Cass. Sez.III Sen. 19716 del 22 maggio 2007 (Up 05 apr. 2007)
Pres. Papa Est. Gentile Imp. Roscio.
Alimenti. Produzione e commercio di sostanze alimentari - In azienda a conduzione familiare - Violazioni della normativa vigente - Responsabile della struttura - Obblighi di vigilanza.

In tema di disciplina della produzione e vendita di prodotti alimentari, sussiste in capo al responsabile di una struttura aziendale di carattere familiare l'onere di impedire che l'attività sia svolta in difformità alla disciplina vigente in materia, configurandosi in difetto una responsabilità ex art. 40, comma secondo, cod. pen..

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 05/04/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1063
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 41155/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSCIO Pier Carla Rosaria, nata il 07/10/1966;
Avverso la Sentenza Tribunale di Pavia, emessa il 30/06/05;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per Annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto;
Udito il difensore Avv. DALLA VALLE Marco quale sostituto processuale dell'avv. CORTE Andrea, difensore di fiducia del ricorrente, ROSCIO Pier Carla Rosaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pavia, con sentenza emessa il 30/06/05, dichiarava ROSCIO Pier Carla Rosaria colpevole del reato di cui L. n. 283 del 62, art. 5 lett. d), e la condannava alla pena di Euro 4000,00, di ammenda.
L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare la ricorrente esponeva:
1. che nella fattispecie non ricorreva l'elemento obiettivo del reato de quo, non essendo stata accertata la quantità del batterio LISTERIA MONOCYTOGENES, presente nel prodotto alimentare de quo (tramezzini al salmone pronti al consumo); accertamento necessario per individuare in concreto la nocività del prodotto medesimo;
2. che non ricorreva, altresì, l'elemento soggettivo del reato contestato, sia perché nell'azienda in esame era previsto un valido sistema di autocontrollo a campione, per accertare la presenza di eventuali fattori patogeni sia perché era stato preposto un responsabile addetto al sistema di autocontrollo dei prodotti alimentari, nella persona di ROSCIO Francesco, con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità da parte della titolare dell'azienda, ROSCIO Pier Carla Rosaria.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La difesa della ROSCIO con successiva memoria difensiva del 13/03/07, sostanzialmente insisteva nelle sue richieste, allegando idonea documentazione.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 05/04/07, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Pavia, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate e comunque errate in diritto.
In primo luogo va disatteso l'assunto difensivo secondo cui non ricorreva l'elemento obiettivo del reato de quo ed ossia la nocività del prodotto alimentare in esame. Invero risulta accertato che, a seguito delle analisi effettuate dalla competente ASL, nel tramezzino al salmone, prodotto dalla ditta Gastronomica ROSCIO srl di VIDIGULFO (di cui l'imputata ROSCIO Pier Carla Rosaria era rappresentante legale) era presente il germe denominato LISTERIA MONOCYTOGENES. Trattasi di germe patogeno idoneo a provocare nell'uomo malattie gravi, specie in riferimento a particolari categorie di soggetti a rischio, quali donne in stato di gravidanza, i neonati, gli anziani e coloro il cui sistema immunitario è indebolito a causa dell'assunzione di farmaci, o a seguito di una malattia. Consegue che, nel caso in esame, il prodotto alimentare in esame era da considerarsi nocivo ai sensi della L. n. 283 del 1962, art. 5 lett. d), perché la presenza nello stesso del germe LISTERIA MONOCYTOGENES costituiva un pericolo concreto per la salute pubblica Giurisprudenza consolidata, sul punto vedi: Cass. Senz. 3 Sent. n. 976 del 20/01/04 rv 227840; Cass. Sez. 3 Sent. n. 4743 del 18/04/2000.
Nè era necessario - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - individuare la quantità di concentrazione del citato germe patogeno ai fini dell'accertamento della nocività concreta del prodotto alimentare in esame. Invero, il tramezzino al salmone prodotto dalla ditta gestita dalla ROSCIO, era pronto al consumo e destinato alla generalità dei consumatori, senza recare alcuna indicazione; a) che segnalasse l'esclusione del consumo per determinate categorie di persone (lattanti, soggetti debilitati, ecc); b) che segnalasse la necessità di adeguate tecniche di consumo (ad esempio da consumare previa cottura, ecc). Tale carenza di indicazione inerente al consumo, rendeva irrilevante, ai fini della nocività del prodotto, l'accertamento della quantità di concentrazione del citato batterio patogeno poiché la sola presenza del germe LISTERIA MONOCYTEGENESA (a prescindere dalla quantità di concentrazione contenuta nel prodotto de quo) rendeva l'alimento in esame comunque rischioso e pericoloso per la salute di determinate categorie di potenziali consumatori, come sopra precisate). Ancora, l'emanazione del Regolamento CE n. 2073/2005 del 15/11/2005 (di cui alla memoria difensiva del 13/03/07) non contiene modifiche normative rilevanti ai fini della decisione della presente fattispecie. Detto Regolamento CE, in riferimento al germe LISTERIA MONOCYTOGENES, individua vari criteri di sicurezza alimentare (che vanno dall'assenza del germe sino ad un determinato grado di concentrazione), in relazione a diversi parametri, quali la destinazione del prodotto; la "partita" e & conservabilità del prodotto. Orbene nella fattispecie in esame, essendo il prodotto de quo - come già evidenziato sopra - pronto al consumo umano e diretto alla generalità dei consumatori, consegue che era da ritenersi determinante il criterio di sicurezza alimentare costituito dall'assenza del citato agente patogeno nell'alimento in esame. Parimenti vanno disattese le ulteriori censure relative alla sussistenza dell'elemento soggettivo della contravvenzione, L. n. 283 del 1961, ex art. 5 lett. d).
In particolare - per quanto attiene all'assunto difensivo secondo cui la ditta ROSCIO aveva adottato un valido piano di autocontrollo dei prodotti alimentari posti in vendita - lo stesso è infondato. Invero detto piano di autocontrollo non era risultato idoneo, in concreto, ad individuare ed escludere dalla vendita prodotti alimentari (nella specie tramezzini al salmone) contenenti fattori patogeni quale il germe LISTERIA MONOCYTOGENESF.
Per quanto attiene, poi, all'ulteriore assunto difensivo relativo alla nomina di un responsabile del sistema di autocontrollo nella persona di ROSCIO Francesco, va affermato che - tenuto conto della struttura dell'azienda, a conduzione familiare e comunque di non rilevanti dimensioni - permaneva, comunque, nei confronti dell'imputata, quale responsabile dell'azienda medesima, l'obbligo giuridico, ex artt. 40 c.p.,, comma 2, art. 42 c.p., comma 4, di provvedere e vigilare a che l'attività di produzione e confezioni dei prodotti alimentari fosse attuata in conformità alla disciplina normativa vigente nella materia de qua.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da ROSCIO Pier Carla Rosaria, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna A ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2007