Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2178, del 18 aprile 2013
Urbanistica.Attuazione Piano Insediamenti Produttivi (PIP)

Quanto al concetto di “attuazione” di un Piano insediamenti produttivi, un Piano può dirsi “attuato” allorchè vi sia stata l’utilizzazione delle aree in esso ricomprese da parte delle imprese assegnatarie, previo espropriazione, o altra forma di acquisizione, delle medesime. Non è dato, infatti, individuare un concetto diverso di “attuazione” di uno strumento urbanistico attuativo e segnatamente di un PIP, se non quello della effettiva utilizzazione delle sue previsioni, in coerenza con la natura dell’atto di pianificazione e con le finalità di interesse pubblico per suo tramite perseguite. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02178/2013REG.PROV.COLL.

N. 00294/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2008, proposto da: 
Anna Marisa S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Graziano Dal Molin, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare n. 14/A;

contro

Consorzio per l'Area Industriale di Morbegno-Talamona, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Spadea, Bettoni Manfredi, con domicilio eletto presso Bettoni Manfredi in Roma, via Barberini 29;

nei confronti di

Pezzini S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Manfredi Bettoni, Giovanni Spadea, con domicilio eletto presso Manfredi Bettoni in Roma, via Barberini,29;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 06458/2007, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PIANO INTERCOMUNALE PIP E DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Pafundi e Anna Paola Tomassetti in sostituzione di Giovanni Spadea;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con l’appello in esame, la società Anna Marisa s.r.l. impugna la sentenza 27 novembre 2007 n. 6458, con la quale il TAR per la Lombardia, sez. II, ha rigettato il suo ricorso e gli ulteriori ricorsi per motivi aggiunti, proposti avverso gli atti della procedura espropriativa di aree di sua proprietà, inserite nel Piano per gli insediamenti produttivi del Comune di Morbegno, nonché gli atti di approvazione di tale Piano.

La sentenza appellata – accolta una eccezione relativa alla validità della procura ad litem del Consorzio per l’area industriale di Morbegno – Talamona – afferma, in particolare:

- il ricorso proposto avverso gli atti di approvazione del PIP è tardivo, in quanto la piena conoscenza di tale Piano da parte della soc. Pezzini s.p.a. (dalla quale, per scissione, è sorta la Anna Marisa s.r.l.), è comprovata da domande di concessione edilizia del 3 novembre 2000 e dell’ 8 gennaio 2001, “nelle quali si fa esplicito riferimento all’intenzione della Società di realizzare un edificio commerciale e industriale sul lotto 5 del PIP di Morbegno – Talamona”;

- l’assegnazione di un lotto di PIP non deve essere necessariamente preceduta dalla conclusione della procedura ablatoria, posto che mentre “l’espropriazione deve necessariamente precedere la cessione in proprietà o in diritto di superficie, non è precluso al Comune di procedere medio tempore (prima cioè dell’esproprio) ad una “assegnazione” che ha il più limitato effetto di individuare il futuro beneficiario della cessione e non di trasmettergli la titolarità dell’area”;

- non è illegittimo l’atto di invito a sottoscrivere il verbale di cessione di aree, ancorchè contempli un termine inferiore a quello prescritto dalla legge per la cessione volontaria, non contiene indicazione dell’indennità provvisoria e sia stato notificato dal messo comunale, anziché dall’ufficiale giudiziario. Ciò in quanto la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo, l’amministrazione ha con atto successivo dichiarato di essere pronta a fornire chiarimenti in ordine alla misura dell’indennità e di essere pronta in ogni momento ad interrompere la procedura espropriativa per addivenire alla cessione volontaria;

- non assume rilievo la circostanza che l’occupazione di urgenza sia stata disposta nove anni dopo l’approvazione del PIP, purchè nella vigenza di questo;

- per “parte non ancora attuata del PIP si deve intendere ogni area o lotto libero da edifici suscettibile di sfruttamento edilizio per le finalità proprie del piano”.

