MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 16 giugno 2010
Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo Approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane
(GU n. 210 del 8-9-2010 - Suppl. Ordinario n.213)
IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione per la protezione
della natura e del mare
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009,
n. 140, denominato «Regolamento sulla riorganizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
Visto le competenze assegnate dal sunnominato decreto del
Presidente della Repubblica alla Direzione generale per la protezione
della natura e del mare, di seguito denominata l'Amministrazione;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la Convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale
delle nazioni unite (IMO) per il controllo e la gestione delle acque
di zavorra e sedimenti delle navi del 13 febbraio 2004, di seguito
denominata Convenzione;
Viste le Linee guida sulla certificazione degli impianti di
trattamento delle acque di zavorra delle navi emanate dall'IMO con la
risoluzione MEPC 174(58) del 10 ottobre 2008;
Viste le Linee guida sulla certificazione degli impianti di
trattamento delle acque di zavorra delle navi che impiegano sostanze
attive emanate dall'IMO con la risoluzione MEPC 169 (57) del 4 aprile
2008;
Considerato che, ai sensi della Convenzione nonche' delle
conseguenti Linee guida vincolanti emanate dall'IMO per la sua
applicazione e implementazione, la certificazione di tipo approvato
per gli impianti di trattamento di acque di zavorra delle navi viene
rilasciata dallo Stato di bandiera o comunque dallo Stato cui
appartiene la ditta costruttrice dell'impianto;
Vista la direttiva 98/8/CE del 16 febbraio 1998 emanata dal
Parlamento europeo che istituisce un quadro normativo in materia di
commercializzazione dei biocidi, al fine di garantire un elevato
livello di tutela della salute umana e dell'ambiente ed il buon
funzionamento del mercato interno;
Visto il decreto legislativo 174 del 25 febbraio 2000 «Attuazione
della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di
biocidi».
Vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996
sull'equipaggiamento marittimo con le modifiche apportate nella
direttiva 2009/26/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre
1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive
96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo» e
successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH);
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Visto il decreto direttoriale prot. DPN-DEC-2009-0000803 del 15
giugno 2009 che istituisce presso la Direzione protezione della
natura del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del
mare un tavolo tecnico, costituito dai rappresentanti dell'ISPRA, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comando generale
delle capitanerie di porto e del Reparto ambientale marino, per la
predisposizione di procedure nazionali per ottenere la certificazione
di conformita' al tipo approvato per un impianto di trattamento delle
acque di zavorra delle navi, per la predisposizione dei relativi
necessari decreti, nonche' per fornire il necessario supporto tecnico
scientifico sulla materia e per seguire le successive attivita'
connesse al rilascio delle certificazioni;
Visto il verbale redatto in data 27 novembre 2009 con cui il tavolo
tecnico ha approvato il testo del presente decreto, trasmesso
all'Amministrazione in data 30 novembre 2009.
Ritenuto necessario procedere alla definizione di procedure
nazionali volte al riconoscimento della conformita' al tipo approvato
di impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi, nonche'
della loro idoneita' tecnica e della ecocompatibilita' dei prodotti
eventualmente utilizzati, come da specifiche Linee guida emanate
dall'IMO, anche allo scopo di non precludere ad aziende nazionali la
possibilita' di entrare nel mercato mondiale degli impianti di
trattamento delle navi;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto definisce le procedure necessarie al
riconoscimento della conformita' al tipo approvato degli impianti di
trattamento delle acque di zavorra delle navi come stabilito dalla
Convenzione e dalle Linee guida sulla certificazione degli impianti
di trattamento delle acque di zavorra delle navi adottate dall'IMO
con la risoluzione MEPC 174 (58) del 10 ottobre 2008 e dalle Linee
guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle acque
di zavorra delle navi che utilizzano sostanze attive, adottata
dall'IMO con la risoluzione MEPC 169 (57) del 4 aprile 2008.
2. I dati da fornire ed i tipi di test da effettuare ai fini del
riconoscimento di idoneita' dell'impianto, con relative specifiche
tecniche e metodi di analisi, sono quelli indicati dalle richiamate
Linee guida relative alla certificazione di impianti di trattamento
di acque di zavorra delle navi e alla certificazione di impianti di
trattamento che usano sostanze attive emanate dall'IMO e sono
riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente decreto e di cui si
fornisce una traduzione non ufficiale in lingua italiana.
Art. 2
1. Le societa' produttrici di impianti di trattamento di acque di
zavorra che intendono ricevere la certificazione di tipo approvato,
devono presentare istanza ad un Organismo notificato (O.N.) che abbia
ricevuto dall'Amministrazione la delega per il rilascio della
suddetta certificazione per conto dello Stato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1999, n. 407 e
successive modifiche. L'O.N. deve eseguire le prove a mare previste
nell'allegato 1 del presente decreto esclusivamente su una nave che
ha in classe.
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate in duplice
copia e devono essere corredate dalla documentazione tecnica prevista
negli allegati al presente decreto redatta in lingua italiana ed
inglese. Una copia dell'istanza e della documentazione, sia in
formato cartaceo sia in formato elettronico, viene inviata
all'Amministrazione a cura dell'O.N.
Art. 3
1. Qualora l'impianto non preveda l'uso di sostanze attive, l'O.N.
verifica che siano state eseguite tutte le prove descritte
nell'allegato 1 del presente decreto, sia a banco che sulla nave. A
seguito dell'esito positivo delle prove, l'O.N. rilascia la
certificazione di tipo approvato, per conto dell'Amministrazione,
provvedendo al contempo ad informarne l'Amministrazione stessa.
2. Qualora l'impianto preveda l'utilizzo di sostanze attive, l'O.N.
emette il certificato di tipo approvato solo dopo che l'IMO avra'
rilasciato il Basic approval (approvazione dell'uso della sostanza in
se') ed il Final approval (approvazione dell'impianto di
trattamento).
3. Per ottenere il Basic approval il produttore prepara la
documentazione secondo l'allegato 2 del presente decreto. L'O.N.
provvede ad inoltrare apposita istanza all'Amministrazione corredata
dalla documentazione relativa all'avvenuta esecuzione dei test e
delle prove di laboratorio previsti dall'allegato 2, redatta secondo
quanto previsto dal GESAMP (Group of Experts on Scientific Aspects of
Marine Environmental Protection dell'ONU) nella Circolare dell'IMO
BWM.2/Circ.13. A seguito di valutazione positiva della documentazione
prodotta, l'Amministrazione provvede ad inoltrare all'IMO l'istanza e
la relativa documentazione per la valutazione da parte del GESAMP ai
fini del rilascio del Basic approval.
4. L'Amministrazione comunica all'O.N. l'avvenuto conseguimento del
Basic approval al fine di consentire l'esecuzione delle prove a mare
previste nell'allegato 1 del presente decreto. A seguito del
completamento delle prove a mare e di valutazione positiva della
documentazione prodotta, l'Amministrazione provvede ad inoltrare
all'IMO l'istanza e la relativa documentazione per il rilascio dal
parte dell'IMO del Final approval dopo valutazione positiva del
GESAMP.
5. L'Amministrazione comunica all'O.N. l'avvenuto conseguimento del
Final approval da parte dell'IMO ai fini del rilascio da parte
dell'O.N. della certificazione di tipo approvato.
6. I test e le prove di laboratorio di cui agli allegati 1 e 2 al
presente decreto, devono essere eseguiti esclusivamente da laboratori
che dimostrino di operare secondo un sistema di qualita' conforme
alla norma ISO/IEC 17025.
7. L'istanza di cui al comma 3 e la documentazione ad essa relativa
vengono esaminate dall'Amministrazione con l'ausilio dell'apposito
tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare con decreto direttoriale prot.
DPN-DEC-2009-0000803 del 15 giugno 2009. Il Tavolo tecnico esprime le
proprie valutazioni entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta
completa di tutta la occorrente documentazione puo' richiedere
attraverso l'O.N. tutti i chiarimenti e le integrazioni alla
documentazione presentata ritenuti necessari. Qualora nel corso
dell'istruttoria si renda necessaria l'acquisizione di chiarimenti
e/o di documentazione integrativa, la richiesta viene fatta
dall'Amministrazione attraverso l'O.N. ed il termine di 60 giorni e'
sospeso fino alla data di ricevimento della suddetta documentazione o
dei richiesti chiarimenti. Una volta determinato il parere favorevole
del Tavolo tecnico, l'Amministrazione invia nel temine di 30 giorni
la documentazione e il parere favorevole all'IMO per l'esame del
GESAMP. In caso di parere negativo l'Amministrazione ne da'
comunicazione al produttore tramite l'O.N. entro lo stesso tempo di
30 giorni.
Art. 4
1. Sono poste a carico della societa' di cui all'art. 2, comma 1,
le spese di missione connesse alla presentazione da parte
dell'Amministrazione dell'istanza di cui al comma 3 dell'art. 3
presso il Gruppo di lavoro sulle acque di zavorra del Comitato per la
protezione dell'ambiente marino (M.E.P.C.) dell'IMO a Londra.
2. Sono altresi' a carico della societa' di cui al comma
precedente, le spese di missione per eventuali sopralluoghi o
verifiche degli impianti di trattamento che si rendessero necessari
sia a terra che a bordo.
Roma, 16 giugno 2010
Il direttore generale
della Direzione per la protezione della natura
e del mare
Cosentino
Il direttore generale
della Direzione generale per il trasporto marittimo
e per le vie d'acqua interne
Puja
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1
(traduzione cortesia)
Risoluzione MEPC.174(58)
Adottata il 10 ottobre 2008
LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI
ZAVORRA (G8)
IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO,
RICHIAMANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sulla Organizzazione
Internazionale Marittima relativamente alle funzioni del Comitato per
la Protezione dell'Ambiente Marino conferitegli al riguardo dalle
convenzioni internazionali per la prevenzione ed il controllo
dell'inquinamento marino,
RICORDANDO ANCHE che la Conferenza Internazionale sulla Gestione
dell'Acqua di Zavorra per le Navi tenutasi nel Febbraio 2004 ha
adottato la Convenzione Internazionale per il Controllo e la Gestione
dell'Acqua di Zavorra e Sedimenti delle Navi, 2004 (Convenzione sulla
Gestione dell'Acqua di Zavorra) insieme a quattro risoluzioni della
Conferenza,
NOTANDO che la regola D-3 dell'Annesso alla Convenzione per la
Gestione dell'Acqua di Zavorra richiede che i sistemi di gestione
dell'acqua di zavorra usati per ottemperare a questa Convenzione
debbano essere approvati dall'Amministrazione, tenendo conto delle
Linee Guida sviluppate dall'Organizzazione,
NOTANDO ANCHE la risoluzione MEPC.125(53) con la quale il Comitato ha
adottato le Linee Guida per l'approvazione dei sistemi di gestione
dell'acqua di zavorra (G8),
NOTANDO INOLTRE che con la risoluzione MEPC.125(53), il Comitato ha
deciso di tenere le Linee Guida (G8) in revisione alla luce
dell'esperienza guadagnata,
AVENDO CONSIDERATO, alla sua cinquantottesima sessione, la
raccomandazione fatta dal Gruppo di Revisione dell'Acqua di Zavorra,
1. ADOTTA le aggiornate Linee Guida per l'approvazione dei sistemi di
gestione dell'acqua di zavorra (G8), come riportato nell'Annesso a
questa risoluzione;
2. INVITA gli Stati Membri a dare dovuta considerazione alle
aggiornate Linee Guida (G8) durante l'approvazione di tipo dei
sistemi di gestione dell'acqua di zavorra;
3. CONCORDA di tenere le aggiornate Linee Guida (G8) in revisione
alla luce dell'esperienza guadagnata;
4. SOLLECITA gli Stati Membri a portare le sopra citate Linee Guida
all'attenzione dei fabbricanti di sistemi di gestione dell'acqua di
zavorra ed altre parti interessate allo scopo di incoraggiarne il suo
uso; e
5. REVOCA le Linee Guida adottate dalla risoluzione MEPC.125(53).
ANNESSO
LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI
ZAVORRA (G8)
Indice
1. INTRODUZIONE
Generale
Obiettivo e scopo
Applicabilita'
Riepilogo dei requisiti
2. CONTESTO
3. DEFINIZIONI
4. SPECIFICHE TECNICHE
Sistemi di gestione dell'acqua di zavorra
Dispositivi di trattamento dell'acqua di zavorra
Dispositivi di controllo e monitoraggio
5. REQUISITI DELLA DOCUMENTAZIONE TIPICA PER IL PROCESSO DI
APPROVAZIONE
6. PROCEDURE DI APPROVAZIONE E CERTIFICAZIONE
7. REQUISITI DI INSTALLAZIONE
Attrezzature di campionamento
8. PROCEDURE DI VISITA DURANTE L' INSTALLAZIONE E LA CONSEGNA
ANNESSO
PARTE 1- SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL
SISTEMA PRIMA DELLE PROVE
PARTE 2- SPECIFICHE DELLE PROVE E DELLA FUNZIONALITA' PER
L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA
PARTE 3- SPECIFICA PER LE PROVE AMBIENTALI PER L'APPROVAZIONE DEI
SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA
PARTE 4- METODI DI ANALISI DEI CAMPIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTITUENTI BIOLOGICI NELL'ACQUA DI ZAVORRA
Appendice- CERTIFICATO DI TIPO APPROVATO DEL SISTEMA DI GESTIONE
DELL'ACQUA DI ZAVORRA
LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI
ZAVORRA (G8)
1. INTRODUZIONE
Generalita'
1.1 Queste Linee Guida per l'approvazione dei sistemi di gestione
dell'acqua di zavorra sono principalmente destinate alle
Amministrazioni, od ai loro enti designati, al fine di valutare se i
sistemi di gestione dell'acqua di zavorra rispondono agli standard
come disposto nella regola D-2 della "Convenzione Internazionale per
il Controllo e la Gestione dell'Acqua di Zavorra e Sedimenti delle
Navi", da qui in poi richiamata come la "Convenzione". Inoltre,
questo documento puo' essere utilizzato dai fabbricanti e dagli
armatori come guida per la procedura di valutazione cui sara'
soggetto il dispositivo e per i requisiti stabiliti per i sistemi di
gestione dell'acqua di zavorra. Queste Linee Guida dovrebbero essere
applicate in modo oggettivo, coerente e trasparente e la loro
applicazione dovrebbe essere valutata periodicamente
dall'Organizzazione.
1.2 Gli articoli e le regole richiamate in queste Linee Guida sono
quelle contenute nella Convenzione.
1.3 Le Linee Guida includono i requisiti generali relativi al
progetto e la costruzione, le procedure tecniche per la valutazione e
la procedura per l'emissione del Certificato di Tipo Approvato del
sistema di gestione dell'acqua di zavorra.
