TAR Umbria Sez. I n. 152 del 2 marzo 2021
Ambiente in genere.VIA e principio di precauzione

L’ordinamento, nell’indicare in termini generali gli interventi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA (con gli allegati alla parte seconda del Codice dell’ambiente) e nel prevedere, in chiave di maggior  tutela ambientale, la riduzione delle soglie dimensionali degli interventi da sottoporre a screening (con le Linee guida di cui al d.m. n. 52/2015), ha individuato il punto di equilibrio tra le esigenze presidiate dal principio di precauzione e gli interessi economici antagonisti (sdegnalazione Avv. M. Bromuri)

Pubblicato il 02/03/2021

N. 00152/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00395/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 395 del 2017, proposto da Distillerie G. di Lorenzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bromuri e Francesco Falcinelli, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bromuri in Perugia, via del Sole n. 8, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Martinelli e Sara Mosconi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Perugia, via Oberdan 50, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Rita Gobbo, con eletto presso l’Avvocatura regionale in Perugia, Palazzo Ajò, corso Vannucci n. 30, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- della nota prot. n. 139170/2017 del 20.07.2017, notificata in pari data, del Dirigente dell’Area Governo e sviluppo del territorio, Unità operativa Edilizia privata e SUAPE, del Comune di Perugia;

- dei verbali delle sedute della predetta conferenza di servizi tenutesi in data 27.04.2017, 10.05.2017, 19.06.2017 e 22.06.2017;

- della nota del 26.04.2017 del Dirigente della Direzione Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo, Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, della Regione Umbria;

- della nota del 20.06.2017 del Dirigente della Direzione Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo, Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, della Regione Umbria;

- della nota del 26.04.2017 del Dirigente della Direzione Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo, Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica, della Regione Umbria,

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quelli sopra indicati,

con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alla refusione delle spese.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Perugia e della Regione Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Davide De Grazia nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2021, celebrata mediante collegamento in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, co. 17, del decreto legge n. 183/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – La società ricorrente produce alcool etilico e liquidi alcolici nello stabilimento di Perugia, loc. Ponte Valleceppi.

2. – Per l’esercizio dell’attività, la ricorrente è titolare di concessione di idrica ad uso industriale dal fiume Tevere rilasciata dalla Regione Umbria con provvedimento n. 4991 del 6.06.2000 e relativo disciplinare n. 5423 del 4.12.2000, integrati dalla successiva determinazione regionale n. 3393 del 20.04.2001 e dalla determinazione della Provincia di Perugia n. 1052 del 21.02.2007.

3. – In data 6.11.2014, la Provincia di Perugia, avendo accertato lo stato di degrado ed abbandono dell’area in cui sono posizionate le pompe di captazione della derivazione idrica, richiamando quanto stabilito dal disciplinare di concessione, invitava la società a presentare una proposta di sistemazione dell’area interessata sotto pena di applicazione dell’art. 55 del r.d. n. 1775/1933.

4. – La società ricorrente, dunque, presentava ed otteneva dalla Provincia di Perugia l’autorizzazione n. 723/2015, ai soli fini idraulici, all’intervento di miglioria sui collettori e al nuovo posizionamento dello scarico di restituzione nel fiume Tevere, fatti salvi gli ulteriori eventuali pareri, autorizzazioni, permessi e concessioni di competenza di altre amministrazioni.

5. – Distillerie G. Di Lorenzo presentava dunque al Comune di Perugia la comunicazione di inizio lavori per interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella miglioria del metodo di fissaggio del sistema di approvvigionamento idrico, nell’installazione di una struttura metallica realizzata in tubolare per il posizionamento degli argani per il sollevamento ed il fissaggio dei corpi pompanti, nella realizzazione di una rientranza della sponda del fiume Tevere e nella messa in opera di una massicciata al fine di permettere il regolare approvvigionamento e la manutenzione dei corpi pompanti.

6. – I lavori, avviati il 12.08.2015, venivano sospesi già il 20.08.2015 dal Comune di Perugia con ordinanza n. 23 del 27.08.2015, con la quale l’Amministrazione disponeva l’immediata sospensione delle opere di movimento terra in corrispondenza dell’alveo del fiume Tevere per assenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica.