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) violazione e falsa applicazione della l. n. 2359/1865, della l. n. 865/1971 e dell’art. 834 c.c.; eccesso di potere per carenza assoluta del presupposto essenziale (dichiarazione di p.u.); erroneità della sentenza per mancata valutazione della documentazione indicata in giudizio; conseguente nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dei provvedimenti impugnati in I grado; ciò in quanto – come si desume dagli artt. 15 e 6 delle NTA, e non dall’art. 3 delle medesime, non applicabile al caso di specie – “ i lotti da considerarsi già attuati non sono necessariamente quelli edificati in quanto la norma specifica le modalità edificatorie che prescindono da qualsiasi convenzione con il consorzio, come prescritto dall’art. 17 NTA”. Inoltre, vi è errore sul fatto, in quanto nella cartografia allegata all’atto di riadozione del PIP “il lotto 5 è contrassegnato da righe oblique gialle in campo bianco, che come si legge nella legenda esplicativa, fa riferimento ai lotti già attuati” e ciò risulta anche da ulteriori riscontri documentali (v. pagg. 13 – 15 app.);

b) erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’irricevibilità delle censure rivolte nel ricorso introduttivo avverso il PIP e il decreto di occupazione d’urgenza, poichè, per un verso, la società appellante, all’epoca di presentazione delle domande di concessione edilizia, era a conoscenza solo della delibera GR di approvazione del PIP, ma non anche di tutti gli elaborati del medesimo; per altro verso, “all’epoca della riadozione del PIP per la sola parte non attuata, la soc. Pezzini s.p.a. e la sua avente causa non avevano alcun obbligo di impugnativa non riguardando tale strumento le aree di proprietà”;

c) error in iudicando; violazione e falsa applicazione artt. 20 e 71 l. n. 865/1971; poiché, non rientrando gli interventi previsti dal PIP nella categoria delle opere o lavori pubblici o di pubblico interesse, non trova applicazione l’art. 3 l. n. 1/1978, che consente la redazione dello stato di consistenza successivamente o contestualmente all’immissione in possesso;

d) error in iudicando; violazione e falsa applicazione artt. 27 e 35 l. n. 865/1971, poiché “l’assegnazione può essere disposta solo per le aree per le quali la procedura di espropriazione è già conclusa”;

e) error in iudicando; violazione e falsa applicazione artt. 11 e 12 l. n. 865/1971, poiché la “notificazione” dell’atto è espressamente prevista e non ammette equipollenti, né la mancanza di indicazione dell’indennità provvisoria “può essere supplita dalla disponibilità della P.A. a fornire tutti i chiarimenti richiesti”; né era ammissibile l’assegnazione di un termine inferiore a quello previsto dalla legge;

f) error in iudicando; violazione e falsa applicazione art. 20 l. n. 865/1971 e 71 l. n. 2359/1865; poiché per il lotto di proprietà dell’appellante non vi era dichiarazione di pubblica utilità;

g) error in iudicando; violazione e falsa applicazione art. 22-bis DPR n. 327/2001;

h) error in iudicando; violazione art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per illogicità manifesta; ciò sia in quanto sussiste l’interesse dell’appellante all’impugnazione dell’atto di assegnazione del lotto di sua proprietà alla soc. Pezzini, sia in quanto il Consorzio “non ha indicato quali siano gli obiettivi insediativi del Piano, né i criteri utilizzati per giungere a un giudizio di compatibilità degli stessi con la domanda presentata dalla Pezzini s.p.a.”;

i) error in iudicando; illegittimità derivata del decreto di esproprio per illegittimità della deliberazione G.R. n. 18548/1996; violazione art. 31 NTA del PIP; violazione art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed illogicità manifesta.

Si è costituito in giudizio il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Morbegno – Talamona (di seguito indicato come “Consorzio”), che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello, per non essere stato il medesimo notificato ai Comuni di Morbegno e di Talamona e alla Regione Lombardia, ed ha comunque concluso per il suo rigetto, stante l’infondatezza.

Il Consorzio ha altresì proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il TAR ha “erroneamente deciso la carenza di rappresentanza legale per difetto della capacità processuale del Presidente del C.d.A , da attribuire invece al Direttore” (v. pagg. 17 – 25 memoria del 25 gennaio 2008).

Si è altresì costituita la Pezzini s.p.a., che ha anch’esso eccepito l’inammissibilità dell’appello per omessa notifica ai Comuni di Morbegno e Talamona e alla Regione Lombardia, concludendo comunque per il rigetto del medesimo, stante la sua infondatezza.

Inoltre, la Pezzini s.p.a. ha proposto appello incidentale, relativamente alla disposta compensazione delle spese.

All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. L’appello della società Anna Marisa è infondato e deve essere, pertanto, respinto, per le ragioni di seguito esposte, così rendendosi superfluo esaminare le eccezioni di inammissibilità del medesimo, proposte sia dal Consorzio, sia dalla Pezzini s.p.a..

 

3. Il Collegio ritiene di dovere, innanzi tutto, esaminare il secondo motivo di appello, con il quale la società Anna Marisa si duole della pronuncia di irricevibilità delle censure rivolte nel ricorso introduttivo avverso il PIP e il decreto di occupazione d’urgenza

In sostanza, l’appellante sostiene per un verso, che all’epoca di presentazione delle domande di concessione edilizia, era a conoscenza solo della delibera GR di approvazione del PIP, ma non anche di tutti gli elaborati del medesimo; per altro verso, che “all’epoca della riadozione del PIP per la sola parte non attuata, la soc. Pezzini s.p.a. e la sua avente causa non avevano alcun obbligo di impugnativa non riguardando tale strumento le aree di proprietà”.

Rinviata la seconda delle doglianze alle considerazioni che saranno svolte in ordine al I motivo di appello, il Collegio rileva che - come già diffusamente esposto nella propria decisione 28 maggio 2012 n. 3159, medio tempore pubblicata - quanto al concetto di “piena conoscenza” dell’atto lesivo, lo stesso, anche con riferimento alla previgente disciplina, non deve essere inteso quale “conoscenza piena ed integrale” dei provvedimenti che si intendono impugnare, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale.

Ciò che è invece sufficiente ad integrare il concetto di “piena conoscenza” - il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - è la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.

Ed infatti, mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell’azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto (così determinando quella “piena conoscenza” indicata dalla norma), invece la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi.

In tali sensi, è rilevante osservare che l’ordinamento prevede l’istituto dei “motivi aggiunti”, per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione del ricorso ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta. Ciò comprova la fondatezza dell’interpretazione resa della “piena conoscenza” dell’atto oggetto di impugnazione.

Ed infatti, se tale “piena conoscenza” dovesse essere intesa come “conoscenza integrale”, il tradizionale rimedio dei motivi aggiunti non avrebbe ragion d’essere, o dovrebbe essere considerato residuale.

In altre parole, solo l’assenza dell’istituto dei motivi aggiunti consentirebbe di interpretare la “piena conoscenza” come conoscenza integrale dell’atto impugnabile e degli atti endoprocedimentali ad esso preordinati, poiché in questo (ipotetico) caso si produrrebbe – diversamente opinando - un vulnus per il diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto il soggetto che si reputa leso dall’atto si troverebbe compresso tra un termine decadenziale che corre ed una impossibilità di conoscenza integrale dell’atto, e quindi di completa e consapevole articolazione di una linea difensiva.

Al contrario, la previsione dei cd. motivi aggiunti comprova ex se che la “piena conoscenza” indicata dal legislatore come determinatrice del dies a quo della decorrenza del termine di proposizione del ricorso giurisdizionale, non può che essere intesa se non come quella che consenta all’interessato, di percepire la lesività dell’atto emanato dall’amministrazione, e che quindi rende pienamente ammissibile – quanto alla sussistenza dell’interesse ad agire - l’azione in sede giurisdizionale.

Ogni aspetto attinente al contenuto del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, ritenuto lesivo, ovvero di atti endoprocedimentali ritenuti illegittimi, incide su profili di legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, e quindi sui presupposti argomentativi della domanda di annullamento.

Ma, come si è detto, la possibilità di sottoporre al giudice ulteriori motivi di doglianza, sui quali fondare e/o rafforzare la domanda di annullamento, non è preclusa dall’ordinamento, proprio per il tramite della previsione dei citati motivi aggiunti.

Nel caso di specie, così come rilevato dalla sentenza appellata, la proposizione di domande di concessione edilizia da parte della soc. Pezzini s.p.a. (dalla quale è sorta, per scissione, la soc. Anna Marisa), al fine di edificare un edifiio commerciale industriale del lotto 5 del PIP (area oggetto della presente controversia), fin dagli anni 2000/2001, rende del tutto evidehte la tardività del ricorso, e dunque la sua irricevibilità, nei confronti del medesimo PIP, approvato nel 1996.

 

4. Anche il primo motivo di appello è infondato.

Con lo stesso, la soc. Anna Marisa sostiene l’error in iudicando (in parte fondato anche su errore sul fatto), da parte del I giudice, poiché:

- per un verso – come si desume dagli artt. 15 e 6 delle NTA, e non dall’art. 3 delle medesime, non applicabile al caso di specie – “ i lotti da considerarsi già attuati non sono necessariamente quelli edificati in quanto la norma specifica le modalità edificatorie che prescindono da qualsiasi convenzione con il consorzio, come prescritto dall’art. 17 NTA”;

- per altro verso (ed in tal senso vi sarebbe, nella prospettazione dell’appellante, errore sul fatto), nella cartografia allegata all’atto di riadozione del PIP “il lotto 5 è contrassegnato da righe oblique gialle in campo bianco, che come si legge nella legenda esplicativa, fa riferimento ai lotti già attuati” e ciò risulta anche da ulteriori riscontri documentali (v. pagg. 13 – 15 app.).

Orbene, la sentenza appellata, in ordine a quello che l’appellante definisce “il punto focale della controversia” (e cioè se il lotto 5 abbia formato o meno oggetto del nuovo PIP approvato nel 1996, e riferito alla “parte non ancora attuata del PIP precedente) ha ritenuto che per “parte non ancora attuata del PIP si deve intendere ogni area o lotto libero da edifici suscettibile di sfruttamento edilizio per le finalità proprie del piano”.

Pur dando atto della “ambiguità e promiscuità delle espressioni usate per individuare le diverse categorie di aree”, il Tribunale ha esposto gli elewmenti in base ai quali giunge alla conclusione secondo la quale il lotto 5 “deve ritenersi compreso nel PIP riadattato e può essere oggetto di atti ablativi” (pag. 14 sent.).

Il Collegio ritiene che le considerazioni espresse dalla sentenza impugnata debbano essere condivise, non essendo peraltro superate dalle argomentazioni esposte dall’appellante con il primo motivo di ricorso.

Quanto al concetto di “attuazione” di un Piano insediamenti produttivi, il Collegio ritiene – concordando con il I giudice – che effettivamente un Piano può dirsi “attuato” allorchè vi sia stata l’utilizzazione delle aree in esso ricomprese da parte delle imprese assegnatarie, previo espropriazione (o altra forma di acquisizione) delle medesime.

Non è dato, infatti, individuare un concetto diverso di “attuazione” di uno strumento urbanistico attuativo (e segnatamente di un PIP), se non quello della effettiva utilizzazione delle sue previsioni, in coerenza con la natura dell’atto di pianificazione e con le finalità di interesse pubblico per suo tramite perseguite.

Peraltro, le disposizioni delle NTA (artt. 3 e 16) contribuiscono a far ritenere che il Piano deve essere considerato attuato solo allorchè sia intervenuta l’utilizzazione dell’area, anche mediante edificazione previo rilascio del relativo titolo autorizzatorio edilizio.

Né, d’altra parte, l’appellante fornisce un concetto diverso di “attuazione” del PIP, tale da evidenziare l’infondatezza sul punto della sentenza appellata, non essendo peraltro rilevanti, a tali fini, i richiami variamente effettuati ad articoli delle Norme tecniche di attuazione del detto Piano.

Quanto alle indicazioni in concreto fornite sia dalla cartografia, sia dagli ulteriori allegati documentali, la sentenza appellata mostra piena consapevolezza delle indicazioni cartografiche (pagg. 13 – 14), del fatto che il lotto 5 non è compreso tra le aree non attuate (indicate dal colore bianco), ma tuttavia fonda la propria conclusiva considerazione della ricomprensione di detto lotto tra le aree disponibili, sulla concreta circostanza che lo stesso non risulta né espropriato, né assegnato, né comunque utilizzato.

D’altra parte, nella planimetria allegata alla delibera di attuazione del Piano il lotto 5 rientra tra le aree indicate in grigio (cioè le aree assegnate attuate o in corso di esecuzione); nella planimetria allegata alla relazione di accompagnamento al PIP, il lotto 5 è indicato tra le aree colorate con strisce gialle in campo bianco (cioè i lotti esistenti ante consorzio).

A fronte di ciò, ritiene il Collegio che dette indicazioni forniscano una rappresentazione dello stato del Lotto 5 nella vigenza del precedente PIP, ma che non superano il dato fattuale della mancata utilizzazione (attuazione) di detto lotto alla data di scadenza del termine decennale di efficacia del PIP, con la conseguenza che il lotto medesimo ben ha può essere oggetto delle previsioni del nuovo Piano ed essere potenzialmente oggetto di atti ablativi.

Tali conclusioni non risultano superate dalle risultanze degli ulteriori documenti indicati dall’appellante (pagg. 13 – 15 app.), ed in particolare da quanto esposto nella comunicazione 12 gennaio 2007 del Sindaco di Morbegno, soggetto privo della competenza ad esprimere interpretazioni sul contenuto del PIP, vincolanti per l’Ente.

In definitiva, per le considerazioni sin qui esposte, il primo motivo di appello (sub a) dell’esposizione in fatto) deve essere rigettato, sorreggendo dette considerazioni anche la reiezione del secondo profilo del secondo motivo di appello, come sopra indicato, nonché del motivo sub f) dell’esposizione in fatto.