1.4 Queste Linee Guida sono destinate a rientrare all'interno della
struttura complessiva per valutare le prestazioni dei sistemi che
include la valutazione sperimentale, a bordo, dei sistemi prototipo
in accordo con le disposizioni della regola D-4, l'approvazione dei
sistemi di gestione dell'acqua di zavorra e dei sistemi associati che
rispondono pienamente ai requisiti della Convenzione, ed i
campionamenti effettuati dai Port State Control in conformita' con le
disposizioni dell'articolo 9 della Convenzione.
1.5 I requisiti della regola D-3 impongono che i sistemi di gestione
dell'acqua di zavorra, usati per ottemperare alla Convenzione,
debbano essere approvati dall'Amministrazione, tenendo conto di
queste Linee Guida. In aggiunta a detta approvazione del sistema di
gestione dell'acqua di zavorra, come sottolineato nella regola A-2 e
nella regola B-3, la Convenzione richiede che gli scarichi dell'acqua
di zavorra dalla nave debbano soddisfare gli standard di prestazione
della regola D-2 su base continua. L'approvazione di un sistema e'
finalizzata ad eliminare i sistemi di gestione che non fossero in
grado di soddisfare gli standard prescritti nella regola D-2 della
Convenzione. L'approvazione di un sistema, comunque, non assicura che
un dato sistema operera' su tutte le navi o in tutte le situazioni.
Per soddisfare la Convenzione, uno scarico deve ottemperare allo
standard D-2 per tutta la vita della nave.
1.6 Il funzionamento dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra
non dovrebbe compromettere la salute e la sicurezza del personale e
la sicurezza della nave, ne' dovrebbe comportare alcun danno
inaccettabile per l'ambiente o per la salute pubblica.
1.7 Si richiede che i sistemi di gestione dell'acqua di zavorra
rispondano agli standard della regola D-2 ed alle condizioni
stabilite nella regola D-3 della Convenzione. Queste linee Guida
servono a valutare la sicurezza, l'accettabilita' ambientale, la
fattibilita' e l'efficacia biologica dei sistemi progettati per
soddisfare i succitati standard e condizioni. L'analisi
costi-benefici del dispositivo di tipo approvato sara' usata nel
determinare la necessita' di una revisione di queste Linee Guida.
1.8 Queste Linee Guida contengono raccomandazioni relative al
progetto, all'installazione, alle prestazioni, all'accettabilita'
ambientale del test ed all'approvazione dei sistemi di gestione
dell'acqua di zavorra.
1.9 Per una sua coerente nella sua applicazione, la procedura di
approvazione richiede che sia sviluppato ed applicato una procedura
uniforme di prova, di analisi dei campioni, e di valutazione dei
risultati. Queste Linee Guida dovrebbero essere applicate in modo
oggettivo, coerente e trasparente; e la loro adeguatezza dovrebbe
essere periodicamente valutata ed aggiornata, a seconda dei casi,
dall'Organizzazione. Le nuove versioni di queste Linee Guida
dovrebbero essere debitamente circolate dall'Organizzazione. Dovuta
considerazione dovrebbe essere data alla fattibilita' dei sistemi di
gestione dell'acqua di zavorra.
Obiettivo e scopo
1.10 L'obiettivo di queste Linee Guida e' di assicurare una corretta
ed uniforme applicazione degli standard contenuti nella Convenzione.
Tali linee guida devono essere aggiornate non appena lo stato della
conoscenza della tecnologia lo possano richiedere.
1.11 Gli scopi di queste Linee Guida sono:
.1 definire i requisiti di prova e di prestazione per
l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra;
.2 assistere le Amministrazioni nel stabilire appropriati
parametri progettuali, costruttivi ed operativi, necessari per
l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra;
.3 fornire un'interpretazione ed un'applicazione uniformi dei
requisiti della regola D-3
.4 fornire una guida alle Amministrazioni, ai costruttori dei
dispositivi ed agli armatori per accertare l'idoneita' di un
dispositivo a soddisfare i requisiti della Convenzione e dell'
accettabilita' ambientale dell'acqua trattata; e
.5 assicurare che i sistemi di gestione dell'acqua di zavorra
approvati dalle Amministrazioni siano capaci di ottemperare allo
standard della regola D-2 nelle valutazioni a terra ed a bordo e non
siano causa di inaccettabili danni alla nave, all'equipaggio,
all'ambiente o alla salute pubblica.
Applicabilita'
1.12 Queste Linee Guida si applicano nell'approvazione dei sistemi di
gestione dell'acqua di zavorra in accordo con la Convenzione.
1.13 Queste Linee Guida si applicano ai sistemi di gestione
dell'acqua di zavorra destinati ad essere installati a bordo di tutte
le navi per le quali e' richiesto di soddisfare la regola D-2.
Riepilogo dei requisiti
1.14 I requisiti di approvazione a terra e a bordo per i sistemi di
gestione dell'acqua di zavorra specificati in queste linee guida sono
riassunti di seguito.
1.15 11 fabbricante dell'apparecchiatura dovrebbe sottomettere le
informazioni riguardanti il progetto, la costruzione, la messa in
funzione ed il funzionamento del sistema di gestione dell'acqua di
zavorra in accordo con la Parte 1 dell'annesso. Queste informazioni
dovrebbero essere la base per una prima valutazione di idoneita' da
parte dell'Amministrazione.
1.16 11 sistema di gestione dell'acqua di zavorra dovrebbe essere
sottoposto a prova, per l'approvazione di tipo, in conformita' con le
procedure descritte nelle Parti 2 e 3 dell'annesso.
1.17 Il corretto soddisfacimento dei requisiti e delle procedure per
il Tipo Approvato, come sottolineato nelle Parti 2 e 3 dell'annesso,
dovrebbe portare all'emissione da parte dell'Amministrazione del
Certificato di Tipo Approvato.
1.18 Quando un sistema di gestione dell'acqua di zavorra di Tipo
Approvato e' installato a bordo, deve essere sottoposto a visita
iniziale in accordo con la sezione 8.
2. CONTESTO
2.1 I requisiti della Convenzione relativi all'approvazione dei
sistemi di gestione dell'acqua di zavorra usati dalle navi sono
esposti nella regola D-3.
2.2 La regola D-2 stabilisce che le navi che soddisfano i requisiti
della Convenzione ottemperando agli standard di prestazione
dell'acqua di zavorra devono scaricare:
.1 meno di 10 organismi vitali, la cui dimensione minima e'
maggiori od uguale a 50 micrometri, per metro cubo;
.2 meno di 10 organismi vitali, la cui dimensione minima e'
inferiori a 50 micrometri e maggiore od uguale a 10 micrometri, per
millilitro,; e
.3 meno delle seguenti concentrazioni di microbi indicatori,
come standard di salute per l'uomo:
.1 tossigenico Vibri cholerae (serotipi 01 e 0139) con
meno di un'unita' formante colonia (cfu) per 100 millilitri o meno di
1 cfu per 1 grammo (peso netto) di campioni di zooplaneton;
.2 Escherichia coli meno di 250 cfu per 100 millilitri; e
.3 Enterococci intestinale meno di 100 cfu per 100
millilitri.
3. DEFINZIONI
Ai fini di queste Linee Guida:
3.1 Sostanza Attiva significa una sostanza o un organismo, inclusi un
virus o un fungo che ha un'azione generale o specifica su o contro
gli organismi acquatici dannosi o patogeni.
3.2 Sistema di Gestione dell'Acqua di Zavorra (BWMS) significa
qualunque sistema che tratta l'acqua di zavorra soddisfacendo od
eccedendo i requisiti standard dell'acqua di zavorra nella regola
D-2. Il BWMS include il dispositivo di trattamento dell'acqua di
zavorra, tutti i dispositivi di controllo associati, il dispositivo
di monitoraggio e gli impianti di campionamento.
3.3 II Piano di Gestione dell'Acqua di Zavorra e' il documento,
richiamato nella regola B1 della Convenzione, che descrive il
processo di gestione dell'acqua di zavorra e le procedure
implementate a bordo delle singole navi.
3.4 Dispositivo di Trattamento dell'Acqua di Zavorra significa il
dispositivo che meccanicamente, fisicamente, chimicamente o
biologicamente effettua il trattamento, sia singolarmente che in
combinazione, al fine di rimuovere, rendere innocui od evitare
l'ingresso o lo scarico di organismi acquatici dannosi e patogeni
all'interno dell'acqua di zavorra e dei sedimenti. Il dispositivo di
trattamento puo' operare all'ingresso o allo scarico dell'acqua di
zavorra, durante il viaggio, o combinatamente.
3.5 L'Apparecchiatura di Comando si riferisce all'apparecchiatura
installata, richiesta per far funzionare e comandare il dispositivo
di trattamento dell'acqua di zavorra.
3.6 La Convenzione significa la Convenzione Internazionale per il
Controllo e la Gestione dell'Acqua di Zavorra e Sedimenti delle Navi.
3.7 L'Apparecchiatura di Controllo si riferisce all'apparecchiatura
installata per controllare l'efficacia del funzionamento del
dispositivo di trattamento dell'acqua di zavorra.
3.8 L'impianto di campionamento e' il mezzo impiegato per il
campionamento delle acque di zavorra trattate e non trattate come
richiesto da queste Linee Guida e dalle "Linee Guida per il
campionamento dell'acqua di zavorra (G2)" sviluppate
dall'Organizzazione.
3.9 Prova a bordo e' una prova in scala reale di' un BWMS completo,
effettuata a bordo di una nave in accordo con la Parte 2 dell'annesso
di queste Linee Guida, per confermare che il sistema soddisfa gli
standard stabiliti nella regola D-2 della Convenzione.
3.10 Capacita' Nominale di Trattamento (TRC) e' la massima capacita'
continuativa, espressa in metri cubi per ora, per la quale BWMS ha
ottenuto l'approvazione di tipo. La Capacita' nominale di trattamento
precisa la quantita' di acqua di zavorra che puo' essere trattata
nell'unita' di tempo dal BWMS per soddisfare lo standard della regola
D-2 della Convenzione.
3.11 Prova a terra e' una prova del BWMS condotta in laboratorio,
presso il fabbricante o in un impianto pilota ed include una chiatta
od una nave di prova, ancorata, in accordo con le Parti 2 e 3
dell'annesso di queste Linee Guida, per confermare che il BWMS e'
conforme agli standard stabiliti nella regola D-2 della Convenzione.
3.12 Organismi vitali sono organismi e qualsiasi stadio di vita
vivente
4. SPECIFICHE TECNICHE
4.1 Questa sezione descrive in dettaglio i requisiti tecnici generali
che un BWMS dovrebbe soddisfare per ottenere l'Approvazione di Tipo.
Sistemi di gestione dell'acqua di zavorra
4.2 I1 BWMS non dovrebbe contenere o usare sostanze di natura
pericolosa, a meno che, al fine di mitigare i rischi introdotti in
questo modo, non siano fornite adeguate sistemazioni per
l'immagazzinamento, l'applicazione, la mitigazione, e la gestione
sicura, accettabili dall'Amministrazione.
4.3 In caso di qualsiasi avaria che comprometta il corretto
funzionamento del BWMS, dovrebbero essere dati allarmi acustici ed
ottici in tutte le posizioni da cui vengono controllate le operazioni
dell'acqua di zavorra.
4.4 Tutte le parti operanti del BWMS che sono soggette ad usura o
danneggiamento dovrebbero essere facilmente accessibili per la
manutenzione. La manutenzione di' routine del BWMS e le procedure di
ricerca e riparazione del guasto dovrebbero essere chiaramente
definite dal fabbricante nel manuale di funzionamento e manutenzione.
Tutte le manutenzioni e le riparazioni dovrebbero essere annotate.
4.5 Per evitare interferenze con il BWMS, dovrebbe essere soddisfatto
quanto segue:
.1 ogni accesso al BWMS al di la di quanto richiesto nel
paragrafo 4.4, dovrebbe richiedere la rottura di un sigillo;
.2 se applicabile, il BWMS dovrebbe essere costruito in modo
che venga sempre attivato un allarme visivo ogni qualvolta il BWMS e'
in fase di pulizia, calibrazione o riparazione, e questi eventi
dovrebbero essere registrati dal Dispositivo di Controllo;
.3 dovrebbero essere installati idonei dispositivi di by-pass
per proteggere la sicurezza della nave e del personale in caso di
emergenza; e
.4 qualsiasi impiego dei dispositivi di sorpasso del BWMS dovrebbe
attivare un allarme, e la condizione di sorpasso dovrebbe essere
registrata dal Dispositivo di Controllo.
4.6 Dovrebbero essere installati dispositivi per controllare, durante
le visite di rinnovo e secondo le istruzioni del fabbricante, le
prestazioni dei componenti del BWMS che effettuano le misurazioni.
Dovrebbe essere tenuto a bordo il certificato di calibrazione,
attestante la data dell'ultima calibrazione, ai fini ispettivi. I
controlli di accuratezza dovrebbero essere effettuati solo dal
fabbricante o dalle persone autorizzate dal fabbricante.
Dispositivo di trattamento dell'acqua di zavorra
4.7 I1 dispositivo di trattamento dell'acqua di zavorra dovrebbe
essere robusto ed adatto per operare nell'ambiente di bordo, dovrebbe
essere progettato e costruito adeguatamente per il servizio per il
quale e' stato destinato e dovrebbe essere installato e protetto in
modo tale da ridurre al minimo qualsiasi pericolo alle persone a
bordo, in particolare per quanto riguarda le superfici calde ed altri
rischi. Il progetto dovrebbe tenere conto dei materiali usati nella
costruzione, lo scopo per il quale il dispositivo e' destinato, le
condizioni operative cui e' soggetto e le condizioni ambientali a
bordo.
4.8 H dispositivo di trattamento dell'acqua di zavorra dovrebbe
essere provvisto di semplici ed efficaci sistemi per il suo comando e
controllo. Dovrebbe essere provvisto di un sistema di comando tale
che i sistemi necessari per il corretto funzionamento del dispositivo
di trattamento dell'acqua di zavorra siano gestiti attraverso i
necessari sistemi automatici.
4.9 Nel caso in cui il dispositivo per il trattamento dell'acqua di
zavorra sia installato in luoghi dove e' possibile che siano presenti
atmosfere infiammabili, questo dovrebbe soddisfare le relative regole
di sicurezza per tali spazi. Qualsiasi dispositivo elettrico che fa
parte del BWMS dovrebbe essere installato in una zona non pericolosa,
o dovrebbe essere certificato dall'Amministrazione come sicuro per
l'uso in zona pericolosa. Ogni parte in movimento, che e' collocata
in una zona pericolosa, dovrebbe essere sistemata in modo tale da
evitare la formazione di elettricita' statica.
Dispositivi di comando e controllo
4.10 11 BWMS dovrebbe comprendere il dispositivo di comando che
controlla automaticamente e regola i dosaggi o le intensita'
necessari al trattamento od altri aspetti del BWMS della nave, che
sebbene non abbiano effetti diretti sull'efficacia del trattamento,
sono tuttavia richiesti per una corretta gestione del trattamento.
