Pres. Papa Est. Gentile Imp. Roscio.
Alimenti. Produzione e commercio di sostanze alimentari - In azienda a conduzione familiare - Violazioni della normativa vigente - Responsabile della struttura - Obblighi di vigilanza.
In tema di disciplina della produzione e vendita di prodotti alimentari, sussiste in capo al responsabile di una struttura aziendale di carattere familiare l'onere di impedire che l'attività sia svolta in difformità alla disciplina vigente in materia, configurandosi in difetto una responsabilità ex art. 40, comma secondo, cod. pen..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza
pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 05/04/2007
Dott. CORDOVA
Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N.
1063
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott.
GENTILE Mario - Consigliere - N. 41155/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto
da:
ROSCIO Pier Carla Rosaria, nata il 07/10/1966;
Avverso la Sentenza
Tribunale di Pavia, emessa il 30/06/05;
Visti gli atti, la sentenza
denunziata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere
Dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott.
BAGLIONE Tindari che ha concluso per Annullamento senza rinvio per non aver
commesso il fatto;
Udito il difensore Avv. DALLA VALLE Marco quale sostituto
processuale dell'avv. CORTE Andrea, difensore di fiducia del ricorrente, ROSCIO
Pier Carla Rosaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pavia, con
sentenza emessa il 30/06/05, dichiarava ROSCIO Pier Carla Rosaria colpevole del
reato di cui L. n. 283 del 62, art. 5 lett. d), e la condannava alla pena di
Euro 4000,00, di ammenda.
L'interessata proponeva ricorso per Cassazione,
deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare la
ricorrente esponeva:
1. che nella fattispecie non ricorreva l'elemento
obiettivo del reato de quo, non essendo stata accertata la quantità del batterio
LISTERIA MONOCYTOGENES, presente nel prodotto alimentare de quo (tramezzini al
salmone pronti al consumo); accertamento necessario per individuare in concreto
la nocività del prodotto medesimo;
2. che non ricorreva, altresì, l'elemento
soggettivo del reato contestato, sia perché nell'azienda in esame era previsto
un valido sistema di autocontrollo a campione, per accertare la presenza di
eventuali fattori patogeni sia perché era stato preposto un responsabile addetto
al sistema di autocontrollo dei prodotti alimentari, nella persona di ROSCIO
Francesco, con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità da parte della
titolare dell'azienda, ROSCIO Pier Carla Rosaria.
Tanto dedotto, la
ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La difesa della
ROSCIO con successiva memoria difensiva del 13/03/07, sostanzialmente insisteva
nelle sue richieste, allegando idonea documentazione.
Il P.G. della
Cassazione, nella pubblica udienza del 05/04/07, ha chiesto l'annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è
infondato.
Il Tribunale di Pavia, mediante un procedimento argomentativo
privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente in
ordine a tutti i punti determinanti della decisione. Per contro le censure
dedotte nel ricorso sono infondate e comunque errate in diritto.
In primo
luogo va disatteso l'assunto difensivo secondo cui non ricorreva l'elemento
obiettivo del reato de quo ed ossia la nocività del prodotto alimentare in
esame. Invero risulta accertato che, a seguito delle analisi effettuate dalla
competente ASL, nel tramezzino al salmone, prodotto dalla ditta Gastronomica
ROSCIO srl di VIDIGULFO (di cui l'imputata ROSCIO Pier Carla Rosaria era
rappresentante legale) era presente il germe denominato LISTERIA MONOCYTOGENES.
Trattasi di germe patogeno idoneo a provocare nell'uomo malattie gravi, specie
in riferimento a particolari categorie di soggetti a rischio, quali donne in
stato di gravidanza, i neonati, gli anziani e coloro il cui sistema immunitario
è indebolito a causa dell'assunzione di farmaci, o a seguito di una malattia.
