TAR Liguria Sez. I n. 600 del 3 settembre 2020
Ambiente in genere.Rappresentanza degli interessi diffusi in materia ambientale   

La rappresentanza degli interessi diffusi in materia ambientale è appannaggio delle associazioni riconosciute ex artt. 13 e 18 della legge n. 349 del 1986 e non delle loro articolazioni territoriali le quali, pertanto, non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione, neppure per l’impugnazione di provvedimenti aventi efficacia territoriale limitata. Il citato articolo 18 riconosce la speciale legittimazione unicamente alle associazioni di tutela ambientale iscritte nell’apposito albo del Ministero dell’ambiente a livello nazionale, sicché particolari previsioni statutarie non sarebbero comunque idonee a conferire alle articolazioni territoriali una legittimazione non prevista dalla legge.


Pubblicato il 03/09/2020

N. 00600/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00687/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 687 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cinzia Ratti, Mauro Ardissone, Annamaria Simondi, Ilaria Ratti, Anna Noberasco, Mariaclara Romano, Monica Pizzo, Sara Ricci, Alessandra Bergero, Antonio Micucci, Fabrizio Crestana Murru, Giuseppe Rubado, Barbara Gottardo, Lucia Claudina Grugni, Tommaso Saccomanno, Gianpietro Romano, Andrea Priano, Riccardo Ratti, Manuela Ruffa, Gian Paolo Murru, Daniela Dal Santo, Marisa Montina, Alessandro Duchini, Daniela Figlioli, Patrizia Giribaldi, Marisa Priano, Stefania Sasso, Enrico Pelle, Claudio Amendola, Fabrizio Gottardo, Cristina Marino, Claudio Giuseppe Bertelli, Marida Ferrari, Federico Mendau, Ljiljana Abraham, Amelia Mendau, Luisa Peracchi, Vittoria Serra, Carlo Ravera, Giuliano Ratti, Silvia Solani, Angela Simone, Giuseppe Gadaleta, Beatrice Giotti, Rebecca Giotti, Simonetta Grasso, Artur Demidovich, Associazione WWF Savona e Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S., tutti rappresentati e difesi dagli avv. Daniele Granara e Chiara Fatta, presso i quali sono elettivamente domiciliati nel loro studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;
Provincia di Savona, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Ercole, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria;
Comune di Zuccarello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Cuocolo, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Mameli, 3/19A;

nei confronti

Icose S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Gaggero e Rosa Pellerano, presso i quali è elettivamente domiciliata nel loro studio in Genova, via Roma, 4/3;

per l’annullamento

del decreto del Dirigente del Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti - Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile della Regione Liguria, numero di registro 3592, anno di registro 2019, in data 20.6.2019, avente ad oggetto “D.Lgs. n. 152/2006 art. 19. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa alla modifica dell’impianto per la produzione di conglomerato bituminoso sito presso la Cava Isola nel Comune di Zuccarello (SV). Proponente: Icose S.p.a. di Paroldo (CN). Non assoggettamento VIA”;

nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso;

e, con primo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

dell’atto dirigenziale di autorizzazione del Sevizio autorizzazioni ambientali, del Settore gestione viabilità, edilizia ed ambiente della Provincia di Savona, avente ad oggetto “Ditta Icose S.p.a. con sede legale in regione Bovina 2, nel Comune di Paroldo (CN) e sede amministrativa in via Benessea 29/A, nel Comune di Cisano sul Neva - Impianto sito in Comune di Zuccarello, regione Isola, cava denominata Isola. Revoca e sostituzione dei P.D. 2014/2994 del 24/06/2014 e 2014/3440 del 16/07/2014”;

nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso e, in particolare:

- dello sconosciuto provvedimento approvativo finale comunale prot. n. 4783 del 6 dicembre 2019, n. 159/2019 del registro autorizzazioni e p. di c. del Comune di Zuccarello;

