Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3880, del 17 luglio 2013
Urbanistica.Applicabilità nozione di “lotto intercluso”

La nozione di lotto intercluso ha una sua valenza quando non si rinviene spazio giuridico per un’ulteriore pianificazione, mentre non è applicabile nei casi di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte al rischio di compromissione di valori urbanistici, nelle quali la pianificazione può ancora conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto. Con la conseguenza che il titolo edilizio può essere rilasciato in assenza del piano attuativo richiesto dalle norme di piano regolatore solo quando in sede istruttoria l’Amministrazione Comunale abbia accertato che il lotto del richiedente è l’unico a non essere stato ancora edificato, come nell’ipotesi del lotto residuale ed intercluso, e si trova in una zona che, oltre che integralmente interessata da costruzioni, è anche dotata delle opere di urbanizzazione; pertanto, si può prescindere dalla lottizzazione convenzionata prescritta dalle norme di piano solo nei casi eccezionali in cui nel comprensorio interessato sussista una situazione di fatto corrispondente a quella che deriverebbe dall’attuazione della lottizzazione stessa, ovvero in presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standards urbanistici minimi prescritti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03880/2013REG.PROV.COLL.

N. 03668/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3668 del 2010, proposto da: 
Rossetti Cosimo Remigio, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone, 78;

contro

Comune di Manduria (Ta), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Alfredo Placidi, via Cosseria, 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Lecce, Sez. III, n. 446 dd. 10 marzo 2009, resa tra le parti e concernente diniego di rilascio del permesso di costruire, con conseguente domanda di risarcimento dei danni.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2013 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l’appellante Cosimo Remigio Rossetti l’Avv. Gianluca Contaldi su delega dell’Avv. Ernesto Sticchi Damiani, e per l’appellato Comune di Manduria l’Avv. Dante Iovino su delega dell’Avv. Pietro Quinto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. In data 8 ottobre 2007 il Comune di Manduria (Ta) ha indirizzato una nota alla Regione Puglia chiedendo di esprimere un parere sulle delibere del Consiglio Comunale nn.422 del 1984, n. 14 dd. 12 aprile 1995, n. 68 dd. 5 ottobre 1998 e n. 46 dd. 13 ottobre 2003 in forza alle quali, benché il P.R.G. subordinasse per le zone C1 il rilascio del permesso di costruire alla previa formazione del piano attuativo, erano stati comunque emessi titoli abilitativi edilizi in via diretta nel caso di interventi in zone già edificate e urbanizzate.

In particolare l’Amministrazione Comunale ha chiesto se per le anzidette doveva essere conseguita l’approvazione regionale in quanto in variazione al P.R.G., se la propria condotta era risultata coerente con le prescrizioni del P.R.G. medesimo e quando si poteva procedere al rilascio diretto dei permessi di costruire.

2.1. In dipendenza di ciò, la Giunta Comunale di Manduria ha disposto con propria deliberazione n. 281 del 2 novembre 2007 l’adozione da parte dell’Ufficio tecnico comunale di apposite in attesa che l’Amministrazione Regionale si pronunciasse al riguardo.

In applicazione di quanto deliberato dalla Giunta Comunale è stata pertanto adottata – tra l’altro - la determinazione del Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale n.34275 del 21 novembre 2007, per effetto della quale è stato sospeso il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, richiesto dal Sig. Cosimo Remigio Rossetti e avente ad oggetto l’edificazione di n.15 appartamenti per residenza estiva, con piano terra e primo piano, su di un terreno di mq.2878, ubicato in contrada Marina, località San Pietro in Bevagna, contraddistinto in catasto al foglio 142/15, composto dalle particelle 6088, 1828 e 1829, nonché ricadente in zona C1 “turistico-residenziale” del P.R.G., segnatamente “destinata alla edificazione di residenze per uso turistico e di attrezzature relative alla destinazione di zona: alberghi e altre attrezzature ricettive, negozi, piccoli laboratori artigiani a servizio della zona, purchè non rumorosi o comunque molesti”.

2.2. Con ricorso proposto sub R.G. 173 del 2008 innanzi al T.A.R. per la Puglia, Sede di Lecce, il Rossetti ha chiesto pertanto l’annullamento di tale provvedimento, deducendo al riguardo l’avvenuta violazione dell’art.12, commi 3 e 4 del del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 nel testo all’epoca vigente, deducendo – altresì – la nullità del provvedimento medesimo ed eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza e del difetto di istruttoria.

