, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Apparecchi indicatori.
5.1. Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati
caratteristici relativi alla conduzione dei focolari, gli impianti
termici devono essere dotati di due apparecchi misuratori delle
pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano
rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del camino,
per ciascun focolare di potenzialita' superiore ad 1,16 MW.
5.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli
impianti termici aventi potenzialita' superiore a 5,8 MW, anche se
costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un
quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure,
situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da
parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico.
5.3. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori
delle misure devono essere installati in maniera stabile e devono
essere tarati.»
c) nella parte III, sezione 1, paragrafo 2, dopo le parole «286,
comma 2,» sono inserite le seguenti « e le verifiche di cui
all'articolo 286, comma 4,».
30. All'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte I, sezione 2, le lettere l) e m) del paragrafo 1 e
i paragrafi 3 e 4 sono soppressi ed e' aggiunto, dopo il paragrafo 1,
il seguente paragrafo 1-bis:
«1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle lettere f), g) e h)
puo' essere limitato o vietato dai piani e programmi di qualita'
dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove tale misura sia
necessaria al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli
obiettivi di qualita' dell'aria.»;
b) nella parte II, la tabella 1 della sezione 2 e' sostituita
dalla seguente:



Parte di provvedimento in formato grafico



c) nella parte II, sezione 4, paragrafo 1, la lettera b) e'
sostituita dalle seguente:
«b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente
meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole
non dedicate;» e la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e)
Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico,
lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli.»;
d) nella parte II, sezione 4, e' inserito, dopo il paragrafo 1,
il seguente paragrafo 1-bis:
«1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1
derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o
ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte
quarta del presente decreto, la possibilita' di utilizzare tali
biomasse secondo le disposizioni della presente parte quinta e'
subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i
sottoprodotti dalla precedente parte quarta.»;
e) nella parte II, sezione 4, paragrafo 2, e' inserito, dopo il
punto 2.1, il seguente punto:
«2.2 Modalita' di combustione
Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione
previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono essere
assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:
a) l'alimentazione automatica del combustibile (non
obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun singolo
impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo focolare di cui al
titolo II e' inferiore o uguale a 1 MW);
b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento,
tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di
combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non
obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti
di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo
impianto e' inferiore o uguale a 3 MW);
c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso
o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e
per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di
ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 6 MW);
d) la misurazione e la registrazione in continuo,
nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di
monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non
obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti
di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva e'
inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di
vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato
viene essiccato prima dell'analisi;
e) la misurazione e la registrazione in continuo,
nell'effluente gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e
carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di cui al
titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica
nominale complessiva e' inferiore o uguale a 20 MW);
f) la misurazione con frequenza almeno annuale della
concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono
fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la
misurazione in continuo.»;
f) nella parte II, sezione 6, paragrafo 1, le parole «sostanze
organiche non costituite da rifiuti.» sono sostituite dalle seguenti
«sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento,
prodotti agricoli o borlande di distillazione, purche' tali sostanze
non costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del presente
decreto.»;
g) nella parte II, sezione 6, il paragrafo 3 e' sostituito dal
seguente:
3. Condizioni di utilizzo
3.1 L'utilizzo del biogas e' consentito nel medesimo comprensorio
in cui tale biogas e' prodotto.
3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati
controlli almeno annuali dei valori di emissione ad esclusione di
quelli per cui e' richiesta la misurazione in continuo di cui al
punto 3.3.
3.3 Se la potenza termica nominale complessiva e' superiore a 6
MW, deve essere effettuata la misurazione e registrazione in continuo
nell'effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno, della
temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio, degli
ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del
tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso
campionato viene essiccato prima dell'analisi).
h) nella parte I, sezione 1, paragrafo 7, la parola «complessiva»
e' soppressa;
i) nella parte I, sezione 1, il paragrafo 9 e' sostituito dal
seguente:
«9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 7 si fa
riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto
anche nei casi in cui piu' impianti sono considerati, ai sensi degli
articoli 270, comma 4, 273, comma 9, o 282, comma 2, come un unico
impianto.»
l) nella parte I, sezione 3, nelle ultime tre righe delle Tabelle
II e IV, ultima colonna: sostituire i tenori massimi di zolfo
indicati con «1» «3» e «4» con i seguenti: «1,0» 3,0» e «4,0».
31. Al fine di qualificare come anteriore al 1988, anteriore al
2006 o nuovo uno stabilimento in cui i singoli impianti o le singole
attivita' sono stati oggetto di distinte autorizzazioni alle
emissioni anteriormente all'entrata in vigore della presente
disposizione, la prima, tra le autorizzazioni in vigore, si considera
come autorizzazione dello stabilimento e le altre autorizzazioni in
vigore sono valutate congiuntamente in sede di primo rinnovo.
32. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore
del presente decreto, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I
della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II,
devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1°
settembre 2013. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti
autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della
stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed
effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi
stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato
all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 288.
33. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il
Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico
i requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di
distribuzione di benzina. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del predetto decreto e' soppresso il paragrafo 3 dell'allegato VIII
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
34. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell'entrata in
vigore del presente decreto continuano a valere fino alla prima
modifica dell'impianto che richieda la dichiarazione di conformita'
di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
37. Per i fatti commessi durante questo periodo transitorio, le
sanzioni previste dall'articolo 288, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 152/2006 continuano ad applicarsi nel testo vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
35. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell'entrata in
vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini
dell'integrazione del libretto di centrale prevista dall'articolo
284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come
modificato dal presente decreto.
36. Per i fatti commessi fino all'entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi le sanzioni previste dall'articolo
288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel testo vigente
prima di tale data.