Consegue che, nel caso in esame, il prodotto alimentare in esame era da
considerarsi nocivo ai sensi della L. n. 283 del 1962, art. 5 lett. d), perché
la presenza nello stesso del germe LISTERIA MONOCYTOGENES costituiva un pericolo
concreto per la salute pubblica Giurisprudenza consolidata, sul punto vedi:
Cass. Senz. 3 Sent. n. 976 del 20/01/04 rv 227840; Cass. Sez. 3 Sent. n. 4743
del 18/04/2000.
Nè era necessario - contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente - individuare la quantità di concentrazione del citato germe patogeno
ai fini dell'accertamento della nocività concreta del prodotto alimentare in
esame. Invero, il tramezzino al salmone prodotto dalla ditta gestita dalla
ROSCIO, era pronto al consumo e destinato alla generalità dei consumatori, senza
recare alcuna indicazione; a) che segnalasse l'esclusione del consumo per
determinate categorie di persone (lattanti, soggetti debilitati, ecc); b) che
segnalasse la necessità di adeguate tecniche di consumo (ad esempio da consumare
previa cottura, ecc). Tale carenza di indicazione inerente al consumo, rendeva
irrilevante, ai fini della nocività del prodotto, l'accertamento della quantità
di concentrazione del citato batterio patogeno poiché la sola presenza del germe
LISTERIA MONOCYTEGENESA (a prescindere dalla quantità di concentrazione
contenuta nel prodotto de quo) rendeva l'alimento in esame comunque rischioso e
pericoloso per la salute di determinate categorie di potenziali consumatori,
come sopra precisate). Ancora, l'emanazione del Regolamento CE n. 2073/2005 del
15/11/2005 (di cui alla memoria difensiva del 13/03/07) non contiene modifiche
normative rilevanti ai fini della decisione della presente fattispecie. Detto
Regolamento CE, in riferimento al germe LISTERIA MONOCYTOGENES, individua vari
criteri di sicurezza alimentare (che vanno dall'assenza del germe sino ad un
determinato grado di concentrazione), in relazione a diversi parametri, quali la
destinazione del prodotto; la "partita" e & conservabilità del prodotto.
Orbene nella fattispecie in esame, essendo il prodotto de quo - come già
evidenziato sopra - pronto al consumo umano e diretto alla generalità dei
consumatori, consegue che era da ritenersi determinante il criterio di sicurezza
alimentare costituito dall'assenza del citato agente patogeno nell'alimento in
esame. Parimenti vanno disattese le ulteriori censure relative alla sussistenza
dell'elemento soggettivo della contravvenzione, L. n. 283 del 1961, ex art. 5
lett. d).
In particolare - per quanto attiene all'assunto difensivo secondo
cui la ditta ROSCIO aveva adottato un valido piano di autocontrollo dei prodotti
alimentari posti in vendita - lo stesso è infondato. Invero detto piano di
autocontrollo non era risultato idoneo, in concreto, ad individuare ed escludere
dalla vendita prodotti alimentari (nella specie tramezzini al salmone)
contenenti fattori patogeni quale il germe LISTERIA MONOCYTOGENESF.
Per
quanto attiene, poi, all'ulteriore assunto difensivo relativo alla nomina di un
responsabile del sistema di autocontrollo nella persona di ROSCIO Francesco, va
affermato che - tenuto conto della struttura dell'azienda, a conduzione
familiare e comunque di non rilevanti dimensioni - permaneva, comunque, nei
confronti dell'imputata, quale responsabile dell'azienda medesima, l'obbligo
giuridico, ex artt. 40 c.p.,, comma 2, art. 42 c.p., comma 4, di provvedere e
vigilare a che l'attività di produzione e confezioni dei prodotti alimentari
fosse attuata in conformità alla disciplina normativa vigente nella materia de
qua.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da ROSCIO Pier Carla Rosaria,
con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA
CORTE
Rigetta il ricorso e condanna A ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2007.
Depositato in
Cancelleria il 22 maggio 2007