2.3. L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, concludendo per la reiezione del ricorso.

2.4. Nel frattempo la Regione Puglia ha risposto con nota n.9461/C dd. 29 novembre 2007 agli anzidetti quesiti posti dal Comune, affermando che secondo il P.R.G. per gli interventi nelle zone C1 era necessaria la previa formazione del piano attuativo; che le relative disposizioni del medesimo P.R.G. non risultavano modificate ed erano dunque vigenti; che le deliberazioni consiliari sopramenzionate, importando modifica al P.R.G., andavano sottoposte alla propria approvazione; che, in dipendenza di ciò, le deliberazioni consiliari medesime si ponevano in contrasto con il P.R.G. e che, in definitiva, per conseguire il permesso di costruire era necessario il previo perfezionamento del piano urbanistico di secondo livello.

2.5. Con deliberazione n. 347 dd. 9 dicembre 2007 la Giunta Comunale ha preso atto della suesposta pronuncia della Regione e, conseguentemente, con nota n.4434 dd. 8 febbraio 2008 il Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale ha comunicato al Rossetti il riavvio dell’anzidetto procedimento di suo interesse.

Con susseguente nota n. 7992 dell’11 marzo 2008 il Dirigente medesimo ha comunicato al medesimo Rossetti il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, risultando la zona interessata dal progettato intervento parzialmente edificata e sprovvista delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e - dunque - in contrasto con le previsioni del P.R.G. e dell’art.12, comma 2 del D.P.R. 380 del 2001.

2.6. Il Rossetti ha a sua volta impugnato con motivi aggiunti di ricorso il surriferito preavviso di diniego, deducendo al riguardo l’avvenuta violazione dei principi dell’affidamento e del giusto procedimento, nullità, nonché eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti e della contraddittorietà manifesta.

2.7. Il Comune ha replicato a tali motivi aggiunti deducendone l’inammissibilità per difetto di interesse e di legittimazione, in quanto rivolti avverso un atto meramente endoprocedimentale, privo di autonoma capacità lesiva, nonché – in subordine - l’infondatezza nel merito, concludendo pertanto per la loro reiezione.

2.8.Con provvedimento n.9471 del 28 marzo 2008 il Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale ha da ultimo respinto l’istanza di rilascio del permesso di costruire presentata dal Rossetti, evidenziando che l’intervento non attiene a lotto intercluso, non essendo edificata l’area al suo nord ed essendo solo parzialmente edificati gli altri lotti contigui; che, anche in relazione alle dimensioni del progetto, sussiste la carenza delle opere di urbanizzazione primaria nonchè l’assenza di quelle di urbanizzazione secondaria; che va inoltre ravvisato il contrasto del progetto, anche per la sua collocazione a non più di m.100 dal mare, con il P.R.G. e con l’art.12, comma 2 del D.P.R. n.380 del 2001, non ricorrendo i presupposti per un edificabilità non mediata dal piano urbanistico intermedio.

2.9. Il Rossetti ha proposto motivi aggiunti anche avverso tale il provvedimento di diniego, deducendo l’avvenuta violazione dei principi di affidamento e del giusto procedimento, la nullità del provvedimento medesimo, nonché eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti, della contraddittorietà, irrazionalità, illogicità ed ingiustizia manifeste.

Il Rossetti ha insistito al riguardo sulla sussistenza, nella specie, di un lotto intercluso, per di più collocato all’interno di zona per lo più edificata e dotata delle principali opere di urbanizzazione primaria; ha inoltre rimarcato che il terreno a nord del lotto di intervento è di sua proprietà; che sono state realizzate in zona strade comunali asfaltate, di larghezza tale da consentire la sosta ed il parcheggio ai lati; che sulle strade stesse insistono i pali di sostegno della rete elettrica e telefonica; che a’ sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 1998, stante la raggiunta definizione urbanistica ed edilizia della zona, non era più ritenuta necessaria l’adozione del piano attuativo; che le N.T.A. del P.R.G. forniscono esaustive indicazioni sulle modalità edificatorie; che il progetto rispetta tutti i parametri urbanistico-edilizi in esse contenuti; e che il lotto di sua proprietà è ubicato a più di m.100 di distanza dal mare.

Il Rossetti ha – altresì – chiesto il risarcimento del danno discendente dal diniego oppostogli.

2.10. L’Amministrazione Comunale ha replicato a sua volta anche a tali ultimi motivi aggiunti di ricorso, concludendo per la loro reiezione.

