Consiglio di Stato Sez. IV n. 10353 del 29 dicembre 2025
Ambiente in genere.AIA ed Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti
Nessuna disposizione di legge condiziona l’autorizzazione delle modifiche AIA alla preventiva adozione dell'Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti (E.R.I.E.) e ciò tanto più in un’ipotesi in cui si tratta di autorizzare non un nuovo impianto ma una modifica ad un impianto preesistente da lunga data, in relazione al quale nessuna incidenza può avere il predetto documento che, integrando il PGT, incide sulle scelte localizzative future o su modifiche sostanziali ad impianti esistenti ma non su modifiche che non si riflettono sul processo produttivo e non comportano un aggravio del rischio di incidenti rilevanti.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 10353/2025REG.PROV.COLL.
N. 05092/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5092 del 2024, proposto dalla società Monticello Golf S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e dai signori Giorgio Antonio Miceli ed Ernesto Vittorio Giuseppe Panza, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Decio e Giovanna Lenti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Emanuela Romanelli in Roma, via Tagliamento, 14;
contro
Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenica Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bulgarograsso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Thomas Mambrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro 18;
ATS Insubria - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Salute - Ambiente - Sede Territoriale di Como, Regione Lombardia, Agenzia Regionale per la Protezione Dell’Ambiente (A.R.P.A.) Dipartimento di Como, Como Acqua S.r.l., Ufficio D’Ambito di Como, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Sarpi Bulgarograsso S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse n. 4;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 03035/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Como, del Comune di Bulgarograsso e della società Sarpi Bulgarograsso S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Monticello Golf s.r.l. è proprietaria di un compendio immobiliare, sorto nell’anno 1974, che comprende fabbricati residenziali di proprietà privata costituenti 11 condomini per un totale di circa 630 unità abitative.
La parte del compendio che ricade nel territorio del Comune di Bulgarograsso confina ad ovest con il sito produttivo di Ecosfera s.r.l. che attualmente gestisce uno stabilimento industriale specializzato nelle attività di ricezione, stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento n. 1/2016 del 18 settembre 2021 adottato dal Comune di Bulgarograsso ed il provvedimento n. 479/2021 del 2 luglio 2021 adottato dalla Provincia di Como, oltre gli ulteriori atti e provvedimenti ad essi collegati e presupposti, con i quali è stata accolta l’istanza presentata da Ecosfera S.r.l. (oggi Sarpi Bulgarograsso S.r.l.) per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) riferita allo stabilimento di sua proprietà, insediato nel comune di Bulgarograsso all’indirizzo di Via Pirandello n. 7.
L’impianto in questione è presente sul territorio comunale sin dagli anni 70’ e sin da tale epoca è classificato quale industria insalubre ai sensi del R.D. 1265/1934.
Più in particolare l’impresa Ciresa S.r.l. (alla quale Ecosfera Srl è poi subentrata) ha ottenuto con atto della Giunta regionale n. 22250/III del 16.11.1982 l’autorizzazione alla conduzione di un impianto di recupero indiretto di solventi esausti, comprensivo della distillazione, autorizzazione rinnovata nel marzo del 1988 e poi ancora nel 1998.
Nel 2007, con decreto regionale n. 9439 l’impresa Ciresa S.r.l. ha ottenuto l’A.I.A. per l’impianto esistente, in base alla normativa all’epoca vigente, per l’effettuazione dell’attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, comprensiva, per quanto qui di interesse, dell’attività di trattamento (D9, D13, D14 e D15) e di recupero indiretto mediante distillazione (R2, R4, R11, R12 e R13) con una capacità progettuale annua di 70.000 t e capacità giornaliera superiore a 50 t.
Tale autorizzazione è stata poi volturata in capo all’impresa Ecosfera S.r.l. e successivamente rinnovata con provvedimento del Comune di Bulgarograsso prot. 6117/13 del 18.12.2013 e della Provincia di Como n. 95/A/ECO del 23.10.2013 e successivamente modificata nel 2016, con provvedimento comunale prot. n. 3114/16 del 7.06.2016 e provinciale n. 201/A/ECO dell’1.06.2016 per la realizzazione di una nuova colonna di distillazione, ferme restando le tipologie delle lavorazioni (trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non mediante distillazione) e della capacità produttiva massima già autorizzata.
Nel febbraio 2018 presso lo stabilimento di via Pirandello si verificava un incidente legato allo svolgimento del ciclo produttivo autorizzato, che determinava la deflagrazione di una parte degli impianti in uso presso lo stabilimento stesso. A causa dell’incidente Ecosfera ha dovuto sospendere l’attività legata alla distillazione e recupero dei solventi (R2), ottenendo - nel giugno 2018 - l’autorizzazione alla prosecuzione delle attività relative alla ricezione, trattamento e gestione dei rifiuti.
Nel febbraio del 2019, a seguito delle interlocuzioni tra Ecosfera, Regione Lombardia e gli Enti competenti in materia, la società ha trasmesso ad ISPRA la notifica prevista dall’art. 13 del D.lgs. 105/2015 (codice notifica 2040) relativa allo stabilimento di via Pirandello, individuato quale “altro stabilimento”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, let. g) del D. lgs. n. 105/2015, a rischio di incidente rilevante (RIR) di “soglia inferiore”, classificazione giustificata dal fatto che la notifica era riferita ad uno stabilimento già in attività (da anni) e determinandosi la necessità della notifica non in ragione di modifiche dell’impianto oppure delle attività esercitate oppure ancora dalla tipologia o quantità di sostanze pericolose detenute, bensì in ragione di una diversa valutazione condotta da ARPA circa la classificazione di alcune sostanze (miscea di metanolo) già detenute e trattate presso lo stabilimento. Tra l’altro, la notifica RIR di Ecosfera è stata effettuata tenendo già conto delle modifiche dell’impianto – classificate quali modifiche sostanziali - oggetto della successiva istanza che la stessa Ecosfera S.r.l. ha poi effettivamente presentato e che è stata accolta con i provvedimenti gravati in primo grado.
Con successiva comunicazione del 15.07.2019 ISPRA, conclusa l’istruttoria, ha definitivamente approvato la notifica presentata da Ecosfera (doc. 17 bis Fasc. I grado), mentre nel successivo mese di dicembre 2019 ARPA concludeva la propria attività ispettiva presso lo stabilimento, ai sensi del D.lgs. 152/2006, dando atto della temporanea sospensione dell’attività di distillazione solventi (R2) a causa dell’incidente accorso nel 2018 ed esprimendo un giudizio positivo sulle prestazioni ambientali dello stabilimento.
Sempre nell’anno 2019, Ecosfera S.r.l. avviava la progettazione e la predisposizione dell’istanza di modifica sostanziale dell’A.I.A. del 2016 all’epoca vigente, modifica consistente nel ripristino della parte dell’impianto destinato alla distillazione dei solventi, attività sospesa in conseguenza del danneggiamento verificatosi nel 2018, senza che la modifica in progetto determinasse una variazione delle attività e della capacità produttiva già autorizzate per lo stabilimento in questione.