7. – Con ordinanza del 4.12.2015, n. 39, il Comune di Perugia ingiungeva a Distillerie G. Di Lorenzo la rimozione delle suddette opere di movimento terra per assenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, nonché di altre opere di movimento terra per una superficie in pianta di mq 38, finalizzate alla realizzazione di una rampa di accesso per i mezzi meccanici.

8. – In data 23.12.2015, Distillerie G. Di Lorenzo presentava al Comune di Perugia la richiesta di permesso di costruire.

9. – Avviato il procedimento, il Comune di Perugia indiceva conferenza di servizi, nell’ambito della quale, dato atto dei pareri favorevoli dell’USL Umbria 1 e del Servizio Geologico e gestione acque pubbliche della Regione Umbria, veniva disposta l’acquisizione di nuovi elaborati progettuali e documentali volti a chiarire la effettiva natura degli interventi oggetto di domanda.

Quindi, dopo una serie di rinvii, veniva acquisito il parere del Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale della Regione Umbria del 27.04.2017 (poi richiamato con nota del 22.06.2017) con il quale, visti gli elaborati documentali, si riteneva «opportuno che il progetto in argomento, ancorché non ricompreso direttamente tra quelli elencati nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006», fosse comunque sottoposto «a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sulla base di quanto stabilito dall’Art. 3-ter (Principio dell’azione ambientale) del predetto Decreto».

Inoltre, con nota del 26.04.2017, il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica della Regione Umbria, vista la rilevanza naturalistica dell’area oggetto dell’intervento, riteneva «necessario un approfondimento tecnico di carattere ambientale, volto a verificare eventuali criticità, tramite la produzione della documentazione necessaria ad esprimere il parere di competenza ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.». Secondo quanto si legge nel ricorso, a tale ultimo proposito il tecnico di fiducia della società istante rilevava in conferenza che la Regione aveva già rilasciato, con determinazione n. 116 del 15.01.2016, la favorevole valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

Quindi il Comune di Perugia, tenuto conto del parere regionale del 27.04.2017, richiamato nella nota del 22.06.2017, disponeva, ai sensi dell’art. 123, c. 4, l.r. n. 1/2015, la sospensione del procedimento in conferenza di servizi volto al rilascio del permesso di costruire, in attesa dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, sospensione che veniva comunicata alla società istante con nota del 20.07.2017.

10. – Distillerie G. Di Lorenzo ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale gli atti indicati nel punto che precede e ne ha chiesto l’annullamento.

A sostegno del ricorso, la società istante ha posto i seguenti motivi:

1) gli atti impugnati sarebbero illegittimi perché, nel disporre la sospensione del procedimento in conferenza di servizi in attesa dell’esperimento della verifica di assoggettabilità a VIA, le Amministrazioni resistenti avrebbero violato gli artt. 5, c. 1, lett. l-bis) e lett. m), e 6, c. 6, lett. b) e lett. d), del Codice dell’ambiente, non essendo l’intervento in questione riconducibile alle categorie di cui agli allegati II-bis e IV alla seconda parte del Codice dell’ambiente e non potendo l’imposizione dell’onere della verifica di assoggettabilità giustificarsi mediante il richiamo all’art. 3-ter dello stesso Codice;

2) l’aggravamento istruttorio imposto sulla base della nota del dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica della Regione Umbria del 26.04.2017 sarebbe illogico ed in contraddizione con precedenti provvedimenti adottati dalla stessa Amministrazione regionale, e in particolare con la favorevole valutazione di incidenza ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale del 15.01.2016.

11. – Il Comune di Perugia e la Regione Umbria si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

12. – In vista della discussione, le parti hanno scambiato memorie e repliche.

La Regione Umbria ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di immediata lesività degli atti impugnati, aventi carattere endoprocedimentale. La Regione ha inoltre dedotto il proprio difetto di legittimazione.

Nel merito, le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi.