(continuazione)

                               Art. 4 


Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Il decreto 24
aprile 2008, concernente modalita', anche contabili e tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, risulta abrogato
dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3-bis,
dell'articolo 33;
b) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio 19 aprile 2006, salvi gli effetti delle domande presentate
a norma dell'art. 2 e nei termini di cui all'allegato I del medesimo
decreto.
2. Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque
ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio», sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare», le parole: «Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare», le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale», e la parola «APAT» e'
sostituita dalla seguente: «ISPRA».
3. Le disposizioni di cui al presente decreto fanno salva la
vigente disciplina in materia di sicurezza antincendio.
4. Le Regioni e le Province autonome adeguano il proprio
ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro 12 mesi
dall'entrata in vigore.
5. Le procedure di VAS,VIA ed AIA avviate precedentemente
all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi
delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 29 giugno 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e ad interim Ministro
dello sviluppo economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Bondi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

La Russa, Ministro della difesa

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Fazio, Ministro della salute

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Galan, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali


Visto, il Guardasigilli: Alfano



 
Allegati


ALLEGATI alla PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006


Categorie di attivita' industriali di cui all'art. 6, comma 12
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo
sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non
rientrano nel titolo III bis della seconda parte del presente
decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle
capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga
in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso
impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali
attivita'.
1. Attivita' energetiche.
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di
oltre 50 MW. 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici
compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita'
superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
mediante:
a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per
maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo
all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di
recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita' di
fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio
o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30
m3.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al
giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla
fabbricazione di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli
destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacita' di
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari,
piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di produzione di
oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita' di forno
superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno superiore a
300 kg/m3.
4. Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4 si intende
per produzione la produzione su scala industriale mediante
trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui
ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici
organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi,
alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine,
epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi,
nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a
base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici
inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi
di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico,
acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi
solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido
di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di
potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali
carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di biocidi.
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per
la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti.
Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva
91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti
pericolosi.
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi,
della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva
91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1,
R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva
75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente
l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10 tonnellate
al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti
nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio,
concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato
dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella
direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la
riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita' superiore a 3
tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali
definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8,
D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con
una capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle
discariche per i rifiuti inerti.
6. Altre attivita'.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20
tonnellate al giorno; 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni
di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o
di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al
giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di
trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
6.4:
a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50
tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di
prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal
latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75
tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacita'
di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno
(valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di
latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su
base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di
residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10
tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con
piu' di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o
prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per
apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare,
incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di
consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate
all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o
grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