In data 21 giugno 2019, in ottemperanza alle disposizioni procedimentali e sostanziali previste dalla normativa e, in particolare, dal d.lgs. 152/2006, Ecosfera presentava al Comune di Bulgarograsso istanza, assunta al prot. 5130, volta ad ottenere la modifica sostanziale dell’A.I.A. precedentemente rilasciata, corredata della documentazione tecnica prescritta dalla vigente normativa.
Con nota prot. 5820 del 16 luglio 2019, il S.U.A.P. del Comune di Bulgarograsso comunicava ai soggetti interessati l’avvio del procedimento per la modifica sostanziale dell’A.I.A., dandone notizia, oltre che agli Enti competenti, anche agli odierni ricorrenti e con successiva nota prot. 7435 del 4 ottobre 2019 l’Amministrazione comunale indiceva la conferenza di servizi, ai sensi degli art. 14 e ss. della Legge 241/1990.
Il 10 giugno 2021 si teneva la quarta ed ultima riunione della conferenza di servizi istruttoria, alla quale - tra gli altri - partecipava anche ATS confermando il proprio parere favorevole.
In quella sede, preso atto del parere favorevole espresso da tutti gli Enti partecipanti, la conferenza deliberava all’unanimità l’accoglimento dell’istanza di Ecosfera S.r.l. autorizzando la modifica dell’A.I.A. come richiesta.
In ottemperanza alle risultanze della conferenza di servizi, il 2 luglio 2021, la Provincia di Como rilasciava ad Ecosfera l’autorizzazione n. 479/2021, demandando al Comune di Bulgarograsso l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento unico ex D.P.R. n. 160/2010, che il Comune adottava dapprima con l’atto n. 1/2016 del 18.09.2021 e poi rettificava e sostituiva con il successivo provvedimento del 12 ottobre 2021.
La società Monticello Golf s.r.l. ed i signori Giorgio Antonio Miceli ed Ernesto Vittorio Giuseppe Pansa, con il ricorso al T.a.r. per la Lombardia hanno impugnato la determinazione conclusiva del procedimento unico, ivi compresa l’autorizzazione provinciale di modifica dell’AIA, congiuntamente agli atti presupposti.
Con un primo atto di motivi aggiunti del 30.5.2022 il gravame è stato esteso al provvedimento conclusivo del 12.10.2021, inerente al titolo unico per la modifica sostanziale dell’AIA richiesta da Ecosfera.
Con un secondo atto di motivi aggiunti del 28.2.2023 i ricorrenti hanno impugnato la sopraggiunta autorizzazione n. 734/2022 della Provincia di Como recante la “proroga dei termini per inizio lavori previsti dall’atto n. 1/2021 del 12/10/2021 rilasciato dal SUAP di Bulgarograsso per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi della parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.”.
Con un terzo atto di motivi aggiunti del 05.6.2023 hanno impugnato, infine, la delibera consiliare n. 1/2023, recante la “approvazione documento ERIR in allegato al piano delle regole del p.g.t. vigente ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis della legge regionale n. 12/2005”.
Il T.a.r. per la Lombardia-Milano, Sez. III, con sentenza n. 3035 del 2023 ha respinto il ricorso principale ed i primi motivi aggiunti, mentre ha dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, i secondi e i terzi motivi aggiunti, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Il T.a.r., in particolare, ha ritenuto che:
a) La legittimazione ad agire sussiste in capo sia alla società che alle persone fisiche ricorrenti, ricorrendo il requisito della vicinitas quale stabile collegamento tra costoro e la zona interessata dall’intervento assentito, atteso che l’area appartenente a Monticello e le abitazioni delle persone fisiche si trovano nelle immediate vicinanze del sito, precisandosi che la porzione del compendio immobiliare dei ricorrenti, ricadente nel territorio di Bulgarograsso, confina ad ovest con il sito produttivo di Ecosfera s.r.l..
b) La natura dell’attività dell’impianto e la quantità delle sostanze trattate non è mutata nel corso del tempo, ma è sopraggiunta una nuova classificazione dell’impianto che, in passato, non era ritenuto a rischio di incidente rilevante, pertanto sussiste anche l’interesse a ricorrere a fronte della nuova autorizzazione integrata del 2019.
c) La dedotta violazione del termine di conclusione del procedimento è infondata, avendo l’Amministrazione dimostrato che la dilatazione dei tempi del procedimento non è dipesa da mera inerzia, ma da attività istruttorie, correlate alla complessità della materia, nonché dai ritardi connessi all’epidemia da Covid-19, sicché non si configura alcun illegittimo arresto procedimentale.
d) Nel merito, lo stabilimento di Ecosfera svolge l’attività di recupero, anche mediante distillazione, di rifiuti pericolosi e non pericolosi ed è classificato quale industria insalubre di prima classe sin dagli anni 70 del secolo scorso, prima che entrassero in vigore le norme di Piano.
La modifica richiesta è funzionale al mero ripristino dell’attività di distillazione, interrotta a seguito dell’incidente verificatosi nel 2018.
e) Si tratta di modifiche che non mutano la tipologia di lavori già svolta e non ne modificano la capacità produttiva che rimane quella già autorizzata in precedenza, da ultimo nel 2016, dovendosi pertanto escludere che si tratti di un nuovo stabilimento: pertanto, l’autorizzazione unica è idonea a determinare in automatico una variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 208 T.U.A.
f) Non è ritenuta condivisibile l’affermazione secondo cui l’effetto di variante non si produrrebbe a causa della mancata partecipazione alla conferenza di servizi, che ha condotto al rilascio dell’AIA, di un rappresentante del Comune munito di espressa delega ad esprimere la volontà del Comune stesso di variare il proprio strumento urbanistico.
Difatti, la conferenza di servizi è un modulo procedimentale di comparazione di tutti gli interessi coinvolti, anche locali, nell’ambito dell’autorizzazione stessa ed è destinata a concludersi con una decisione assunta in base alle posizioni prevalenti emerse, potendosi determinare l’effetto di variante urbanistica indipendentemente dall’assenso del Comune e, anzi, persino in caso di suo dissenso espresso, senza che una tale modalità decisionale possa configurare una sottrazione all’Ente dei poteri di pianificazione del territorio di cui è titolare.
Neppure un eventuale parere contrario espresso dal Comune potrebbe paralizzare l’esito della conferenza, non trattandosi di amministrazione specificamente preposta alla tutela di interessi paesistico-ambientali o della salute.
La conferenza, del resto, è governata dal criterio di prevalenza delle posizioni assunte e non sussistono poteri di veto in capo alle singole Amministrazioni.
g) Sono inapplicabili nel caso di specie le sopravvenute norme urbanistiche e la disciplina del Regolamento d’Igiene, anch’essa successiva all’insediamento dello stabilimento di Ecosfera.
h) I ricorrenti lamentano la violazione del d. lgs. n. 105/2015, del D.M. 9.5.2001 e della D.G.R. 11 luglio 2012 n. IX 3753 in quanto l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata senza la previa adozione dell’Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) ed in mancanza di un’istruttoria “sulla compatibilità territoriale di tale nuovo impianto rispetto al contesto nel quale il medesimo verrebbe realizzato, nonché sugli scenari incidentali ricadenti nel territorio comunale e sulle vulnerabilità ivi presenti”.
Tuttavia, la notifica da parte della società del suo impianto nella tipologia “altro stabilimento” sarebbe avvenuta legittimamente ai sensi dell'art. 3, lett. g) del d. lgs. n. 105 del 2015, dovendosi escludere la qualifica come “nuovo stabilimento” poiché lo stabilimento rimane di soglia inferiore e le modifiche non hanno comportato un cambiamento delle sostanze pericolose trattate.
Peraltro, tale notifica è stata approvata da ISPRA il 23.7.2019 e non è mai stata impugnata.
i) Riguardo l’assenza dell’Elaborato di Rischio Rilevante ai fini del rilascio dell’AIA, il suddetto elaborato, avendo la funzione di controllare l’urbanizzazione nelle aree con stabilimenti a RIR, non rappresenterebbe un presupposto per il rilascio dell’AIA stessa.
L’equivoco di fondo del ricorso consiste nel ritenere che la modifica approvata autorizzi un “nuovo impianto”, mentre si tratterebbe di ripristinare la piena funzionalità di un impianto già autorizzato a svolgere le medesime attività.
l) I ricorrenti lamentano l’illegittimità della modifica dell’AIA poiché non preceduta dalla VIA, ma quest’ultima nella fattispecie non era necessaria poiché si è in presenza di un impianto per il quale è stata chiesta una modifica sostanziale dell’AIA, ma non in ragione dalla presenza di rilevanti impatti ambientali negativi né della circostanza che si trattasse di un nuovo impianto.
Restano infatti immutati i quantitativi relativi alla capacità produttiva dello stabilimento e l’autorizzazione impugnata consente il ripristino dell’impianto di distillazione dei rifiuti, già autorizzato e presente presso lo stabilimento stesso, danneggiato nel 2018, senza incremento delle sostanze trattate.
m) Parimenti infondati sono i primi motivi aggiunti, dato che il Comune, con il provvedimento del 12.10.2021 sostitutivo di quello del 18.9.2021, si è limitato a rettificare un errore materiale contenuto nella prima determinazione.
Difatti, nel primo provvedimento è scritto: “Nota dell’Ufficio d’Ambito di Como n. Prot. 4852 del 04.10.2013; Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Como Settore Ecologia ed Ambiente n. Prot. 43632 – 95/A/ECO del 22.10.2013” e tali estremi non corrispondono a quelli dell’allegato effettivamente accluso al provvedimento in questione che, invece, è costituito dal “Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Como Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio n. 479 del 2 luglio 2021”.
Dunque, il provvedimento del 12.10.2021 ha riportato gli estremi corretti del provvedimento provinciale di modifica dell’AIA, sicché, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, il provvedimento del 12 ottobre non reca una disciplina nuova della fattispecie rispetto al provvedimento di settembre.
n) I secondi motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse, avendo ad oggetto l’impugnazione della delibera provinciale n. 734/2023 che ha prorogato di un anno i termini per l’inizio dei lavori: trattasi di atto privo di natura lesiva, neppure potenziale, per la sfera giuridica dei ricorrenti.
o) I terzi motivi aggiunti sono anch’essi inammissibili per carenza di interesse, essendo stato impugnano l’Elaborato RIR che, tuttavia, non è legato agli altri atti impugnati da un rapporto di presupposizione, dato che la presenza di un impianto a rischio di incidente rilevante è solo l’occasione che impone al Comune di adottare l’elaborato, integrando la pianificazione urbanistica quale allegato del Piano di governo del territorio.
L’Elaborato non incide sull’operatività dell’impianto di Ecosfera, né sulla relativa AIA né, quindi, sulla sfera giuridica dei ricorrenti.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello la Monticello Golf s.r.l. ed i signori Giorgio Antonio Miceli ed Ernesto Vittorio Giuseppe Pansa per chiederne la riforma in quanto errata in diritto.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Como, il Comune di Bulgarograsso e la società Sarpi Bulgarograsso S.r.l., per resistere all’appello, concludendo per la sua reiezione nel merito in quanto infondato, con conferma integrale della sentenza appellata.
Alla udienza pubblica del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie conclusive e di replica con le quali le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive.
L’appello è infondato in quanto le diffuse ed approfondite motivazioni del T.a.r. resistono alle critiche mosse con i motivi di appello, salve le precisazioni di seguito indicate.
In particolare gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi di censura.
Con il primo lamentano: “Error in iudicando: violazione per errata e/o falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 208 comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006; violazione e/o errata applicazione delle NTA del Piano delle Regole del PGT vigente del Comune di Bulgarograsso e dell’art. 2.7.3.6. e del Regolamento Locale di Igiene Tipo di Regione Lombardia; eccesso di potere per erroneità, illogicità, incoerenza e difetto di motivazione, nonché per travisamento dei presupposti in fatto e del thema decidendum sottesi ai capi della sentenza relativi al ii° motivo del ricorso introduttivo.”.
Si dolgono della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso con cui gli odierni appellanti avevano censurato l’AIA 2021 e gli atti connessi deducendo, innanzitutto, l’incompatibilità del nuovo impianto di distillazione rispetto sia alle prescrizioni edilizio-urbanistiche del vigente PGT del Comune di Bulgarograsso (nella specie, con gli artt. 35 e 46 delle NTA del Piano delle Regole) sia alle prescrizioni igienico-sanitarie di cui al vigente Regolamento Locale di igiene tipo della Regione Lombardia e, segnatamente, dell’art. 2.7.3.6 secondo il quale “le operazioni che presentino pericoli di esplosione, incendi, sviluppo di gas asfissianti o tossici devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguati ad evitare la propagazione dell’elemento nocivo”.
Il T.a.r. ha ritenuto invece che il nuovo realizzando impianto di distillazione, oggetto dell’AIA 2021, e la relativa attività di produzione e commercializzazione di solventi rigenerati, non rappresenterebbero un nuovo impianto, trattandosi di un mero ripristino dell’impianto originario esistente in loco sin dagli anni 70 del secolo scorso e sin da quegli anni “classificato quale industria insalubre di prima classe, ossia da un tempo anteriore all’entrata in vigore delle norme di piano invocate dai ricorrenti”. La natura di intervento di mero ripristino avrebbe pertanto come corollario l’inapplicabilità retroattiva delle norme del PGT e del regolamento di igiene.