13. – All’udienza pubblica del 9 febbraio 2021, celebrata mediante collegamento in videoconferenza da remoto secondo le disposizioni richiamate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

14. – La Regione Umbria ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso perché con esso la società ricorrente avrebbe impugnato atti aventi valenza meramente endoprocedimentale, privi di natura vincolante, che non conterrebbero alcuna statuizione di tipo provvedimentale.

14.1. – L’eccezione può trovare accoglimento solo con riguardo alla nota del 26.04.2017, con la quale il dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica della Regione Umbria ha ritenuto necessario un approfondimento tecnico di carattere ambientale volto a verificare eventuali criticità tramite la produzione della documentazione necessaria ad esprimere il parere ai sensi del D.P.R. n. 357/1997.

Dall’esame delle motivazioni del verbale della conferenza di servizi del 22.06.2017 e della comunicazione della sospensione della pratica del 20.07.2017 si desume, infatti, che l’Amministrazione procedente si è determinata alla sospensione della conferenza di servizi soltanto in considerazione della valutazione, espressa dalla Regione Umbria con il parere del 27.04.2017, poi richiamato con la nota del 22.06.2017, in ordine all’opportunità della sottoposizione del progetto a verifica di assoggettabilità a VIA.

Invece, nella decisione della sospensione della conferenza di servizi nessun riferimento viene fatto all’ipotetica incidenza della nota del 26.04.2017, di fronte alla quale, secondo quanto si legge nel ricorso, il tecnico incaricato dalla società ricorrente aveva rilevato già nel corso della conferenza di servizi che i profili relativi all’incidenza sugli habitat erano già stati oggetto di favorevole valutazione della Regione Umbria con la determina n. 116 del 15.01.2016.

Non essendo la sospensione del procedimento fondata sulla nota del 26.04.2017 del dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica, può ragionevolmente ritenersi che la questione con essa sollevata abbia trovato soluzione già nel corso della conferenza di servizi a seguito dei rilievi del tecnico della società istante in riferimento alla favorevole VINCA di cui alla determina n. 116 del 15.01.2016.

Ad ogni modo, la nota del 26.04.2017 ha valenza meramente endoprocedimentale, con conseguente inammissibilità del secondo motivo di ricorso che su di essa è incentrato.

14.2. – L’eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Umbria non può invece trovare accoglimento con riguardo al parere del 27.04.2017, poi richiamato con la nota del 22.06.2017, che ha indotto il Comune di Perugia a sospendere la conferenza di servizi in attesa degli esiti della verifica di assoggettabilità, secondo quanto si legge nel verbale del 22.06.2017 e nella comunicazione del 20.07.2017.

Gli atti da ultimo citati, a ben vedere, hanno un effetto immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario, consistente in un arresto del procedimento amministrativo che la società ricorrente non potrebbe superare se non ottemperando all’invito rivoltole dall’Amministrazione procedente sulla base del parere reso dalla Regione Umbria.

Qualora, infatti, Distillerie G. Di Lorenzo decidesse di non dare seguito all’invito del Comune di Perugia e di non presentare la richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di intervento, il procedimento volto al rilascio del permesso di costruire ne risulterebbe definitivamente compromesso.

Non si può dubitare che un tale effetto comporti un sostanziale pregiudizio per l’interesse della società ricorrente all’ottenimento del permesso di costruire o, quanto meno, alla definizione del relativo procedimento nel rispetto del principio di certezza dei tempi dell’azione amministrativa presidiato dalle disposizioni dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

L’aggravamento del procedimento può trovare giustificazione nell’ordinamento o può essere il frutto di una sostanziale elusione dell’obbligo di provvedere attuata mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie (come avviene per i c.d. “atti soprassessori”). Per stabilire quale delle due ipotesi ricorra in concreto, è necessario procedere allo scrutinio, nei limiti dei motivi di ricorso, delle ragioni che hanno condotto alla sospensione del procedimento.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso non può trovare dunque accoglimento.

15. – Deve parimenti essere disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Umbria.

L’art. 19 del Codice dell’ambiente attribuisce all’autorità competente il potere di decidere in ordine alla assoggettabilità di un progetto a valutazione di impatto ambientale.

L’art. 5, c. 1, lett. n), del Codice definisce il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA come quel «provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA».

Ma, se il provvedimento dell’autorità competente che conclude il subprocedimento di verifica di assoggettabilità ha effetto “obbligatorio e vincolante”, la stessa efficacia deve essere riconosciuta alla valutazione della stessa autorità competente in ordine alla necessità di sottoporre il progetto a screening, giacché altrimenti verrebbe minata in radice l’obbligatorietà del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

L’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Umbria, dunque, non merita accoglimento.

16. – Passando all’esame dei motivi di impugnazione, con la prima doglianza la società ricorrente deduce che la decisione di sospendere il procedimento volto al rilascio del permesso di costruire in attesa dell’esito del subprocedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è illegittima per violazione del d.lgs. n. 152/2006 e dei relativi allegati e, più precisamente:

- dell’art. 5, c. 1, lett. m), del Codice dell’ambiente, che definisce la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto come «la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto»;

- dell’art. 6, c. 6, del Codice, che indica, mediante rinvio agli allegati alla parte seconda dello stesso decreto, i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.

La censura appare meritevole di accoglimento nei sensi di seguito esposti.

16.1. – Questo, in sintesi, il quadro normativo vigente al momento dell’adozione degli atti impugnati, per quanto di interesse ai fini della definizione della causa:

- ai sensi dell’art. 19, c. 1, del Codice dell’ambiente, nel testo vigente ratione temporis, «[l]a valutazione d’impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 6, comma 7»;

- l’art. 6, c. 7, del Codice, richiamato dalla disposizione sopra citata, fa riferimento alla possibilità che si possano «produrre impatti significativi e negativi sull’ambiente, per:

a) i progetti elencati nell’allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull’ambiente;

c) i progetti elencati nell’allegato IV; per tali progetti, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l’assoggettamento dei progetti di cui all’allegato IV alla procedura di cui all’articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all’articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato V»;

- con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 30.03.2015, in attuazione dell’art. 6, c. 7, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006, sono state approvate le “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006)”, con le quali sono stati dettati indirizzi e criteri per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e che prevedono, per quanto qui rileva, la riduzione del 50% delle soglie indicate nell’allegato IV alla parte seconda del Codice dell’ambiente al ricorrere di specifici criteri di localizzazione dei progetti (par. 4.3).

16.2. – Distillerie G. Di Lorenzo deduce che, escluso che il progetto in questione ricada nelle ipotesi relative ai progetti di competenza statale assoggettati a screening di VIA, deve parimenti escludersi che lo stesso possa essere ricondotto ad alcuna delle ipotesi contemplate dall’allegato IV, che elenca i progetti di competenza regionale per i quali deve farsi luogo a verifica di assoggettabilità.

Secondo la stessa parte ricorrente, il progetto di intervento per cui è causa non necessiterebbe di essere sottoposto a procedura di screening di VIA, trattandosi di una modifica migliorativa di un impianto di derivazione di acque superficiali non rientrante, per il volume di acqua che ne costituisce oggetto, nella previsione di cui al par. 7, lett. d), dell’allegato IV alla parte seconda del Codice dell’ambiente, con la conseguenza che anche la sua modificazione non rientrerebbe nell’ipotesi di cui alla lett. t) del par. 8 dello stesso allegato.

A sostegno dell’assunto pone la considerazione che la derivazione di acqua concessa con il provvedimento regionale del 6.06.2000 e con il relativo disciplinare di concessione sottoscritto il 4.12.2000 sarebbe limitata alla portata di 105 l/s, ampiamente inferiore alla soglia di 200 l/s prevista dalle citate disposizioni dell’allegato IV.

Il dato cui si è appena fatto riferito, in verità, non è immediatamente evincibile dalla documentazione versata in atti: la concessione regionale del 6.06.2000 ed il relativo disciplinare del 4.12.2000 fanno riferimento ad una portata concessa di 105 l/s, ma poi la derivazione ha subìto un incremento con la determinazione della stessa Amministrazione regionale n. 3393 del 20.04.2001, citata ma non prodotta dalla ricorrente, e con quella della Provincia di Perugia n. 1052 del 21.02.2007, che non riporta il valore della portata espressa in litri al secondo.