2.11. Con sentenza n. 446 dd. 10 marzo 2009 la Sez. III dell’adito T.A.R. ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorsoab initio proposto avverso il provvedimento di sospensione dell’esame della domanda di rilascio del permesso di costruire in quanto medio tempore l’Amministrazione Comunale si è determinata sulla domanda medesima; ha dichiarato inammissibili i primi motivi aggiunti di ricorso in quanto proposti avverso un atto endoprocedimentale, ex se privo di valenza definitivamente lesiva; e, da ultimo, ha respinto i secondi motivi aggiunti di ricorso proposti avverso il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di costruire.

Il medesimo giudice ha - altresì – compensato integralmente tra le parti le spese e gli onorari di tale primo grado di giudizio.

2.1. Con l’appello in epigrafe il Rossetti chiede ora la riforma di tale sentenza.

L’appellante ha in buona sostanza reiterato le proprie censure relative al diniego di rilascio del permesso di costruire da lui impugnato con gli ultimi motivi aggiunti di ricorso proposti in primo grado, riferendo le censure medesime al contenuto della sentenza appellata.

Il Rossetti ha reiterato nel presente grado di giudizio anche la propria domanda risarcitoria.

2.2. Anche nel presente grado di giudizio si è costituito il Comune di Manduria, concludendo per la reiezione dell’appello.

3. Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va respinto.

4.2. Va innanzitutto denotato che il Rossetti non appella i capi della sentenza impugnata con i quali è stata dichiarata l’improcedibilità dell’impugnativa inizialmente proposta avverso il provvedimento di sospensione dell’esame della domanda di rilascio del permesso di costruire, nonché l’inammissibilità dell’impugnativa proposta con i primi motivi aggiunti di ricorso avverso il preavviso di reiezione della domanda di rilascio del titolo edilizio.

Pertanto l’oggetto dell’appello riguarda soltanto il capo della sentenza impugnata recante la reiezione delle censure proposte avverso il provvedimento di diniego di rilascio del titolo edilizio.

4.3. Ciò posto, a tale riguardo il giudice di primo grado ha evidenziato che, “invero la normativa di settore ha previsto i piani di secondo livello, in attuazione dei piani generali, al fine di garantire un equilibrato sviluppo urbanistico del territorio (cfr. artt. 13 e 28 della L. 17 agosto 1942 n. 1150).

La suddetta funzione viene assolta dai piani particolareggiati di iniziativa pubblica e dai piani di lottizzazione di iniziativa privata, non solo quando trattasi di asservire per la prima volta una zona non ancora urbanizzata ad un insediamento edilizio di carattere residenziale o produttivo, ma anche quando l’intervento su aree libere esiga il raccordo armonico con il preesistente aggregato abitativo (Cons. Stato, A.P., 6 ottobre 1992 n. 12). Al fine dunque di riscontrare la permanente necessità della previa adozione del piano attuativo occorre, tra l’altro, verificare lo stato di edificazione della zona interessata dall’intervento, nonché il suo grado di urbanizzazione primaria e secondaria, in relazione all’adeguatezza e fruibilità delle opere di urbanizzazione medesime, a fronte della consistenzadell’intervento stesso e dell’incremento del carico urbanistico da questo discendente (cfr. in ultimo TAR Puglia-Lecce, III, 17 novembre 2008 n.3317 e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, nel caso in trattazione, in disparte il fatto che il lotto in questione non può definirsi intercluso (cfr. TAR Puglia-Lecce, III, 1 aprile 2008 n. 961), confinando a nord con zona inedificata (cfr., tra l’altra documentazione, lo stralcio aerofotogrammetrico, all. 2 al ricorso) e tenuto conto che l’area in esame è sprovvista di opere di urbanizzazione primaria quali la rete idrica e fognaria (per stessa ammissione del ricorrente - cfr. pag.12 dei motivi aggiunti depositati in data 21 aprile 2008 -, alla cui mancanza si porrebbe peraltro rimedio, sempre a detta del ricorrente, rispettivamente con cisterne e fosse ecologiche) nonchè del gas, è necessario porre in rilievo la totale mancanza di opere di urbanizzazione secondaria (come del resto parimenti ammesso dall’interessato - cfr. pag.13 dei motivi aggiunti depositati il 21 aprile 2008 -); e tale carenza risulta di particolare rilievo, anche a fronte della consistenza del progettato intervento edilizio e dell’incremento del carico urbanistico da questo discendente (cfr. ancora Cons. Stato Ad. Pl. n.12 del 1992). Correttamente pertanto ha operato l’Amministrazione nel respingere la richiesta di permesso di costruire de qua, in assenza del piano attuativo, secondo quanto previsto nelle N.T.A. del P.R.G. per la zona in esame (cfr. all.3 agli atti depositati dal Comune in data 26 febbraio 2008). Ne discende pertanto anche l’infondatezza della domanda di condanna del Comune al risarcimento del danno che va pertanto parimenti respinta”.