Secondo la tesi degli appellanti l’autorizzazione avrebbe invece ad oggetto un “nuovo impianto”, essendo cambiato l’inventario delle sostanze trattate, come attestato da ARPA nel suo Rapporto conclusivo del 30.8.2018 secondo cui: “da una analisi chimica e dalla classificazione secondo i criteri del CLP (…) fatta dalla azienda, infatti, appare che la loro miscela che contiene anche metanolo presenta indicazioni di pericolo aggiuntive diverse da quelle del metanolo puro tra cui H304 (tossico per ispirazione – Asp. Tox. I H304), STOT RE 1 H373, Skin irrit. 11 2 H315, Eye irrit. 2 H319, Carc. 2 H351, Rep 2 H361d, Aquatic chronic 3 H412, nonché le indicazioni di pericolo supplementari EUH019, EUH066 che pur non essendo categorie di pericolo previste per la Seveso sono, da un punto di vista generale, diverse da quelle del metanolo puro. Si veda in allegato alla presente relazione il file (Allegato 10) Classificazione CLP lotto 53249 da noi effettuata che conferma le caratteristiche di pericolo aggiuntive rispetto al solo metanolo”.
Anche la struttura impiantistica sarebbe cambiata.
Inoltre la tesi del T.a.r. si porrebbe in contrasto con il tenore letterale dell’intitolazione della stessa AIA impugnata dove si legge “…titolo unico per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”.
Erroneamente, quindi, il T.a.r. avrebbe accolto la tesi secondo cui i provvedimenti impugnati riguarderebbero un “altro stabilimento” anziché un “nuovo impianto” con conseguente applicabilità delle vigenti disposizioni del PGT e del regolamento di igiene che non consentono la localizzazione nella zona di un impianto di quella tipologia.
Il T.a.r. avrebbe errato anche nel far discendere l’effetto di variante al PGT dall’art. 208 del d. lgs. n. 152 del 2006 poiché un tale effetto sarebbe impedito dalla mancata rituale partecipazione in conferenza di servizi di un rappresentante comunale munito di delega specifica da parte del Consiglio Comunale titolare del potere di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti.
Anche gli enti intervenuti non avrebbero partecipato alla Conferenza dei Servizi con l’intento di attribuire alla stessa gli effetti di variante urbanistica e gli effetti di atto sostitutivo di ogni altro atto autorizzativo, comunque denominato, per la realizzazione del nuovo impianto, per la sua messa in esercizio e per la sua gestione, come confermato dal fatto che la validità e l’efficacia dell’AIA del 2021 sarebbe stata assoggettata ad una serie di condizioni e prescrizioni.
Il motivo è infondato.
I ricorrenti muovono dall’assunto secondo cui con la modifica dell’AIA autorizzata nel 2021 sarebbe stato autorizzato un “nuovo” impianto per il recupero e la distillazione dei rifiuti, con conseguente applicabilità delle sopravvenute previsioni del Piano delle regole e del regolamento di igiene, a loro dire preclusivi, rispetto alla localizzazione nell’area di impianti di tale tipologia.
L’assunto è tuttavia privo di fondamento e, in ogni caso, irrilevante alla luce dell’effetto di variante urbanistica previsto dall’art. 208, comma 6, del d. lgs. n. 152 del 2006 richiamato dall’art. 6 comma 14 del medesimo d. lgs. in materia di AIA (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, 18 ottobre 2024, n. 8385).
Lo stabilimento di Sarpi Bulgarograsso S.r.l., oggetto della presente controversia, è infatti presente sul territorio del Comune di Bulgarograsso sin dagli anni 70’ e sin dal 2013 ha ottenuto l’AIA per l’attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, comprensiva, per quanto qui di interesse, dell’attività di trattamento (D9, D13, D14 e D15) e di recupero indiretto mediante distillazione (R2, R4, R11, R12 e R13) (cfr. paragrafo 2 del rapporto conclusivo ARPA del 30.8.2018).
L’AIA è stata successivamente modificata nel 2016, con provvedimento comunale prot. n. 3114/16 del 7.06.2016 e provinciale n. 201/A/ECO dell’1.06.2016 per la realizzazione di una nuova colonna di distillazione, ferme restando le tipologie delle lavorazioni (trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non mediante distillazione) e della capacità produttiva massima già autorizzata.
L’ulteriore AIA conseguita nel 2021 non innova le lavorazioni autorizzate ma si limita a ripristinare la parte di impianto andata distrutta dall’incendio del 2018.
Già la cronologia dei fatti evidenzia che non si tratta di un nuovo impianto, con conseguente inapplicabilità delle previsioni normative sopravvenute, considerato che il PGT di Bulgarograsso è divenuto efficace nell’anno 2015.
Il fatto che vi siano stati adeguamenti dell’impianto alla luce delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute, anche mediante aggiunta di alcuni serbatoi per il contenimento delle sostanze trattate, non elide il dato di fondo rappresentato dal fatto che l’AIA del 2021 si è resa necessaria in conseguenza dei lavori di ripristino dell’impianto distrutto dall’incendio e che la stessa viene definita come modifica “sostanziale” non in ragione di modifiche del processo di lavorazione ma delle modifiche impiantistiche che avevano richiesto il rilascio di un permesso di costruire, secondo quanto previsto dall’Allegato G della D.g.r. Lombardia 2 febbraio 2012 n. IX/2970. Gli interventi autorizzati non hanno tuttavia mutato la tipologia di lavorazioni svolte presso lo stabilimento né hanno modificato la tipologia di sostanze trattate oppure la capacità produttiva, che sono rimaste quelle già autorizzate in precedenza.
In base all’art. 5, comma 1 lett. i-sexies del d. lgs. n. 152 del 2006 per “nuova installazione” si intende quella che “non ricade nella definizione di installazione esistente”, laddove la lettera i-quinquies, definisce come impianto esistente, quello che “….al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014 (…)”, fattispecie nella quale rientra pacificamente l’impianto della società appellata.
Conferma se ne trae anche dalla disciplina prevista per gli impianti a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) di cui al D.lgs. 105/2015, sebbene rispondente a finalità di tutela differenti.
Infatti, in base all’art. 3 comma 1 lett. e) si definisce “nuovo stabilimento” “…1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure 2) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1°giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;”.
In base alla successiva lett. g) si definisce “altro stabilimento: un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e)”.
L’impianto di Ecosfera, come si è detto, è stato classificato R.I.R. di “soglia inferiore” quale “altro stabilimento” nel 2019 con l’invio della prescritta notifica ad ISPRA che l’ha esaminata ed approvata con provvedimento mai impugnato dai ricorrenti.
Sul punto deve essere precisato che ARPA, nel 2018, (cfr. paragrafo 3 p. 9 del rapporto conclusivo di ARPA del 30 agosto 2018 sub doc. 61 Fasc. II grado Monticello Golf) non ha rilevato una modifica del catalogo delle sostanze pericolose detenute presso lo stabilimento della Sarpi Bulgarograsso S.r.l., bensì ha operato, in applicazione di un criterio ispirato a maggior cautela, una diversa classificazione del grado di pericolosità di sostanze (miscela di metanolo) da sempre detenute e trattate presso lo stabilimento, determinando pertanto la classificazione dell’impianto come “altro stabilimento” anziché come “nuovo”, recepita nella notifica ex art. 13 del d. lgs. n. 105 del 2015 ed approvata da ISPRA con provvedimento rimasto inoppugnato.