5. Anche gli ulteriori motivi di appello sono infondati, prescindendosi dalla necessità di esaminare l’effettiva sussistenza della carenza di interesse di singoli motivi di ricorso proposti in I grado.

Il Collegio ritiene, innanzi tutto, che alcuni dei motivi proposti evidenzino, al più, delle mere irregolarità formali di singoli atti del procedimento espropriativo, che non incidono sulla legittimità degli atti finali e, in particolare, sulla correttezza complessiva della procedura. Tali sono i motivi:

- sub c) dell’esposizione in fatto, non assumendo alcun rilievo il momento (contestuale o meno) di redazione dello stato di consistenza in relazione all’immissione in possesso, dovendosi peraltro ritenere una valenza generale della regola enunciata dalla legge n. 1/1978, in quanto volta a consentire maggiore rapidità alle procedure espropriative, e dunque all’effettività dell’interesse pubblico con queste perseguito;

- sub e) dell’esposizione in fatto, non assumendo alcun valore vincolante l’indicazione della “notificazione” normativamente fornita, dovendosi senza dubbio accordare rilevanza all’effettività della conoscenza dell’atto, sia pure conseguita a mezzo di comunicazione del medesimo. Né rileva che la proposta di cessione volontaria non contempli l’indicazione dell’indennità provvisoria o sia stato indicato un termine inferiore a quello previsto per legge, sia in quanto il primo dato era reso comunque “disponibile” da parte dell’amministrazione, sia in quanto, nel contrasto tra due termini, quello previsto per legge si impone automaticamente. Né, peraltro, una intervenuta – medio tempore - irreversibile ablazione del bene ha reso impossibile l’addivenire alla cessione volontaria.

Quanto al motivo sub d), il Collegio ritiene - in ciò condividendo quanto esposto dal I giudice - che l’assegnazione di un lotto di PIP non deve essere necessariamente preceduta dalla conclusione della procedura ablatoria, posto che non è precluso al Comune di procedere medio tempore (prima cioè dell’esproprio) ad una “assegnazione” che ha il più limitato effetto di individuare il futuro beneficiario della cessione e non di trasmettergli la titolarità dell’area.

Tale assegnazione, per un verso, in difetto di atti ablatori, non appare ex se lesiva della posizione giuridica del proprietario; per altro verso, laddove il proprietario dell’area risulti pretermesso rispetto ad altro soggetto nell’assegnazione, quest’ultimo atto potrà eventualmente presentare illegittimità sue proprie, ma certo non dipendenti dal presupposto “temporale” e/o “procedimentale” della sua adozione.

Quanto al motivo sub g), la stessa appellante dichiara (pag. 25 appello) di averlo proposto “ad abundantiam, unicamente in quanto tale norma veniva richiamata nel provvedimento impugnato”, il che evidenzia come il motivo non sia sorretto da argomentazioni giuridiche, e sia dunque infondato.

Quanto al motivo sub h), in disparte ogni considerazione in ordine alla circostanza di avere la società appellante presentato (o meno) una domanda di assegnazione, il provvedimento di assegnazione a soggetto diverso dall’appellante risulta sufficientemente motivato, con riferimento ai dati occupazionali riferiti all’insediamento da realizzare (art. 31 NTA).

Infine, stante la reiezione dei motivi precedenti, risulta infondato il motivo sub i) dell’esposizione in fatto, recante illegittimità derivata del decreto di esproprio per illegittimità della deliberazione G.R. n. 18548/1996.



6. Per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere respinto, stante la sua infondatezza.

Tale pronuncia rende improcedibile per difetto di interesse l’appello incidentale proposto dal Consorzio.

Quanto all’appello incidentale proposto dalla Pezzini s.p.a., ritiene il Collegio che, in sede di regolazione delle spese, il giudice è attributario di ampia discrezionalità, da esercitarsi nella considerazione, oltre che della intervenuta soccombenza, degli ulteriori elementi indicati dagli artt. 91 ss. cod. proc. civ, cui rinviano gli artt. 88 e 39 Cpa.

Nel caso di specie, la particolarità e complessità della controversia trattata ampiamente giustifica la decisione del giudice di I grado e quella analoga adottata, nel presente grado di giudizio, da questo Giudice di appello, di compensazione di spese, diritti ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Anna Marisa s.r.l. (n. 294/2008 r.g.):

a) rigetta l’appello principale;

b) dichiara l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto dal Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Morbegno – Talamona;

c) rigetta l’appello incidentale proposto dalla Pezzini s.p.a.;

d) compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)