Tuttavia, la circostanza che l’intervento oggetto del presente giudizio non rientri tra quelli elencati nell’allegato IV alla parte seconda del Codice dell’ambiente è testualmente ammessa dalla Regione Umbria nel parere del 27.04.2017 e può dunque dirsi pacifica ed incontestata tra le parti.

16.3. – Quest’ultima circostanza, peraltro, non è sufficiente per escludere l’assoggettabilità dell’intervento in questione alla procedura di screening, dovendosi a tal fine considerare anche i criteri di cui alle citate “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006)” approvate con decreto ministeriale n. 52 del 30.03.2015, attuativo delle previsioni di cui all’art. 6, c. 7, lett. c), del Codice dell’ambiente vigenti ratione temporis.

Le Linee guida prevedono, infatti, per i progetti localizzati nelle aree considerate sensibili di cui al par. 4.3, la riduzione del 50% delle soglie indicate nell’allegato IV alla parte seconda del Codice.

Secondo quanto stabilito dal par. 5, capoversi 1 e 2, delle Linee guida, la riduzione del 50% delle soglie dimensionali trova applicazione con riguardo ai progetti relativi a opere o interventi «di nuova realizzazione», qualora ricorra almeno una delle condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del Codice, individuati come rilevanti ai sensi del paragrafo 4 delle stesse Linee guida (par. 5, cpv. 1 e 2); qualora, invece, ricorrano più criteri, la riduzione della soglia si applica «sempre», dunque anche ad interventi diversi dalla nuova realizzazione (par. 5, cpv. 3).

Come si evince dalla documentazione in atti (si veda la nota della Regione del 26.04.2017), nel caso di specie ricorre soltanto uno dei criteri di cui al par. 4 delle Linee guida, ovvero quello di cui al punto 4.3.5 (“Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE”), ricadendo l’intervento in questione in adiacenza al sito Natura 2000 ZSC IT5210025 “Ansa degli Ornari”.

Di conseguenza, non trattandosi di intervento di nuova realizzazione, non trova applicazione la riduzione del 50% della soglia di cui alla lett. d) del par. 7 dell’allegato IV alla parte seconda del Codice dell’ambiente. Per l’effetto, la necessità dell’assoggettamento alla procedura di screening non può essere affermata nemmeno invocando l’ipotesi di cui al par. 8, lett. t), dell’allegato IV.

16.4. – Nel parere della Regione Umbria del 27.04.2017, assunto dal Comune di Perugia a fondamento della sospensione del procedimento in conferenza di servizi, l’opportunità dell’esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, pur non rientrando il progetto nelle ipotesi di cui al citato allegato IV alla parte seconda del Codice dell’ambiente, viene motivata sulla base del principio dell’azione ambientale di cui all’art. 3-ter del Codice e, dunque, sul richiamo implicito al principio di precauzione.

Come noto, il principio di precauzione in materia ambientale è stato introdotto dall’art. 174 del Trattato dell’Unione europea (oggi art. 191 del TFUE) e recepito nell’ordinamento interno con l’art. 3-ter del Codice dell’ambiente, introdotto dall’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 4/2008, quale strategia di gestione del rischio con lo scopo di garantire un alto livello di protezione dell’ambiente nei casi in cui si evidenzino indicazioni di effetti negativi sull’ambiente o sulla salute ma non vi sia (ancora) disponibilità di dati a sufficienza per una valutazione completa del rischio.

Ciò detto, deve ritenersi che, in mancanza di una più puntuale e rigorosa motivazione, il mero richiamo dei principi dell’azione ambientale non può giustificare il sacrificio dell’interesse alla sollecita definizione del procedimento amministrativo.

Ciò, innanzitutto, perché l’ordinamento, nell’indicare in termini generali gli interventi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA (con i citati allegati alla parte seconda del Codice dell’ambiente) e nel prevedere, in chiave di maggior tutela ambientale, la riduzione delle soglie dimensionali degli interventi da sottoporre a screening (con le Linee guida di cui al d.m. n. 52/2015), ha individuato il punto di equilibrio tra le esigenze presidiate dal principio di precauzione e gli interessi economici antagonisti.