- dell’avviso di rilascio provvedimento autorizzativo finale mediante conferenza servizi semplificata SUAP Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 59/2013, pubblicato all’albo pretorio web del Comune di Zuccarello dal 6.12.2019;

e, con secondo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

del provvedimento dello SUAP del Comune di Zuccarello prot. n. 618 del 14 febbraio 2020 - n. 161/2020 del registro autorizzazioni, avente ad oggetto “Provvedimento conclusivo finale relativo all’approvazione di cui alla conferenza di servizi semplificata (art. 14 bis della legge 241 del 07.08.1990 e ss. mm. ii.) per modifica sostanziale inerente la sostituzione di parte dell’impianto di produzione di conglomerato bituminoso da eseguire in regione Isola all’interno del perimetro dell’area di cava denominata Cava Isola Fg. 13 mappale 175”;

nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso e, in particolare:

- dell’atto dirigenziale di autorizzazione del Settore gestione viabilità, edilizia ed ambiente - ATO e servizi ambientali della Provincia di Savona, 6 febbraio 2020, n. 2020/426 - classifica 012.003.001 - fascicolo 6/2019;

- dello sconosciuto parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio della Provincia di Savona espresso nella seduta del 19.11.2019;

- dell’autorizzazione n. 064/2019, relativa alla pratica n. 1288, rilasciata da U.O. servizi vincolo idrogeologico/sviluppo sostenibile dell’Area pianificazione e sviluppo infrastrutturale della Città di Albenga, assunta al prot. del Comune di Zuccarello n. 4362 dell’8.11.2019;

- del provvedimento approvativo finale comunale prot. n. 4783 del 6 dicembre 2019, n. 159/2019 del registro autorizzazioni e p. di c. del Comune di Zuccarello.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria, della Provincia di Savona, del Comune di Zuccarello e di Icose S.p.a.;

Viste le memorie difensive e le note di udienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 8 luglio 2020 il dott. Richard Goso;

Trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con provvedimento dirigenziale del 20 giugno 2019, la Regione Liguria ha concluso negativamente il procedimento di screening ambientale relativo al progetto presentato da Icose S.p.a. per la modifica dell’impianto di produzione di conglomerato bituminoso sito presso la cava “Isola” nel Comune di Zuccarello.

Il progettato intervento comporta la sostituzione della parte “operativa” dell’impianto (linee di alimentazione, forno, bruciatore e silos dei prodotti finiti), conservando i silos dei bitumi e del combustibile.

La motivazione dell’atto rileva che il progetto in questione, pur prevedendo il raddoppio della capacità produttiva dell’impianto, “garantisce un miglioramento delle prestazioni ambientali, stante la riduzione percentuale delle emissioni in atmosfera, i cui valori sono compatibili con i limiti di qualità dell’aria, nonché l’incremento della capacità di trattamento di conglomerato bituminoso di recupero”.

E’ stato stabilito, quindi, che il progetto non è assoggettabile a VIA in quanto “non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull’ambiente”.

Con ricorso notificato il 19 settembre 2019 e depositato il successivo 2 ottobre, il provvedimento suddetto è stato collettivamente impugnato dalle associazioni ambientaliste Verdi Ambiente e Società - V.A.S. e WWF Savona nonché da 47 persone che dichiarano di essere residenti nel Comune di Zuccarello o nel limitrofo Comune di Cisano sul Neva e proprietari di immobili siti nei predetti Comuni.

I ricorrenti deducono i seguenti motivi di gravame:

I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art 7-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 7 del medesimo d.lgs., nonché in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dei punti nn. 1 e 7-quinquies dell’allegato II alla parte II del d.lgs. n. 152/2006. Violazione del principio di precauzione in materia ambientale. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di tutela dell’ambiente e della salute di cui agli artt. 9 e 32 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di presupposto. Contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Nullità per difetto assoluto di attribuzione o, in stretto subordine, per incompetenza.

L’Amministrazione avrebbe considerato solamente l’attività di ricupero di bitume, trascurando la componente estrattiva di materiale minerario ai fini della produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, in ragione della quale l’avversato progetto avrebbe comportato l’esperimento del procedimento di VIA obbligatorio di competenza statale di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006.

