Corte di Giustizia Sez. VIII sent. 18 dicembre 2007
Commissione c. Repubblica Italiana

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/60/CE – Artt. 5, n. 1, e 15, n. 2 – Politica comunitaria in materia di acque – Distretto idrografico – Relazione di sintesi e analisi – Comunicazione – Insussistenza»

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

18 dicembre 2007 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/60/CE – Artt. 5, n. 1, e 15, n. 2 – Politica comunitaria in materia di acque – Distretto idrografico – Relazione di sintesi e analisi – Comunicazione – Insussistenza»

Nella causa C‑85/07,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 15 febbraio 2007,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dal sig. G. Arestis, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. T. von Danwitz (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il ricorso in esame la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, relativamente al distretto idrografico pilota del Serchio e a parte dei distretti idrografici delle Alpi orientali, dell’Appennino settentrionale, centrale e meridionale, non avendo presentato la relazione sintetica delle analisi richieste a norma dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), come previsto ai sensi dell’art. 15, n. 2, della medesima direttiva, e non avendo effettuato le analisi e l’esame di cui all’art. 5, n. 1, della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dei detti articoli.

2 L’art. 5, n. 1, della direttiva, intitolato «Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell’impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell’utilizzo idrico», così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III, e completati entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva:

– un’analisi delle caratteristiche del distretto,

– un esame dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, e

– un’analisi economica dell’utilizzo idrico».

3 Ai sensi dell’art. 15, n. 2, della direttiva, intitolato «Relazioni»:

«Gli Stati membri presentano, entro tre mesi dal loro completamento, relazioni sintetiche:

– delle analisi richieste a norma dell’articolo 5, e

– dei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8,

effettuati per le finalità previste dai piani di gestione dei bacini idrografici».

4 La direttiva è entrata in vigore il 22 dicembre 2000. Di conseguenza, le analisi e l’esame di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva avrebbero dovuto essere completati entro il 22 dicembre 2004. Inoltre, la relazione sintetica delle analisi avrebbe dovuto essere presentata alla Commissione entro il 22 marzo 2005, ai sensi dell’art. 15, n. 2, della medesima direttiva.

5 Non avendo la Repubblica italiana presentato, in data 22 marzo 2005, la relazione sintetica di dette analisi e non avendo fornito informazioni sul completamento delle analisi e dell’esame in questione, la Commissione ha considerato che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 5, n. 1, e 15, n. 2, della direttiva.

6 Pertanto, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento ex art. 226 CE.

7 Dopo aver inviato alla Repubblica italiana una lettera di diffida datata 18 ottobre 2005, la Commissione ha emesso un parere motivato il 4 luglio 2006, invitando detto Stato ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere entro due mesi a decorrere dal suo ricevimento.

8 Rispondendo al parere motivato, la Repubblica italiana, il 19 luglio 2006, ha comunicato una nota 28 giugno 2006 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e ha inviato, in particolare, due relazioni di cui una, ai sensi dell’art. 5 della direttiva, riguardava i bacini idrografici nazionali, i bacini pilota del Tevere e del Cecina e le Regioni di Sicilia e di Sardegna.

9 Dopo l’esame della documentazione inviata, la Commissione ha considerato che la situazione non era ancora soddisfacente e ha deciso di adire la Corte.

10 Nel suo controricorso il governo italiano comunica che il recepimento tardivo della direttiva, avvenuto con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Supplemento ordinario alla GURI n. 96 del 14 aprile 2006), non ha consentito né di adottare, a livello regionale, i provvedimenti necessari per l’attuazione della direttiva, né di rispettare le scadenze in essa previste.

11 Inoltre, il governo italiano afferma che la contestazione nel ricorso riguarda soltanto la mancanza di informazioni su vari bacini regionali, la maggior parte dei quali è di scarsa rilevanza per portata e dimensioni, fatto salvo il bacino sperimentale del fiume Serchio, e che la relazione relativa ai bacini idrogeografici nazionali conteneva quasi la totalità dei dati richiesti. Secondo il governo italiano, le attività finora svolte costituirebbero, di conseguenza, la prima fase di un processo più ampio.

12 Da tale presa di posizione risulta che la Repubblica italiana non contesta l’inadempimento addebitatogli.

13 Pertanto, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, data alla quale deve essere valutata l’esistenza di un inadempimento (v., in tal senso, sentenze 14 settembre 2004, causa C‑168/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑8227, punto 24, e 27 ottobre 2005, causa C‑23/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑9535, punto 9), la relazione sintetica richiesta in forza dell’art. 15, n. 2, della direttiva non era stata presentata e le analisi nonché l’esame di cui all’art. 5, n. 1, di detta direttiva non erano stati effettuati per quanto riguarda il distretto idrografico pilota del Serchio e una parte dei distretti idrografici delle Alpi orientali, dell’Appennino settentrionale, centrale e meridionale.

14 Occorre aggiungere che, anche se la Repubblica italiana ha effettivamente comunicato alla Commissione quasi tutti i dati richiesti relativi ai bacini idrografici nazionali, come essa sostiene, tale affermazione non può essere intesa nel senso che detto Stato membro contesta l’obbligo di informazione di cui agli artt. 5 e 15 della direttiva sui vari bacini idrografici regionali e la mancanza di tali informazioni. Inoltre, il fatto che la maggior parte dei vari bacini regionali sia di scarsa importanza, tenuto conto della loro portata e delle dimensioni dei bacini, è irrilevante quanto all’esistenza dell’inadempimento addebitato.

15 In tale circostanze, il ricorso proposto dalla Commissione deve essere dichiarato fondato.

16 Di conseguenza, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, per quanto riguarda il distretto idrografico pilota del Serchio e una parte dei distretti idrografici delle Alpi orientali, dell’Appennino settentrionale, centrale e meridionale, non avendo presentato la relazione sintetica delle analisi richieste a norma dell’art. 5 della direttiva, come previsto ai sensi dell’art.15, n. 2, di quest’ultima, e non avendo effettuato le analisi e l’esame di cui all’art. 5, n. 1, della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 15, n. 2, della medesima direttiva.

Sulle spese

17 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:

1) Per quanto riguarda il distretto idrografico pilota del Serchio e una parte dei distretti idrografici delle Alpi orientali, dell’Appennino settentrionale, centrale e meridionale, non avendo presentato la relazione sintetica delle analisi richieste a norma dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come previsto ai sensi dell’art. 15, n. 2, della medesima direttiva, e non avendo effettuato le analisi e l’esame di cui all’art. 5, n. 1, della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 15, n. 2, della detta direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme