Le principali decisioni della cassazione sull’inquinamento idrico dopo il T.U. del 2006
a cura di Pasquale FIMIANI

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 Nozione di scarico.  

Superamento limiti tabellari

Il campionamento.

L’autorizzazione allo scarico.

Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione.


Scarichi ospedalieri 


Fanghi di depurazione

Acque reflue industriali

Frantoi

Allevamenti di bestiame.

Raccolta in vasca.

Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

L’utilizzazione agronomica di effluenti da allevamento

Nozione di scarico

Sez. 3, Sentenza n. 40191 del 11/10/2007 Cc.  (dep. 30/10/2007 ) Rv. 238057

In tema di tutela delle acque dall\'inquinamento, anche a seguito dell\'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il cui art. 74, lett. ff) - a differenza dell\'abrogato art. 2, lett. bb) D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - non contiene il riferimento espresso alla immissione diretta tramite condotta), per "scarico" deve intendersi l\'immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione, anche se non necessariamente costituito da tubazioni. (In motivazione la Corte, nell\'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che deve escludersi il ritorno alla nozione di scarico indiretto, non riproposta nel D.Lgs. n. 152 del 2006).

 

Sez. III, sent. n. 18900 del 9-05-2008 (c.c. 2-04-2008), Vinci ed altri

Con la riforma di cui al D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 è stata ulteriormente riformulata la nozione di scarico di cui all\'art. 74, primo comma lett. ff), del D.Lgs n. 152/06, essendo stata definita con tale termine dall\'art. 2 (contenente modifiche alla parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152), comma 5,: "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore." La riforma legislativa ha, quindi, nuovamente limitato l\'ambito di applicazione della fattispecie penale di cui al vigente art. 137 del D. Lgs n. 152/06, quale conseguenza della effettuazione di scarichi di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione, riportandola sostanzialmente a quella originariamente prevista dal D. Lgs n. 152/99 ed, anzi, eliminando definitivamente alcune incertezze interpretative che erano derivate dalla definizione riportata nel citato decreto.

 

Sez. III, sent. n. 36363 del 23-09-2008 (ud. 10-07-2008), Orlandi.

A norma dell\'articolo 185 del decreto legislativo n 152 del 2006,anche a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con il decreto legislativo n 4 del 2008, continuano ad essere sottoposti alla disciplina sui rifiuti, quelli allo stato liquido diversi dalle acque di scarico nonché le materie fecali non utilizzate in agricoltura. Quindi per delimitare l\'ambito di applicazione delle due discipline possono ancora utilizzarsi i criteri elaborati da questa corte in base ai quali la disciplina sulle acque si applica solo agli scarichi diretti tramite condotta o comunque stabile canalizzazione e dm le materie fecali sono sottratte alla disciplina sui rifiuti a condizione che siano utilizzate nell\'attività agricola. L\'immissione di rifiuti zootecnici in un torrente da parte del titolare di un\'impresa di allevamento configurava sotto la vigenza del decreto Ronchi il reato di cui agli artt 14 e 51, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto negli artt 192 e 255 del decreto legislativo n 152 del 2006.

 

NB) Cass. pen., Sez. III, sent. n. 21119 del 29/05/2007 (ud. 12/04/2007) Bentivoglio, ha precisato che “ il refluo deve essere considerato nell\'inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta di liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore”.

 

 

Superamento limiti tabellari

 

Sez. 3, Sentenza n. 34899 del 06/06/2007 Ud.  (dep. 17/09/2007 ) Rv. 237377

In tema di tutela delle acque dall\'inquinamento, perchè possa ritenersi configurabile il reato di cui all\'art. 59, comma quinto, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (oggi sostituito dall\'art. 137, comma quinto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) in caso di superamento dei valori limite di emissione per lo scarico di acque industriali relativamente a sostanze cancerogene indicate al n. 18 della tabella 5 dell\'all. 5 al citato D.Lgs. n. 152 del 2006, occorre che la sostanza sia classificata contemporaneamente come: a) cancerogena, nel senso che può provocare il cancro; b) altamente tossica per gli organismi acquatici ed idonea a provocare a lungo termine effetti negativi per l\'ambiente acquatico, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 attuativo della direttiva comunitaria 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. (Fattispecie di scarico di acque reflue industriali con superamento del valore limite per la sostanza formaldeide).

 

Sez. III, sent. n. 37279 del 1-10-2008 (ud. 12-06-2008), Serafini.

L’art. 137, comma 5 D.Lv. 152/06, con formulazione ancora più chiara rispetto al passato, evidenzia che il legislatore ha voluto punire lo scarico di acque reflue industriali che recapita in acque superficiali o in fognatura quando supera i valori limiti fissati nella tabella 3, nonché lo scarico sul suolo di acque reflue industriali quando supera i valori limite fissati nella tabella 4, anche se il superamento tabellare non riguarda le diciotto sostanze più pericolose elencate nella tabella 5. Ha punito inoltre con la stessa pena qualsiasi scarico di acque reflue industriali (in acque superficiali, in fognatura, sul suolo) che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato, in relazione alle diciotto sostanze elencate nella tabella 5, per le quali - in ragione della loro maggior pericolosità - le autorità suddette non possono adottare limiti meno restrittivi.

 

 

Il campionamento

 

Sez. 3, Sentenza n. 29884 del 06/07/2006 Ud.  (dep. 11/09/2006 ) Rv. 234662

In tema di tutela delle acque dall\'inquinamento, la disposizione sulla metodica di prelievo e campionamento del refluo. di cui all\'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152 del 1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000 non opera una integrazione della fattispecie penale di cui all\'art. 59 del citato D.Lgs. n. 152, né indica un criterio legale di valutazione della prova, atteso che si limita ad indicare quale metodica normale quella del campionamento medio nell\'arco delle tre ore, ma non esclude che l\'organo di controllo possa procedere ad un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento, purché si dia espressa giustificazione nel verbale di accertamento della scelta operata.

 

Sez. III, sent. n. 19715 del 22/05/ 2007 (ud. 04/04/2007) ha ribadito che il metodo di campionamento ha carattere procedimentale e non integrativo della fattispecie penale, in quanto la scelta di eseguire quello istantaneo potrebbe essere determinata dalle caratteristiche non continue dello scarico che renderebbero difficoltosa l’esecuzione di controlli "a sorpresa".

 

L’autorizzazione allo scarico

Sez. 3, Sentenza n. 2877 del 21/12/2006 Ud.  (dep. 25/01/2007 ) Rv. 235880

In tema di disciplina degli scarichi, in caso di nuova titolarità dell\'attività dalla quale origina il refluo si rende necessaria una nuova autorizzazione, configurandosi in difetto il reato di scarico senza autorizzazione, atteso che l\'autorizzazione viene rilasciata al titolare dell\'attività, previo controllo delle qualità soggettive di affidabilità a garanzia, già nella fase preliminare, dell\'effettiva osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e di quelle aggiuntive imposte dall\'autorità che provvede al rilascio dell\'autorizzazione.

 

Sez. III, sent. n. 2877 del 25/01/2007 (ud. 21/12/2006), ha precisato che, in caso di nuova titolarità dell\'attività dalla quale origina il refluo, si rende necessaria una nuova autorizzazione, configurandosi in difetto il reato di scarico senza autorizzazione, atteso che l\'autorizzazione viene rilasciata al titolare dell\'attività, previo controllo delle qualità soggettive di affidabilità a garanzia, già nella fase preliminare, dell\'effettiva osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e di quelle aggiuntive imposte dall\'autorità che provvede al rilascio dell\'autorizzazione.

 

Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione

 

Sez. 3, Sentenza n. 33787 del 08/06/2007 Ud.  (dep. 03/09/2007 ) Rv. 237378

In tema di tutela delle acque dall\'inquinamento, anche dopo l\'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, configura il reato di cui all\'art. 137, comma primo, del citato D.Lgs. (prima contemplato dall\'art. 59, comma primo, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) la condotta di scarico discontinuo in pubblica fognatura di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione, in quanto la sanzione penale si correla al mancato controllo preventivo, esercitato dalla P.A. mediante il rilascio del titolo abilitativo, a prescindere dal recapito finale (acque, suolo e sottosuolo) non menzionato dalla norma sanzionatoria. (Fattispecie di scarico discontinuo senza autorizzazione di acque reflue derivanti dalla lavorazione dei bergamotti recapitanti nella fognatura comunale stabilmente collegata, tramite condotta di collegamento, con le vasche di raccolta site nell\'impianto).

 

 

 

Scarichi ospedalieri

Sez. 3, Sentenza n. 2246 del 29/11/2007 Cc.  (dep. 16/01/2008 ) Rv. 238536

In tema di tutela penale delle acque, anche dopo l\'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido derivanti da attività ospedaliera continua ad essere quella relativa agli scarichi e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi, non rivestendo carattere innovativo l\'art. 185 che per i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" prevede l\'applicazione della disciplina sui rifiuti, in quanto l\'art. 227 del D.Lgs. n. 152 del 2006 dichiara applicabile ai rifiuti ospedalieri la disciplina in materia di scarichi, richiamando l\'art. 6 del d.P.R. 15 luglio 2004, n. 254 che rinvia all\'abrogato D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 sulle acque.

 

Fanghi di depurazione

Sez. 3, Sentenza n. 163 del 06/12/2006 Ud.  (dep. 09/01/2007 ) Rv. 235415

L\'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti da impianto di depurazione non comprende lo smaltimento dei fanghi prodotti dai detti impianti, atteso che trattasi di rifiuti speciali e come tali sottoposti alla disciplina di settore.

 

Sez. 3, Sentenza n. 39854 del 17/10/2006 Cc.  (dep. 01/12/2006 ) Rv. 235455

I reflui di attività di perforazione, nella specie per la realizzazione di un pozzo artesiano, costituiscono acque reflue industriali, in quanto non provenienti dal metabolismo umano e da attività domestiche, per cui il loro sversamento richiede il preventivo rilascio dell\'autorizzazione, in difetto della quale si configura il reato di cui all\'art. 59 del D.Lgs. n. 152 del 1999 (ora sostituito dall\'art. 137 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).

 

Sez. 4, Sentenza n. 27558 del 05/06/2008 Cc.  (dep. 07/07/2008 ) Rv. 240708

Il trattamento per l\'agricoltura dei fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane deve essere specificamente autorizzato anche dopo l\'entrata in vigore dell\'art. 12 comma dodicesimo bis del D.Lgs. n. 4 del 2008, che non ha abrogato la disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 99 del 1992 concernente l\'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

 

Acque reflue industriali

Sez. III, sent. n. 27111 del 4-07-2008 (c.c. 22-05-2008), Giangrande

L\'esistenza di caditoie e di un sistema di canalizzazione delle acque reflue determina la configurabilità del reato di scarico senza autorizzazione, mentre non vale ad escluderlo il fatto che la immissione non sia effettuata in pubbliche fognature, ma nel suolo o nel sottosuolo. Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutte le acque derivanti dallo svolgimento di una qualsiasi attività commerciale o produttiva, quale, nel caso in esame, il lavaggio dei piazzali adibiti allo stoccaggio dei rifiuti o dei mezzi adoperati per il loro trasporto

 

Sez. 3, Sentenza n. 26543 del 21/05/2008 Cc.  (dep. 02/07/2008 ) Rv. 240537

In tema di tutela penale delle acque dall\'inquinamento, anche dopo le modifiche alla nozione di "scarico" apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, gli scarichi provenienti dall\'attività di autolavaggio devono essere autorizzati in quanto assimilabili agli scarichi d\'acque reflue industriali. (In motivazione la Corte, nell\'enunciare il predetto principio, ha precisato che la modifica apportata alla nozione di "scarico" è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di scarico "diretto", riproponendo in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico e quella di rifiuti liquidi).

 

Sez. III, sent. n. 41850 del 7-11-2008 (ud. 30-09-2008), Margarito ed altro.

Rientrano tra le acque reflue industriali quelle che possiedono qualità necessariamente legate alla composizione chimico fisica diverse da quelle proprie delle acque metaboliche domestiche, mentre rientrano nelle acque domestiche tutti i reflui derivanti da attività che attengono strettamente alla coabitazione ed alla convivenza delle persone.

 

Sez. III, sent. n. 42529 del 14-11-2008 (ud. 4-11-2008), Alibrando.

Rientrano tra le acque reflue industriali quelle che possiedono qualità, necessariamente legate alla composizione chimica-fisica, diverse da quelle proprie delle acque metaboliche e domestiche.

 

 

Frantoi

Sez. 3, Sentenza n. 44293 del 07/11/2007 Ud.  (dep. 28/11/2007 ) Rv. 238076

In tema di tutela delle acque dall\'inquinamento, integra il reato di scarico di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione (prima previsto dall\'art. 59, comma primo, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, oggi sostituito dall\'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) l\'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari al di fuori dei casi e delle procedure previste dalla legge. (Fattispecie di immissione nel suolo di reflui derivanti dall\'attività di un frantoio, sversati mediante un tubo in PVC, i quali per effetto di "ruscellamento" confluivano a valle in una vasca ad assorbimento priva di impermeabilizzazione).

 

Sez. III, sent. n. 31489 del 29-07-2008 (c.c. 12-06-2008), Sergio

Lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la autorizzazione configura il reato di scarico abusivo anche in caso di recapito in fognatura, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e che le acque di scarico sono diverse da quelle domestiche. In tema di disciplina degli scarichi, l\'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo ed il campionamento delle acque reflue, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l\'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l\'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall\'art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all\'interessato del giorno, dell\'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni.

 

Sez. 3, Sentenza n. 26524 del 20/05/2008 Ud.  (dep. 02/07/2008 ) Rv. 240549

In tema di tutela delle acque dall\'inquinamento, anche dopo l\'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall\'attività di molitura delle olive integra il reato di cui all\'art. 137 del medesimo decreto (prima previsto dall\'art. 59, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), non essendo tali reflui assimilabili alle acque reflue urbane in base al disposto dell\'art. 101, comma settimo, lett. c) del D.Lgs. n. 152 del 2006.

 

Allevamenti di bestiame

Prima del D.Lgs n. 4/2008

 

Sez. 3, Sentenza n. 28360 del 05/07/2006 Ud.  (dep. 08/08/2006 ) Rv. 234950

In tema di disciplina degli scarichi, i reflui provenienti da un allevamento zootecnico vanno classificati quali acque reflue industriali, con il conseguente obbligo di munirsi dell\'autorizzazione allo scarico, indipendentemente dalla eventuale richiesta di utilizzazione agronomica, configurandosi in difetto l\'illecito penale di cui all\'art. 59 del D.Lgs. n. 152 del 1999 (ora sostituito dall\'art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006).

 

Sez. 3, Sentenza n. 2292 del 13/12/2006 Ud.  (dep. 24/01/2007 ) Rv. 235877

In tema di disciplina degli scarichi, anche dopo la entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui delle imprese dedite all\'allevamento di bestiame è subordinata, tra l\'altro, al dato che l\'attività di allevamento si svolga in connessione con la coltivazione della terra a disposizione, e che questa sia in grado di smaltire, nell\'ambito di un ciclo chiuso, il carico inquinante delle deiezioni.

Dopo il D.Lgs n. 4/2008

 

Sez. 3, Sentenza n. 26532 del 21/05/2008 Ud.  (dep. 02/07/2008 ) Rv. 240552

In tema di tutela delle acque dall\'inquinamento, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti d\'allevamento non è più previsto dalla legge come reato, ma integra l\'illecito amministrativo previsto dall\'art. 133, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

 

Sez. 3, Sentenza n. 26532 del 21/05/2008 Ud.  (dep. 02/07/2008 ) Rv. 240553

In tema di tutela delle acque dall\'inquinamento, anche a seguito della depenalizzazione della condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività d\'allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 all\'art. 101, comma settimo, lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l\'utilizzazione agronomica dei reflui medesimi, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall\'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

 

Sez. III, sent. n. 41845 del 7-11-2008 (ud. 30-09-2008), Trozzi.

Si deve ritenere, pertanto, oramai sanzionato solo in via amministrativa, ai sensi dell\'art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento e l\'unica eccezione rimane quella - richiamata ad excludendum dal comma 7 dell\'art. 101 - dell\'art. 112 del D.Lgs. n. 152/06, che regola la "utilizzazione agronomica" come definita dall\'art. 74, letto p), dello stesso testo normativo [utilizzazione, quest\'ultima, che continua a mantenere rilevanza penale, ex art. 137, comma 14, nelle ipotesi in cui avvenga al di fuori dei casi e delle procedure previsti). Anche la Tabella 6 dell\' Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 è stata implicitamente abrogata per effetto della modifica dell\'art. 101, settimo comma, lett. b).

 

Raccolta in vasca

Sez. 3, Sentenza n. 27071 del 20/05/2008 Ud.  (dep. 04/07/2008 ) Rv. 240264

Integrano il reato di deposito di rifiuti allo stato liquido (art. 51, comma secondo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) la raccolta in una vasca ed il successivo spandimento incontrollato sul suolo degli effluenti derivanti da attività agricola o di allevamento del bestiame, non ricadendo tale condotta nella disciplina sugli scarichi, giacché la assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui delle imprese agricole o da allevamento di bestiame è subordinata all\'esistenza di uno scarico diretto tramite condotta, e non escludendo l\'eventuale utilizzazione agronomica dei reflui l\'autorizzazione per lo stoccaggio.

 

Sez. III, sent. n. 26739 del 3-07-2008 (ud. 20-05-2008), Rocchi

Si è certamente in presenza di uno scarico ove una vasca, difettando di adeguata impermeabilizzazione, consenta lo sversamento, almeno in parte, dei liquidi sul suolo, come già affermato in alcune decisioni secondo cui anche in seguito alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 1999, che non punisce più lo scarico di reflui cosiddetto indiretto, configura un illegale scarico di acque ref1ue industriali ai sensi dell\'art. 59, lo stoccaggio dei residui liquidi di un insediamento in vasche a tenuta non stagna, con spargimento sia pure parziale al suolo o tracimazione dal contenitore stesso. A conclusione diversa deve pervenirsi nel caso in cui la vasca risulti adeguatamente impermeabilizzata e non consenta sversamenti al suolo. In questo caso si dovrà valutare se ed in che modo il passaggio nella vasca dei ref1ui si rapporti rispetto al successivo ingresso nella rete fognaria, e occorre specificamente verificare i termini dell\' autorizzazione allo scarico già in possesso del ricorrente. Qualora, infine, la vasca non presenti alcun collegamento diretto con l\'impianto fognario si deve ritenere, a parere del Collegio, che non possa trovare applicazione la disciplina relativa agli scarichi bensì, eventualmente, quella sui rifiuti posto che la normativa vigente non contempla, come detto, lo scarico indiretto.

 

Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

Circa lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, Sez. III, sent. n. 1869 del 23/01/2007 (c.c. 26/10/2006) ha precisato che “ le disposizioni regionali, emanate ai sensi dell\'art. 39 D.Lgs. n. 152 del 1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000 (ora sostituito dall\'art. 113 del d. lgs. n. 152 del 2006), per la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sono efficaci anche se mancanti della indicazione dei tempi di attuazione, come previsto dall\'art. 62, comma terzo, del citato D.Lgs. n. 152, atteso che in tal caso, come in quello di indicazione di un termine inferiore a due anni, va applicato il termine generale di anni due previsto dallo stesso art. 62 (ora sostituito dall\'art. 170, comma quinto, del citato D.Lgs. n. 152 del 2006)”.

 

 

L’utilizzazione agronomica di effluenti da allevamento

Sez. 3, Sentenza n. 20452 del 27/03/2007 Ud.  (dep. 25/05/2007 ) Rv. 236742

La disciplina in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui alla L. 11 novembre 1996 n. 574, è applicabile esclusivamente ai frantoi che operano in stretta connessione con l\'azienda agricola e che trattano in massima parte quanto prodotto dalla stessa, atteso che solo in questo caso i quantitativi di acque ottenuti dalla lavorazione risultano contenuti in limiti di tollerabilità dei terreni ove vengono distribuite.

 

Sez. 3, Sentenza n. 21777 del 27/03/2007 Ud.  (dep. 05/06/2007 ) Rv. 236709

L\'ambito di applicazione della disciplina dettata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) è circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari (nella specie: acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) abbiano una loro utilità ai fini agricoli; diversamente, il loro spandimento od abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano, anche dopo l\'entrata in vigore del T.U. Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale), il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall\'art. 256, comma secondo, del citato D.Lgs. n. 152.

 

Sez. III, sent. n. 38411 del 9-10-2008 (ud. 9-07-2008), Michellut.

La deroga alla disciplina sui rifiuti in materia di utilizzazione agronomica di effluenti da allevamento è condizionata soltanto alla effettiva utilizzazione agronomica degli effluenti stessi, in qualunque modo questa avvenga: per scarico diretto degli effluenti liquidi tramite condotta; per scarico indiretto attraverso deposito temporaneo in vasche impermeabili e successivo trasporto nel terreno di applicazione tramite autocisterna o altro mezzo; mediante spandimento sulla superficie del terreno; mediante iniezione del terreno; attraverso interramento; attraverso mescolatura con gli strati superficiali del terreno. Non può quindi condividersi quella opinione dottrinale e giurisprudenziale, secondo cui la deroga alla disciplina sui rifiuti riguarda solo le pratiche di fertirrigazione attuate per scarico diretto. Parimenti non è condivisibile la tesi che non ritiene applicabile la deroga sul rilievo che non sono stati emanati il decreto ministeriale di attuazione e le norme regionali connesse. Infine, non appare sostenibile neppure una tesi restrittiva propugnata in dottrina, secondo cui la deroga andrebbe limitata soltanto alla fase finale della utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, cioè alla fase di applicazione sul terreno, mentre per le fasi precedenti del deposito in vasca impermeabilizzata e del trasporto a mezzo autobotte continuerebbe ad applicarsi la disciplina sui rifiuti, e in particolare quella che prescrive limiti qualitativi, quantitativi e temporali al deposito temporaneo, e che impone l\'autorizzazione e l\'obbligo dei formulari di identificazione dei rifiuti per il trasporto dei medesimi.