In particolare i tecnici di ARPA (cfr. p. 9 del rapporto) nell’esame del lotto a campione n. 53249 hanno rilevato che non si era in presenza di una soluzione di metanolo e acqua (metanolo diluito) ma di una miscela contenente metanolo ed altre sostanze. Non trattandosi di sostanza pura i tecnici non hanno ritenuto corretto “assimilare la miscela in esame contenente metanolo con i limiti previsti dalla Seveso che sono relativi solo al metanolo”.
Hanno poi evidenziato che una tale miscela presenta indicazioni di pericolo aggiuntive, diverse da quelle del metanolo puro, nonché indicazioni di pericolo supplementari che, “pur non essendo categorie di pericolo previste per la Seveso, sono, da un punto di vista generale, diverse da quelle del metanolo puro”.
I tecnici aggiungono che per tale miscela non è stato eseguito il test sperimentale per la verifica della infiammabilità.
Da quanto precede emerge che non vi è stato un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose ma una diversa valutazione dell’indice di rischio della miscela in questione - non trattandosi di metanolo puro – rispetto alla relazione tecnica di assoggettabilità presentata dalla società e riferita alle sostanze già trattate presso lo stabilimento.
Ne discende che dal Rapporto di ARPA del 2018 non possono desumersi elementi per classificare come “nuovo” l’impianto della società appellata anche perché trattasi di documento istruttorio finalizzato a verificare l’assoggettabilità dell’impianto di Ecosfera alla normativa R.I.R. di cui al D.lgs. 105/2015 che risponde a finalità diverse rispetto alla disciplina in tema di A.I.A. del D.lgs. 152/2006 e alla normativa urbanistica: come si è visto infatti non si è trattato di una modifica delle sostanze già autorizzate ma di una diversa qualificazione di una miscela di metanolo ivi trattata ai fini del calcolo dell’indici di pericolosità della direttiva Seveso.
In ogni caso, come anticipato, anche a ritenere che lo stabilimento di Ecosfera consista in un “nuovo” stabilimento ai fini R.I.R. (normativa verificata da ARPA nel citato rapporto), ciò comunque non rileverebbe ai fini della disciplina dell’A.I.A. e della relativa modifica autorizzata nel 2021, né tanto meno ai fini della compatibilità urbanistica prevista dal P.G.T. comunale, rispetto alla quale lo stabilimento di Ecosfera non potrebbe comunque considerarsi “nuovo” perché già esistente ed operativo sul territorio da quasi cinquant’anni, senza modifica delle attività di trattamento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzate, quanto meno dal 2016.
Ferme le considerazioni che precedono è in ogni caso dirimente il disposto dell’art. 208 del d. lgs. n. 152 del 2006, in forza del quale la determinazione favorevole della conferenza di servizi chiamata a deliberare sul rilascio dell’A.I.A., costituisce variante agli strumenti urbanistici, come correttamente osservato dal T.a.r..
Non rileva la mancata partecipazione alla conferenza di servizi di un soggetto delegato dal Consiglio comunale di Bulgarograsso ad esprimere il proprio consenso alla variante urbanistica stessa in quanto, come correttamente rilevato dal T.a.r., l’effetto di variante urbanistica previsto dal disposto dell’art. 208 D.lgs. n. 152/2006 discende direttamente dalla legge e pertanto non necessita ai fini della sua operatività di alcuna esplicita manifestazione di volontà da parte del Comune, come confermato dal fatto che il predetto effetto legale si determina anche nel caso di dissenso espresso dal Comune stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18.07.2022 n. 6088; Cons. Stato, Sez. V, 9.01.2023 n. 291).
Quanto precede rende irrilevante l’affermazione per cui nessuno degli Enti presenti alla conferenza di servizi avrebbe partecipato con l’intento di operare una variante urbanistica, in quanto trattasi di effetto ex lege che prescinde dagli intendimenti dei partecipanti, come pure dalle prescrizioni dagli stessi impartite ai fini del rilascio dell’AIA.
Con il secondo deducono: “Error in iudicando: violazione per errata e/o falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 3 e 22 del D. Lgs. n. 105/2005 e del DM 9.05.2001; violazione e/o errata applicazione delle prescrizioni del punto 3.1.1. dell’Allegato 1 della DGR 11.07.2021 n. IX/3753; eccesso di potere per erroneità, illogicità, incoerenza e difetto di motivazione; nonché per travisamento dei presupposti in fatto e del thema decidendum dei capi della sentenza sottesi al iii° motivo del ricorso introduttivo.”.
Gli appellanti censurano i capi della sentenza del T.a.r. con i quali è stato respinto il terzo motivo del ricorso principale, incentrato sulla violazione delle disposizioni riferite alla disciplina degli stabilimenti R.I.R. Deducono:
(i) che il T.a.r. avrebbe errato nel non considerare che la notifica dell’impianto a RIR avrebbe dovuto
avvenire per un “nuovo stabilimento” ex art. 3 comma 1 lettera e) punto 2 del d. lgs. n. 105/2015 anziché come “altro stabilimento”;
(ii) l’assenza dell’Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti (E.R.I.E.) indispensabile per la preventiva e/o contestuale verifica della “compatibilità territoriale” (da distinguere dalla compatibilità urbanistica) di uno stabilimento RIR rispetto al territorio, verifica da compiersi secondo i criteri contenuti nella DGR n° IX/3753 dell’11/7/2012, secondo quanto richiesto da Arpa e Ats nel corso delle varie sedute
della Conferenza dei Servizi. Infatti, la verifica di compatibilità territoriale deve individuare gli insediamenti che si trovano nei pressi dello stabilimento e valutarne le distanze in quanto quest’ultimo rappresenta elemento cruciale rispetto a eventuali danni indotti dall’attività a rischio; il T.a.r. avrebbe quindi errato nel non ritenere che l’adozione della “modifica sostanziale” dell’AIA 2021 avrebbe dovuto essere preceduta dalla valutazione di “compatibilità territoriale”, come prevista, in relazione agli impianti RIR, dalla citata normativa di settore e, quindi, dalla previa e/o contestuale adozione dell’Elaborato RIR da parte del Comune di Bulgarograsso;
(iii) contestano l’affermazione del T.a.r laddove ha ritenuto non provato che le modificazioni autorizzate nel 2021 (dopo l’istanza del giugno 2019 di “modifiche sostanziali” all’AIA 2016) non avrebbero determinato un aggravio del rischio nonostante - contestualmente alla predisposizione di dette modifiche - Ecosfera per la prima volta avviava la notifica ex art. 13 D. Lgs n. 105/2015 per la qualificazione di stabilimento con RIR.;
(iv) lamentano l’errata qualificazione come categoria territoriale F dell’area ove è posto lo stabilimento, secondo la classificazione di cui al punto 3.2.4.1 della menzionata DGR n. IX 3753 del 2012.; tale categoria infatti (che individua “Aree limitrofe allo stabilimento entro le quali non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l’ordinaria presenza di gruppi di persone”) sarebbe incompatibile con quanto previsto nell’Allegato tecnico all’AIA 2021, al capitolo “inquadramento geografico”, ove si dichiara infatti:
- che a 20 (VENTI) metri di distanza esiste una struttura turistico-ricettiva (i campi da tennis del Golf Monticello, investiti dalla pioggia di oggetti metallici originati dall’esplosione del 2018);
- che a 0 (ZERO) metri di distanza vi sono le abitazioni di Via Pirandello.