Come ha ritenuto la giurisprudenza, la portata del principio di precauzione può «riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l’adozione di atti generali, ovvero, ancora, l’adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l’ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l’ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali»; da ciò consegue che «il principio di precauzione non può essere invocato, viceversa, laddove il livello di rischio connesso a determinate attività sia stato, come nel caso in esame, puntualmente definito dai decisori centrali sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, attraverso la puntuale indicazione di limiti e di prove […] cui devono conformarsi le successive determinazioni delle autorità locali» (TAR Piemonte, sez. I, 3 maggio 2010, n. 2294).

Tale conclusione è, nel caso di specie, tanto più necessitata ove si consideri che, ai sensi dell’art. 19, c. 1, del d.lgs. n. 152/2006, lo svolgimento della verifica di assoggettabilità è prevista «limitatamente» alle ipotesi di cui all’art. 6, c. 7, del Codice, avverbio che esprime chiaramente l’attenzione del legislatore al contenimento dei margini di discrezionalità dell’amministrazione in ordine alla valutazione circa la sottoponibilità dei progetti alla verifica di assoggettabilità a VIA.

Ad ogni modo, il principio di precauzione impone che tutte le decisioni amministrative che ad esso di ispirano siano «assistite da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di un’attività istruttoria parimenti ineccepibile e che deve trovare il proprio equilibrio nel contemperamento con quello di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e deve essere coordinato con quelli di libera concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi fissati dal Trattato U.E., che attribuisce inoltre alla stessa Unione precipui compiti di tutela ambientale e sanitaria della popolazione sull’intero territorio comunitario» (Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2013, n. 2094; si vedano anche TAR Puglia, Lecce, sez. I, 20 marzo 2014, n. 807; TAR Toscana, sez. II, 20 gennaio 2014, n. 107; TAR Umbria, sez. I, 10 novembre 2011, n. 360).

16.5. – Per concludere sul punto, escluso che il progetto per cui è causa debba obbligatoriamente essere assoggettato a procedura di screening ai sensi del par. 7, lett. d), dell’allegato IV alla parte seconda del Codice, letto in coordinamento con le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA di cui al d.m. n. 52 del 30.03.2015, deve anche ritenersi che la sospensione del procedimento relativo al permesso di costruire non sia sorretta da adeguata motivazione, non potendo giustificarsi attraverso il generico richiamo del principio dell’azione ambientale.

17. – La ritenuta inammissibilità delle doglianze che ruotano intorno alla nota del 26.04.2017 (supra, punto 14.1) non consente di scrutinare il secondo motivo di ricorso formulato da Distillerie G. Di Lorenzo, le cui ragioni di tutela sono peraltro da ritenersi pienamente soddisfatte con l’accoglimento del primo motivo.

18. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con riguardo alla nota del 26.04.2017 del Dirigente della Direzione Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo, Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica, della Regione Umbria.

Deve invece essere accolto, nei sensi sopra esposti, con riguardo alla nota prot. n. 139170/2017 del 20.07.2017 del Comune di Perugia, al verbale della conferenza di servizi del 22.06.2017 ed al parere del 27.04.2017 del Dirigente della Direzione Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo, Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, della Regione Umbria, successivamente richiamato con nota del 20.06.2017, atti che devono pertanto essere annullati.

19. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- lo dichiara inammissibile con riguardo alla nota della Regione Umbria del 26.04.2017;

- lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, con riguardo alla nota prot. n. 139170/2017 del 20.07.2017 del Comune di Perugia, al verbale della conferenza di servizi del 22.06.2017 ed al parere del 27.04.2017 della Regione Umbria, successivamente richiamato con nota del 20.06.2017, con conseguente annullamento di detti atti.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento in favore della società ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre oneri ed accessori di legge.

Così deciso in Perugia nelle camere di consiglio dei giorni 9 febbraio 2021 e 23 febbraio 2021, svolte mediante collegamento in videoconferenza da remoto secondo le disposizioni richiamate in epigrafe con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Davide De Grazia, Referendario, Estensore