II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 7, del medesimo d.lgs., in relazione alla violazione e/o falsa applicazione delle lett. s) e u) dell’allegato III alla parte II del d.lgs. n. 152/2006. Violazione del principio di precauzione in materia ambientale. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela dell’ambiente e della salute di cui agli artt. 9 e 32 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di presupposto. Contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità.

In subordine, il progetto sarebbe assoggettato a VIA di competenza regionale.

III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al d.m. 24 aprile 1985. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al d.m. 18 maggio 1998. Violazione e/o falsa applicazione del Piano di bacino della Provincia di Savona, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16-ter, commi 2 e 3, delle relative N.t.a. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Violazione del principio di precauzione in materia ambientale. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela dell’ambiente e della salute di cui agli artt. 9 e 32 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, di presupposto e di motivazione. Contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità.

In ulteriore subordine, il provvedimento impugnato sarebbe viziato per difetto di istruttoria, poiché non sono stati considerati i profili inerenti all’attività estrattiva e non è stata valutata la compatibilità del progetto con i vincoli ambientali e paesaggistici che gravano sull’area di intervento.

IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione dei “Considerando” nn. 23 e 29 della Direttiva 2014/52/UE. Violazione del principio di precauzione in materia ambientale. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela dell’ambiente e della salute di cui agli artt. 9 e 32 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di presupposto. Contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità.

Non sarebbero state esplicitate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a disattendere i contributi partecipativi forniti nel corso del procedimento.

Accede al ricorso una generica istanza di risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento impugnato.

Si costituivano in giudizio la Regione Liguria e la controinteressata Icose S.p.a., opponendosi all’accoglimento del gravame che ritengono fondato su un travisamento della natura e delle caratteristiche oggettive del contestato intervento.

La Regione Liguria eccepisce, altresì, che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto inteso all’annullamento di un atto prodromico al provvedimento autorizzativo e perché il suo eventuale accoglimento comporterebbe la permanenza in attività di un impianto obsoleto, impedendo la realizzazione del nuovo impianto che garantirebbe la riduzione delle emissioni inquinanti, odorigene e del livello di rumore.

Inoltre, ad avviso della difesa regionale, WWF Savona sarebbe carente di legittimazione attiva in quanto mera articolazione territoriale di un’Associazione nazionale.

L’istanza cautelare accedente al ricorso introduttivo è stata respinta con l’ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2019.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 gennaio 2020 e depositato il successivo 7 febbraio, è stata impugnata la nuova autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Provincia di Savona, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 59/2013, per la modifica dell’impianto oggetto della procedura di screening.

I ricorrenti deducono il vizio di illegittimità derivata dai vizi degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e i seguenti vizi propri:

V) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Violazione del principio di precauzione in materia ambientale. Violazione degli artt. 9 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto del presupposto. Travisamento. Sviamento.

L’Amministrazione avrebbe operato un’illegittima “frammentazione procedurale”, laddove la procedura di screening è stata svolta considerando unicamente la modificazione dell’impianto e non il conseguente incremento produttivo che, tuttavia, ha costituito il presupposto per il rilascio di una nuova autorizzazione unica ambientale.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 aprile 2020 e depositato il successivo 11 maggio, sono stati impugnati il provvedimento abilitativo rilasciato dallo SUAP del Comune di Zuccarello e la presupposta autorizzazione paesaggistica della Provincia di Savona.

I ricorrenti deducono il vizio di illegittimità derivata e i seguenti vizi propri:

VI) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 136 e ss. del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al d.m. 24 aprile 1985. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al d.m. 18 maggio 1998. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico di cui all’art. 9 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento.

L’autorizzazione paesaggistica non sarebbe sorretta da una motivazione adeguata a rendere conto della compatibilità tra il progettato intervento e i vincoli ambientali gravanti sull’area ove è ubicato l’impianto.