Il Collegio, a sua volta, non può che confermare la correttezza degli assunti del giudice di primo grado: e ciò anche in disparte della circostanza che il Rossetti si è astenuto dall’impugnare il presupposto provvedimento della Regione Puglia Prot. n.9461/C dd. 29 novembre 2007 pur a lui noto e in forza del quale l’Ufficio tecnico comunale ha emesso il diniego impugnato nel primo grado di giudizio.

In buona sostanza, il Rossetti insiste nell’affermare, oltre a tutto mediante un’inammissibile nuova produzione documentale (cfr. art. 104, comma 2, cod. proc. amm.) costituita da una perizia redatta dopo il deposito della sentenza resa in primo grado, che “la rete stradale risulterebbe ad oggi totalmente asfaltata e denominata, completa di marciapiede e pubblica illuminazione, in relazione alle caratteristiche degli insediamenti (residenze estive)”, che “la zona è asservita da rete telefonica fissa ed è attivo costantemente il servizio di nettezza urbana”; inoltre, “quanto alla rete idrica e fognante …il fatto che si sia ammesso che essa è carente non può assumere rilievo decisivo rispetto alla vicenda in esame, ove si consideri che l’intero comprensorio del Comune di Manduria (e non solo quindi la zona costiera), come anche altri paesi limitrofi (ava) sono totalmente sprovvisti di rete idrica e fognante, tanto più se si considera (come già ampiamente indicato in progetto) che a tale assenza si sopperisce ormai da anni in tutta la zona, come nel resto del comprensorio di Manduria, con la realizzazione di cisterne a tenuta stagna per l’acqua sanitaria mentre per bere si provvede con bottiglie di acqua minerale; mentre per quanto riguarda lo smaltimento fognante si provvede alla realizzazione di fossa biologica e vasca di stoccaggio a svuotamento periodico. Si tratta di rimedi (previsti in progetto) dunque idonei e sufficienti ad assicurare l’armonizzazione dell’intervento all’esistente. Per quanto concerne la rete gas … tutto il Comune di Manduria ne è sprovvisto: eppure tale circostanza non ha impedito e non impedisce che in altre zone permessi di costruire siano regolarmente rilasciati. Circostanza che rende tanto più contraddittoria l’azione amministrativa, ove si tiene conto che l’intervento riguarda la realizzazione di 15 appartamenti che, per le piccole dimensioni e le caratteristiche costruttive sono utilizzabili esclusivamente quale residenza estiva” (cfr. pag. 15 e ss. dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio).

Il Rossetti afferma inoltre che l’area di cui trattasi risulterebbe “già servita delle necessarie opere di urbanizzazione secondaria”, stante il suo collegamento mediante autobus con il centro di Manduria, la fruizione del servizio postale, l’allestimento di un seggio elettorale per ogni turno di elezioni, l’apertura anche nella stagione invernale di un bar e di un albergo-ristorante con campi da tennis, la presenza di una chiesa risalente al ‘500 e di altra chiesa di più recente costruzione, mentre nel periodo estivo sono pure aperti una farmacia e vari bar, alberghi, tabaccherie, ristoranti e esercizi al dettaglio (cfr. ibidem).

L’appellante sostiene pure che “i suoli oggetto dell’intervento proposto hanno l’accesso da via Laghi di Monticchio e da via delle Magnolie e costituiscono un’area totalmente interclusa e servita da strutture e infrastrutture in zona provvista di opere di urbanizzazione primaria” e che l’intervento medesimo, in quanto “posto a più di 100 metri dal mare, per dimensione, per altezza e indice di fabbricabilità utilizzato, non è in grado di incrementare il carico urbanistico già gravante sulla zona, già sufficientemente urbanizzata … anche in considerazione della ricognizione dell’inesistenza di esigenze supplementari di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione (rispetto a quelle esistenti e previste anche con i rimedi previsti in progetto cui si sopperisce nell’ambito dell’intero comprensorio comunale)” (cfr. ibidem, pag. 18).