Il motivo è infondato.
Con riferimento alla qualificazione, ai fini R.I.R., come “altro stabilimento” anziché come “nuovo stabilimento” dell’impianto della società appellata, si rinvia alla disamina del primo motivo di appello, dovendosi ribadire la piena autonomia della disciplina in tema di modifica dell’A.I.A. rispetto a quella in materia di stabilimenti R.I.R. con conseguente irrilevanza – oltre che infondatezza - delle conseguenze che gli appellanti intendono desumere dal rapporto conclusivo di ARPA del 2018 che si colloca nell’ambito del procedimento per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la classificazione dello stabilimento tra quelli a rischio di incidenti rilevanti e non di modifica dell’AIA.
Quanto all’assenza dell’Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti (E.R.I.E.) è sufficiente rilevare che nessuna disposizione di legge condiziona l’autorizzazione delle modifiche AIA alla preventiva adozione di tale elaborato e ciò tanto più in un’ipotesi in cui si tratta di autorizzare non un nuovo impianto ma una modifica ad un impianto preesistente da lunga data, in relazione al quale nessuna incidenza può avere il predetto documento che, integrando il PGT, incide sulle scelte localizzative future o su modifiche sostanziali ad impianti esistenti ma non su modifiche che, come evidenziato, non si riflettono sul processo produttivo e non comportano un aggravio del rischio di incidenti rilevanti.
Non si pone dunque un tema di preventiva o contestuale verifica della “compatibilità territoriale” dello stabilimento ai fini R.I.R. proprio in ragione della sua classificazione come “altro stabilimento”, approvata da ISPRA con atto non impugnato e della inidoneità della modifica dell’AIA autorizzata nel 2021 ad incidere sul livello di rischio rilevante dell’impianto.
L’Amministrazione comunale ha comunque acquisito all’istruttoria il Rapporto di Sicurezza fornito dal gestore e gli ulteriori specifici chiarimenti sul punto da ultimo nell’aprile del 2021, comprensivi dell’individuazione delle potenziali aree di danno (doc. 45 – 47 Fasc. I grado), che sono stati trasmessi a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento che li hanno ritenuti esaustivi, esprimendo parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione della modifica dell’A.I.A nella seduta conclusiva della conferenza di servizi del giugno 2021.
Quanto infine alla presunta illegittimità dei provvedimenti impugnati a causa di una asserita non corretta classificazione della categoria territoriale di riferimento, in base alla disciplina R.I.R. di cui al D.lgs. 105/2015 e D.g.r. 3753/2012, osserva il Collegio che l’individuazione della c.d. categoria territoriale in relazione alle aree di danno conseguenti ad un ipotetico incidente rilevante presso lo stabilimento, è del tutto indipendente dal procedimento di modifica dell’A.I.A. autorizzata ed oggetto del presente giudizio, attenendo invece alla classificazione dello stabilimento come R.I.R. ed alla relativa disciplina che, come detto, è procedimento del tutto autonomo rispetto alla modifica autorizzata con l’A.I.A. del 2021.
Con il terzo motivo deducono: “Error in iudicando: violazione per errata e/o falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 19 e ss del D. Lgs 105/2005 (in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, “V.I.A.”) e all’art. 208 sempre del D. Lgs. n. 105/2005; eccesso di potere per erroneità, illogicità, incoerenza e difetto di motivazione; nonché per travisamento dei presupposti in fatto (in relazione al mancato preventivo espletamento della procedura di V.I.A. rispetto al procedimento relativo volto al rilascio dell’A.I.A) dei capi della sentenza relativi al IV° motivo del ricorso introduttivo.”.
Contestano le motivazioni del T.a.r. nella parte in cui ha respinto il quarto motivo del ricorso introduttivo con il quale gli odierni appellanti hanno censurato l’AIA dell’ottobre 2021 (unitamente agli atti presupposti e connessi) perchè non preceduta dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale (c.d. “V.I.A.”) o, quantomeno, dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla medesima.
Il motivo è infondato.
Sul punto giova evidenziare che il T.a.r. ha respinto il motivo evidenziando (cfr. p. 19-23) che:
- la sottoposizione a V.I.A. o l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. muovono da presupposti diversi da quelli che rendono necessaria l’adozione dell’A.I.A.;
- il carattere sostanziale della modifica richiesta ai fini dell’A.I.A. non dipende dal mutamento delle sostanze trattate, atteso che la lavorazione D9, sulla quale insistono i ricorrenti, era già autorizzata dall’A.I.A. del 2016 e ripresa dall’A.I.A. del 2021 e, parimenti, sarebbero rimasti immutati i quantitativi relativi alla capacità produttiva dello stabilimento;
- l’autorizzazione impugnata consentirebbe il ripristino dell’impianto di distillazione dei rifiuti già autorizzato e presente presso lo stabilimento e danneggiato nel 2018, per riprendere lo svolgimento di lavorazioni (distillazione dei rifiuti) già autorizzate e senza un incremento delle sostanze trattate;
- che, pertanto il richiamo alla previsione dell’Allegato III alla Parte Seconda del d. lgs. n. 152/2006 lett. m) non sarebbe significato, in quanto la lavorazione D9 era già autorizzata e non determinerebbe alcun aumento nell’attività svolta;
- neppure il carattere “sostanziale” della modificazione sarebbe significativo ai fini della V.I.A., trattandosi di una qualificazione rilevante in relazione alla richiesta di modificazione dell’A.I.A. e connessa alla mera necessità di ottenere un titolo edilizio, secondo la richiamata previsione dell’Allegato G) alla D.G.R. Lombardia n. 2970/2012;
- la circostanza che le operazioni di trattamento e i quantitativi massimi di rifiuti autorizzati al trattamento e allo stoccaggio sarebbero rimasti invariati rispetto a quanto già autorizzato, non permetterebbe di ritenere che la modifica possa avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente; e, comunque, la tesi di tali potenziali impatti ambientali significativi e negativi “non è supportata da elementi concreti, neppure a livello indiziario”;
- infine, “non rileva la circostanza che lo stabilimento sia stato oggetto di notifica quale impianto RIR, atteso che, (…) ciò è dipeso non da una modificazione delle sostanze trattate, ma dalla diversa interpretazione che la Regione e l’ARPA hanno fornito in relazione a sostanze già gestite nello stabilimento”.
In via preliminare il Collegio osserva che tutte le motivazioni addotte dal T.a.r. sono condivisibili in quanto coerenti con quanto già osservato nella disamina dei primi due motivi di appello.
