Consiglio di Stato Sez. VI n. 388 del 20 gennaio 2025 
Ambiente in genere.Valutazione di incidenza ambientale 

Prima di procedere a VINCA vera e propria è necessario valutare, in base ad un’adeguata istruttoria tecnico-scientifica, la possibile significativa incidenza dell’intervento sul sito protetto. Solo, dunque, se si accerta che l’intervento possa determinare un rischio di incidenza significativa sul sito protetto, può dirsi dovuta anche la fase II di c.d. “valutazione appropriata”, ovvero di VINCA vera e propria. In altri termini, prima di procedere alla VINCA, è necessario verificare che l’intervento comporti un’incidenza significativa, restando, quindi, esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi che non determinano un impatto significativo sul sito.

Pubblicato il 20/01/2025

N. 00388/2025REG.PROV.COLL.

N. 09751/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9751 del 2022, proposto da
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Pisillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castell'Azzara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Massimo Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 632/2022.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Massimo Nunziata, in sostituzione di Fabio Pisillo, Arturo Cancrini e Giuseppe Sartorio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - In data 21.10.2019 la società Wind aveva presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni (“SUAP”) un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un impianto tecnologico di telefonia mobile sul territorio del Comune di Castell’Azzara (nello specifico, si tratta dell’installazione di una stazione radio base costituita da un palo di altezza 24 m più 4 m di pennone, sul quale saranno ubicati diversi apparati tecnologici).

In data 28.1.2020 il SUAP rilasciava l’autorizzazione unica.

2 - Con nota del 19.2.2021, il Comune di Castell’Azzara invitava l’Unione dei Comuni a un più attento esame della vicenda anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 88 L.R. Toscana n. 30/2015, secondo cui: “I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte i SIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d’incidenza ai sensi all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”. Ai medesimi fini, ai sensi del comma 2, “L’ente competente all’approvazione di progetti o interventi, ubicati all’esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell’eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell’attivazione di dette procedure, l’ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.”

2.1 - In data 1.3.2021, il SUAP avviava un procedimento di riesame dell’autorizzazione atteso che – sebbene Wind avesse dichiarato che l’area individuata “non è soggetta a vincoli” e che l’area oggetto di intervento “non risulta indagata dalle previsioni del R.U. di Castell’Azzara che riguardano le aree protette, le riserve e i corridoi ecologici” – gli uffici avevano accertato che l’area destinata all’installazione dell’antenna distava in linea d’aria circa 150 metri dal confine della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) - ex SIC Monte Penna Bosco della Fonte e M. te Civitella - al cui interno insiste la riserva naturale regionale del Monte Penna, disciplinata dal Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Grosseto (approvato con delibera n. 73 del 28.11.2001) e relativo Piano di Gestione.

2.2 – Wind impugnava tale nota avanti il Tar per la Toscana.

3 - In data 29.3.2021, il SUAP invitava Wind a produrre la relazione di screening di cui all’art. 88 ai fini dell’eventuale convalida del titolo mediante acquisizione di una valutazione di incidenza positiva e, nelle more, disponeva la sospensione cautelare del titolo abilitativo già rilasciato.

Wind aderiva all’invito trasmettendo al SUAP una serie di documenti tra cui l’istanza per la valutazione di incidenza ambientale.