4.11 11 dispositivo di comando dovrebbe comprendere una funzione
continua di autocontrollo durante il periodo nel quale il BWMS e' in
funzione.
4.12 Il dispositivo di controllo dovrebbe registrare il corretto
funzionamento o il guasto del BWMS.
4.13 Per facilitare la conformita' con la regola B-2, il dispositivo
di comando dovrebbe inoltre essere in grado di conservare i dati per
almeno 24 mesi, e dovrebbe essere in grado di mostrarne o stamparne
la registrazione per le visite ufficiali, come richiesto. Nel caso in
cui il dispositivo di comando sia sostituito, dovrebbero essere
forniti gli strumenti per assicurare che i dati registrati prima
della sostituzione restino disponibili a bordo per 24 mesi.
4.14 Si raccomanda che siano installati a bordo della nave strumenti
semplici per verificare, in caso di deriva degli strumenti di misura
che fanno parte del sistema di comando, la ripetitivita' dei
dispositivi del sistema di comando, e l'abilita' di azzerare gli
strumenti del dispositivo di comando.
5. REQUISITI DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL PROCESSO DI
APPROVAZIONE
5.1 La documentazione sottomessa per l'approvazione dovrebbe
includere almeno:
.1 una descrizione del BWMS. La descrizione dovrebbe includere
uno schema degli impianti di pompe e tubolature tipici o richiesti, e
dei dispositivi di campionamento, identificando gli scarichi
operativi dell'acqua di zavorra trattata e di ogni flusso di rifiuti,
come appropriato e necessario. Possono essere fatte considerazioni
particolari per installazioni destinate a navi che hanno impianti
inusuali di pompe e tubolature.
.2 i manuali del dispositivo, fornito dai fabbricanti,
contenente i dettagli dei componenti principali del BWMS ed il loro
funzionamento e manutenzione;
.3 il manuale operativo e tecnico generico per il l'intero
BWMS. Questo manuale dovrebbe coprire le sistemazioni, il
funzionamento e la manutenzione del BWMS nella sua globalita' e
dovrebbe specificamente descrivere le parti del BWMS che non sono
coperte dai manuali del dispositivo del fabbricante;
.4 la sezione operativa del manuale che include le normali
procedure operative e le procedure per la discarica di acqua non
trattata in caso di malfunzionamento del dispositivo di trattamento
dell'acqua di zavorra, le procedure di manutenzione, e le azioni di
emergenza necessarie per la messa in sicurezza la nave;
.5 dovrebbero essere previsti metodi per il condizionamento
dell'acqua trattata prima della discarica, e la valutazione
dell'acqua scaricata dovrebbe includere una descrizione dell'effetto
del trattamento sull'acqua di zavorra della nave, in particolare per
quanto riguarda la natura di qualsiasi residuo del trattamento e
sottoprodotti e l'adeguatezza dell'acqua per la discarica nelle acque
costiere. Inoltre dovrebbe essere fornita una descrizione di ogni
azione necessaria per controllare e, se necessario, "condizionare"
l'acqua trattata prima della discarica al fine di soddisfare le norme
applicabili di qualita' dell'acqua; la documentazione dovrebbe
includere i risultati delle prove di tossicita' dell'acqua trattata,
se puo' ragionevolmente concludersi che il processo di trattamento
dell'acqua potrebbe determinare dei cambiamenti nella composizione
chimica dell'acqua trattata che possono determinare effetti negativi
sulle acque riceventi a seguito della discarica. Le prove di
tossicita' dovrebbero includere le valutazioni degli effetti sulla
tossicita' del tempo di tenuta successivo al trattamento, e della
diluizione. Le prove di tossicita' dell'acqua trattata dovrebbe
essere effettuate in accordo ai paragrafi dal 5.2.3 al 5.2.7 della
Procedura per l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di
zavorra che fanno uso di Sostanze Attive (G9), come modificata,
(risoluzione MEPC.169(57));
.6 una descrizione dei flussi collaterali del BWMS (e.g.
materiale filtrato, concentrato centrifugato, rifiuti o residui
chimici) che include una descrizione delle azioni pianificate per
gestire in modo appropriato e smaltire tali rifiuti;
.7 una sezione tecnica del manuale che include informazioni
adeguate (descrizione e schemi a blocchi del sistema di controllo e
schemi degli impianti elettrici/elettronici) per consentire la
localizzazione del guasto. Questa sezione dovrebbe includere le
istruzioni per mantenere la registrazione della manutenzione;
.8 una specifica tecnica dell'installazione che definisce,
inter alia, i requisiti per il posizionamento ed il montaggio dei
componenti, le sistemazioni per il mantenimento dell'integrita' della
separazione tra gli spazi sicuri e quelli pericolosi e le
sistemazioni delle tubature di campionamento; e
.9 una procedura consigliata di prova e di controllo specifica
per il BWMS. Questa procedura dovrebbe specificare tutti i controlli
da effettuare durante la prova funzionale dall'installatore e
dovrebbe fornire la guida per l'ispettore quando effettua la visita
del BWMS a bordo e confermare che l'installazione rispecchia i
criteri di installazione specifici del fabbricante.
6. PROCEDURE DI APPROVAZIONE E CERTIFICAZIONE
6.1 Un BWMS che soddisfa sotto ogni aspetto i requisiti di queste
Linee Guida puo' essere approvato dall'Amministrazione per essere
installato a bordo delle navi. L'approvazione dovrebbe consistere in
un Certificato di Tipo Approvato del BWMS, che specifica i
particolari principali dell'apparecchiatura e ogni limite di impiego
necessario per assicurare le sue corrette prestazioni. Tale
certificato dovrebbe essere emesso nel formato riportato
nell'appendice 1. Una copia del Certificato di Tipo Approvato del
BWMS dovrebbe essere sempre tenuta a bordo delle navi sulle quali e'
installato il sistema approvato.
6.2 Il Certificato di Tipo Approvato del BWMS dovrebbe essere emesso
per l'applicazione specifica per cui BWMS viene approvato, e.g., per
determinate capacita' dell'acqua di zavorra, portate, regimi di
salinita' o temperatura, o altre condizioni o circostanze limitanti,
a seconda dei casi.
6.3 Il Certificato di Tipo Approvato del BWMS dovrebbe essere emesso
dall'Amministrazione sulla base della soddisfacente conformita' con
tutti i requisiti delle prove descritti nelle Parti 2,3 e 4
dell'annesso.
6.4 Un'Amministrazione puo' emettere il Certificato di Tipo Approvato
del BWMS sulla base di prove dedicate o di prove gia' effettuate
sotto la supervisione di un'altra Amministrazione.
6.5 Il Certificato di Tipo Approvato del BWMS dovrebbe:
.1 identificare il tipo ed il modello del BWMS al quale si
applica e identificare i disegni di assemblaggio del sistema,
debitamente datati;
.2 identificare i disegni pertinenti che devono contenere i
numeri della specifica del modello o dettagli identificativi
equivalenti;
.3 includere un riferimento al protocollo completo di prova di
funzionalita' sul quale e' basato, ed essere accompagnato da una
copia dei risultati delle prove iniziali; e
.4 identificare se e' stato rilasciato dall'Amministrazione
sulla base del Certificato di Tipo Approvato precedentemente emesso
da un'altra Amministrazione. Tale certificato dovrebbe identificare
l'Amministrazione che ha effettuato le prove sul BWMS, e la copia dei
risultati delle prove iniziali dovrebbe essere allegata al
Certificato di Tipo Approvato del BWMS.
6.6 Un BWMS approvato Ria' un Will n i strai i puo' essere di Tipo
Approvato da altre Amministrazioni per l'impiego sulle loro navi. Nel
caso in cui un sistema approvato da uno Stato non ottenga il Tipo
Approvato in un altro stato, allora i due stati interessati
dovrebbero consultarsi al fine di raggihngere un accordo mutualmente
accettabile.
7. REQUISITI DI INSTALLAZIONE
Impianti di campionamento
7.1 Il BWMS dovrebbe essere provvisto di sistemazioni di prelievo
campioni posizionate in modo tale da raccogliere campioni
rappresentativi dell'acqua di zavorra della nave.
7.2 Le sistemazioni di prelievo campioni dovrebbero in ogni caso
essere posizionate all'ingresso del BWMS, prima dei punti di
discarica, ed in ogni altro punto necessario per il campionamento al
fine di accertare il corretto funzionamento del sistema come puo'
essere stabilito dall'Amministrazione.
8. PROCEDURE DI VISITA DI INSTALLAZIONE E DI MESSA IN SERVIZIO
8.1 Verificare che la seguente documentazione sia a bordo nei formati
idonei:
.1 una copia del Certificato di Tipo Approvato del BWMS:
.2 la dichiarazione da parte dell'Amministrazione, o da parte
di un laboratorio autorizzato dall'Amministrazione, che confermi che
i componenti elettrici ed elettronici del BWMS sono stati sottoposti
alle prove di tipo in accordo con le specifiche per le prove
ambientale contenute nella Parte 3 dell'annesso;
.3 i manuali della apparecchiatura per i componenti principali
del BWMS;
.4 il manuale operativo e tecnico per il BWMS specifico della
nave, approvato dall'Amministrazione, contenente la descrizione
tecnica del BWMS, le procedure operative e di manutenzione, e le
procedure di backup nel caso di malfunzionamento
dell'apparecchiatura;
.5 le specifiche di installazione;
.6 le procedure di messa in servizio; e
.7 le procedure di taratura iniziale.
8.2 Verificare che:
.1 l'installazione del BWMS e' stata effettuata in accordo con
le specifiche tecniche di installazione di cui al paragrafo 8.1.5;
.2 il BWMS e' conforme al Certificato di Tipo Approvato del
BWMS emesso dall'Amministrazione o da un suo rappresentante;
.3 l'installazione del BWMS completo e' stata effettuata in
accordo con le specifiche del fabbricante per il sistema;
.4 ogni ingresso e uscita operativa e' posizionata in accordo a
quanto indicato sul disegno dell'impianto di pompe e tubolature;
.5 l'esecuzione dell'installazione e' soddisfacente e, in
particolare, che ogni attraversamento delle paratie od
attraversamento del sistema di tubazioni dell'acqua di zavorra e' in
accordo con gli standard approvati; e
.6 il dispositivo di comando e controllo funzioni
correttamente.
ANNESSO
Questo annesso fornisce le specifiche dettagliate delle prove e delle
prestazioni per un BWMS e contiene:
PARTE 1- SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL
SISTEMA PRIMA DELLE PROVE
PARTE 2- SPECIFICHE DELLE PROVE E DELLA FUNZIONALITA' PER
L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA
PARTE 3- SPECIFICA PER LE PROVE AMBIENTALI PER L'APPROVAZIONE DEI
SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA
PARTE 4- METODI DI ANALISI DEI CAMPIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTITUENTI BIOLOGICI NELL'ACQUA DI ZAVORRA
PARTE 1- SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL
SISTEMA PRIMA DELLE PROVE
1.1 Dovrebbe essere preparata e sottomessa dall'Amministrazione una
documentazione adeguata, come parte del processo di approvazione ben
prima delle prove di approvazione del BMWS. L'approvazione della
documentazione sottomessa dovrebbe essere un pre-requisito per
effettuare le prove di approvazione da parte di organismo
indipendente.
Generalita'
1.2 La documentazione dovrebbe essere fornita dal
fabbricante/progettista per due scopi principali: valutare se il BWMS
e' pronto per l'effettuazione delle prove di approvazione, e valutare
i requisiti e le procedure di prova proposti dal fabbricante
Valutazione della prontezza
1.3 La valutazione della prontezza dovrebbe esaminare il progetto e
la costruzione del BWMS per determinare se ci sono problemi rilevanti
che possono limitare la capacita' del BWMS di gestire l'acqua di
zavorra come proposto dal fabbricante, o di operare in sicurezza, a
bordo delle navi. Quest'ultima preoccupazione dovrebbe anche
considerare i potenziali impatti a lungo termine per la sicurezza
dell'equipaggio e della nave a causa degli effetti del BWMS sulla
corrosione nel sistema dell'acqua di zavorra e negli altri spazi, in
aggiunta agli aspetti di base relativi alla salute ed alla sicurezza
dell'equipaggio, alle interazioni con i sistema della nave e con il
carico, ed agli effetti ambientali potenzialmente avversi.
1.4 La valutazione dovrebbe anche considerare fino a che punto il
fabbricante/progettista, durante la ricerca e la fase di sviluppo, ha
accertato la funzionalita' e l'affidabilita' del sistema nelle
condizioni di funzionamento a bordo e dovrebbero includere un
rapporto dei risultati di queste prove.
Valutazione delle proposte di prova
1.5 La valutazione della proposta di prova dovrebbe esaminare tutti i
requisiti e le procedure stabiliti dal fabbricante per
l'installazione, la taratura, ed il funzionamento (inclusi i
requisiti di manutenzione) del BWMS durante una prova. Questa
valutazione dovrebbe aiutare l'organismo di prova ad identificare i
potenziali problemi sulla salute e sulla sicurezza dell'ambiente, gli
inusuali requisiti di funzionamento (lavoro o materiali) e qualsiasi
aspetto relativo allo smaltimento di sottoprodotti di trattamento od
i flussi di rifiuti.
Documentazione
1.6 La documentazione da sottomettere dovrebbe includere almeno:
.1 Manuale tecnico - La descrizione tecnica dovrebbe includere:
- le specifiche del prodotto;
- la descrizione del processo;
- le istruzioni di funzionamento;
- i dettagli (inclusi i Certificati dove appropriato) dei
componenti principali e dei materiali usati
- le limitazioni del sistema; e
- le procedure di manutenzione di routine e le procedure di
ricerca e riparazione del guasto.
.2 Disegni del BWMS - Gli schemi del sistema di pompe e di tubature,
gli schemi elettrici/elettronici, che dovrebbero includere gli schemi
relativi a qualsiasi flusso di rifiuti ed i punti di presa di
campioni;
.3 Legame con il Piano di Gestione dell'Acqua di Zavorra - Le
informazioni relative alle caratteristiche ed alle sistemazioni del
sistema nel quale esso deve essere installato cosi' come le
caratteristiche delle navi (dimensioni, tipo ed operativita') alle
quali il sistema e' destinato. Queste informazioni possono
successivamente rappresentare il legame tra il sistema e il piano di
gestione dell'acqua di zavorra; e
.4 Impatti sull'ambiente e sulla salute pubblica - I potenziali
rischi per l'ambiente dovrebbero essere identificati e documentati
sulla base di studi ambientali condotti nella misura necessaria ad
assicurare che non vi sia nessun effetto dannoso. Nel caso di sistemi
di gestione dell'acqua di zavorra che fanno uso di Sostanze Attive o
Preparazioni contenenti una o piu' Sostanze Attive, dovrebbe essere
seguita la "Procedura per l'approvazione di sistemi di gestione che
fanno uso di Sostanze Attive (G9)", come modificata. Il sistema
dovrebbe quindi assicurare che il dosaggio delle Sostanze Attive e la
massima concentrazione ammissibile di discarica siano sempre
mantenuti secondo i criteri approvati. La documentazione dovrebbe
includere i risultati delle prove di tossicita' dell'acqua trattata
come descritto nel paragrafo 5.1.5 di queste Linee Guida nel caso di
sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che non facciano uso di
Sostanze Attive o Preparazioni, ma per i quali e' ragionevole pensare
che avvengano dei cambiamenti nella composizione chimica dell'acqua
trattata tali da determinare effetti negativi sulle acque ricevente,
a seguito della discarica.
1.7 La documentazione puo' includere informazioni specifiche relative
alla preparazione della prova da usare per la prova a terra secondo
queste Linee Guida. Tali informazioni dovrebbero includere il
campionamento necessario per assicurare un corretto funzionamento e
ogni altra informazione rilevante necessaria per assicurare una
corretta valutazione dell'efficienza e gli effetti del dispositivo.
Le informazioni fornite dovrebbero anche trattare la conformita'
generale con gli applicabili standards ambientali, di salute e di
sicurezza, durante l'effettuazione delle prove di Tipo Approvato.
PARTE 2- SPECIFICHE DELLE PROVE E DELLA FUNZIONALITA' PER
L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA
L'Amministrazione decide la sequenza delle prove a terra e a bordo.
2.1 Procedure di Garanzia di Qualita' e Controllo di Qualita'
2.1.1 L'ente certificatore che conduce le prove dovrebbe aver
introdotto appropriate misure di controllo della qualita' in accordo
con gli standard internazionali riconosciuti accettabili
dall'Amministrazione.
2.1.2 La procedura delle prove di approvazione dovrebbe contenere un
programma di garanzia/controllo qualita', che consiste in:
.1 Sia un Piano di Gestione della Qualita' (QMP) che un Piano
di Progetto di Assicurazione della Qualita' (QAPP). Guide per la
preparazione di questi piani, assieme con altre documenti guida ed
altre informazioni generali sul controllo della qualita' sono rese
disponibili dalle appropriate organizzazioni internazionali'4'.
.2 I1 QMP tratta la struttura di gestione di controllo della
qualita' e le politiche dell'ente di prova (inclusi i subfornitori ed
i laboratori esterni).
.3 11 QAPP e' un documento tecnico specifico di progetto che
riflette le specificita' del BWMS da sottoporre a prova, l'impianto
di prova e le altre condizioni che influenzano il progetto attuale e
l'implementazione delle sperimentazioni richieste.
2.2 Prove a bordo
2.2.1 Un ciclo di prove a bordo include:
.1 l'imbarco dell'acqua di zavorra sulla nave;
.2 lo stoccaggio dell'acqua di zavorra sulla nave;
.3 il trattamento dell'acqua di zavorra con il BWMS in accordo
con il paragrafo 2.2.2.3, eccetto l'acqua di zavorra nelle cisterne
di controllo;
.4 la discarica dell'acqua di zavorra dalla nave.
Criteri di accettabilita' per le prove a bordo
2.2.2 Nel valutare le prestazioni della/e installazione/i di BWMS su
una nave o sulle navi, le seguenti informazioni e risultati
dovrebbero essere forniti a soddisfazione dell'Amministrazione:
.1 11 piano delle prove, da fornire prima delle prove.
.2 La documentazione che la capacita' del BWMS e' entro il
campo della capacita' nominale di trattamento per la quale e'
progettato.
.3 La quantita' di acqua di zavorra provata nel ciclo di prove
a bordo dovrebbe essere consistente con le normali operazioni di
zavorra della nave e il BWMS dovrebbe essere fatto funzionare alla
capacita' nominale di trattamento per il quale esso intende essere
approvato.
.4 La documentazione dei risultati di tre consecutivi cicli
validi di prova che dimostrano che la discarica dell'acqua di zavorra
trattata e' in conformita' con la regola D-2.
.5 Per considerare valide le prove e' richiesto che l'acqua
imbarcata, sia per la cisterna di controllo sia per l'acqua di
zavorra che deve essere trattata, abbia una concentrazione di
organismi vitali superiore a 10 volte i valori massimi ammissibili
della regola D-2.1 e la concentrazione di organismi vitali nella
cisterna di controllo sia superiore ai valori della regola D-2.1
sulla discarica.
___________________
4
come ISO/IEC 17025
.6 Il regime di campionamento:
.1 per la cisterna di controllo:
.1 tre campioni ripetitivi dell'acqua introdotta,
raccolti durante il periodo di imbarco (e.g. inizio, meta', fine); e
.2 tre campioni ripetitivi dell'acqua di controllo
scaricata, raccolti durante il periodo di discarica (e.g. inizio,
meta', fine).
.2 per l'acqua di zavorra trattata:
.1 tre terne di campioni ripetitivi di acqua
trattata di discarica prelevate durante il periodo di discarica (e.g.
3x inizio, 3x meta', 3x fine).
.3 le dimensioni del campione sono:
.1 Per il conteggio degli organismi la cui dimensione
minima e' maggiore od uguale a 50 micrometri, dovrebbero essere
prelevati campioni di almeno un metro cubo. Se i campioni sono
concentrati ai fini del conteggio, i campioni dovrebbero essere
concentrati usando un setaccio la cui dimensione diagonale della
maglia non sia maggiore di 50 micrometri.
.2 Per il conteggio degli organismi la cui dimensione
minima e' maggiore od uguale a 10 micrometri ma inferiore a 50
micrometri, dovrebbero essere prelevati campioni di almeno un litro.
Se i campioni sono concentrati ai fini del conteggio, i campioni
dovrebbero essere concentrati usando un setaccio la cui dimensione
diagonale della maglia non sia maggiore di 10 micrometri.
.3 Per la valutazione dei batteri dovrebbe essere
raccolto un campione di almeno 500 millilitri dell'acqua introdotta e
dall'acqua trattata. In assenza di un'attrezzatura di laboratorio a
bordo, la prova tossicologica dovrebbe essere effettuato in un
laboratorio appositamente approvato. Comunque, questo puo' limitare
l'applicabilita' della prova.
.7 I cicli di prova, inclusi i cicli di prova non validi e falliti,
devono coprire un periodo di prova non inferiore a sei mesi.
.8 E' richiesto che il richiedente effettui tre cicli di prova
consecutivi che soddisfino la regola D-2 e che siano validi in
accordo con il paragrafo 2.2.2.5. Ogni ciclo di prova non valido non
influenza la sequenza consecutiva.
.9 L'acqua utilizzata per i cicli di prova deve essere sottoposta a
misurazioni della salinita', della temperatura, del carbonio organico
particolato e dei solidi sospesi totali.
.10 Dovrebbero inoltre essere fornite le seguenti informazioni di
funzionamento del sistema per tutto il periodo di prova,:
.1 la documentazione di tutte le operazioni con l'acqua di
zavorra inclusi i volumi [movimentati] e le posizioni [della nave
durante] di imbarco e discarica, e se e' stato incontrato cattivo
tempo e dove;
.2 dovrebbero essere trovate e riportate all'Amministrazione le
possibili ragioni del fallimento di cicli di prova, o di cicli di
discarica che non rispettano lo standard D-2,
.3 la documentazione dell' manutenzione programmata effettuata
sul sistema;
.4 la documentazione della manutenzione non programmata e le
riparazioni effettuate sul sistema;
.5 la documentazione dei parametri ingegneristici controllati,
come appropriato per il sistema in esame; e
.6 la specifica di funzionamento del dispositivo di comando e
controllo.
2.3 Prove a terra
2.3.1 L'installazione utilizzata per le prove, incluso il dispositivo
di trattamento dell'acqua di zavorra, dovrebbe essere fatta
funzionare, come descritto nella documentazione fornita, durante
almeno 5 cicli validi di prove ripetitive. Ogni ciclo di prova
dovrebbe essere effettuato per un periodo di almeno 5 giorni.
2.3.2 Un ciclo di prova a terra dovrebbe includere:
.1 l'introduzione dell'acqua di zavorra per mezzo
dell'impianto di pompaggio;
.2 lo stoccaggio dell'acqua di zavorra [sufficiente] per
almeno 5 giorni;
.3 il trattamento dell'acqua di zavorra con il BWMS, tranne
che quella delle cisterne di controllo; e
.4 la discarica dell'acqua di zavorra per mezzo dell'impianto
di pompaggio.
2.3.3 La prova dovrebbe essere effettuato usando acqua di diverse
caratteristiche in modo sequenziale come previsto dai paragrafi
2.3.17 e 2.3.18.
2.3.4 Il BWMS dovrebbe essere provato, per ogni ciclo di prova, alla
sua capacita' nominale o come specificato nei paragrafi dal 2.3.13 al
2.3. Durante questa prova, il dispositivo dovrebbe operare secondo le
sue specifiche di funzionamento.
2.3.5 L'analisi della discarica dell'acqua trattata di ciascun ciclo
di prova dovrebbe essere usata per determinare che la media dei
campioni di discarica non ecceda le concentrazioni della regola D-2
della Convenzione.
2.3.6 L'analisi della discarica dell'acqua trattata del(dei)
relativo(i) ciclo(i) di prova dovrebbe essere anche usata per
valutare la tossicita' dell'acqua scaricata per gli BWMS che
utilizzano Sostanze Attive e anche per quei BWMS che non fanno uso di
Sostanze Attive o Preparazioni ma che potrebbero ragionevolmente
determinare dei cambiamenti nella composizione chimica dell'acqua
trattata tali da determinare impatti negativi sulle acque di
ricezione a seguito della discarica. Le prova di tossicita' della
discarica dell'acqua trattata dovrebbero essere condotte in accordo
con i paragrafi dal 5.2.3 fino a 5.2.7 delle Procedure per
l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che
fanno uso delle Sostanze Attive, come modificato (risoluzione
MEPC.169(57)).
Obiettivi delle prove a terra, limitazioni e criteri per la
valutazione
2.3.7 Le prove a terra servono per determinare l'efficacia biologica
e l'accettabilita' ambientale del BWMS considerato per l'Approvazione
di Tipo. Le prove di approvazione hanno lo scopo di assicurare la
ripetitivita' e la comparabilita' con gli altri dispositivi di
trattamento.
2.3.8 Ogni limitazione imposta dal sistema di gestione dell'acqua di
zavorra sulla procedura di prova qui descritta dovrebbe essere
debitamente annotata e valutata dall'Amministrazione.
Installazione a terra
2.3.9 L'installazione utilizzata per le prove di approvazione
dovrebbe essere rappresentativa delle caratteristiche e delle
sistemazioni dei tipi di nave sulle quali si intende installare il
dispositivo. L'installazione dovrebbe pertanto includere almeno
quanto segue:
.1 il BWMS completo da provare;
.2 la sistemazione di tubolature e pompe; e
.3 la cisterna di stoccaggio che simula la cisterna di zavorra,
costruita in modo che l'acqua nella cisterna sia completamente
protetta dalla luce.
2.3.10 Ciascuna cisterna di controllo e quelle che simulano le
cisterne di zavorra trattata, dovrebbero ottemperare a quanto segue:
.1 avere una capacita' minima di 200 m3;
.2 avere strutture interne usuali, inclusi le aperture di
illuminazione e drenaggio;
.3 soddisfare standard industriali per la progettazione e
costruzione ed avere il trattamento di pitturazione superficiale
delle navi; e
.4 le minime modifiche richieste per l'integrita' strutturale
a terra.
2.3.11 L'installazione utilizzata per le prove dovrebbe essere lavata
a pressione con acqua dolce, asciugata e spazzata per rimuovere i
detriti sciolti, gli organismi ed altro, prima che inizino le
procedure di prova e tra un ciclo di prova e l'altro.
2.3.12 L'installazione utilizzata per le prove includera'
attrezzature che permettono il campionamento come descritto nei
paragrafi 2.3.26 e 2.3.27 e mezzi per fornire gli affluenti al
sistema, come specificato nel paragrafo 2.3.19 e/o 2.3.20. La
sistemazione dell'installazione dovrebbe essere conforme in ogni caso
a quanto specificato ed approvato nella procedura descritta nella
sezione 7 della parte principale di queste Linee Guida.
Realizzazione in scala del dispositivo di trattamento dell'acqua di
zavorra
2.3.13 Il dispositivo per il trattamento in linea puo' essere ridotto
in scala, riducendone le dimensioni per le prove a terra, ma solo
quando i seguenti criteri sono presi in considerazione:
.1 dispositivi con un TRC uguale od inferiore a 200 m3/h non
dovrebbero essere ridotti in scala;
.2 dispositivi con un TRC superiore a 200 m3/h ma inferiore a
1000 m3/h possono essere ridotti in scala (massimo 1:5), ma non
possono essere inferiori a 200
m3/h;e
.3 dispositivi con TRC uguale o superiore a 1000 m3/h possono
essere ridotti fino ad una scala massima di 1:100, ma non possono
essere inferiori a 200 m3/h.
2.3.14 I] fabbricante del dispositivo dovrebbe dimostrare, usando
modelli matematici e/o calcoli, che ogni riduzione in scala non
influenzera' il funzionamento del dispositivo in scala reale e
l'efficacia a bordo del tipo e dimensione di nave per la quale il
dispositivo sara' certificato.
2.3.15 II dispositivo di trattamento in cisterna dovrebbe essere
provato ad una dimensione in scala che permette la verifica
dell'efficacia in scala reale. L'adeguatezza dell'installazione di
prova dovrebbe essere valutata dal fabbricante e approvata
dall'Amministrazione.
2.3.16 Possono essere applicati fattori di scala piu' grandi e
possono essere usate portate piu' piccole rispetto a quelli previsti
nel paragrafo 2.3.13, se il fabbricante puo' fornire evidenza,
attraverso le prove a bordo in scala reale e secondo il 2.3.14 che la
riduzione in scala e le portate non compromettono la capacita' dei
risultati di dimostrare la conformita' in scala reale con gli
standard.
Progetto delle prove a terra- criteri di entrata e di uscita
2.3.17 Per ogni dato set di cicli di prova (un set e' composto da 5
prove ripetitive) dovrebbe essere scelto un intervallo di salinita'.
Data la salinita', l'acqua di prova usata nello svolgimento della
prova sopradescritta dovrebbe avere un contenuto disciolto e
particolato in una delle seguenti combinazioni:
Salinità
>32PSU 3-32 PSU <3 PSU
Carbonio organico disciolto >1 mg/1 >5 mg/1 >5 mg/1
Carbonio organico particolato >1 mg/1 >5 mg/1 >5 mg/1
Solidi sospesi totali >1 mg/1 >50 mg/1 >50 mg/1
2.3.18 Dovrebbero essere effettuati almeno due set di cicli di prova,
ognuno con un diverso intervallo di salinita' e con il relativo
contenuto disciolto e particolato come prescritto nel paragrafo
2.3.17. Le prove effettuate con intervalli di salinita' che nella
tabella, sopra sono in colonne adiacenti, dovrebbero avere salinita'
separata da almeno 10 PSU'5'
2.3.19 Gli organismi del prova possono essere presenti in natura
nell'acqua usata per le prove, o possono essere specie coltivate che
possono essere aggiunte all'acqua di prova. La concentrazione degli
organismi dovrebbe soddisfare il paragrafo 2.3.20.
2.3.20 L'acqua in entrata dovrebbe contenere quanto segue:
____________________
'5'
Per esempio, se sono effettuati due set di cicli di prova, uno a
>32PSU ed un secondo a 3-32 PSU, il ciclo di prova nell'intervallo
3-32 deve essere almeno 10 PSU in meno rispetto al piu' basso valore
di salinita' usato nel ciclo di prova nell'intervallo >32PSU.
.1 gli organismi di prova, la cui dimensione minima e'
uguale o superiore a 50 micrometri, dovrebbero essere presenti in una
densita' totale preferibilmente di 106 ma non inferiore a I0'
individui per metro cubo, e dovrebbero essere composti di almeno 5
specie di almeno 3 differenti gruppi/divisioni;
.2 gli organismi di prova, la cui dimensione minima e'
uguale o superiore a I O micrometri ed inferiore a 50 micrometri,
dovrebbero essere presenti in una densita' totale preferibilmente di
104 ma non inferiore a 103 individui per millilitro, e dovrebbero
essere composti di almeno 5 specie di almeno 3 differenti
gruppi/divisioni;
.3 batteri eterotrofici dovrebbero essere presenti in una
densita' di almeno 104 batteri vivi per millilitro;e
.4 la varieta' di organismi nell'acqua di prova dovrebbe
essere documentata secondo le classi di dimensioni citate sopra
indipendentemente se siano usati gli assemblaggi di organismi
naturali o gli organismi coltivati per soddisfare i requisiti di
densita' e di varieta' degli organismi.
2.3.21 I seguenti batteri non necessitano di essere aggiunti
all'acqua in ingresso, ma dovrebbero essere misurati all'ingresso e
al momento della discarica:
.1 coliformi;
.2 gruppo enterococco;
.3 vibrio cholerae; e
.4 batteri eterotrofaci.
2.3.22 Se per le prove sono utilizzati organismi coltivati, in tal
caso dovrebbe essere assicurato che le regole locali applicabili
della quarantena sono tenute in considerazione durante la cultura e
la discarica.
Controllo e presa dei campioni a terra
2.3.23 La variazione del numero degli organismi di prova a causa del
trattamento e durante lo stoccaggio nella cisterna che simula la
cisterna di zavorra dovrebbe essere misurata usando i metodi
descritti nella Part 4 dell'annesso, paragrafi da 4.5 a 4.7.
2.3.24 Dovrebbe essere verificato che durante il ciclo di prova il
dispositivo di trattamento agisca entro i parametri specificati,
quali il consumo di potenza e la portata.
2.3.25 I parametri ambientali quali il pH, la temperatura, la
salinita', l'ossigeno disciolto, TSS, DOC, POC e torbidita' (NTU)6
dovrebbero essere misurati nello stesso momento in cui i campioni
descritti vengono prelevati.
2.3.26 I campioni durante le prove dovrebbero essere presi nei
seguenti momenti e posizioni: immediatamente prima del dispositivo di
trattamento, immediatamente dopo il dispositivo di trattamento ed
allo scarico.
____________________
'6' NTU Unità nominale di torbidità
2.3.27 I cicli di controllo e trattamento possono essere effettuati
simultaneamente o in sequenza. I campioni di controllo devono essere
presi nello stesso modo in cui sono presi quelli di prova del
dispositivo, come prescritto nel paragrafo 2.3.26 ed in
corrispondenza dell'ingresso e dello scarico. Una serie di esempi
sono riportati in figura 1.
2.3.28 L'impianto o le sistemazioni per il prelievo dei campioni
dovrebbero essere tali da garantire che i campioni rappresentativi
dell'acqua trattata e controllata possano essere presi arrecando agli
organismi minimi effetti avversi.
2.3.29 I campionamenti descritti nei paragrafi 2.3.26 e 2.3.27
dovrebbero essere sempre raccolti in triplo.
2.3.30 Dovrebbero essere presi campioni separati per:
.1 gli organismi la cui dimensione minima e' maggiore o uguale
a 50 micrometri;
.2 gli organismi la cui dimensione minima e' maggiore o uguale
a 10 micrometri ed inferiore a 50 micrometri;
.3 i coliformi, gruppo enterococco, vibro cholerae e i batteri
eterotrofici; e
.4 le prove di tossicita' dell'acqua trattata, sulla discarica,
per i BWMS che fanno uso di Sostanze Attive e anche per quei BWMS che
non fanno uso di Sostanze Attive o Preparazioni ma per i quali e'
ragionevole pensare che si possano verificare dei cambiamenti nella
composizione chimica dell'acqua trattata tali da determinare effetti
negativi sulle acque riceventi a seguito della discarica.
2.3.31 Per confrontare gli organismi la cui dimensione minima e'
maggiore od uguale a 50 micrometri con quelli dello standard D-2,
dovrebbero essere presi almeno 20 litri di acqua in ingresso e un
metro cubo di acqua trattata, per tre volte. rispettivamente. Se i
campioni sono concentrati ai fini del conteggio, i campioni
dovrebbero essere concentrati usando un setaccio la cui dimensione
diagonale della maglia non e' maggiore di 50 micrometri.
2.3.32 Per la valutazione di organismi la cui dimensione minima e'
maggiore o uguale a 10 micrometri ma inferiore a 50 micrometri,
dovrebbero essere presi almeno un litro di acqua in ingresso ed
almeno 10 litri di acqua trattata. Se i campioni sono concentrati per
il conteggio, i campioni dovrebbero essere concentrati usando un
setaccio la cui dimensione diagonale della maglia non e' maggiore di
10 micrometri.
2.3.33 Per la valutazione dei batteri dovrebbero essere raccolti, in
bottiglie sterili, almeno 500 millilitri dell'acqua in ingresso e
trattata.
2.3.34 I campioni dovrebbero essere analizzati non appena possibile
dopo il campionamento, e analizzati vivi entro 6 ore o trattati in
modo tale da garantire che puo' essere effettuata un'analisi
corretta.
2.3.35 L'efficacia del sistema proposto dovrebbe essere provata con
una metodologia scientifica standard nella forma di sperimentazione
controllata, i.e. "esperimenti". In particolare, l'efficacia del BWMS
sulla concentrazione degli organismi nell'acqua di zavorra dovrebbe
essere provata confrontando l'acqua di zavorra trattata, i.e. "gruppi
trattati", con i "gruppi di controllo" non trattati, in modo tale
che:
.1 una sperimentazione dovrebbe consistere nel confronto tra
l'acqua di controllo e l'acqua trattata. Dovrebbero essere prelevati
campioni multipli, ma in un minimo di tre, di acqua di controllo e di
quella trattata all'interno di un singolo ciclo di prova per ottenere
una buona stima statistica delle condizioni all'interno dell'acqua
durante la sperimentazione. Campioni multipli prelevati durante il
ciclo singolo di prova non dovrebbero essere trattati come misure
indipendenti nella valutazione statistica dell'effetto del
trattamento, per evitare la "pseudoreplica".
2.3.36 Se in qualunque ciclo di prova il valore medio di
concentrazione nella discarica di acqua controllata e' inferiore od
uguale a 10 volte i valori nella regola D-2.1, il ciclo di prova non
e' valido.
2.3.37 L'analisi statistica della funzionalita' del BWMS dovrebbe
comprendere dei t-test o test statistici simili, che confrontano
l'acqua di controllo e quella trattata. Il confronto tra l'acqua di
controllo e quella trattata fornira' una prova di mortalita'
inaspettata nell'acqua di controllo, indicando l'effetto di una
sorgente incontrollata di mortalita' nella sistemazione di prova.
2.4 Rapporto dei risultati delle prove
2.4.1 Dopo che le prove di approvazione sono stati completate,
dovrebbe essere presentato all'Amministrazione un rapporto. Questo
rapporto dovrebbe includere le informazioni riguardanti il progetto
delle prove, i metodi dell'analisi e i risultati di queste analisi.
2.4.2 I risultati delle prove di efficacia biologica del BWMS
dovrebbero essere accettati se durante le prove a terra e a bordo,
come specificate nelle sezioni 2.2 e 2.3 di questo annesso, e'
dimostrato che il sistema ha soddisfatto lo standard nella regola D-2
in tutti i cicli di prova come previsto nel seguente paragrafo 4.7.
PARTE 3- SPECIFICA PER LE PROVE AMBIENTALE PER L'APPROVAZIONE DEI
SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA
Specifiche di prova
3.1 Le parti elettriche e elettroniche del BWMS dovrebbero essere
soggette, nella configurazione standard di produzione, al programma
di prove ambientali stabilite in questa specifica presso un
laboratorio approvato per lo scopo dell'Amministrazione o da
un'autorita' competente della nazione del fabbricante.
3.2 L'evidenza della conformita' con i test ambientali di seguito
riportati dovrebbe essere inviata dal fabbricante all'Amministrazione
unitamente alla richiesta per l'approvazione di tipo.
Dettagli delle specifiche di prova
3.3 L'apparecchiatura dovrebbe funzionare in modo soddisfacente al
termine di ciascuna delle prove ambientali operative di seguito
elencate.
Prova di vibrazione
3.4 Dovrebbe essere fatta una ricerca dei valori di risonanza nei
seguenti intervalli di frequenza e ampiezza di oscillazione:
.1 2 a 13.3 Hz con un'ampiezza di vibrazione di l mm; e
.2 13.2 a 80 Hz con un'ampiezza di accelerazione di 0.7 g.
Questa ricerca dovrebbe essere fatta in ognuno dei tre piani
ortogonali ad una portata sufficientemente bassa per permettere il
rilevamento di risonanza.
3.5 L'apparecchiatura dovrebbe essere sottoposta a vibrazione nei
sopra citati piani per ogni frequenza risonante principale per un
periodo di due ore.
3.6 In assenza di qualsiasi frequenza di risonanza, l'apparecchiatura
dovrebbe essere sottoposta a vibrazione in ogni piano a 30 Hz con
un'accelerazione di 0.7 g per un periodo di due ore.
3.7 Al termine delle prove specificate nei paragrafi 3.5 o 3.6
dovrebbe essere fatta un'ulteriore ricerca dei valori di risonanza e
non dovrebbero esserci significativi cambiamenti nello schema di
vibrazioni.
Prova di temperatura
3.8 L'apparecchiatura che puo' essere installata nelle aree esposte
sul ponte scoperto, o in uno spazio chiuso non ambientalmente
controllato dovrebbe essere sottoposta, per un periodo non inferiore
a due ore, ad:
.1 una prova a bassa temperatura a -25°C; e
.2 una prova ad alta temperatura a 55°C.
3.9 L'apparecchiatura che puo' essere installata in uno spazio chiuso
che e' ambientalmente controllato, compresi i locali macchine,
dovrebbe essere sottoposto, per un periodo non inferiore a due ore,
ad:
.1 un test a bassa temperatura a 0°C; e
.2 un test ad alta temperatura a 55°C.
3.10 Al termine di ciascuna delle prove di cui ai sottoparagrafi
soprariportati, il dispositivo dovrebbe essere messo in funzione e
dovrebbe funzionare normalmente nelle condizioni di prova.
Prova di umidita'
3.11 L'apparecchiatura dovrebbe esser lasciata spenta per un periodo
di due ore alla temperatura di 55°C in un'atmosfera con un'umidita'
relativa di 90%. Alla fine di questo periodo, l'apparecchiatura
dovrebbe essere messa in funzione e dovrebbe funzionare in modo
soddisfacente per un'ora nelle condizioni di prova.
Prova per la protezione contro le ondate
3.12 L'apparecchiatura che puo' essere installata nelle aree esposte
sul ponte scoperto dovrebbe essere soggetto ai test per la protezione
contro le ondate in accordo con IP 56 della pubblicazione IEC 529 od
un suo equivalente.
Variazioni della alimentazione di energia
3.13 L'apparecchiatura dovrebbe funzionare in modo soddisfacente con:
.1 una variazione di tensione di ± 10% insieme ad una
contemporanea variazione di frequenza di ± 5%; e
.2 una tensione transitoria di ± 20% insieme ad una
contemporanea variazione di frequenza di 10%, con un tempo di
recupero transitorio di tre secondi
Prova in posizione inclinata
3.14 11 BWMS dovrebbe essere progettato per operare quando la nave e'
trasversalmente diritta e quando e' inclinata di qualsiasi angolo di
inclinazione fino a 15° inclusi, su ciascun lato, in condizioni
statiche e 22.5° in condizioni dinamiche (rollio), su ciascun lato, e
simultaneamente inclinato dinamicamente (beccheggio) di 7.5° di prua
o poppa. L'Amministrazione puo' permettere angoli di inclinazione
diversi da quelli indicati, prendendo in considerazione il tipo, le
dimensioni e le condizioni di servizio della nave ed il funzionamento
operativo del dispositivo. Ogni variazione permessa deve essere
documentata nel Certificato di Tipo Approvato.
Affidabilita' dei dispositivi elettrici ed elettronici
3.15 I componenti elettrici ed elettronici dell'apparecchiatura
dovrebbero essere di qualita' garantita dal fabbricante ed adatti per
lo scopo per il quale sono progettati.
PARTE 4- METODI DI ANALISI DEI CAMPIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTITUENTI BIOLOGICI NELL'ACQUA DI ZAVORRA
Processo di prelievo dei campioni ed analisi
4.1 I campioni prelevati durante le prove del BWMS probabilmente
contengono una vasta diversita' tassonomica di organismi, che variano
enormemente per dimensioni e suscettibilita' ai danni dovuti al
campionamento ed all'analisi.
4.2 Quando e' possibile, dovrebbero essere usati metodi standard
ampiamente accettati per la raccolta, la gestione (inclusa la
concentrazione), l'immagazzinamento, e l'analisi dei campioni. Questi
metodi dovrebbero essere chiaramente citati e descritti nei piani e
nei rapporti di prova. Sono inclusi metodi per individuare,
conteggiare, ed identificare gli organismi e per determinare la
probabilita' di sopravvivenza (come definita in queste Linee Guida).
4.3 Quando i metodi standard non sono disponibili per organismi
particolari o gruppi tassonomici, i metodi appositamente sviluppati
dovrebbero essere descritti in dettaglio nei piani e rapporti di
prova. La documentazione descrittiva dovrebbe includere ogni
sperimentazione necessaria per validare l'uso dei metodi.
4.4 Data la complessita' dei campioni di acqua naturale e trattata,
la rarefazione degli organismi nei campioni trattati, richiesta dalla
regola D-2, e le richieste di spese e di tempo degli attuali metodi
standard, e' probabile che verranno sviluppati nuovi approcci per le
analisi della composizione, concentrazione, e della probabilita' di
sopravvivenza degli organismi nei campioni di acqua di zavorra. Le
Amministrazioni/i Firmatari sono incoraggiati a condividere le
informazioni relative ai metodi per l'analisi dei campioni di acqua
di zavorra, sfruttando convegni scientifici esistenti, e documenti
distribuiti attraverso l'Organizzazione.
Analisi dei campioni per determinare l'efficacia nel soddisfare gli
standard dell'acqua scaricata
4.5 L'analisi dei campioni e' utilizzata per determinare la
composizione delle specie ed il numero di organismi vitali nel
campione. Differenti campioni possono essere presi per determinare la
capacita', di sopravvivenza e per la composizione delle specie.
4.6 La capacita' di sopravvivenza di un organismo puo' essere
determinata attraverso il giudizio vivo/morto dato da metodi adatti
che includono, ma non si limitano a: cambiamenti morfologici,
mobilita', macchie che usano tinture vive o tecniche molecolari.
4.7 Un ciclo di prova di trattamento dovrebbe essere considerato
valido se:
.1 e' valido secondo i paragrafi 2.2.2.5 o 2.3.36, a seconda
dei casi;
.2 la densita' media degli organismi, il cui diametro minimo
e' maggiore od uguale a 50 micrometri, nei campioni prelevati in
triplo e' inferiore a 10 organismi vitali per metro cubo;
.3 la densita' media degli organismi, il cui diametro minimo
e' inferiore a 50 micrometri ma superiore o uguale a 10 micrometri,
e' inferiore a 10 organismi vitali per millilitro;
.4 la densita' media di Vibrio cholerae (sierotipi 01 e 0139)
e' inferiore a l cfu per 100 millilitri, o inferiore a 1 cfu per 1
grammo (peso netto) di campioni di' zooplanction;
.5 la densita' media di Scoli nei campioni prelevati in triplo
e' inferiore a 250 cfu per 100 millilitri; e
.6 la densita' media di Enterococci intestinale nei campioni
prelevati in triplo e' inferiore a 100 cfu per 100 millilitri.
4.8 Si raccomanda di considerare una lista non esaustiva dei metodi
standard e delle tecniche innovative di ricerca'7'.
Analisi dei campioni per determinare l'accettabilita'
eco-tossicologica della acqua scaricata
4.9 Le prove della tossicita' della discarica dell'acqua trattata
dovrebbero essere condotte in accordo con i paragrafi da 5.2.3 a
5.2.7 delle Procedure per l'approvazione dei sistemi di gestione
dell'acqua di zavorra che fanno uso delle Sostanze Attive, come
modificate (risoluzione MEPC.169(57)).
7_______________________
Fonti suggerite possono includere ma non sono limitate a:
.1 The Handbook of Standard Methods For the Analysis of Water and Waste Water.
.2 Metodi standard di ISO.
.3 Metodi standard di UNESCO.
.4 World Health Organization.
.5 Metodi standard della American Society of Testing and Materials (ASTM).
.6 Metodi standard dell' Agenzia Americana EPA.
.7 Documenti di ricerca revisionato e pubblicato nelle riviste scientifiche.
.8 documenti di MEPC.
APPENDICE
LOGO NOME DELL'AMMINISTRAZIONE
CERTIFICATO DI TIPO APPROVATO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ACQUA DI
ZAVORRA
Questo per certificare che il sistema di gestione dell'acqua di
zavorra sotto indicato e' stato esaminato e provato in accordo con i
requisiti delle specifiche contenute nelle Linee Guida contenute
nella risoluzione IMO MEPC...(..). Questo certificato e' valido solo
per il sistema di gestione dell'acqua di zavorra cui si fa
riferimento nel seguito.
Sistema di gestione dell'acqua di zavorra fornito da....
designazione del tipo e del modello.......
e comprendente:
Sistema di gestione dell'acqua di zavorra costruito da....
in accordo con i disegni dell' apparecchiatura/montaggio No.......
data.....
Altre apparecchiature costruite da......
in accordo con i disegni dell'apparecchiatura/montaggio No......
data...
Capacita' nominale di trattamento...... m3/h
Una copia di questo Certificato di Approvazione di Tipo, dovrebbe
essere sempre tenuta a bordo della nave munita di questo sistema di
gestione dell'acqua di zavorra. Un riferimento al protocollo di prova
e una copia dei risultati delle prove dovrebbe essere disponibile per
l'ispezione a bordo della nave. Se il certificato di tipo approvato
e' emesso sulla base di un'approvazione di un'altra Amministrazione,
deve essere fatto riferimento a tale Certificato di Tipo Approvato.
Condizioni limitative imposte sono descritte nell'appendice di questo
documento.
Timbro ufficiale Firmato
Amministrazione di
Datato questo ..... giorno di..... 20...
Allegati. Copia dei risultati originali delle prove
Figura 1 Disposizione schematica di possibili test a terra
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
(traduzione cortesia)
Risoluzione MEPC.169(57)
Adottata il 4 Aprile 2008
PRODEDURA PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI
ZAVORRA CHE UTILIZZANO SOSTANZE ATTIVE (G9)
IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO RICHIAMANDO
l'Articolo 38(a) della Convenzione sulla Organizzazione
Internazionale Marittima relativamente alle funzioni del Comitato per
la Protezione dell'Ambiente Marino conferitegli al riguardo dalle
convenzioni internazionali per la prevenzione ed il controllo
dell'inquinamento marino,
NOTANDO che la regola D-3.2 della Convenzione Internazionale per il
Controllo e Gestione dell'Acqua di Zavorra e Sedimenti delle navi,
2004 richiede che sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che
utilizzano Sostanze Attive o Preparazioni che contengono una o piu'
Sostanze Attive utilizzate per ottemperare a questa Convenzione siano
approvati dall'Organizzazione sulla base di Procedure sviluppate
dall'Organizzazione,
NOTANDO ANCHE la risoluzione MEPC.126(59) con la quale il Comitato ha
adottato le Procedure per l'Approvazione dei sistemi di gestione
dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive (G9),
NOTANDO INOLTRE che con la risoluzione MEPC.126(53) il Comitato ha
convenuto di mantenere la Procedura (G9) in revisione alla luce
dell'esperienza guadagnata, AVENDO CONSIDERATO, alla sua
cinquantasettesima sessione, le raccomandazioni fatte dal Gruppo di
Revisione dell'Acqua di Zavorra,
1. ADOTTA la Procedura revisionata per l'approvazione dei sistemi
di gestione dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive
(G9), come riportata nell'Annesso a questa risoluzione;
2. INVITA gli Stati Membri a dare dovuta considerazione alla
Procedura revisionata (G9) nella valutazione dei sistemi di gestione
dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive prima della
sottomissione delle proposte all'approvazione del Comitato;
3. CONCORDA di tenere la Procedura revisionata (G9) in revisione
alla luce dell'esperienza guadagnata;
4. SOLLECITA gli Stati Membri a portare la succitata procedura
all'attenzione dei fabbricanti di sistemi di gestione dell'acqua di
zavorra ed altre parti interessate allo scopo di incoraggiarne il suo
impiego;
5. REVOCA le procedure adottate dalla risoluzione MEPC.126(53).
ANNESSO
PRODEDURA PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI
ZAVORRA CHE UTILIZZANO SOSTANZE ATTIVE (G9)
Contenuto
1 INTRODUZIONE
2 DEFINIZIONI
3 PRINCIPI
4 REQUISITI GENERALI
Identificazione
Dati per le Sostanze Attive e per le Preparazioni
Rapporto di valutazione
5 CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO
Selezione preliminare della persistenza, bioaccumulazione e
tossicita'
Prova di tossicita' dell'acqua di zavorra trattata
Caratterizzazione ed analisi del rischio
6 CRITERI DI VALUTAZIONE
Sicurezza della nave e dell'equipaggio
Protezione dell'ambiente
7 REQUISITI PER L'UTILIZZO DI SOSTANZE ATTIVE E PREPARAZIONI
Maneggio delle Sostanze Attive e delle Preparazioni
Documentazione della pericolosita' e etichettatura
Procedure ed impieghi
8 APPROVAZIONE
Approvazione di base
Approvazione finale
Notifica dell'approvazione
Modifiche
Ritiro dell'approvazione
Appendice Schema per l'approvazione di Sostanze Attive o Preparazioni
e dei Sistemi di Gestione dell'Acqua di Zavorra che utilizzano
Sostanze Attive
PRODEDURA PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI
ZAVORRA CHE UTILIZZANO SOSTANZE ATTIVE (G9)
1 INTRODUZIONE
1.1 Questa procedura descrive l'approvazione ed il ritiro
dell'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che
utilizzano Sostanze Attive al fine di ottemperare alla Convenzione e
le loro modalita' applicative come indicate nella regola D-3 della
Convenzione Internazionale per il Controllo e Gestione dell'Acqua di
Zavorra e Sedimenti delle navi. La Convenzione richiede che in caso
di ritiro dell'approvazione, l'uso delle relative Sostanza o Sostanze
Attive sia proibito entro un anno della data del detto ritiro.
1.2 Al fine di ottemperare alla Convenzione, i sistemi di gestione
dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive o Preparazioni
che contengono una o piu' Sostanze Attive devono essere approvati
dall'Organizzazione, sulla base di una procedura sviluppata
dall'Organizzazione.
1.3 L'obiettivo di questa procedura e' determinare l'accettabilita'
delle Sostanze Attive e delle Preparazioni che contengono una o piu'
Sostanze Attive e la loro applicazione nei sistemi di gestione
dell'acqua di zavorra per quanto riguarda la sicurezza della nave,
della salute umana e dell'ambiente marino.Questa procedura e'
prevista come salvaguardia per l'uso sostenibile di Sostanze Attive e
Preparazioni.
1.4 Questa procedura non e' intesa per la valutazione dell'efficacia
delle Sostanze Attive. L'efficacia dei sistemi di gestione dell'acqua
di zavorra che utilizzano Sostanze Attive dovrebbe essere valutata in
accordo con le Linee Guida per l'approvazione dei sistemi di gestione
dell'acqua di zavorra (G8).
1.5 L'obiettivo della procedura e' assicurare l'appropriata
applicazione delle richieste contenute nella Convenzione e delle
salvaguardie richieste da essa. Nuove versioni della procedura
saranno circolate dall'Organizzazione dopo la loro approvazione.
2 DEFINIZIONI
2.1 Al fine dell'applicazione di questa procedura si applicano le
definizioni della Convenzione e:
.1 "Sostanza Attiva" significa una sostanza od organismo, inclusi un
virus o un fungo che hanno un'azione generale o specifica su o contro
gli organismi acquatici nocivi e patogeni.
.2 "Discarica dell'acqua di zavorra" significa l'acqua di zavorra
quale vorrebbe essere scaricata fuoribordo
.3 "Preparazione" significa ogni formulazione contenente una o piu'
Sostanze Attive e che include qualsiasi additivo. Detto temine
include anche ogni Sostanza Attiva generata a bordo al fine della
gestione dell'acqua di zavorra ed ogni relativa sostanza chimica che
si forma nel sistema di gestione dell'acqua di zavorra che utilizza
Sostanze Attive al fine di ottemperare alla Convenzione.
4. "Sostanze chimiche relative" significano prodotti di
trasformazione o reazione che vengono prodotti nell'acqua di zavorra
o nell'ambiente che la riceve durante e dopo l'impiego del sistema di
gestione dell'acqua di zavorra e che possono creare preoccupazione
per la sicurezza della nave, dell'ambiente marino e/o della salute
umana.
3 PRINCIPI
3.1 Sostanze Attive e Preparazioni possono essere aggiunte all'acqua
di zavorra o possono essere generate a bordo delle navi dalle
tecnologie impiegate nei sistemi di gestione delle acque di zavorra
che utilizzano una Sostanza Attiva per ottemperare alla Convenzione.
3.2 Le Sostanze Attive e le Preparazioni soddisfano lo scopo per il
quale esse sono intese attraverso l'azione sugli organismi acquatici
nocivi e patogeni delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.
Tuttavia, se l'acqua di zavorra e' ancora tossica al momento della
sua discarica nell'ambiente, gli organismi nell'acqua ricevente
possono soffrire danni inaccettabili. Sia la Sostanza Attiva o la
Preparazione che l'acqua di zavorra scaricata dovrebbero essere
soggetti a prove di tossicita' al fine di proteggere l'ambiente
ricevente o la salute umana dagli effetti tossici dovuti alle
discariche. La prova di tossicita' e' necessaria per determinare se
una Sostanza Attiva o Preparazione puo' essere usata, ed a quali
condizioni la possibilita' di nuocere all'ambiente ricevente od alla
salute umana e' accettabilmente bassa.
3.3 Ogni sistema che utilizza o genera Sostanze Attive, Sostanze
Chimiche Relative o radicali liberi durante il processo di
trattamento per eliminare gli organismi al fine di ottemperare alla
Convenzione dovrebbe essere soggetto a questa Procedura. 3.4 I
sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze
Attive o Preparazioni devono essere sicuri per quanto riguarda la
nave, il suo equipaggiamento ed il personale per ottemperare alla
Convenzione.
3.5 L'approvazione di Sostanze Attive e Preparazioni che utilizzano
virus o funghi nei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra non sono
oggetto di questa procedura. L'approvazione di dette sostanze per la
gestione dell'acqua di zavorra dovrebbe richiedere una considerazione
addizionale da parte dell'Organizzazione in conformita' alla regola
D-3 della Convenzione, se viene proposto l'utilizzo di dette
sostanze.
3.6 Le Amministrazioni dovrebbero controllare la qualita' e la
completezza di ogni sottomissione per Approvazione di Base o per
l'Approvazione Finale in relazione alla versione piu' aggiornata
della Metodologia per l'acquisizione di informazioni e la conduzione
del lavoro del Gruppo Tecnico concordato dall'Organizzazione, prima
della sua sottomissione al MEPC.
4 REQUISITI GENERALI
4.1 Identificazione
4.1.1 La proposta per l'approvazione di una Sostanza Attiva o di una
Preparazione dovrebbe includere una identificazione chimica e
descrizione dei componenti chimici anche se generati a bordo.
Dovrebbe essere fornita una identificazione chimica per ogni Sostanza
Chimica Relativa.
4.2 Dati per le Sostanze Attive e Preparazioni
4.2.1 Una proposta di approvazione deve contenere informazioni sulle
proprieta' od effetti della Preparazione, inclusi tutti i suoi
componenti, come segue:
.1 Dati relativi agli effetti sulle piante acquatiche, invertebrati,
pesci ed altri biota, inclusi gli organismi sensibili e
rappresentativi:
• tossicita' acquatica acuta;
• tossicita' acquatica cronica;
• rottura endocrina;
• tossicita' dei sedimenti;
• biodisponibilita'/bioingrandimento/bioconcentrazione; e
• effetti sulla catena alimentare/popolazione
.2 Dati relativi alla tossicita' sui mammiferi:
• tossicita' acuta;
• effetti sulla pelle e sugli occhi;
• tossicita' cronica ed a lungo termine;
• tossicita' relativa allo sviluppo ed alla riproduzione;
• carcinogenicita'; e
• mutagenicita'.
.3 Dati relativi alla destinazione ed effetto nell'ambiente in
condizioni aerobiche e anaerobiche:
• modi di degradazione (Biotica;abiotica);
• bioaccumulazione, coefficiente di partizione, coefficiente
ottanolo/acqua;
• persistenza ed identificazione dei principali metaboliti nel
relativo fluido (acqua di zavorra, acqua di mare ed acqua dolce);
• reazione con materie organiche;
• effetti fisici potenziali sugli habitat selvatici e bentici;
• residui potenziali nei frutti di mare; e
• tutti gli effetti interattivi conosciuti.
.4 Proprieta' fisiche e chimiche delle Sostanze Attive e Preparazioni
e dell'acqua di zavorra trattata, se applicabili:
• punto di fusione;
• punto di ebollizione;
• infiammabilita';
• densita' (densita' relativa);
• pressione di vapore, densita' di vapore;
• solubilita' in acqua/costante di dissociazione (pKa);
• potenziale ossidante/riducente;
• corrosivita' dei materiali od equipaggiamenti normalmente
impiegati nella costruzione navale;
• temperatura di auto-ignizione; e
• altri relativi pericoli fisici e chimici conosciuti.
.5 Metodi analitici alle relative concentrazioni ambientali.
4.2.2 Una proposta di approvazione dovrebbe contenere i dati
sopraelencati sia per la Preparazione che per ciascun componente
separatamente, e dovrebbe altresi' allegare l'elenco dei nomi e le
relative quantita' (in percentuali volumetriche) dei componenti. Come
indicato nella sezione 8.1, tutti i dati di proprieta' del
richiedente dovrebbero essere trattati in modo confidenziale.
4.2.3 Le prove delle Sostanze Attive e delle Preparazioni dovrebbero
essere effettuate in accordo con Linee Guida riconosciute
internazionalmente 1.
I Preferibilmente Organization for Economie Co-operation and
Development (OECD) Guidelines for Testing of Chemicals (1993) o altre
prove equivalenti
4.2.4 La procedura di prova dovrebbe contenere un rigoroso programma
di controllo qualita'/assicurazione qualita' che consiste in:
.1 Sia un Piano di Gestione della Qualita' (QMP) che un Piano di
Progetto di Assicurazione della Qualita' (QAPP). Guide per la
preparazione di questi piani assieme con altri documenti guida ed
altre informazioni sul controllo della qualita' sono disponibili per
essere scaricati dall'International Organization for Standardization
(ISO) (www.iso.org).
2. Il QMP tratta la struttura della gestione del controllo della
qualita' e le politiche di Organizzazione di Prova (inclusi i
subfornitori ed i laboratori esterni).
.3 11 QAPP e' un documento tecnico specifico di progetto che riflette
le specificita' del sistema da sottoporre a prova, l'impianto di
prova ed altre condizioni che influenzano il progetto attuale e
l'implementazione delle sperimentazioni richieste.
4.2.5 Raccolte di documenti gia' utilizzate per la registrazione di
sostanze chimiche possono essere inviate dal richiedente per
soddisfare i dati richiesti, necessari per la valutazione delle
Sostanze Attive e delle Preparazioni in accordo a questa procedura.
4.2.6 La proposta dovrebbe descrivere le modalita' di applicazione
della Preparazione per la gestione dell'acqua di zavorra, inclusi il
richiesto dosaggio ed il tempo di ritenzione. 4.2.7 Una proposta di
approvazione dovrebbe includere le schede di Sicurezza dei Materiali
(M)SDS)
4.3 Rapporto di valutazione
4.3.2 Una proposta di approvazione dovrebbe includere il rapporto di
valutazione. 11 rapporto di valutazione dovrebbe tener conto della
qualita' dei rapporti di prova, la caratterizzazione del rischio ed
una considerazione sull'incertezza associata alla valutazione.
5 CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO
5.1 Esame preliminare della persistenza, bioaccumulazione e
tossicita'
5.1.1 Una valutazione delle proprieta' intrinseche delle Sostanze
Attive e/o Preparazioni quali la persistenza, la bioaccumulazione e
la tossicita' dovrebbe essere effettuata (vedere Tavola 1 in sezione
6).
.1 Prove di persistenza:
La persistenza dovrebbe preferibilmente essere accertata con sistemi
di prova di simulazione che determinino la mezza-vita nelle relative
condizioni. Prove di esame preliminare della biodegradabilita'
possono essere impiegate per mostrare che le sostanze sono
rapidamente biodegradabili. La determinazione della mezza-vita
dovrebbe includere l'accertamento delle relative sostanze chimiche.
.2 Prove di bioaccumulazione:
L'accertamento del (potenziale per la) bioaccumulazione dovrebbe
utilizzare fattori di bioconcentrazione misurati su organismi marini
(o di acqua dolce). Qualora queste prove non siano applicabili o
qualora logPow sia
<3, il Fattore di Bio Concentrazione (BCF)può essere stimato usando modelli
di Relazione Struttura-Attività (Quantitativa) (Q)SAR)
.3 Prove di tossicita'
I dati di ecotossicita' acuta e/o cronica, che coprono idealmente le
fasi della vita sensibile, dovrebbero essere utilizzati in linea di
principio per l'accertamento dei criteri di tossicita'.
5.2 Prove di tossicita' dell'acqua di zavorra trattata
5.2.1 E' necessario effettuare prove di tossicita' della Sostanza
Attiva o della Preparazione (vedere sezioni 4.2.1 e 5.3) e dell'acqua
di zavorra trattata che viene scaricata, come previsto in questa
sezione. Il vantaggio di effettuare prove di tossicita' dell'acqua di
zavorra scaricata e' che le potenziali interazioni delle Sostanze
Attive e delle Preparazioni con i possibili sottoprodotti vengono
integrate e considerate:
.1 Per il processo di Approvazione di Base la prova di discarica
dovrebbe essere effettuata in un laboratorio utilizzando tecniche ed
apparecchiature che simulano la discarica dell'acqua di zavorra a
seguito del trattamento con la Preparazione
.2 Per l'Approvazione Finale la prova di discarica dovrebbe essere
effettuata in concomitanza con il processo di approvazione di tipo
effettuato a terra.
5.2.2 Il richiedente dovrebbe fornire sia i dati di prova di
tossicita' acuta che di tossicita' cronica relativi alle Preparazioni
ed alle Sostanze Chimiche Relative impiegate per il sistema di
gestione dell'acqua di zavorra, ricavati da procedure di prova
standard. Il detto approccio di prova dovrebbe essere seguito sulla
discarica dell'acqua di zavorra trattata, poiche' il sistema di
gestione dell'acqua di zavorra potrebbe mitigare od aumentare gli
effetti negativi della Preparazione o delle Sostanze Chimiche
relative.
5.2.3 Le prove di tossicita' della discarica dovrebbero essere
effettuate su campioni presi dall'impianto di prova a terra, che
dovrebbero essere rappresentativi della discarica dal sistema di
gestione dell'acqua di zavorra.
5.2.4 Queste prove di tossicita' dovrebbero includere metodi di prova
della tossicita' cronica con molteplici specie di prova (un pesce, un
invertebrato, una pianta) che rappresentano la fase sensibile della
vita. Preferibilmente devono essere inclusi sia un punto finale
subletale (crescita) che un punto finale di sopravvivenza. Dovrebbero
essere provati sia metodi di prova con acqua dolce che con acqua di
mare.
2 Al momento non esiste nessuna prova fisiologica o empirica
convincente che gli organismi marini siano piu' sensibili degli
organismi in acqua dolce. Tuttavia si dovrebbe tenere conto di cio',
qualora quanto sopra fosse dimostrato per una determinata sostanza.
5.2.5 I risultati di prova da fornire includono: la Concentrazione
Letale acuta 24 ore, 48 ore, 72 ore e 96 ore alla quale x% degli
organismi provati muoiono (LCx), le Concentrazioni che non generano
Effetti Negativi Rilevati (NOAECs), la Concentrazione che non genera
effetti rilevati cronici (NOEC) e/o le Concentrazioni alle quali x%
degli organismi evidenziano effetti (ECx), come appropriato tenuto
conto del progetto sperimentale.
5.2.6 Dovrebbe essere provata una serie di diluizione che include il
100% della discarica dell'acqua di zavorra per stabilire il livello
che comporta nessun effetto negativo, utilizzando i punti finali
(NOEC o ECx). Un'analisi iniziale potrebbe utilizzare un approccio
conservativo nel quale la capacita' di diluizione non dovrebbe essere
considerata (non dovrebbe essere utilizzata nessuna modelling o
plumes analysis). Il fondamento logico per utilizzare un approccio
conservativo e' che potrebbero esserci discariche multiple nella
stessa posizione (anche se questo non e' necessariamente il caso).
5.2.7 I dati delle prove di tossicita' acuta e cronica unitamente
alle informazioni in sezione 4.2.1 dovrebbero essere utilizzati per
determinare il tempo di permanenza necessario per raggiungere la
concentrazione alla discarica con nessun effetto negativo. Conoscendo
la mezza-vita (giorni), la velocita' di decadimento, la velocita' di
dosaggio, il volume del sistema e le prove di tossicita' con serie
temporali, puo' quindi essere utilizzato un modello computerizzato
per determinare la quantita' di tempo necessario di mantenimento
dell'acqua di zavorra trattata prima della discarica.
5.2.8 Dovrebbero essere fornite informazioni sugli Ossidanti Residui
Totali (TRO) e sul Cloro Residuo Totale (TRC) quali parte della
richiesta di valutazione, sia per il processo di trattamento
dell'acqua di zavorra che di discarica dell'acqua di zavorra.
5.3 CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO.
5.3.1 Per il processo di Approvazione Base dovrebbero essere eseguite
in laboratorio le prove di destinazione ed effetto con le Sostanze
Attive e con le Preparazioni. Questa sezione elenca le informazioni
che dovrebbero essere utili per una caratterizzazione preliminare del
rischio.
5.3.2 Sia la Sostanza Attiva che la Preparazione cosi' come l'acqua
di zavorra trattata scaricata dovrebbero essere sottoposti a prove di
tossicita' al fine di proteggere l'ambiente ricevente da effetti
tossici dovuti alle discariche.
5.3.3 La reazione di Sostanze Attive e di Preparazioni con materie
organiche che produce radicali liberi dovrebbe essere considerata
qualitativamente al fine di identificare prodotti che creano
preoccupazioni per l'ambiente.
5.3.4 Dovrebbe essere valutata la velocita' e la via di degradazione
abiotica e biotica delle Sostanze Attive e delle Preparazioni in
condizioni aerobiche ed anaerobiche, con conseguente identificazione
dei relativi metaboliti nel relativi fluidi (acqua di zavorra, acqua
di mare e dolce).
5.3.5 Dovrebbe essere valutata la velocita' di degradazione abiotica
e biotica delle Sostanze Attive e delle Preparazioni in condizioni
aerobiche e anaerobiche, con conseguente caratterizzazione della
persistenza delle Sostanze Attive, Preparazioni e Sostanze Chimiche
Relative in termini di velocita' di degradazione in condizioni
specificate (e.g. pH, redox, temperatura)
5.3.6 Dovrebbero essere determinati i coefficienti di partizione
(coefficiente di partizione solido-acqua (Kd) e/o coefficiente di
distribuzione normalizzato del carbonio organico (Koc) delle Sostanze
Attive, Preparazioni e Sostanze Chimiche Relative.
5.3.7 Per le Sostanze Attive e le Preparazioni il potenziale di
bioaccumulazione dovrebbe essere valutato in organismi marini e di
acqua dolce (pesci e bivalvi) se il logaritmo del coefficiente di
partizione ottanolo/acqua (logPow) e' > 3.
5.3.8 Sulla base delle informazioni sulla destinazione e
comportamento delle Sostanze Attive e delle Preparazioni dovrebbero
essere predette le concentrazioni di discarica agli intervalli di
tempo selezionati.
5.3.9 La valutazione degli effetti delle Sostanze Attive,
Preparazioni e Sostanze Chimiche Relative e' basata inizialmente sui
dati di ecotossicita' acuta e/o cronica sugli organismi acquatici
quali produttori primari (alghe o erbe marine), consumatori
(crostacei), predatori (pesci), e dovrebbe includere l'avvelenamento
secondario dei mammiferi ed uccelli predatori, cosi' come sui dati
relativi alle specie di sedimenti.
5.3.10 Un accertamento dell'avvelenamento secondario e' ridondante se
la sostanza che crea preoccupazione dimostra una mancanza di
bioaccumulazione potenziale (e.g. BCF
< 500 L/kg di peso umido per tutto l'organismo al 6% di grassi).
5.3.11 Una valutazione relativa alle specie di sedimenti e'
ridondante se il potenziale alla partizione nel sedimento della
sostanza che crea preoccupazione e' bassa (e.g. Koc
< 500 L/kg).
5.3.12 L'accertamento degli effetti delle Sostanze Attive,
Preparazioni e Sostanze Chimiche Relative dovrebbe includere una
selezione delle proprieta' carcinogene, mutageniche ed endocrine
dirompenti. Qualora i risultati della selezione generino
preoccupazioni, cio' dovrebbe risultare in un ulteriore accertamento
degli effetti.
5.3.13 L'accertamento degli effetti delle Sostanze Attive,
Preparazioni e Sostanze Chimiche Relative dovrebbe essere basato su
Guide internazionalmente riconosciute3.
3 Quali le pertinenti Linee Guida OECD o equivalenti
5.3.14 I risultati della valutazione degli effetti sono confrontati
con i risultati delle prove di tossicita' delle discariche. Qualunque
risultato inaspettato (e.g. mancanza di tossicita' o tossicita'
inaspettata nell'accertamento della discarica) dovrebbe risultare in
un'ulteriore elaborazione dell'accertamento degli effetti.
5.3.15 Dovrebbe essere disponibile un metodo analitico idoneo per
monitorare le Sostanze Attive e le Preparazioni nella discarica
dell'acqua di zavorra.
6 CRITERI DI VALUTAZIONE
L'Organizzazione dovrebbe valutare la richiesta di approvazione sulla
base dei criteri di questa sezione.
6.1 Le informazioni che sono state fornite dovrebbero essere
complete, di qualita' sufficiente ed in accordo con questa Procedura.
6.2 Che queste informazioni non indichino effetti avversi
inaccettabili per l'ambiente, la salute umana, i beni o le risorse.
6.3 Sicurezza della nave e del personale
6.3.1 Al fine di proteggere la nave ed il personale il Gruppo Tecnico
dovrebbe valutare i pericoli fisici e chimici (vedere paragrafo
4.2.1.4) per assicurare che le potenziali caratteristiche di pericolo
delle Sostanze Attive, Preparazioni o Sostanze Chimiche Relative
formate nell'acqua di zavorra trattata non creino nessun rischio
irragionevole per
la nave ed il personale. Devono essere tenuti in considerazione le
procedure di impiego previste e gli equipaggiamenti tecnici
utilizzati.
6.3.2 Al fine della protezione del personale coinvolto nel maneggio e
stoccaggio delle Sostanze Attive e delle Preparazioni la proposta
dovrebbe includere i relativi (M)SDS). L'Organizzazione dovrebbe
valutare gli (M)SDS, i dati di tossicita' sui mammiferi, i pericoli
derivanti dalle proprieta' chimiche (vedere paragrafi 4.2.1.2 e
4.2.1.4) ed assicurare che le caratteristiche di pericolo potenziale
delle Sostanze Attive, delle Preparazioni e delle Sostanze Chimiche
Relative non creino nessun rischio irragionevole per la nave o per il
personale. Questa valutazione dovrebbe tener conto delle diverse
circostanze che la nave od il personale possono incontrare durante le
sue operazioni commerciali. (e.g. ghiaccio, condizioni tropicali,
umidita' etc).
6.3.3 Dovrebbe essere fornito dal richiedente uno Scenario di
Esposizione Umana (HES) quale parte della procedura della Valutazione
del Rischio per i sistemi di gestione dell'acqua di zavorra.
6.4 Protezione dell'ambiente
6.4.1 Al fine di approvare la richiesta, l'Organizzazione dovrebbe
accertare che le Sostanze Attive, le Preparazioni o le Sostanze
Chimiche Relative siano non Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche
(PTB). Preparazioni che eccedono tutti questi criteri (Persistenza,
Bioaccumulabilita' e Tossicita') nella tavola seguente sono
considerate PTB.
Tabella 1 - Criteri per l'identificazione delle sostanze PBT
Criterio Criteri PBT
Persistenza Mezza-vita:
> 60 giorni in acqua di mare
> 40 giorni in acqua dolce*
> 180 giorni nei sedimenti marini, o
< 120 giorni in sedimenti di acqua dolce*
Bioaccumulazione CF>2000 o
LogP ottanolo/acqua_>3
Tossicità NOEC cronico > 0,01 mg/l
*Al fine dell'accertamento del rischio dell'ambiente marino i dati
ottenuti in condizioni marine possono prevalere sui dati di
mezza-vita in acqua dolce ed in sedimenti di acqua dolce.
6.4.2 L'Organizzazione dovrebbe determinare l'accettabilita'
complessiva del rischio che la Preparazione puo' porre nel suo
impiego per la gestione dell'acqua di zavorra. Dovrebbe fare cio'
confrontando le informazioni fornite e le valutazioni effettuate del
PBT e delle discariche con la conoscenza scientifica delle Sostanze
Attive, Preparazioni e Sostanze Chimiche Relative considerate. La
valutazione del rischio dovrebbe tener conto qualitativamente degli
effetti cumulativi che possono accadere tenuto conto della natura
delle operazioni in navigazione ed in porto.
6.4.3 La valutazione del rischio dovrebbe considerare le incertezze
associate alla richiesta di approvazione, e, come appropriato,
fornire consigli su come queste incertezze possono essere trattate.
6.4.4 Dovrebbe essere fornito dal richiedente un Documento di
Scenario delle Emissioni (ESD) quale parte della procedura di
Valutazione del Rischio per i sistemi di gestione dell'acqua di
zavorra. L'ESD dovrebbe essere basato sul peggior caso di scenario di
discarica e dovrebbe essere considerato come il primo stadio di un
approccio scalare per lo sviluppo di un completo ESD, quando saranno
disponibili piu' dati sulle potenziali discariche e tecnologie.
7 REQUISITI PER L'IMPIEGO DI SOSTANZE ATTIVE E DI PREPARAZIONI. 7.1
Maneggio di Sostanze Attive e Preparazioni
7.1.1 La proposta di approvazione di Sostanze Attive e di
Preparazioni dovrebbe includere informazioni circa il loro impiego ed
applicazione previsti. La quantita' di Sostanze Attive e di
Preparazioni da addizionare all'acqua di zavorra e la massima
concentrazione ammissibile di Sostanze Attive in essa dovrebbe essere
descritta nelle istruzioni fornite dal fabbricante. Il sistema
dovrebbe assicurare che il massimo dosaggio e la massima
concentrazione della discarica non siano mai superati.
7.1.2 Una valutazione dovrebbe essere effettuata per assicurare il
sicuro maneggio e stoccaggio a bordo dei prodotti chimici impiegati
per trattare l'acqua di zavorra, impiegando le Convenzioni. Codici e
guide IMO esistenti.
7.2 Documentazione di pericolosita' ed etichettatura
7.2.1 La proposta dovrebbe includere gli (M)SDS) come richiesto. Il
(M)SDS dovrebbe descrivere le appropriate modalita' di stoccaggio e
di movimentazione, insieme con gli effetti di degradazione e
reattivita' chimica durante lo stoccaggio, e dovrebbe essere incluso
nelle istruzioni fornite dal fabbricante.
7.2.2 Documentazione di pericolosita' o il (M)SDS dovrebbero essere
conformi al UN Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals (GHS) ed alle relative regole (e.g. il Codice
IMDG) e linee-guida (e.g. il GESAMP Hazard Evaluation Procedure)
dell'IMO. Quando questa procedura non e' applicabile dovrebbero
essere seguiti le relative procedure nazionali o regionali.
7.3 Procedure ed utilizzo
7.3.1 Dovrebbero essere sviluppate e fornite procedure ed
informazioni dettagliate circa l'utilizzo sicuro di Sostanze Attive e
Preparazioni a bordo, tenuto conto delle Convenzioni. Codici e guide
IMO esistenti. Le procedure dovrebbero essere conformi alle
condizioni di approvazione quali la eventuale massima concentrazione
ammissibile e la eventuale massima concentrazione nella discarica.
8 APPROVAZIONE
8.1 Approvazione di base
8.1.1 Tutti i dati di proprieta' del richiedente dovrebbero essere
trattati in modo confidenziale dall'Organizzazione e dal suo Gruppo
Tecnico, dalle Autorita' Competenti coinvolte e dagli eventuali
evaluating regulatoty scientist. Tuttavia tutte le informazioni
relative alla sicurezza e protezione dell'ambiente, incluse le
proprieta' fisiche/chimiche, la destinazione ambientale e la
tossicita', dovrebbero essere trattate in modo non confidenziale.
8.1.2 Procedura da seguire:
.1 11 fabbricante dovrebbe valutare le Sostanze Attive o le
Preparazioni e la potenziale discarica in conformita' con i criteri
di approvazione specificati in questa procedura.
.2 Completato cio' il fabbricante dovrebbe preparare una Richiesta
per le Sostanze Attive e le Preparazioni e sottometterla al Membro
dell'Organizzazione interessato. Una richiesta dovrebbe essere fatta
solamente quando il sistema di trattamento dell'acqua di zavorra, la
Sostanza Attiva o la Preparazione sono stati sufficientemente
progettati, sviluppati e provati per fornire i dati completi
necessari per un'Approvazione di Base.
.3 L'Amministrazione che ha ricevuto una richiesta soddisfacente
dovrebbe proporne al piu' presto 1' approvazione all'Organizzazione.
.4 I membri dell'Organizzazione possono proporre un'approvazione.
.5 L'Organizzazione dovrebbe comunicare e fissare il tempo previsto
per la valutazione delle Sostanze Attive e Preparazioni.
.6 I Firmatari, i Membri dell'Organizzazione, le Nazioni Unite e le
sue Agenzie specializzate, le organizzazioni intergovernative che
hanno accordi con l'Organizzazione e le organizzazioni non
governative che hanno rapporti di consulenza con l'Organizzazione
possono sottomettere informazioni relative alla valutazione.
.7 L'Organizzazione dovrebbe stabilire un Gruppo Tecnico in
conformita' con le sue norme procedurali assicurando che i dati di
proprieta' del richiedente siano trattati confidenzialmente.
.8 11 Gruppo Tecnico dovrebbe esaminare la proposta complessiva
assieme a tutti i dati addizionali forniti e rapportare
all'Organizzazione se la proposta ha dimostrato la possibilita' di
rischi irragionevoli per l'ambiente, la salute umana, le proprieta' e
le risorse in accordo con i criteri specificati in questa procedura.
.9 II rapporto del Gruppo Tecnico dovrebbe essere in forma scritta e
circolato ai Firmatari, ai Membri dell'Organizzazione, alle Nazioni
Unite ed alle sue Agenzie specializzate, alle organizzazioni
intergovernative che hanno accordi con l'Organizzazione ed alle
organizzazioni non governative che hanno rapporti di consulenza con
l'Organizzazione prima del suo esame da parte del Comitato
competente.
.10 H Comitato dell'Organizzazione dovrebbe decidere, sulla base del
rapporto del Gruppo Tecnico, se approvare la proposta, introducendo
in essa qualunque modifica, se appropriata.
.11 11 Membro dell'Organizzazione che ha sottomesso la richiesta
all'Organizzazione dovrebbe informare in forma scritta il richiedente
circa le decisioni prese in merito alla relativa Sostanza Attiva o
Preparazione ed il suo sistema applicativo.
.12 Le Sostanze Attive e Preparazioni che ricevono l'Approvazione di
base dall'Organizzazione possono essere utilizzate per le prove di
prototipo o di approvazione del tipo sulla base delle linee guida
sviluppate dall'Organizzazione 4.
4 Guidelines for approvai and oversight of prototype ballasi water
treatment technologies (G10) and Guidelines for approvai of Ballast
Water Management Systems (G8).
.13 Un richiedente che vuole usufruire dell'Approvazione di Base di
Sostanze Attive o Preparazioni dovrebbe fornire nella sua richiesta
un consenso scritto del richiedente la cui Sostanza Attiva o
Preparazione abbia ottenuto l'Approvazione di Base iniziale. 8.2
Approvazione finale
8.2.1 In accordo con la regola D-3.2, un sistema di gestione
dell'acqua di zavorra che utilizza una Sostanza Attiva od una
Preparazione (che ha ricevuto l'Approvazione di
Base) per ottemperare alla Convenzione deve essere approvato
dall'Organizzazione. A tal fine il Membro dell'organizzazione che ha
sottomesso una richiesta dovrebbe effettuare le Prove di Tipo in
conformita' con le Linee Guida per i sistemi di gestione dell'acqua
di zavorra (G8). I risultati dovrebbero essere inviati
all'Organizzazione per ricevere la conferma che la tossicita' residua
della discarica e' conforme alla valutazione fatta per l'Approvazione
di Base. Cio' dovrebbe risultare nell'Approvazione Finale del sistema
di gestione dell'acqua di zavorra in conformita' alla regola D-3.2.
Le Sostanze Attive e le Preparazione che hanno ricevuto
l'Approvazione di Base dall'Organizzazione possono essere utilizzate
per la valutazione dei sistemi per la gestione dell'acqua di zavorra
che utilizzano Sostanze Attive o Preparazioni, ai fini
dell'Approvazione Finale.
8.2.2 Deve essere notato che, sulla base delle prove a terra delle
Linee Guida (G8), solamente i risultati delle prove di tossicita'
residua dovrebbero essere incluse nella proposta di Approvazione
Finale in accordo con la Procedura (G9). Tutte le rimanenti prove
delle Linee-Guida (G8) sono soggette alla valutazione ed attenzione
dell'Amministrazione. Sebbene l'Approvazione di Base in accordo con
la Procedura G(9) non dovrebbe essere un prerequisito delle prove di
Approvazione di Tipo, poiche' un'Amministrazione puo' regolamentare
le discariche dalle sue navi nella sua giurisdizione, l'Approvazione
di Base sarebbe ancora richiesta e la tecnologia specifica non
potrebbe essere utilizzata su navi in un'altra giurisdizione senza
l'Approvazione di Base.
8.2.3 Dovrebbe essere notato che quando un sistema ha ottenuto
l'Approvazione Finale in accordo con questa Procedura, il relativo
richiedente non dovrebbe sottomettere a posteriori nuovi dati in caso
di cambio nella Metodologia approvata dall'Organizzazione. 8.3
Notifica dell'approvazione
8.3.1 L'Organizzazione registrera' le Approvazioni di Base e Finale
di Sostanze Attive e di Preparazioni e dei sistemi di gestione
dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive e circoleranno
una volta all'anno l'elenco contenente le seguenti informazioni:
• Nome del sistema di gestione dell'acqua di zavorra che utilizza
Sostanze Attive e Preparazioni;
• Data di approvazione;
• Nome del fabbricante; e
• Ogni altra indicazione, se necessaria.
8.4 Modifiche
8.4.1 I fabbricanti dovrebbero comunicare al Membro
dell'Organizzazione qualunque modifica dei nomi, inclusi il nome
commerciale ed il nome tecnico, della composizione o dell'utilizzo di
Sostanze Attive e Preparazioni nel sistema di gestione dell'acqua di
zavorra che e' stato approvato dall'Organizzazione.
Il Membro dell'Organizzazione dovrebbe di conseguenza informare
l'Organizzazione. 8.4.2 I fabbricanti che intendono cambiare
significativamente qualsiasi parte del sistema di gestione dell'acqua
di zavorra che e' stato approvato dall'Organizzazione o le Sostanze
Attive e Preparazioni utilizzate in esso dovrebbero inviare una nuova
richiesta. 8.5 Ritiro dell'approvazione
8.5.1 L'Organizzazione puo' ritirare qualsiasi approvazione nei
seguenti casi:
.1 Se le Sostanze Attive e le Preparazioni od il sistema di gestione
dell'acqua di zavorra non sono piu' conformi ai requisiti a causa di
modifiche della Convenzione.
.2 Se qualsiasi dato o rapporto di prova differisce sensibilmente dai
dati ai quali si e' fatto riferimento al tempo dell'approvazione ed
e' ritenuto non conforme alle condizioni di approvazione.
.3 Se una richiesta di ritiro viene presentata dal Membro
dell'Organizzazione a nome del Fabbricante.
.4 Se viene dimostrato da qualsiasi Membro dell'Organizzazione od
osservatore che un irragionevole pericolo per l'ambiente, la salute
umana, le proprieta' o le risorse e' stato causato da un sistema
approvato di gestione dell'acqua di zavorra che utilizza Sostanze
Attive o Preparazioni.
Parte di provvedimento in formato grafico