4.4. Il Collegio, per parte propria, non può che ribadire la totale irrilevanza degli assunti dell’appellante fondati sul contenuto della perizia da lui depositata nel presente grado di giudizio, posto che - a parte la preclusione processuale dianzi rilevata circa la produzione di nuove prove in sede di giudizio d’appello - comunque la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum, con conseguente irrilevanza di eventuali sopravvenienze fattuali(cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2012 n. 6190): sopravvenienze che, del resto, anche a tutt’oggi lasciano aperti – come ben si evince dalle stesse affermazioni del Rossetti – non indifferenti problemi non solo per la distribuzione del gas metano, ma anche per il rifornimento dell’acqua potabile e per lo smaltimento dei liquami.

Al fine di supportare la fondatezza della sentenza di primo grado la documentazione fotografica prodotta innanzi al T.A.R. dal Comune risulta ben eloquente, unitamente al resoconto dei sopralluoghi effettuati dall’Amministrazione medesima, per evidenziare come l’area in questione, perlomeno alla data del 10 marzo 2008, confinava a nord con terreni incolti privi di costruzioni, nel mentre sugli altri lati confinava con lotti in parte edificati e strade sterrate realizzate su suoli privati - comunque di difficile percorribilità, salvo che per l’area ad ovest dove si era proceduto all’asfaltatura. - prive di illuminazione pubblica e di marciapiedi.

Nondimeno, le strade stesse non erano contemplate dal P.R.G. (con conseguente abusività della loro realizzazione) e sussistevano evidenti carenze di spazi di sosta e di parcheggio, di rete di distribuzione idrica, di impianti di depurazione, di rete telefonica, di verde attrezzato e di allacciamenti telefonici.

Deve pertanto concludersi che, perlomeno all’epoca dell’emanazione del provvedimento di diniego impugnato dal Rossetti, lo sviluppo edilizio di ampia parte dell’abitato di San Pietro in Bevagna si configurava come avvenuto in modo del tutto disomogeneo e comunque contraddistinto dall’assenza delle fondamentali opere di urbanizzazione necessarie per la stessa vivibilità dell’area, non importa se riferita agli abitanti ivi stabiliti permanentemente ovvero a coloro che ivi dimorano per il solo periodo estivo.

In tale contesto non era dunque ragionevolmente possibile il rilascio del titolo edilizio in assenza di una pianificazione di dettaglio, come del resto previsto dal P.R.G. e come fondatamente richiesto dall’Amministrazione Regionale che al riguardo ha ricondotto a legittimità le azioni amministrative di competenza del Comune.

Né risultava possibile configurare l’area in questione – interessata, oltre a tutto, da un progetto di rilevante carico urbanistico, ancorchè limitato ai soli mesi estivi, stante il non indifferente rilievo costituito dall’insediamento di 15 appartamenti e della conseguente presenza dei loro occupanti e dei mezzi di trasporto a loro disposizione – come “lotto intercluso”, posto che in tema di pianificazione urbanistica la nozione di lotto intercluso ha una sua valenza quando non si rinviene spazio giuridico per un’ulteriore pianificazione, mentre non è applicabile nei casi di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte al rischio di compromissione di valori urbanistici, nelle quali la pianificazione può ancora conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto (così Cons. Stato, Sez. IV, 21 dicembre 2012 n. 6656), con la conseguenza che il titolo edilizio può essere rilasciato in assenza del piano attuativo richiesto dalle norme di piano regolatore solo quando in sede istruttoria l’Amministrazione Comunale abbia accertato che il lotto del richiedente è l’unico a non essere stato ancora edificato, come nell’ipotesi – per l’appunto - del lotto residuale ed intercluso , e si trova in una zona che, oltre che integralmente interessata da costruzioni, è anche dotata delle opere di urbanizzazione; pertanto, si può prescindere dalla lottizzazione convenzionata prescritta dalle norme di piano solo nei casi eccezionali in cui nel comprensorio interessato sussista una situazione di fatto corrispondente a quella che deriverebbe dall’attuazione della lottizzazione stessa, ovvero in presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standards urbanistici minimi prescritti (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2012 n. 6229).

5. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di lite, e sono liquidati nel dispositivo.

Va – altresì – dichiarato irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.L.vo 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche corrisposto per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 3.000,00.- (tremila/00) oltre ad I.V.A. e C.P.A.

Dichiara – altresì - irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.L.vo 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche corrisposto per il presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)