VII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 12 della legge regionale Liguria 5 aprile 2012, n. 10, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli art. 3, comma 1, lett. b) ed e), e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria. Travisamento. Sviamento.

Non avendo natura di manutenzione straordinaria, ma di nuova costruzione, l’intervento avrebbe richiesto il rilascio del permesso di costruire.

Si costituivano in giudizio il Comune di Zuccarello e la Provincia di Savona.

Il primo Ente ha preso posizione limitatamente alle censure che coinvolgono i suoi atti; la Provincia eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, stante l’insufficienza del requisito della vicinitas nella materia ambientale, e argomenta nel senso dell’infondatezza delle censure sollevate con i secondi motivi aggiunti.

Le parti in causa hanno depositato memorie e note di udienza a suffragio delle proprie tesi e confutazione delle difese avversarie.

Tra l’altro, parte ricorrente insiste per l’esperimento di incombenti istruttori intesi ad accertare la reale estensione della cava, la natura delle attività che vi sono svolte e la portata inquinante delle materie prime utilizzate, la consistenza dell’incremento della produzione conseguente alla sostituzione dell’impianto.

All’udienza del 8 luglio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.

DIRITTO

1) In via preliminare, è fondata l’eccezione sollevata dalla difesa regionale in ordine al difetto di legittimazione attiva di WWF Savona che, per sua esplicita ammissione, costituisce una “articolazione locale dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - WWF Italia ONG ONLUS”.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la rappresentanza degli interessi diffusi in materia ambientale è appannaggio delle associazioni riconosciute ex artt. 13 e 18 della legge n. 349 del 1986 e non delle loro articolazioni territoriali le quali, pertanto, non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione, neppure per l’impugnazione di provvedimenti aventi efficacia territoriale limitata (C.G.A., 22 novembre 2011, n. 897; T.A.R. Umbria , sez. I, 28 agosto 2012 , n. 334; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 19 ottobre 2011, n. 2481; T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 aprile 2010, n. 1912).

Ha precisato il Consiglio di Stato, altresì, che il citato articolo 18 riconosce la speciale legittimazione unicamente alle associazioni di tutela ambientale iscritte nell’apposito albo del Ministero dell’ambiente a livello nazionale, sicché particolari previsioni statutarie non sarebbero comunque idonee a conferire alle articolazioni territoriali una legittimazione non prevista dalla legge (Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2012, n. 3137; id., sez. VI, 9 marzo 2010, nr. 1403).

Nel caso in esame, WWF Savona non ha dimostrato di aver proposto il ricorso sulla base di un mandato conferito dall’omonima Associazione nazionale né di costituire un soggetto giuridicamente autonomo.

In applicazione dei principi sopra enunciati, pertanto, tale articolazione territoriale deve ritenersi priva di legittimazione attiva ed estromessa dal giudizio.

2) La copiosa documentazione prodotta agli atti del giudizio e gli approfondimenti operati negli scritti difensivi consentono di definire il giudizio nel merito, senza necessità di dare ingresso agli incombenti istruttori sollecitati dai ricorrenti che, in parte, mirano ad acquisire ulteriori elementi a suffragio di censure infondate in radice e, per il resto, evidenziano finalità sostanzialmente esplorative.

3) Le censure sollevate con il ricorso introduttivo avverso il provvedimento conclusivo della procedura di screening ambientale derivano da un fraintendimento circa la natura del progettato intervento.

Rileva la parte ricorrente che “lo stabilimento produttivo sito presso la Cava Isola svolge una duplice attività produttiva: da una parte, attività (di) estrazione e lavorazione di materiale minerario ai fini di produzione di conglomerati bituminosi e cementizi; dall’altra, attività di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi sempre ai medesimi fini di produzione di conglomerati bituminosi e cementizi”.

Sulla base di tale premessa, essa sostiene che, “allo stesso modo, anche il progetto di ampliamento ed estensione dell’impianto in parola si riferisce ad entrambe le predette attività di estrazione e recupero finalizzate alla produzione”.

Il progetto, pertanto, andrebbe ascritto all’ipotesi di cui al n. 1 dell’allegato II alla parte II del d.lgs. n. 152/2006, contenente l’elenco degli interventi che comportano l’obbligatorio espletamento della VIA di competenza statale: “Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto”.

In alternativa, esso dovrebbe essere ricondotto all’ipotesi di cui al n. 7-quinquies dello stesso allegato: “Attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali: minerali utilizzabili per l’estrazione di metalli, metalloidi e loro composti; grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose; sostanze radioattive”.

Il mancato assoggettamento alla procedura obbligatoria di VIA comporterebbe, altresì, la violazione del principio di precauzione in materia ambientale.

I ricorrenti ipotizzano, in definitiva, che l’attività estrattiva e quella industriale si inscrivano nell’ambito di un ciclo produttivo unico che comporta la coltivazione di particolari sostanze minerali e il loro successivo utilizzo per la produzione di conglomerato bituminoso (“l’impianto contestato è appunto funzionale alla coltivazione di minerale bituminoso”).

L’attività estrattiva realizzata nella cava “Isola” consentirebbe, più precisamente, di ricavare scisti bituminosi che, tramite processo di liquefazione realizzato nell’impianto ubicato nel piazzale della cava, vengono utilizzati per produrre asfalto.

Come anticipato, tale prospettazione è frutto di un evidente travisamento, poiché la documentazione in atti dimostra che il progetto non riguarda l’attività estrattiva svolta presso una cava di calcare dalla quale, peraltro, vengono estratti inerti, non certo rocce asfaltiche o scisti bituminosi la cui presenza non è stata riscontrata nella zona.

L’avversato progetto riguarda unicamente la modifica dell’impianto industriale che, pur ubicato in una porzione del piazzale della cava, non è funzionale all’attività estrattiva con cui si interseca marginalmente per l’utilizzo di pietrisco calcareo nel ciclo produttivo.

Tale impianto produce nuovo asfalto utilizzando fresato d’asfalto da riciclare, bitume acquistato da produttori esterni e materiale inerte, sicché ricorre nella fattispecie l’ipotesi di cui all’allegato IV, n. 7, lett. z.b), al d.lgs. n. 152/2006 (“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giomo, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”).

Il progetto, pertanto, è stato correttamente sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA prevista dall’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

4) Deriva dai rilievi svolti al punto precedente la diagnosi di radicale infondatezza anche delle censure dedotte in via graduata con il secondo e il terzo motivo del ricorso principale.

Come già precisato, infatti, il progetto concerne un impianto di produzione di conglomerati bituminosi che, pur ubicato nel piazzale di una cava, non interferisce con l’attività estrattiva e tantomeno sfrutta ipotetici giacimenti di idrocarburi.

Non essendo interessate “attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443” né “cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari”, il progetto in questione non è ascrivibile alle ipotesi di cui alle lettere s) e u) dell’allegato III al d.lgs. n. 152/2006, ricorrendo le quali sarebbe obbligatorio l’esperimento della VIA di competenza regionale.

Ne può ritenersi sussistente il vizio di difetto di istruttoria denunciato con il terzo motivo, atteso che l’attività estrattiva svolta presso la cava è estranea al progetto sottoposto alla procedura di screening ambientale e tutti i vincoli gravanti sull’area di intervento sono stati adeguatamente presi in considerazione dall’Amministrazione procedente la quale, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha motivatamente escluso l’esistenza di impatti negativi sull’ambiente.

5) Infine, con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia il vizio di difetto di motivazione in relazione alle osservazioni presentate nell’ambito del procedimento.

Neppure questa doglianza può essere condivisa.

Tra gli odierni ricorrenti, soltanto il signor Giuliano Ratti aveva formulato osservazioni partecipative, rilevando pretese carenze progettuali, la mancata valutazione di tutti gli aspetti coinvolti e l’impatto significativo del progetto sull’ambiente.

La relazione istruttoria allegata al provvedimento impugnato rende conto di tale contributo e, pur non procedendo all’analitica confutazione dei singoli rilievi ivi formulati, espone diffusamente le ragioni sottese al diverso avviso dell’Amministrazione, affermando conclusivamente che, “con riferimento a tutte le valutazioni sopra esposte, e con specifico riferimento alle tabelle 3, 4 e 5, si dà riscontro alle osservazioni pervenute e sono, pertanto, superate le preoccupazioni rappresentate”.

L’Amministrazione ha adeguatamente esternato, perciò, i motivi del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dal privato.

6) Per tali ragioni, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona, il ricorso principale è infondato e deve essere respinto.

7) Le doglianze formulate con il primo ricorso per motivi aggiunti avverso l’autorizzazione unica ambientale non sono di agevole intelligibilità.

Premesso che questo tipo di autorizzazione non è necessaria per i progetti sottoposti a preventiva procedura di VIA, parte ricorrente sostiene che l’Amministrazione avrebbe artificiosamente “frammentato” la procedura relativa al progetto di Icose S.p.a., laddove ha escluso la necessità della procedura di VIA sulla base dei dati emergenti dall’autorizzazione unica ambientale rilasciata nel 2014 che, ovviamente, non potevano tener conto dell’incremento produttivo garantito dal rinnovamento dell’impianto.

In altre parole: qualora non vi sia alcun incremento della produzione, non sarebbe necessario il rilascio di una nuova autorizzazione unica ambientale; in caso contrario, sarebbe stata necessaria una procedura di VIA per valutare l’impatto del progetto.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

In primo luogo, il vizio denunciato dai ricorrenti potrebbe inficiare, in ipotesi, il provvedimento regionale di esenzione dalla VIA gravato con il ricorso principale, non l’autorizzazione unica ambientale impugnata con motivi aggiunti, con conseguente inammissibilità della censura.

In ogni caso, una volta stabilito che il progetto non era assoggettato a procedura di VIA, è sorta l’esigenza di una nuova autorizzazione per la modificazione dell’impianto di produzione di conglomerato bituminoso.

La necessità dell’autorizzazione unica ambientale, quindi, è diretta conseguenza dell’esito negativo del procedimento di screening ambientale, sicché nessun espediente di “frammentazione procedurale” può essere ravvisato nel caso di specie.

Peraltro, non è vero che l’istanza di autorizzazione unica ambientale fosse stata presentata prima della conclusione del procedimento di screening, poiché la data del 30 ottobre 2018 indicata nel contesto del provvedimento impugnato è frutto di un evidente errore materiale: l’istanza di Icose S.p.a. era stata presentata il 26 giugno 2019 e trasmessa dal Comune di Zuccarello alla Provincia di Savona con nota del 28 giugno successivo, quando il procedimento di screening ambientale era già stato concluso con provvedimento del 20 giugno 2019.

Non sussistono, pertanto, i vizi di legittimità denunciati con i primi motivi aggiunti.

8) Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, sono stati impugnati l’autorizzazione paesaggistica della Provincia di Savona e il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi emesso dallo SUAP del Comune di Zuccarello.

Il primo atto sarebbe illegittimo per difetto di motivazione, stante l’omessa considerazione dei vincoli che gravano sull’area di intervento e l’assenza di valutazioni inerenti alla compatibilità tra l’intervento medesimo e i vincoli.

L’esponente fa riferimento: (i) al vincolo ex art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, determinato dalla presenza del torrente Neva a meno di 150 metri di distanza dall’impianto; (ii) al vincolo paesistico puntuale impresso con d.m. del 24 aprile 1985, recante dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell’alta valle della Neva; (iii) al vincolo archeologico ex l. n. 1089/1939 determinato dalla presenza nella medesima zona del Forte Centrale di Zuccarello.

Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la semplice lettura del provvedimento impugnato evidenzia che i primi due vincoli sono stati considerati dall’Amministrazione procedente.

Il vincolo archeologico, invece, non è stato preso in considerazione perché non più esistente, giusta l’annullamento della dichiarazione di particolare interesse disposta da questo Tribunale con la sentenza n. 474 del 3 aprile 2012, passata in giudicato.

Ciò premesso, si osserva che l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata sulla base della relazione tecnica illustrativa ex art. 146, comma 7, del d.lgs. n. 42/2004, recante la seguente valutazione conclusiva: “L’area è già destinata a cava e l’impianto in questione è esistente e funzionante da anni ed il paesaggio risulta già di per se compromesso”.

E’ richiamato, inoltre, il parere favorevole espresso dalla Commissione locale del paesaggio nella seduta del 29 novembre 2019 ed applicata la prescrizione, suggerita dallo stesso organo consultivo, relativa alla colorazione grigia dell’impianto onde mitigare l’impatto visivo rispetto ai fronti rocciosi di cava retrostanti.

Tali elementi sono certamente sufficienti a soddisfare l’onere motivazionale concernente l’autorizzazione, agli effetti della tutela paesaggistica, dell’intervento di ammodernamento di un impianto industriale che non comporta maggiore utilizzo di terreno.

Gli ulteriori riferimenti di parte ricorrente a pretesi sversamenti di “percolato d’asfalto” o di “percolato di materiale fresato” nelle acque del torrente Neva, oltre che non supportati da inconfutabili elementi a comprova, investono profili di salvaguardia ambientale non conferenti all’oggetto del provvedimento impugnato.

9) Parte ricorrente denuncia, quindi, l’erronea qualificazione dell’intervento assentito che, anche tenendo conto dell’asserito incremento delle dimensioni dell’impianto, non avrebbe natura di manutenzione straordinaria, ma di nuova costruzione, ed avrebbe quindi richiesto il rilascio del permesso di costruire.

La censura è infondata in quanto, sebbene la Società controinteressata avesse presentato una SCIA per la modificazione dell’impianto produttivo, l’intervento è stato assentito con un provvedimento espresso che sostituisce dichiaratamente i titoli abilitativi edilizi.

Solo per completezza, va precisato che appare effettivamente riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria l’intervento comportante la sostituzione di alcune componenti tecnologiche obsolete di un preesistente impianto industriale al fine di adeguarlo alle migliori tecnologie e consentire, pur in presenza di un incremento della produzione, l’abbattimento delle emissioni (cfr., in analoga fattispecie, T.A.R. Piemonte, sez. II, 27 maggio 2015, n. 867).

Ciò premesso, la legge regionale Liguria 5 aprile 2012, n. 10, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva che fosse soggetta a SCIA la “realizzazione all’interno del perimetro degli insediamenti nonché nell’ambito di infrastrutture ferroviarie, autostradali, portuali e lineari energetiche di trasporto e distribuzione di opere di manutenzione straordinaria concretanti modifiche all’esterno degli edifici ed opere di risanamento conservativo per il rispetto delle normative ambientali, igienico-sanitarie e di sicurezza nelle lavorazioni ed il miglioramento o la maggiore efficienza degli impianti esistenti, sempreché non comportanti aumento delle superfici agibili di calpestio, né mutamento della destinazione d’uso del complessivo insediamento esistente, né modifiche della sua tipologia edilizia” (cfr. allegato 1, lett. f).

Non va sottaciuto, infine, come parte ricorrente si sia limitata ad evidenziare l’assenza del permesso di costruire, senza indicare alcun profilo di contrasto con le vigenti prescrizioni urbanistiche.

10) La reiezione di tutti i motivi di gravame afferenti pretesi vizi propri dei provvedimenti impugnati toglie fondamento alle censure di illegittimità derivata sollevate con i ricorsi per motivi aggiunti.

In conclusione, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Va rigettata, in conseguenza, la domanda di risarcimento dei danni da provvedimento illegittimo proposta con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, peraltro in difetto di prova e quantificazione dei danni subiti.

11) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così dispone:

- estromette dal giudizio WWF Savona;

- respinge il ricorso, i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria;

- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida nell’importo complessivo di € 2.000,00 (duemila euro), oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna controparte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore