MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 26 marzo 2007
Certificazioni dimostrative, per il triennio 2006-2008, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati in modello per comuni e modello per province e comunita' montane.

Gazzetta Ufficiale N. 83 del 10 Aprile 2007

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente
deficitari e i relativi controlli;
Visto l'art. 243 del citato testo unico, il quale, ai commi 2, 6 e
7, dispone che gli enti locali in condizioni strutturalmente
deficitarie di cui al precedente art. 242, comma 1, gli enti locali
che non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione
con l'annessa tabella dei parametri, gli enti locali che non hanno
approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione e gli
enti locali dissestati sono sottoposti ai controlli centrali in
materia di copertura del costo di alcuni servizi;
Visto l'art. 243, comma 4, del citato testo unico che rimanda ad
apposito decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, la fissazione dei tempi e delle
modalita' per la presentazione ed il controllo della certificazione
di cui al comma 2 del medesimo articolo;
Visto il precedente decreto ministeriale 23 dicembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 9 del 13 gennaio 2004, con il quale sono state fissate
le modalita' della certificazione di che trattasi, valide per il
triennio 2003-2005;
Ravvisata la necessita' di approvare i modelli delle predette
certificazioni per il triennio 2006-2008, nonche' di individuare i
termini di presentazione degli stessi;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali nella seduta del 15 marzo 2007;
Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data
15 marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture della Repubblica,
ora Uffici territoriali del Governo, delle funzioni di controllo
delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei
costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle
sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 193 - del
18 agosto 1992 e serie generale n. 80 del 7 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.
Sono approvati gli allegati certificati, parte integrante del
presente decreto, concernenti la dimostrazione, per il triennio
2006-2008, della copertura del costo complessivo di gestione dei
servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei
rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati in modello
per comuni e modello per province e comunita' montane.

Art. 2.
Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 2, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, cui
fa carico l'onere della certificazione, sono individuati applicando
le disposizioni di cui all'apposito decreto ministeriale, di
determinazione dei parametri di individuazione delle gravi ed
incontrovertibili condizioni di squilibrio e delle connesse modalita'
certificative, in corso di adozione.
Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato testo
unico sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo
dei servizi nel caso in cui tale status permanga alle date indicate
al successivo art. 3.
Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, del citato testo
unico, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla
presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata
del risanamento, di cui al successivo art. 265, comma 1.

Art. 3.
I certificati devono essere trasmessi, anche se totalmente o
parzialmente negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2007
per la certificazione relativa all'anno 2006, del 31 marzo 2008 per
la certificazione relativa all'anno 2007, del 31 marzo 2009 per la
certificazione relativa all'anno 2008, alle Prefetture-Uffici
territoriali del Governo competenti per territorio. I certificati
sono compilati e firmati in ogni loro pagina secondo le indicazioni
dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale. Essi
devono essere redatti esclusivamente a macchina, negli appositi
spazi, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste, sul
modello, relativo allo specifico tipo di ente, di formato cm.
21 imes 29,7 riprodotto fotostaticamente oppure stampato, anche in
bianco e nero, dai modelli allegati al presente decreto, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nelle pagine internet del sito di questo Ministero.
Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo verificano il
rispetto della perentorieta' del predetto termine.

Art. 4.
I dati finanziari devono essere espressi esclusivamente in «euro»,
con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale,
per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Art. 5.
Le amministrazioni provinciali non sono obbligate a redigere il
quadro 3 del modello di certificazione, relativo al servizio per la
gestione dei rifiuti urbani.

Art. 6.
Le certificazioni che risultino incomplete, non consentono
l'assolvimento dell'obbligo di certificazione di cui all'art. 243,
comma 2, del citato testo unico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2007
Il Ministro: Amato

ALLEGATO