Gli appellanti ribadiscono che, nell’agosto 2018, dopo l’incidente, l’ARPA avrebbe effettuato dei sopralluoghi, accertando “un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose” ex art. 3, comma 1, lett. e), punto 2 del d. lgs. 105/2015 in forza del quale, pertanto, vi erano tutte le condizioni per classificare lo stabilimento come “nuovo impianto”, con conseguente necessità della VIA.
Infatti, tale previsione, che definisce i nuovi stabilimenti, prevede che rientrino tra le aziende a RIR gli stabilimenti i quali, dopo il 01.6.2015, subiscono “modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose”.
Senonchè nella disamina del primo motivo di appello cui si rinvia sono già state evidenziate le ragioni per cui, in realtà, non può ritenersi sussistente una ipotesi di modifica sostanziale dell’AIA, definita (nel caso di specie) come tale solo per ragioni di carattere formale (necessità del permesso di costruire per il ripristino dell’impianto distrutto dall’incendio), laddove non vengono introdotte modifiche al processo produttivo ed alle sostante trattate.
Si è dato conto anche delle affermazioni contenute nella relazione conclusiva di ARPA del 30 agosto 2018 evidenziando che ARPA non rileva la presenza di nuove sostanze pericolose ma, per ragioni di carattere cautelativo, procede ad una diversa classificazione delle sostanze già in uso presso l’impianto (miscela di metanolo), con un incremento del livello di rischio rilevante, determinandone l’assoggettamento alla disciplina in materia di impianti R.I.R, sebbene come “stabilimento di soglia inferiore”.
E’ dunque corretta la classificazione dell’impianto come “altro impianto” anziché come “nuovo impianto”, ferma restando la irrilevanza di una tale classificazione rispetto alla disciplina del d. lgs. n. 152 del 2006 e, in ogni caso, il suo carattere inoppugnabile stante la mancata impugnazione del provvedimento di ISPRA del 2019 di presa d’atto.
Da quanto precede emerge che dall’istanza di modifica dell’AIA del 2019 non poteva derivare alcun impatto significativo negativo per l’ambiente, ulteriore rispetto a quanto già autorizzato sin dal 2013, come correttamente rilevato dal T.a.r., sicchè non vi erano i presupposti per la sottoposizione a VIA.
Gli appellanti deducono, da altra angolazione, che l’impianto in questione rientrerebbe tra le opere da sottoporre a VIA in base al combinato disposto dell’art. 208, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006 e della lett. m) dell’Allegato III (“Progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”) alla Parte Seconda del medesimo Decreto.
L’art. 208 contempla infatti una riserva espressa per l’ipotesi in cui la procedura di A.I.A. debba essere preceduta da quella di V.I.A., desumibile dall’inciso: “ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente”.
Una delle ipotesi previste dal citato art. 208 comma 1 è proprio quella menzionata alla suddetta lett. m) dell’Allegato III - contenente l’elencazione dei progetti e delle opere che sono sottoposti a V.I.A. in sede regionale - che riguarda, in particolare, gli:
“m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1, D5, D9 …omissis… della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”.
Nello specifico, l’operazione D9 è così definita dall’Allegato B, Titolo I della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 (“Operazioni di smaltimento”): “D9) Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essicazione, calcinazione, ecc.)”.
Secondo gli appellanti l’operazione di smaltimento D9 sarebbe proprio l’attività per la quale la Ecosfera avrebbe conseguito la “modifica sostanziale” dell’AIA 2021, come attestato alla pagina 9 dell’Allegato Tecnico di detta Autorizzazione, con conseguente necessità di assoggettamento a VIA.
Il motivo è infondato poiché l’operazione di smaltimento D9 era già autorizzata in forza delle precedenti AIA, a decorrere, quanto meno, dal 2016.
Per gli appellanti la modifica avrebbe dovuto almeno essere assoggettata a screening VIA ai sensi dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 (intitolato “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”) punto 8, lettera t, che, a tal fine, menziona le: “modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato III)”.
Il motivo è infondato perché, per le ragioni esposte, l’intervento di ripristino degli impianti distrutti dall’incendio, autorizzato con la modifica del 2021, non solo non determina “notevoli ripercussioni negative sull’ambiente” ma, al contrario, trattandosi di impianti tecnologicamente più evoluti, apporterà ragionevolmente un ulteriore contributo al miglioramento del processo produttivo rispetto ai potenziali impatti ambientali.
In ogni caso non vi è prova in atti di tali notevoli ripercussioni negative sull’ambiente conseguenti al ripristino della parte di impianto danneggiata.
E’ invece irrilevante l’intervenuto accertamento, da parte di ARPA, che lo stabilimento Ecosfera (ora SARPI) debba farsi rientrare nei siti a RIR poiché la sussistenza di un rischio di incidente rilevante attiene a profili di pubblica incolumità e non agli impatti ambientali che sono oggetto di una distinta disciplina.
Il motivo è pertanto infondato.
Con il quarto motivo deducono: “Error in iudicando: violazione per errata e/o falsa applicazione dell’art. 35 Codice del Processo Amministrativo, nonché degli artt. 20, 22 e 23 del DPR n. 380/2001 e dei disposti di cui al punto 2 dell’Allegato A della D.G.R. n. 7851 del 25 gennaio 2002; eccesso di potere per erroneità, illogicità e contraddittorietà di motivazione, nonché per travisamento dei presupposti in fatto (con riferimento alla presunta carenza di interesse dei ricorrenti) e del “thema decidendum” del capo della sentenza relativa al II° ricorso per motivi aggiunti.”.
Con il quarto motivo di appello i ricorrenti censurano il capo della sentenza con il quale il T.a.r. Lombardia ha respinto il secondo atto per motivi aggiunti, diretto a far dichiarare l’illegittimità del provvedimento n. 734/2022 del 3.11.2022 con il quale la Provincia di Como ha prorogato di un anno – sino all’ottobre 2023 - i termini per l’adempimento alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione n. 479/2021 di modifica dell’A.I.A..
Lamentano la illegittimità della proroga concessa dalla Provincia di Como alla società Ecosfera (ora SARPI) la quale aveva chiesto il rinvio di un anno per adempiere ad alcune condizioni previste dall’AIA del 2021.
La proroga sarebbe illegittima in quanto richiesta a ridosso della scadenza dei termini, senza alcun impedimento oggettivo idoneo a giustificarla ed a fronte dell’insussistenza di un nesso tra la realizzazione della viabilità esterna da un lato e l’adeguamento delle reti di scarico dall’altro che non richiedeva il piano di lottizzazione, essendo sufficiente il rilascio di un permesso di costruire ovvero una SCIA.
Il T.a.r. avrebbe errato pertanto nel ritenere l’insussistenza di un interesse ad impugnare in primo grado la proroga in oggetto, atteso che il diniego della stessa avrebbe comportato per Ecosfera (oggi SARPI) la decadenza dall’autorizzazione e quindi la soddisfazione dell’interesse oppositivo degli appellanti.
Il motivo è infondato.
Quanto alla declaratoria di inammissibilità del motivo per carenza di interesse la doglianza indirizzata alla statuizione del T.a.r. è fondata in quanto, come rilevato dagli appellanti, in mancanza della proroga i lavori di ripristino degli impianti danneggiati non avrebbero potuto essere realizzati e quindi non si sarebbe determinata la situazione di pericolo da loro paventata e che sostanzia l’interesse ad agire.
Ciò non di meno il motivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il provvedimento di proroga oggetto di impugnativa in primo grado è stato superato dell’ulteriore provvedimento di proroga n. 50/2024 adottato dalla Provincia di Como il 23 gennaio 2024, oggetto di separato ricorso tuttora pendente avanti al T.a.r. per la Lombardia (ricorso R.G. 849/2024).
Da altra angolazione il motivo è inammissibile per difetto di interesse alla contestazione in quanto il periodo di proroga in contestazione è comunque coperto da una proroga ex lege dei titoli autorizzatori.
L’art. 10 septies del decreto-legge 21/2022 (convertito con Legge 14/2023) ha infatti prorogato di un anno – sino al 31 dicembre 2023 - i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori previsti, tra l’altro, dalle “…autorizzazioni ambientali comunque denominate. ...” formatisi fino al 31 dicembre 2022, proroga ex lege nella quale rientra il provvedimento di modifica dell’A.I.A. rilasciato ad Ecosfera nel 2021. La disposizione è stata successivamente modificata con il Decreto-Legge 198/2022 (conv. con Legge 14/2023) posticipando il termine di efficacia della proroga di un ulteriore anno, e poi ancora modificata con il recente con il Decreto-Legge 181/2023 (conv. con Legge 11/2024) che ha portato a complessivi trenta mesi il termine di efficacia della proroga stessa.
La doglianza è infondata anche nel merito poiché appare del tutto ragionevole richiedere e concedere la proroga di inizio dei lavori nella pendenza di un giudizio che, in caso di accoglimento, renderebbe illegittimi i lavori in questione.
Il fatto che il titolo abilitativo edilizio occorrente per poter realizzare detti lavori fosse il semplice permesso di costruire o la SCIA alternativa al permesso di costruire, titoli non onerosi che la Ditta controinteressata avrebbe potuto agevolmente conseguire a far tempo dall’ottobre 2021, conferma l’esigenza di certezza giuridica prima di iniziare i lavori che laddove realizzati sarebbero risultati abusivi in caso di accoglimento del ricorso proposto dagli appellanti.
E’ infondato anche il dedotto vizio di incompetenza poiché con il provvedimento n. 734/2022 la Provincia di Como ha prorogato di un anno i termini per l’adempimento delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione n. 479/2021 di modifica dell’A.I.A. che è atto di competenza provinciale e non comunale sicchè deve escludersi che la proroga dovesse essere disposta dal Comune in relazione alle prescrizioni imposte in una autorizzazione provinciale.
Quanto ai dedotti vizi di illegittimità derivata della proroga in questione, gli stessi sono insussistenti stante l’infondatezza dei primi tre motivi di appello.
Con il quinto motivo deducono: “Error in iudicando: violazione per errata e/o falsa applicazione dell’art. 35 Codice del Processo Amministrativo; nonché dell’art. 4 del D.M. 9/5/2001 e dell’art. 13 della L.R. 12/2005, dei principi di cui al D. Lgs n. 334/1999, del D. Lgs 105/2015 e della L. 241/90; eccesso di potere per erroneità, illogicità e contraddittorietà di motivazione; nonché per travisamento dei presupposti in fatto (con riferimento alla presunta carenza di interesse dei ricorrenti) del capo della sentenza relativo al III° ricorso per motivi aggiunti.”.
Censurano la pronuncia del T.a.r. nella parte in cui ha respinto il terzo ricorso per motivi aggiunti, con il quale era stata impugnata la delibera del Consiglio comunale di Bulgarograsso n. 1/2023 di approvazione dell’E.R.I.R. ed i relativi allegati.
Lamentano che il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere che neppure l’adozione del documento ERIR incidesse direttamente sulle loro posizioni giuridiche laddove invece gli appellanti, al contrario, sarebbero interessati ad impugnare il documento, vista la vicinanza del sito a rischio che incide sul regime urbanistico ed edilizio dell’area circostante.
Il Comune ha approvato in ritardo questo documento, rectius dopo il rilascio dell’AIA del 2021, violando la D.G.R. 11 luglio 2012 n. IX/3753 la quale, invece, ne imponeva l’approvazione ex ante o contestualmente, così da garantire una corretta valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale dello stabilimento a rischio.
Ove il T.a.r. avesse colto il nesso di presupposizione tra l’approvazione (tardiva) dell’Elaborato tecnico da una parte e, dall’altra, gli altri atti impugnati tra cui, in primis, l’AIA del 2021, non avrebbe dichiarato la carenza di interesse bensì avrebbe dovuto ritenere il motivo fondato.
Il motivo è infondato.
Il T.a.r. ha correttamente rilevato la inammissibilità del motivo per difetto di interesse in capo ai ricorrenti poiché anche in caso di accoglimento della doglianza, l’eventuale annullamento dell’E.R.I.R. non determinerebbe la caducazione o l’illegittimità del provvedimento di modifica dell’A.I.A. in ragione della autonomia dei due provvedimenti: il primo avente natura squisitamente pianificatoria, essendo finalizzato a stabilire i limiti di edificazione e di insediamento nell’intorno degli stabilimenti R.I.R. nelle aree potenzialmente interessate dagli effetti di un incidente rilevante; il secondo avente natura di autorizzazione finalizzata a prevenire il rischio di inquinamento ambientale.
Inoltre nel caso di specie l’esigenza della adozione dell’Elaborato da parte del Comune è sorta solo nel 2019, dopo la classificazione dell’impianto come a rischio di incidente rilevante, e nessuna norma di legge autorizza la Provincia a sospendere l’esame delle istanze per il rilascio o la modifica dell’AIA nelle more della adozione dell’Elaborato; tanto meno, l’Elaborato, approvato successivamente (nella specie nel 2023), può condizionare la legittimità delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia nelle more della sua approvazione.
Le ulteriori doglianze attinenti ai profili strettamente urbanistici connessi alla adozione dell’ERIR – con particolare riferimento alle possibili limitazioni introdotte nel godimento delle aree di proprietà prossime allo stabilimento della appellata - sono inammissibili in quanto non collegati all’oggetto del giudizio principale, rappresentato dalla legittimità del provvedimento di modifica sostanziale dell’AIA, non potendosi ritenere sussistenti le rigorose condizioni previste per la proposizione di un ricorso cumulativo e segnatamente una connessione oggettiva, procedimentale o sostanziale tra i due provvedimenti impugnati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2023, n. 9584 e Cons. Stato, Ad. Plen. 25 febbraio 2015, n. 5).
Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve, in conclusione, essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 in favore della società Sarpi Bulgarograsso S.r.l., in euro 3.000,00 in favore del Comune di Bulgarograsso ed in ulteriori euro 3.000,00 in favore della Provincia di Como, per un totale di euro 9.000,00, il tutto oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere




