TAR Calabria (CZ) Sez. I n.2057 del 2 novembre 2016
Ambiente in genere,Valutazione di incidenza e discrezionalità tecnica e amministrativa

La valutazione di incidenza ambientale, non diversamente dalla valutazione di impatto ambientale, si caratterizza quale giudizio espressione di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera. Il sindacato del giudice amministrativo in tale materia è dunque limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria


Pubblicato il 02/11/2016

N. 02057/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00149/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 149 del 2016, proposto da:
Alessandra Madeo, Marina Madeo e Alfredo Madeo, rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo Filippucci, domiciliati ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;

contro

Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Annapaola De Masi, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla cittadella regionale;

per l'annullamento

- del decreto del Dirigente generale del Dipartimento n. 11 – Ambiente e Territorio della Regione Calabia del 16 novembre 2015, n. 1120;

- di ogni atto conseguente, presupposto o comunque connesso, ivi inclusi, in particolare, i pareri della struttura tecnica di valutazione del 23 luglio 20015, prot. n. 228474, e del 28 ottobre 2015, prot. n. 318880.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Alessandra Madeo, Marina Madeo e Alfredo Madeo intendono realizzare una piccola struttura turistica su un fondo di loro proprietà, sito in Calopezzati, località Marinella.

Il progetto prevede la fabbricazione tre edifici in legno ad un piano fuori terra, per un’estensione di mq. 932, destinati a ospitare al massimo 60 persone.

Il terreno, che ha una destinazione urbanistica F3, verde privato attrezzato, ricade all’interno del sito di interesse comunitario (SIC) denominato Dune di Camigliano.

Per tale ragione, essi hanno richiesto al competente dipartimento della Regione Calabria la valutazione di incidenza prevista dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla normativa attuativa interna.

L’amministrazione ha reso parere negativo, che è stato impugnato dagli interessati d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale.

2. – Costituitasi la Regione Calabria, il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 26 ottobre 2016.

3. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e della deliberazione della Giunta Regionale della Calabria del 4 novembre 2009, n. 749; l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto e illogicità della motivazione; la violazione o falsa applicazione della variante al piano regolatore generale di Calopezzati.

3.1. – Nella prospettazione dei ricorenti, il parere negativo tradirebbe la ratio della valutazione di incidenza e conterrebbe tali e tante lacune da palesare un macroscopico eccesso di potere.

In sintesi:

a) lo studio di compatibilità ambientale presentato unitamente alla domanda di valutazione di incidenza non mostrerebbe le lacure indicate a pag. 9 del parere del 23 luglio 2015, e in ogni caso le eventuali mancanze avrebbero potuto essere oggetto di richiesta di integrazione dello studio, e non comportare direttamente l’impugnato parere negativo;

b1) i pareri non avrebbero preso in considerazione il progetto in concreto presentato, ma avrebbero pregiudizialmente ritenuto incompatibile con il SIC qualsiasi progetto edilizio turistico, così annullando l’esercizio dello ius aedifiandi in conformità con la destinazione urbanistica del terreno e rendendo inutile la stessa valutazione di incidenza;

b2) i pareri non avrebbe tenuto conto che l’intervento si inserisce in un’area già fortemente antropizzata, su un fondo attualmente destinato a coltivazione e a pascolo; che il progetto ha dimensioni ridotte; che sarebbero previste misure di mitigazione dell’incidenza; che lo sviluppo turistico eco-sostenibile rappresenta una delle principali fonti di sostentamento delle comunità locali;

c) le obiezioni circostanziate mosse al progetto sarebbero, nella sostanza, destituite di fondamento: lo studio di incidenza considera espressamente il rapporto tra l’opera e il contesto ambientale e antropico; non sono previsti sversamenti di materiale in mare; la costa interessata dal progetto non è interessata dal fenomeno di erosione.

3.2. – All’esame della censura va premesso che la valutazione di incidenza ambientale, non diversamente dalla valutazione di impatto ambientale, si caratterizza quale giudizio espressione di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera (TAR Umbria, 7 novembre 2013,  n. 515; per la VIA cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206; Cons. Stato., Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2851; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917; TAR. Puglia – Bari, Sez I, 14 maggio 2010, n. 1897; TAR. Toscana, Sez II, 20 aprile 2010, n. 986).

Il sindacato del giudice amministrativoin tale materia è dunque limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4611; TAR Puglia – Lecce, Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 135; TAR. Toscana, Sez. II, 20 aprile 2010, n. 986).

3.3. – Ebbene, il Collegio ritiene che il motivo di ricorso, pur prospettando il vizio dell’eccesso di potere, miri in realtà a un inammissibile riesame nel merito della valutazione dell’amministrazione, pretendendo di sostituire la propria valutazione circa l’incidenza dell’opera sul SIC a quella operata dall’amministrazione.

In questi termini, esso non può trovare accoglimento.

3.4. – In ogni caso, l’operato dell’amministrazione non appare manifestamente illogico o incongruo; non si apprezzano il denunciato travisamento dei fatti, né macroscopici difetti di istruttoria o motivazione.

Infatti, la struttura tecnica di valutazione ha preso in esame l’intervento edilizio progettato, un piccolo villaggio turistico, valutandolo in concreto incompatibile con le ragioni di tutela del sito.

Non irragionevolmente, l’amministrazione ha ritenuto che l’esecuzione delle opere e la presenza stessa del complesso turistico, in un’area già fortemente antropizzata, comporti una sottrazione di superficie all’habitat tutelato e un aumento di carico antropico di disturbo tanto per il SIC Dune di Camigliano che per il SIC Fondali di Crosia-Pietrapaola-Cariati, che si trova nel fondale antistante all’area di intervento.

Tale valutazione non costituisce negazione dello ius aedificandi, ma accertamento – di natura tecnico-discrezionale – dell’incompatibilità tra le modalità prescelte di esercizio di tale diritto e l’interesse pubblico alla tutela di un habitat ritenuto di pregio.

Su tale valutazione non incide, chiaramente, la destinazione urbanistica dell’area, in quanto l’astratta edificabilità dell’area non esclude che alcune opere non possano in concreto essere realizzate, per il loro contrasto con interessi di natura ambientale.

4. – Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto l’eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà.

4.1. - Alcune enunciazioni contenute nei pareri resi dalla struttura tecnica di valutazione sul caso di specie si porrebbero in contrasto con il contenuto di altri pareri rilasciati dalla medesima struttura.

In particolare, la pregressa destinazione ad agricoltura dell’area interessata dall’intervento edilizio è stata considerata ininfluente al fine di ritenere la compatibilità del progetto in esame con le ragioni di tutela del SIC Dune di Camigliano, ma nel parere relativo alla costruzione di un capannone agricolo sito nel SIC Sila Grande la natura agricola del terreno su cui l’opera doveva essere realizzata è stato considerato elemento incidente positivamente sulla valutazione di compatibilità,

Inoltre, la realizzazione della struttura turistica progettata dai ricorrenti è stata ritenuta incompatibile con il SIC costiero, ma non così era stato per il progetto di recupero del c.d. waterfront di Ricadi, ricadente nel SIC Zona costiera fra Briatico e Nicotera.

4.2. – Il motivo è infondato.

Non può sfuggire al Collegio come i pareri posti a confronto siano estremamente diversi tra di loro.

Nel caso che ci occupa, si tratta dell’edificazione di un piccolo complesso turistico in un terreno agricolo a ridosso della spiaggia; negli altri due casi, si trattava dell’edificazione di un capannone agricolo in un’area montana e del completamento, recupero e riqualificazione del c.d. waterfront del Comune di Ricadi.

Ebbene, l’incomparabilità dei casi concreti rende vano qualunque tentativo di riscontrare l’affermata contraddittorietà tra singole enunciazioni, peraltro estrapolate dal contesto complessivo dei pareri di cui si tratta.

5. – Con il terzo e ultimo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 delle disposizioni normative del quadro territoriale regionale paesaggistico, nonché l’eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento e contraddittorietà.

5.1. – Entrambi i pareri resi dalla struttura tecnica di valutazione sottolineano che le Dune di Camigliano rientrano tra le emergenze oromorfologiche individuate all’art. 6, tomo 4, del quadro territoriale regionale paesaggistico, che imporrebbe, dunque, una tutela ancora più ampia.

Secondo i ricorrenti, tale riferimento è sbagliato: e perché – a dispetto del nome – nell’area in questione non esistono dune; e perché l’identificazione delle aree rientranti tra le emergenze oromorfologiche spetta all’amministrazione provinciale, che non avrebbe ancora esercitato tale competenza.

Inoltre, in altre occasioni la struttura tecnica di valutazione avrebbe reso parere favorevole nonostante gli interventi sottoposti alla sua attenzione ricadessero in aree che costituiscono emergenza oromorfologica.

5.2. – Il motivo non ha pregio.

Invero, la lettura dei due pareri resi dalla struttura tecnica di valutazione (in particolare quello del 22 luglio 2015) rende palese come tale organismo abbia considerato l’intervento edilizio progettato in sé incompatibile con la tutela del SIC.

Il riferimento al quadro territoriale regionale paesaggistico, dunque, non costituisce ratio decidendi, ma è utilizzato a maggiore sostegni delle conclusioni cui si è pervenuti per altra via.

Dunque, che l’area de qua rientri o meno tra le emergenze oromorfologiche non è elemento che possa incidere sull’affermata incompatibilità della realizzanda struttura turistica con le ragioni di tutela del SIC.

5.3. – Anche sotto l’altro profilo, non si apprezza l’eccesso di potere che emergerebbe dalla contraddittorietà.

Ancora una volta, infatti, i ricorrenti mirano a far emergere contraddizioni tra pareri che riguardano, in realtà, vicende tra di loro del tutto difformi.

Nel caso di specie, infatti, i pareri assunti a metro di comparazione riguardano il recupero e la valorizzazione del territorio prospicente alla costa di Gardavalle, nel SIC Dune di Guardavalle, mercé la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica e di un parco giochi, il ripristino della viabilità locale, l’apposizione della pubblica illuminazione; e, ancora una volta, il recupero del c.d. waterfront di Ricadi, ricadente nel SIC Zona costiera fra Briatico e Nicotera.

6. – Il ricorso, in conclusione, si rivela nel suo complesso infondato, e pertanto meritevole di rigetto.

La regolamentazione delle spese di lite deve seguire il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna Alessandra Madeo, Marina Madeo e Alfredo Madeo, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore della Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario, Estensore

Raffaele Tuccillo, Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Francesco Tallaro        Vincenzo Salamone