Sez. 3, Sentenza n. 14250 del 21/03/2006 Ud. (dep. 21/04/2006 ) Rv. 234121
Presidente: Postiglione A. Estensore: De Maio G. Relatore: De Maio G. Imputato: Cilla. P.M. Di Popolo A. (Conf.)
(Dich. inammissibile,Trib.Lucera,sez.dist. Apricena, 16 dicembre 2004)
588 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - 028 CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI) PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI) - Reato di cui all'art. 5 lett. b) e d) legge n. 283 del 1962 - Alimenti in evidente cattivo stato di conservazione - Prelievo campioni per accertamenti di laboratorio - Necessità - Esclusione.

Per l'accertamento del reato di cui all'art. 5, lett. b) e d) legge n. 283 del 1962 (disciplina igienica delle sostanze alimentari), ed in particolare per l'accertamento della condotta di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario procedere al prelievo di campioni ove i prodotti alimentari si presentino all'evidenza mal conservati. (La Corte ha altresì precisato che l'eventuale violazione delle norme sul prelievo di campioni, siccome si inquadra in un'attività preliminare e pre-processuale, non determina alcuna nullità).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/03/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 00472
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 030481/2005
ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CILLA GIOVANNI, N. IL 07/04/1942;
avverso SENTENZA del 16/12/2004 TRIB. SEZ. DIST. di APRICENA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per inammissibile il ricorso.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 16.12.2004 del Tribunale di Lucera, sez. distacc. di Apricena, Giovanni CILLA fu condannato alla pena di giustizia, perché riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b e d (perché, nella sua qualità di responsabile ed esercente dell'attività di pescheria, deteneva per la vendita e il commercio la cella frigo utilizzata per la conservazione del prodotto congelato spenta e in precarie condizioni igienico-sanitarie per la presenza di incrostazioni sul pavimento pervaso dal ghiaccio e impregnato di sporco stantio, pure rinvenendosi all'interno della stessa cella i seguenti prodotti alimentari, prevalentemente prodotto ittico, in evidente cattivo stato di conservazione, per la temperatura inidonea in fase di scongelamento e risultati molli al tatto:", segue l'indicazione dei prodotti per complessivi circa 150 kg, in S. Paolo di Civitate, acc. il 17.7.2000).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione personalmente l'imputato, il quale deduce con unico motivo solo e testualmente che i verbalizzanti, "durante la loro visita ispettiva presso la pescheria...hanno apposto i sigilli alla cella frigo senza prelevare previamente campioni di pesce in essa contenuto; senza identificare con contrassegni i citati campioni e senza redigere il verbale di prelevamento dei campioni in questione". Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, innanzi tutto, perché è pacifico che l'eventuale violazione delle norme sul prelevamento dei campioni, inquadrandosi lo stesso nell'ambito di un'attività preliminare e pre-processuale attinente al dovere di vigilanza amministrativa che la legge attribuisce a determinati organi per la tutela della salute pubblica, non determina, di per sè, nullità alcuna. Inoltre, i militari del NAS (le cui dichiarazioni sono state riportate dettagliatamente in sentenza) hanno riferito di aver proceduto al sequestro della cella frigorifera con i prodotti nella stessa contenuti in considerazione della inutilità di procedere a prelevamento di campioni e successiva analisi, "stante il cattivo stato di conservazione derivante dall'inidoneità della temperatura e della sporcizia della cella" ("... in particolare, la cella frigo era spenta e si presentava in precarie condizioni igienico-sanitarie; essa era in fase di scongelamento, desunta dal gocciolio del radiatore; all'interno della stessa i prodotti ittici si presentavano molli al tatto; kg. 40 di cozze rinvenuti sotto il banco di esposizione risultavano, inoltre, conservati a temperatura ambiente e privi di bollo sanitario..."). In siffatto contesto, la situazione processuale va ricondotta alla valutazione della attendibilità dei testi e degli altri dati processuali acquisiti, valutazione che non è oggetto di censura e che, comunque, è stata compiuta con rigore e precisione dal Giudice di merito (il quale ha rilevato, tra l'altro, come le citate dichiarazioni dei verbalizzanti, già di per sè attendibili per la loro qualifica e competenza professionale, siano risultate confermate in pieno dal successivo verbale "redatto dagli incaricati della ASL FG-1 in data 1.8.2000"). Sulla base del complesso dei rilievi esposti dal primo Giudice, deve pertanto concludersi che risultano dimostrati in modo insuperabile, da un lato, l'inutilità di procedere al prelevamento dei campioni e, dall'altro, il cattivo stato di conservazione dei prodotti in questione.
È opportuno precisare che: 1) in considerazione della natura del motivo, incentrato solo sull'inosservanza delle norme sul prelevamento, non può farsi questione di applicabilità della norma transitoria di cui alla L. n. 46 del 1996 concernente il vizio di motivazione; 2) in considerazione della natura originaria della causa di inammissibilità, non è ipotizzabile l'estinzione del reato contestato per prescrizione sopravvenuta alla sentenza impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché (non essendo ravvisabile una ipotesi di assenza di colpa) al versamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di Euro 500,00. P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006