Tribunale di Benevento  Sez. I civ. n. 222 del 31 gennaio 2024 
Est. Consolante  Ric. Comune di Castelvetere in Valfortore 
Acque.Autorizzazione allo scarico

La mera mancata presentazione tempestiva della domanda di rinnovo non integra alcuna una condotta illecita in presenza, come nel caso di specie, di un’autorizzazione allo scarico ancora valida per effetto della normativa emergenziale epidemiologica da Covid-19 (sehnalazione e massima Avv. M. Balletta) 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

-I sezione civile-, in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3250 R.G.A.C.C. dell’anno 2021 all’esito dell’udienza di discussione del 29 gennaio 2024, vertente

TRA

COMUNE    DI    CASTELVETERE    IN    VALFORTORE    in    persona    del    Sindaco    p.t.,
rappresentato e difeso dall’avv. BALLETTA MAURIZIO come da procura in atti;
-ricorrente-

E

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t.

-resistente-

 

Conclusioni delle parti: All’udienza del 29 gennaio 2024 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981 depositato il 9 luglio 2021 e ritualmente notificato alla Regione Campania, il Comune di Castelvetere in Valfortore proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione di cui al D.D. n. 44 del 3.6.2021 (notificata in data 18.6.2021) della Regione Campania con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione di € 6.000,00 per la violazione dell’art.124 comma 8, sanzionata dall'art 133 comma 2 del Dlgs 152/2006, stante l’accertamento di scarico di acque reflue sprovvisto della prescritta autorizzazione.
A sostegno dell’opposizione, quale primo motivo, il Comune ricorrente eccepiva la nullità dell’ordinanza-ingiunzione in quanto la violazione non era stata contestata al Comune, quale soggetto obbligato in solido con la persona fisica del trasgressore per il pagamento della sanzione amministrativa, in violazione dell’art. 14 commi 1 e 2 della L. 689/2021.
Con il secondo motivo di opposizione, il Comune contestava che la Regione con l’impugnata ordinanza-ingiunzione aveva applicato illegittimamente la fattispecie sanzionatoria amministrativa di scarico di depuratore comunale senza autorizzazione ( alla quale equivale lo scarico con autorizzazione scaduta) alla diversa ipotesi, giammai tipizzata dal legislatore, del mero ritardo nella presentazione dell’istanza comunale volta al rinnovo dell’autorizzazione allo scarico ancora valida ed efficace al momento dell’accertamento.
Il Comune evidenziava che la Regione aveva irrogato la sanzione per la condotta del ritardo nella presentazione dell’istanza comunale volta al rinnovo dell’autorizzazione allo scarico ancora efficace per la quale, ad avviso dell’opponente, la legge non prevede alcuna sanzione.
In particolare il Comune evidenziava che l’autorizzazione allo scarico prot. 3184 del 28.6.2016 scadeva il 28.6.2020 e conteneva la prescrizione secondo la quale “un anno prima della scadenza il Comune ne deve essere richiesto il rinnovo, altrimenti lo scarico dovrà cessare immediatamente alla data di scadenza”. Il Comune sosteneva che il termine di un anno prima della scadenza, entro il quale il Comune doveva chiedere il rinnovo dell’autorizzazione, era un termine ordinatorio la cui violazione non costituiva un illecito amministrativo bensì una mera irregolarità, non sanzionata, che non integrava l’illiceità dello scarico, stante la piena validità dell’autorizzazione fino alla sua scadenza.
Il Comune, inoltre, evidenziava che l’autorizzazione allo scarico non era scaduta nè alla data dell’accertamento ( effettuato dai Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo in data 30 marzo 2021) nè alla data della proposizione della presente opposizione poiché l’efficacia temporale dell’autorizzazione prot. n. 3184 del 28.6.2016 di durata quadriennale, avente scadenza originaria per la data del 28.6.2020, era stata prorogata ex lege dalla normativa emergenziale epidemiologica da Covid-19 di cui al D.L. 18/2020 art. 103 comma 3 che in virtù di successivi provvedimenti del Governo era stata prorogata sino al 31.7.2021.
Tanto premesso il Comune di Castelvetere in Valfortore chiedeva in accoglimento dell’opposizione, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di “annullare e dichiarare nullo l’atto sanzionatorio impugnato”, con vittoria di spese.
La Regione Campania non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 26.1.2022 il Giudice sospendeva l’efficacia esecutiva dell’ordinanza-ingiunzione opposta.
L’opposizione merita accoglimento.
Occorre anzitutto ricostruire i fatti per i quali si è provveduto all’irrogazione della sanzione amministrativa oggetto della presente opposizione.
In data 30 marzo 2021 la Regione Carabinieri Forestale Campania Stazione di S. Bartolomeo in Galdo, a “seguito di accertamenti documentali e sopralluogo” riguardante il depuratore comunale
sito in località “Casalaspro” del Comune di Castelvetere in Valfortore, acclarava che lo scarico delle acque reflue fognarie era privo di autorizzazione, scaduta il 28.6.2020, e che, a quella data, non risultava emanato nessun provvedimento di autorizzazione allo scarico. I Carabinieri contestavano al titolare dello scarico l’infrazione di “scarico di acque reflue urbane senza la preventiva autorizzazione prevista dall’art. 124 Dlgs 152/2006 e ss con sanzione prevista dall’art. 133 comma 2 dello stesso Dlgs.”
Va evidenziato che la Regione Campania nell’ordinanza-ingiunzione di cui al D.D. n. 44 del 3.6.2021 considerava:
    • che il comma 8 dell’art. 124 del Dlgs 152/2006 prevede che “Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”;
-che la proroga di validità dell’autorizzazione di cui al D.L. 18/2020, invocata dal Sindaco nelle osservazioni, fosse dovuta ad eventi eccezionali di emergenza sanitaria non prevedibili nel giugno 2019, termine entro il quale poteva essere richiesto il rinnovo dell’autorizzazione senza incorrere in sanzioni;
-che l’istanza di rinnovo era stata inoltrata dal Comune alla Provincia di Benevento solo in data 13.4.2021;
    • che dal verbale di contestazione n. 472021 redatto dalla Regione Carabinieri Forestale Campania Stazione di S. Bartolomeo si evinceva che era stata riscontrata la mancata richiesta di rinnovo prescritta dal comma 8 dell’art. 124 Dlgs 152/2006 dell’autorizzazione allo scarico del depuratore comunale.
Su tali presupposti l’ordinanza-ingiunzione adottata con D.D. n. 44 del 3.6.2021 della Regione Campania irrogava al Comune la sanzione di € 6000,00 “per la violazione dell’art. 124 comma 8 del Dlgs 152/2006 in quanto non ha inoltrato l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nei termini previsti ( un anno prima della scadenza e precisamente entro il mese di giugno 2019)”. Il Tribunale evidenzia che, a norma del primo comma dell’art. 124 Dlgs 152/2006, “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”.
Il comma 8 del medesimo articolo 124 dispone che “l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”.
L’art. 133 comma 2 del Dlgs 152/2006 dispone che “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro”.
Orbene il Tribunale ritiene fondato il secondo motivo di opposizione.
In merito si osserva che la validità dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue del depuratore del Comune di Castelvetere in Valfortore, adottata dal Comune in data 28.6.2016 avente efficacia quadriennale e quindi sino al 28 giugno 2020, ha conservato la sua validità anche oltre quest’ultima data per effetto della normativa emergenziale epidemiologica da Covid-19.
Infatti il D.L. 18/2020 all’art. 103 comma 2 dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001 n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” che, per effetto delle proroghe successive, è individuabile al 31 marzo 2022.
Deve ritenersi pertanto che, in virtù della suddetta norma di legge, alla data del 30 marzo 2021 in cui al Comune di Castelvetere in Valfortore è stato contestato l’illecito amministrativo di “scarico di acque reflue urbane senza la preventiva autorizzazione prevista dall’art. 124 Dlgs 152/2006” l’autorizzazione allo scarico di acque reflue del depuratore del predetto Comune, adottata dal Comune in data 28.6.2016, era ancora valida e ha mantenuto la sua validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” che si individua al 31 marzo 2022. Pertanto l’autorizzazione allo scarico ha mantenuto la sua validità al 30 giugno 2022
Essendo valida l’autorizzazione allo scarico alla data della contestazione del 30.3.2021, non si è configurato l’illecito di cui all’art. 133 comma 2 del Dlgs 152/2006 che sanziona per l’appunto lo scarico senza autorizzazione.
Si osserva che con l’ordinanza-ingiunzione di cui al D.D. n. 44 del 3 giugno 2021, oggetto della presente opposizione, al Comune è stata irrogata la sanzione dell’art. 133 comma 2 del citato Dlgs “per la violazione dell’art. 124 comma 8 del Dlgs 152/2006 in quanto non ha inoltrato l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nei termini previsti ( un anno prima della scadenza e precisamente entro il mese di giugno 2019)”.
Al Comune è stata irrogata la sanzione amministrativa per una condotta omissiva, e nello specifico non avere inoltrato l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nel termine previsto, che non integra alcun illecito amministrativo.
Si osserva, ad un’attenta lettura delle norme, che l’illecito dello scarico senza autorizzazione si configura non solo in mancanza ab origine dell’autorizzazione ( comma 1 dell’art. 124 del dlgs 152/2006) bensì, a norma del comma 8 dell’art. 124 del medesimo d.lgs, quando lo scarico venga mantenuto in funzione, oltre la data di scadenza dell’autorizzazione, senza che la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata entro il termine di un anno prima della scadenza.
La mera mancata presentazione tempestiva della domanda di rinnovo non integra alcuna una condotta illecita in presenza, come nel caso di specie, di un’autorizzazione allo scarico ancora valida per effetto della normativa emergenziale epidemiologica da Covid-19.
Non assume rilevanza, ai fini della configurabilità dell’illecito, la circostanza che il Comune entro la data del giugno 2019 doveva inoltrare la domanda di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico e non vi abbia provveduto, poiché l’illecito di cui al comma 8 del citato art. 124 si consuma, come già detto, solo nel momento in cui la validità dell’autorizzazione scade e il Comune continua ad effettuare lo scarico.
Nel caso di specie, invece, l’autorizzazione allo scarico ha conservato la sua validità oltre la data del 28.6.2020, per effetto di una norma speciale che prevale su quella generale, ed era ancora valida sia alla data in cui è stata contestata l’infrazione sia alla data in cui è stata emessa l’ordinanza- ingiunzione.
Pertanto, in accoglimento dell’opposizione, l’ordinanza-ingiunzione adottata con D.D. n. 44 del 3 giugno 2021 va annullata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 127/2022, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non è stata svolta e la riduzione della metà del compenso per la fase decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dal Comune di Castelvetere in Valfortore avverso l’ordinanza-ingiunzione adottata con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.44 del 3 giugno 2021, ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
accoglie l’opposizione e annulla l’ordinanza-ingiunzione opposta;
condanna la resistente Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2546,50 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 850,50 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 29 gennaio 2024        

Il Giudice Dott.ssa Floriana Consolante