ALLEGATO IX ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

Elenco delle autorizzazioni ambientali gia' in atto, da considerare
sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale
1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i
profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del
presente decreto).
2. Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte
terza del presente decreto).
3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti (art. 208 del presente decreto).
4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti
PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7).
5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di
depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
99, art. 9)

ALLEGATO X ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui e'
obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite
di emissione
Aria:
1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.
3. Monossido di carbonio.
4. Composti organici volatili.
5. Metalli e relativi composti.
6. Polveri.
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).
8. Cloro e suoi composti.
9. Fluoro e suoi composti.
10. Arsenico e suoi composti.
11. Cianuri.
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta'
cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione
quando sono immessi nell'atmosfera.
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).
Acqua:
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine
nell'ambiente idrico.
2. Composti organofosforici.
3. Composti organici dello stagno.
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta'
cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in
ambiente idrico o con il concorso dello stesso.
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti
e bioaccumulabili.
6. Cianuri.
7. Metalli e loro composti.
8. Arsenico e suoi composti.
9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.
10. Materie in sospensione.
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e
fosfati, in particolare).
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di
ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD).

ALLEGATO XI ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso
particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili,
secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1 ter), tenuto
conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e
del principio di precauzione e prevenzione.
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze
emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con
successo su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo
scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata
nel processo e efficienza energetica.
10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale
sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.
11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze
per l'ambiente.
12. Informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da
organizzazioni internazionali.

ALLEGATO XII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

Categorie di impianti relativi alle attivita' industriali di cui
all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono
soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche' impianti di
gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al
giorno di carbone o di scisti bituminosi;
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza
termica di almeno 300 MW;
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
4) Impianti chimici con capacita' produttiva complessiva annua per
classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore
alle soglie di seguito indicate:


Soglie*

Classe di prodotto Gg/ anno
a) idrocarburi semplici (lineari o 200
anulari, saturi o insaturi, alifatici
o aromatici)
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente 200
alcoli, aldeidi, chetoni, acidi
carbossilici, esteri, acetati,
eteri, perossidi, resine, epossidi
c) idrocarburi solforati 100
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, 100
amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici,
nitrili, cianati, isocianati
e) idrocarburi fosforosi 100
f) idrocarburi alogenati 100
g) composti organometallici 100
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre 100
sintetiche, fibre a base di cellulosa)
i) gomme sintetiche 100
l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di 100
idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno,
ossidi di carbonio, composti di zolfo,
ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,
bicloruro di carbonile
m) acidi, quali acido cromico, acido 100
fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico,
acido cloridrico, acido solforico, oleum e
acidi solforati
n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido 100
dipotassio, idrossido di sodio
o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o 300
potassio (fertilizzanti semplici o composti)

* Le soglie della tabella sono
riferite alla somma delle
capacità produttive relative
ai singoli composti che sono
riportati in un'unica riga.



5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai
punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal
medesimo gestore, che non svolgono attivita' di cui all'allegato
VIII;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII
localizzati interamente in mare.

ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

ALLEGATO IV

Impianti e attivita' in deroga

Parte I

Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1

1. Elenco degli impianti e delle attivita':
a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attivita' di
verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo
complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle
emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
b) laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione di metalli,
laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attivita'
estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed
altri laboratori annessi a scuole.
c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
d) Le seguenti lavorazioni tessili:
- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della
maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione
dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del
bruciapelo;
- nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle
fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi
effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi
composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate
fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti
condizioni:
1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a
temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno,
oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di
ebollizione del bagno, cio' deve avvenire senza utilizzazione di
acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in
alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con
vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a
temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato
alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o
prodotti volatili, organici od inorganici.
e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e
friggitorie.
f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo
giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
h) Serre.
i) Stirerie.
j) Laboratori fotografici.
k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse
quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
l) Autolavaggi.
m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli
asserviti ad altri impianti.
n) Macchine per eliografia.
o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed
idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a
ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento
fanghi.
q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
r) Attivita' di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi
iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle
comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di
frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non
superiore a 350 kg.
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne
con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non
superiore a 500 kg.
w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed
altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima
non superiore a 350 kg.
x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di
materie prime non superiore a 350 kg.
y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera
massima non superiore a 350 kg.
z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di
capi potenzialmente presenti e' inferiore a quello indicato, per le
diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento
effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui
ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura
coperta per la stabulazione degli animali.




Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi

Vacche specializzate per la produzione di Meno di 200
latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio:
300 kg/capo) Meno di 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio:
400 kg/capo) Meno di 300
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio:
130 kg/capo) Meno di 1000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo
svezzamento Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso Meno di 1000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 2000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio:
2 kg/capo) Meno di 25000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Meno di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 30000
Altro pollame Meno di 30000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 7000
Tacchini: femmine (peso vivo medio:
4,5 kg/capo) Meno di 14000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Meno di 30000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio:
3,5 kg/capo) Meno di 40000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo
medio: 1,7 kg/capo) Meno di 24000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 250
Struzzi Meno di 700



aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.
bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o
inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla
parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1
MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come
tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.
dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza
termica nominale inferiore a 3 MW.
ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di
smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica
nominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta
alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta
del presente decreto e tali procedure sono state espletate .
ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato
X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale
inferiore o uguale a 3 MW.
gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione
alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a
3 MW.
hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione
alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
ii) Impianti di combustione connessi alle attivita' di stoccaggio dei
prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di
potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o
GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.
jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove,
ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale
esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze
cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di
tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come individuate
dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.
kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da
un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati
all'interno di uno stabilimento.

Parte II

Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2

1. Elenco degli impianti e delle attivita':
a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e
macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero
massimo complessivo non superiore a 20 kg.
b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per
la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo
complessivo non superiore a 30 kg.
c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero
massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche
con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non
superiore a 500 kg.
e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in
materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo
complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in
legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso
non superiore a 50 kg/g.
g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50
kg/ g.
h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non
superiore a 1500 kg/g.
i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con produzione
non superiore a 450 kg/g.
l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini
con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di
solventi non superiore a 10 kg/g.
n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque
addetti.
o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici
metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g.
p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di
sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene
e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200
kg/g.
r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.
s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in
forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di
smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di
frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne
con produzione non superiore a 1000 kg/g.
v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed
altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000
kg/g.
aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non superiore a
1500 kg/g.
bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantita' non
superiore a 100 kg/g.
cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie
prime non superiori a 1000 kg/ g.
dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti
all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici
giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con
utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000
kg.
gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie
prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non
superiore a 1000 kg.
ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non
inferiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW
mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di
pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo
chiuso.
nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di
capi potenzialmente presenti e' compreso nell'intervallo indicato,
per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per
allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento
il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una
struttura coperta per la stabulazione degli animali.




Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte
(peso vivo medio: 600 kg/capo) Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio:
300 kg/capo) Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio:
400 kg/capo) Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio:
130 kg/capo) Da 1000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo
svezzamento Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso Da 1000 a 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Da 2000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo
medio: 2 kg/capo) Da 25000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Da 30000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio:
1 kg/capo) Da 30000 a 40.000
Altro pollame Da 30000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio:
9 kg/capo) Da 7000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio:
4,5 kg/capo) Da 14000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Da 30000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio:
3,5 kg/capo) Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo
medio: 1,7 kg/capo) Da 24000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Da 250 a 500
Struzzi Da 700 a 1.500




oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di
olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o
superiore a 500 kg/anno.