Cass. Sez. III n. 35495 del 25 settembre 2007 (Ud 6 lug. 2007)
Pres. De Maio Est. Grassi Ric. Tramonti
Ambiente in genere. Rapporti tra violazioni amministrative e penali

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale come reato e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano come illecito amministrativo, trova applicazione l'art. 9 co. 2 L. 689-1981, a norma del quale è irrogabile la sola sanzione penale, senza possibilità di cumulo con la sanzione amministrativa. Tale divieto di cumulo è derogabile solo in virtù di espressa disposizione di legge, emanabile anche da parte dei detti Enti territoriali
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