3.1 - Con determinazione dirigenziale del 4.6.2021 la Regione Toscana rilevava che “la realizzazione dell’impianto tecnologico, sebbene non sia disponibile una consolidata letteratura scientifica sull’argomento, potrebbe costituire un rischio per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni di chirotteri presenti nell’area determinate dalla presenza del campo elettromagnetico, sia per le possibili interferenze dirette, sia per le possibili interferenze indirette sulle risorse trofiche”, evidenziando altresì che “nel breve spazio che separa la grotta di Sasso Colato dall’area destinata alla stazione radio base, si concentrano i corridoi di volo ed alcune delle aree di foraggiamento dei chirotteri: un segnale con determinate caratteristiche di impulso potrebbe comportare un allontanamento nei pipistrelli che si muovono, per esempio, da e per la grotta nella quale trovano rifugio durante il giorno; tra le possibili cause di riduzione dell'attività dei pipistrelli all'interno di habitat esposti alle radiazioni elettromagnetiche (e quindi in questo caso del rischio di un loro allontanamento dalla Grotta del Sasso Colato), la bibliografia disponibile indica l’aumento del disturbo termico e, quale ipotesi da verificare, il calo nella produzione del latte che conseguentemente indurrebbe problemi nella fase di allattamento/allevamento nelle nursery, e quindi sullo stato di salute complessivo degli esemplari della stessa colonia”. Perciò, rilevato che “permane un margine di incertezza che non consente di escludere effetti significativi sul sito natura 2000, tale da richiedere l'effettuazione di una valutazione appropriata”, la Regione Toscana disponeva il passaggio alla fase II della procedura di valutazione.

3.2 - Preso atto delle determinazioni della Regione, in data 9.6.2021 il SUAP chiedeva a Wind di provvedere a un’integrazione documentale, invitando la società a trasmettere l’ulteriore studio di incidenza ambientale per consentire la cd. valutazione appropriata ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Tuttavia, in data 25.6.2021, Wind inviava all’Unione dei Comuni e alla Regione Toscana una comunicazione in cui dichiarava che non avrebbe depositato lo studio di incidenza, ritenendo che il documento di screening già trasmesso fosse sufficiente ad escludere la presenza di incidenze significative sul sito.

3.3 - Prendendo atto che Wind non aveva presentato lo studio di incidenza richiesto ai fini dell’espletamento della Fase II, la Regione Toscana ribadiva che “il fatto che non siano presenti in letteratura studi specifici relativi alle interazioni fra la chirotterofauna e le emissioni elettromagnetiche dovute alle antenne di radiocomunicazione per telefonia cellulare…invita ad un atteggiamento prudenziale e precauzionale, soprattutto in prossimità di un’emergenza chirotterologica di importanza nazionale posta all’interno di un Sito Natura2000 che include, tra gli obiettivi di conservazione (ex D.G.R. 644/2004), con priorità elevata, la tutela delle cospicue colonie di Chirotteri”. Pertanto, nel confermare l’esito del provvedimento di conclusione dello screening di incidenza già effettuato, la Regione comunicava al SUAP e a Wind che se lo studio di incidenza non fosse stato trasmesso entro dieci giorni la pratica sarebbe stata archiviata.

Non essendo pervenuti ulteriori contributi partecipativi da parte di Wind, nel rimettere alla Regione Toscana le valutazioni di competenza, il SUAP dell’Unione dei Comuni annullava in autotutela il provvedimento di autorizzazione.

3.4 - Wind impugnava quest’ultimo provvedimento con motivi aggiunti nell’ambito del ricorso già proposto dinanzi al Tar per la Toscana, deducendo:

- la violazione dell’art. 5 d.p.r. 357/1997 della L. reg. n. 30/2015 e il venire in essere di un difetto di motivazione e di istruttoria;

- la violazione dei principi di collaborazione e buona fede, di cui all’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990; sarebbe illegittima anche la valutazione del Suap dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana di non concedere alla proponente la proroga del termine richiesta per procedere alla trasmissione dello studio d’incidenza funzionale al passaggio alla fase II del processo di valutazione;

- la violazione dell’art. 5 del d.p.r. 357/1997 e dell’art.88 della L.reg. 30/2015; a parere della ricorrente sarebbe illegittima anche la nota con la quale la Regione ha deciso di archiviare il procedimento di valutazione d’incidenza, avviato in data 29.4.2021, nella parte in cui la stessa Regione ha preso atto che la WindTre S.p.A. non aveva depositato lo studio richiesto.

4 - Con la sentenza indicata in epigrafe il Tar adito ha dichiarato improcedibile il ricorso, essendo decorso il termine di sospensione disposto nei confronti dell’autorizzazione unica ed essendo quest’ultima in ogni caso venuta meno a seguito del suo annullamento; ha invece accolto i motivi aggiunti, ritendo sussistente il dedotto difetto di istruttoria e motivazione e rilevando che “la determinazione della Regione, secondo cui non sarebbe possibile escludere possibili interferenze negative del campo elettromagnetico generato dall’impianto sullo stato di salute degli esemplari della Grotta del Sassocolato, non prende in considerazione le caratteristiche tecniche del progetto, né la sua collocazione rispetto all’habitat protetto, ma si basa sul mero assunto secondo cui, in astratto ed in mancanza di studi specifici sull’argomento, non si potrebbe escludere che i campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia in generale, possono avere effetti significativi sulla conservazione dei chirotteri”.

5 – Avverso tale pronuncia hanno proposto appello l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e con ricorso incidentale autonomo anche il Comune di Castell’Azzara.

Si è costituita la regione Toscana aderendo alla prospettazione degli appellanti.

5.1 – Con il primo motivo, l’appellante Unione dei Comuni evidenzia che Wind aveva chiesto (ed ottenuto) dal SUAP l’autorizzazione ex art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un impianto tecnologico di telefonia mobile senza allegare all’istanza lo studio di incidenza previsto dall’art. 88, comma 1, della L.R. 30/2015 e dichiarando che l’area individuata non era soggetta a vincoli, ovvero che l’area oggetto di intervento “non risulta indagata dalle previsioni del R.U. di Castell’Azzara che riguardano le aree protette, le riserve e i corridoi ecologici”; è invece pacifico che l’area su cui doveva essere installata l’antenna (e sulla quale è stata poi effettivamente edificata) dista in linea d’aria 150 metri dal confine del Sito Natura 2000 e che il campo elettromagnetico generato dall’antenna investe direttamente una porzione della ZSC del Monte Penna, nonché della stessa riserva regionale naturale del Monte Penna.

L’appellante precisa, inoltre, che la società non ha avuto a disposizione soli 10 giorni per predisporre lo studio di incidenza (come affermato dal Tar), bensì 49 giorni (dal 9.6.2021 al 28.7.2021) e che, comunque, l’appellata aveva espressamente dichiarato in data 25.6.2021 che non avrebbe proceduto alla redazione dello studio di incidenza.

5.2 - L’appellante, dopo ampia ricognizione normativa, contesta che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata contrasterebbero con la Direttiva Habitat e la normativa nazionale che ne costituisce il recepimento. Secondo l’Unione comuni il Giudice di primo grado avrebbe sovrapposto indebitamente la Fase I e la Fase II, imponendo all’Autorità preposta alla VINCA di effettuare già in Fase I gli approfondimenti istruttori tipici della Fase II (cfr. in particolare le statuizioni di cui ai capi 2.7 e 2.8 della sentenza impugnata).

Inoltre, per l’appellante, le salvaguardie di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat devono essere attivate non già in considerazione di una assoluta certezza, ma per la mera probabilità di incidenze significative; del resto, in ossequio al principio di precauzione, non si può ammettere che la valutazione non sia effettuata sul presupposto che le incidenze significative non sono certe (come pretende il Tar).

A supporto della propria prospettazione l’appellante richiama la giurisprudenza eurounitaria, secondo cui tale valutazione dev’essere concepita in modo tale che le autorità competenti possano acquisire la certezza che un piano o un progetto non pregiudicherà l'integrità del sito di cui trattasi, dato che, quando sussiste un’incertezza quanto alla mancanza di tali effetti, le dette autorità sono tenute a negare l’autorizzazione richiesta (sentenze Waddenzee, punti 56 e 57, e Castro Verde, punto 20). Quanto agli elementi in base ai quali le competenti autorità possono acquisire la certezza necessaria, la Corte ha precisato che dev’essere escluso qualsiasi ragionevole dubbio da un punto di vista scientifico, fermo restando che le dette autorità devono fondarsi sulle migliori conoscenze scientifiche in materia (CGCE, sentenza Commissione/Italia, C-304/05, §§ 58 e 59)

Alla luce di tali considerazioni, per l’appellante l’operato della Regione Toscana sarebbe esente da vizi, tenuto conto che: a) l’avvio della Fase I (screening) era dovuta per il solo fatto che l’impianto fosse posizionato a distanza di 150 metri lineari dal confine della riserva naturale, tenuto conto del disposto dell’art. 88 della L.R. 39/2015, delle Linee Guida europee e nazionali e delle misure di conservazioni generali e speciali previste dalla D.G.R. 15 dicembre 2015, n. 1223; b) l’incertezza scientifica, in base al principio di prevenzione/precauzione, è il presupposto che legittima (ed anzi obbliga) l’Autorità competente ad aprire la Fase II (valutazione appropriata), il cui scopo è proprio quello di acquisire certezza scientifica in ordine all’assenza di incidenza significativa sul sito protetto; ne deriva che risulta congruamente motivata e conforme ai principi sopra enunciati la Determinazione dirigenziale prot n. 239477 del 4.6.2021, che ha disposto il passaggio alla Fase II della VINCA.

5.3 - Da un altro punto di vista, per l’appellante, il Tar, oltre ad aver interpretato ed applicato erroneamente la normativa in materia di VINCA, ha invaso la sfera riservata all’amministrazione, atteso che la valutazione di incidenza è caratterizzata da discrezionalità tecnica e non traspare alcuna manifesta illogicità, né macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria, nei provvedimenti adottati dalla Regione Toscana.

Inoltre, il Tar si sarebbe concentrato esclusivamente sull’impatto del campo elettromagnetico rispetto alla colonia dei chirotteri (negandolo), quando invece persino la relazione di screening della società prendeva in considerazione possibili conseguenze sulla avifauna complessivamente considerata.

5.4 – Con il secondo motivo, l’Unione dei Comuni precisa che concedere la proroga richiesta da Wind avrebbe determinato l’impossibilità di annullare il titolo per il decorso dei 18 mesi dal rilascio e ciò avrebbe – come riporta il provvedimento di annullamento – pregiudicato “definitivamente le ragioni di tutela dell’interesse pubblico”, anche alla luce delle determinazioni della Regione secondo cui non poteva escludersi, allo stato, una incidenza significativa sull’area protetta.

5.5 – I motivi di appello dedotti dal Comune di Castell’Azzara sono analoghi a quelli della Regione.

Con il primo motivo il Comune deduce che la Regione ha circostanziato con dovizia di particolari le ragioni di fatto che, in assenza di studi scientifici esaustivi, portavano a riscontrare l’esistenza di un rischio agli ambienti naturali protetti tale da richiedere lo svolgimento di una valutazione appropriata tramite l’avvio alla fase II della procedura.

Al riguardo, l’appellante evidenzia che al procedimento di valutazione di incidenza condotto dagli uffici regionali aveva partecipato lo stesso Comune di Castell’Azzara depositando fra l’altro, con nota prot. 242604 dell’8.6.2021, una “relazione zoologica di commento alla Verifica di incidenza ambientale proposta da Wind3 s.p.a.”.

Il Comune precisa, inoltre, che la Regione non ha fondato la propria determinazione su quello che il Tar definisce un “mero assunto”, ma su una circostanziata rilevazione dei rischi per l’ambiente dell’intervento proposto da Wind. A ciò si collega un secondo profilo di erroneità della sentenza, avendo il Giudice di primo grado travisato anche la finalità preventiva della valutazione di incidenza e il connesso grado di analiticità istruttoria e motivazionale richiesto all’autorità amministrativa per disporre il passaggio dal primo livello di “screening” al secondo livello della “valutazione appropriata”.

Secondo l’appellante, richiedendo una “motivazione più stringente” in ordine agli effetti negativi del progetto, le statuizioni del Tar tradiscono le finalità del procedimento di valutazione di incidenza che, invece, deve essere improntato al principio di precauzione e, dunque, non richiede un’analitica dimostrazione del pregiudizio e certamente non nella prima fase dello screening preliminare.

5.6 - Da un altro punto di vista, l’appellante evidenzia che le determinazioni della Regione e del SUAP non erano di carattere inibitorio, ma si limitavano a disporre il passaggio alla seconda fase del procedimento di valutazione, invitando “ad un atteggiamento prudenziale e precauzionale”, tanto che il Comune di Castell’Azzara aveva proposto a Wind di installare l’antenna in siti alternativi, sempre ubicati nel territorio comunale.

Inoltre, il SUAP avrebbe ampiamente dato evidenza delle ragioni che, anche nel bilanciamento con gli altri interessi coinvolti, militavano per la scelta maggiormente prudenziale. Infatti, nell’assumere la decisione, il SUAP ha tenuto conto fra l’altro “a) dello stato non definitivo e comunque attualmente non operativo dell’infrastruttura e della natura, al contrario, permanente ed irreversibile del pregiudizio che dal completamento dell’opera deriverebbe; b) del carattere primario degli interessi e dei valori naturalistico-ambientali presidiati dalla normativa di salvaguardia sopra richiamata, la cui tutela prioritaria si impone anche in forza del principio di precauzione di cui all’art. 191 TFUE, che invita ad assumere posizioni preventive in caso di rischio per l’ambiente; c) del fatto che la rimozione del titolo non impedisce a WINDTRE S.p.A. di ripresentare altra istanza per la localizzazione dell’impianto in altra area non contigua al Sito Natura 2000, di talché l’interesse del privato presenta un carattere di fungibilità che invece non può riconoscersi ai valori naturalistico-ambientali tutelati dalla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) - ex SIC Monte Penna Bosco della Fonte e Monte Civitella”.

5.7 – L’appellante rileva inoltre che, per un verso, nel giudizio di primo grado è rimasta incontestata l’esistenza dei presupposti che avrebbero reso necessario sottoporre l’intervento proposto da Wind alla valutazione di incidenza; per altro verso, è noto che nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalle direttive europee lo svolgimento della valutazione di incidenza deve necessariamente precedere l’autorizzazione per la realizzazione dell’intervento di cui rappresenta un requisito di validità, non di mera legittimità.

6 – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

Giova ricordare che il provvedimento di annullamento dell’autorizzazione unica si fonda sulla ritenuta necessità di procedere alla VINCA, richiamando in proposito le considerazioni contenute nella determinazione regionale (prot. 239477) del 4.6.2021 e nella successiva nota (prot.294987) del 15 luglio 2021, nella parte in cui hanno disposto il passaggio alla fase II di VINCA.

Pur dovendosi aderire alla ricostruzione giuridica delle parti appellanti e ribadito che l’obiettivo di tutela che si prefigge il legislatore europeo e nazionale è quello di conservazione massima dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all’interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), resta il fatto, corroborato dal dato positivo, che prima di procedere alla VINCA, è necessario verificare che l’intervento comporti un’incidenza significativa, restando, quindi, esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi che non determinano un impatto significativo sul sito. Invero, la disposizione di cui all’art. 5, co. 3 del D.P.R. n. 357 del 1997, che disciplina la fase preliminare di valutazione di impatto ambientale, prevede che prima di procedere a VINCA vera e propria, si valuti l’”incidenza significativa” dell’intervento sul sito, comunemente definita fase I di “screening”. Solo, dunque, se si conclude che l’intervento determini un’incidenza significativa, è conseguentemente dovuta anche la fase II di cd. “valutazione appropriata” ovvero di VINCA vera e propria.

La giurisprudenza ha confermato che prima di procedere a VINCA vera e propria è necessario valutare, in base ad un’adeguata istruttoria tecnico-scientifica, la possibile significativa incidenza dell’intervento sul sito protetto (cfr. in tale senso Cons. St. sent. n. 6333/2023). Solo, dunque, se si accerta che l’intervento possa determinare un rischio di incidenza significativa sul sito protetto, può dirsi dovuta anche la fase II di c.d. “valutazione appropriata”, ovvero di VINCA vera e propria.

In altri termini, prima di procedere alla VINCA, è necessario verificare che l’intervento comporti un’incidenza significativa, restando, quindi, esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi che non determinano un impatto significativo sul sito.

Wind Spa ha depositato una relazione di screening, trasmessa anche all’Unione dei Comuni e alla Regione, nella quale ha evidenziato l’assenza di compromissioni nello stato di conservazione degli habitat e delle specie afferenti la ZSC Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella e, ciò, proprio con riferimento alle colonie di chirotteri presenti nella grotta di Sasso Colato.

In detta relazione si è valutata l’assenza di compromissioni, sia per quanto riguarda le radiazioni elettromagnetiche e i loro effetti sull’ambiente a corto e medio raggio, sia con riferimento al disturbo termico, ritenendo che non risultasse dimostrato il venire in essere di “un disturbo sufficiente a causare effetti sulla salute”.

Tale valutazione appare logica e coerente con le seguenti circostanze:

- ad oggi, non sono presenti in letteratura studi specifici relativi alle interazioni fra la chirotterofauna e le emissioni elettromagnetiche dovute alle antenne di radiocomunicazione per telefonia cellulare (circostanza confermata dalla Regione);

- Wind ha evidenziato che l’area potenzialmente inibita alla frequentazione della chirotterofauna fosse completamente esterna al perimetro della zona di cui si tratta;

- i valori del campo elettromagnetico generato dall’impianto nell’area interessata dalla presenza di pipistrelli, in quanto inferiori ai 3 V/m, sono stati ritenuti non in grado di produrre un aumento termico tale da poter essere considerato un fattore critico per la riproduzione dei chirotteri;

- dal documento di analisi di impatto elettromagnetico (A.I.E.) è possibile constatare che l’impianto si compone di tre settori, nessuno dei quali è orientato verso la Grotta del Sassocolato che ospita le colonie di chirotteri.

Ciononostante, la Regione (con i provvedimenti impugnati e presupposti all’atto di annullamento di autotutela) ha ritenuto necessario svolgere la valutazione di impatto ambientale, ritenendo comunque esistenti quelle “incidenze significative” che ne giustificano l’attivazione.

Tale conclusione, come rilevato dal Tar, non risulta adeguatamente motivata, non essendo rintracciabili le ragioni di tale determinazione e gli elementi istruttori sui quali la stessa si fonda.

In altre parole, pur dando atto come fossero del tutto assenti studi specifici sull’argomento, la Regione afferma che il segnale radio emesso potrebbe determinare un allontanamento dei pipistrelli, senza fornire ulteriori riscontri rispetto alle conclusioni della relazione di screening.

6.1 - Avuto riguardo alle doglianze delle parti appellanti va precisato che, nel caso di specie, il Tar non ha male interpretato i principi comunitari che presidiano la materia in questione, in primis quella della massima precauzione, e non ha invertito, e/o sovrapposto, le fasi del procedimento di valutazione di impatto ambientale; né ha indebitamente sovrapposto la propria valutazione a quella dell’amministrazione.

Il Giudice di primo grado si è limitato, condivisibilmente, a rilevare che nei provvedimenti impugnati non vi era alcuna ragione atta a giustificare l’attivazione della cd. seconda fase del procedimento, dal momento che le “ritenute incidenze significative” sulla popolazione di chirotteri risultano di fatto indimostrate, basandosi su mere ipotesi astratte e non sussistendo alcun riscontro concreto circa l’interazione tra gli impianti e detta fauna, nemmeno in termini di potenziale pericolo.

Ciò non appare in contraddizione col canone della massima precauzione, che giova ribadirlo deve essere il principio guida delle valutazioni in subiecta materia, dal momento che la valutazione di rischio potenziale, anche secondo un approccio orientato alla massima prudenza, non può comunque basarsi su mere ipotesi astratte destituite di qualunque riscontro in relazione alla fattispecie concreta, risolvendosi altrimenti in giudizio esclusivamente soggettivo ed arbitrario.

7 – Per le ragioni esposte gli appelli vanno respinti.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello principale e l’appello incidentale.

Condanna in parti uguali l’Unione dei Comuni montani, il Comune di Castell’Azzara e la Regione Toscana a rifondere le spese di lite alla società Wind, che si liquidano in €4.000, oltre accessori come per legge, da corrispondersi al difensore della società dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere