Consiglio di Stato Sez. VI n. 3096 del 15 aprile 2021
Urbanistica.Violazione sismica ed annullamento sanatoria

Un provvedimento di annullamento del permesso di costruire in sanatoria si giustifica in ragione della ravvisata assenza della necessaria autorizzazione sismica, in violazione dell’art. 94 comma 1 del DPR 380/2001. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del T.U., ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo Sportello unico per l’edilizia deve acquisire preventivamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano in particolare (lett. c) “le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione per le costruzioni in zone sismiche di cui all’art. 94” (segnalazione Ing. M. Federici) 


Pubblicato il 15/04/2021

N. 03096/2021REG.PROV.COLL.

N. 00597/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 597 del 2019, proposto da
Annamaria Barbara e Domenico Barbara, rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Scafarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giosuè Borsi, n. 4;

contro

Comune di Vazzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria non costituita in giudizio;

nei confronti

Virgilio Filia e Franca Moscato non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 1648/2018.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vazzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2021 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Federica Scafarelli e Francesco Martelli, in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Gli appellanti sono proprietari di un immobile ubicato a Vazzano, in Via Fazzalari n. 12. In data 19.04.2017, hanno ottenuto il permesso di costruire in sanatoria n. 2 A/2017 ex art. 36 del DPR 380/01, per alcune difformità dell’edificio rispetto al progetto originario, autorizzato con concessione edilizia n. 3/1983.

L’appellante riferisce che le opere non autorizzate - consistenti nella realizzazione dei poggioli in difformità al progetto originariamente approvato e nella realizzazione del tetto con forma parzialmente diversa - sono state eseguite contestualmente alla realizzazione dell’immobile e, dunque, nella prima metà degli anni ’80 del secolo scorso.

2 - In data 27.4.2018, il Comune ha emanato il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria, che è stato impugnato con ricorso avanti al T.A.R. per la Calabria (R.G. 868/2018).

3 - Con la nota n. 262096 del 27.07.2018, la Regione Calabria ha emanato il provvedimento di annullamento in autotutela della “Attestazione Avvenuta Dichiarazione Inizio Attività”, che è stata impugnata con ricorso innanzi al medesimo T.A.R. per la Calabria (R.G. 1181/2018).

4 - Il T.A.R., previa riunione dei due ricorsi, con la sentenza n. 1648 del 26.09.2018, ha respinto il ricorso R.G. 1181/18 ed ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso R.G. 868/18.

5 – L’appello avverso tale decisione non deve trovare accoglimento.

In via preliminare, giova ricordate che il provvedimento di annullamento del permesso di costruire in sanatoria si giustifica in ragione della ravvisata assenza della necessaria autorizzazione sismica, in violazione dell’art. 94 comma 1 del DPR 380/2001.

Nel provvedimento impugnato si specifica che detta mancanza “e la conseguente assenza di qualsivoglia verifica statica sul fabbricato…rende lo stesso pericoloso per la pubblica incolumità”.

A questo riguardo, deve rilevarsi che il comune di Vazzano, secondo la classificazione sismica del territorio nazionale (Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – “Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”), è collocato in Zona 1, ovvero la zona più pericolosa.

Deve anche ricordarsi che ai sensi dell’art. 5 comma 3 del T.U., ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo Sportello unico per l’edilizia deve acquisire preventivamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano in particolare (lett. c) “le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione per le costruzioni in zone sismiche di cui all’art. 94”.

5.1 – Nel caso in esame, la dichiarazione di inizio attività n. 1058315 del 28.3.2017 inoltrata alla Regione e posta a corredo del permesso a costruire in sanatoria, non può essere equiparata alla necessaria ed indispensabile autorizzazione sismica.

Il provvedimento impugnato, al riguardo, ha evidenziato che al fine di eludere i controlli in materia sismica da parte dell’Ufficio Tecnico Regionale gli interessati hanno presentato a detto Ufficio il Progetto come una semplice Variante al titolo originario: “Variante al progetto originario relativo alla costruzione di un fabbricato in c.a. per abitazione”. Mentre all’Ufficio Tecnico Comunale detto progetto è stato presentato in sanatoria al progetto originario.

Il provvedimento impugnato conclude che: “Senza tale "artifizio" l'Ufficio Tecnico Regionale non avrebbe consentito il semplice deposito cartaceo del progetto ma preteso l'inserimento dello stesso nella piattaforma telematica "SISMICA" e richiesto la necessaria verifica statica dell'intera costruzione e solo successivamente, in caso di esito positivo dei vari controlli, rilasciato la necessaria e indispensabile Autorizzazione Sismica”.

Inoltre, come rilevato dal TAR, la Regione con il provvedimento n. 262096 del 27.7.2018 ha sostanzialmente escluso che la detta dichiarazione in variante n. 1058315 del 28.3.2017 presentata dai ricorrenti potesse essere idonea ai fini della conformità sismica dell’immobile.

In definitiva, alla luce di tali circostanze, le opere oggetto del permesso in sanatoria risultano prive della prescritta autorizzazione sismica, e ciò giustifica l’intervento in autotutela del Comune.

La presentazione di una dichiarazione alla Regione di un progetto in variante senza la specificazione in sanatoria giustifica altresì l’intervento di quest’ultima, il cui atto, al di là delle espressioni formali ivi contenute, vale evidentemente a constatare che, allo stato, l’immobile non risulta corredato dalla prescritta autorizzazione sismica; resta comunque salvo il potere di rilasciare l’autorizzazione sismica al ricorrere delle relative condizioni.

Per le ragioni esposte, la prospettazione di parte ricorrente non deve trovare accoglimento, dovendosi rigettare i singoli motivi di appello come di seguito illustrato; di conseguenza, risulta superfluo l’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune quanto all’ammissibilità e procedibilità del ricorso.

6 - Con il primo motivo di appello, si insiste nell’eccepire la nullità del provvedimento regionale, insistendo sul fatto che, trattandosi di una mera attestazione di avvenuta ricezione di una D.I.A., e così di un documento (e non di un provvedimento) attestante una mera circostanza di fatto, non sarebbe possibile configurare, neppure in astratto, l’esercizio di alcuna discrezionalità, e quindi la possibilità di esercizio di alcun potere di autotutela.

Inoltre, secondo parte appellante, anche a voler riconoscere nel provvedimento impugnato l’esercizio di un potere attribuito dalla legge all’Ente regionale, si sarebbe in ogni caso in presenza di un atto la cui natura provvedimentale risulta impossibile da riconoscere, per la carenza dell’elemento essenziale dell’oggetto, ai sensi dello stesso art. 21-septies L. 241/90.

6.1 - La censura è infondata.

L’indagine circa la sussistenza e la natura del potere esercitato non può limitarsi al dispositivo ed ai riferimenti testuali contenuti nell’atto in cui si legge: “Annullamento Attestazione avvenuta dichiarazione di Inizio Attività”.

Come già rilevato, l’atto impugnato ha invece inequivocabilmente accertato l’insussistenza di un titolo atto a provare la conformità sismica dell’immobile.

Più nello specifico, con l’atto in esame, la Regione ha escluso che la dichiarazione d’inizio attività presentata dagli appellanti potesse ritenersi a tale fine idonea, disponendone formalmente l’annullamento, ma di fatto certificando l’assenza di un titolo comprovante la conformità sismica, in quanto, in realtà, si era al cospetto di una domanda in sanatoria che, come già spiegato, imponeva una tipologia di verifica differente dalla mera presentazione della dichiarazione di inizio attività.

6.2 - Nello specifico, la Regione, in riscontro al processo verbale degli agenti del Comune di Vazzano, che sono muniti del potere di vigilanza per l’osservanza delle norme in materia antisismica, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.P.R. n. 380/2001, non ha potuto che dare atto della mancanza di autorizzazione sismica e della diversità del progetto (in variante all’ufficio tecnico regionale ed in sanatoria al Comune).

Tale attività rientra pacificamente nell’ambito dei poteri esercitati in materia anti simica dalla Regione di cui alla L.R. n. 37/2015 (vedasi in particolare l’art. 6 in riferimento ai poteri di verifica e gli art. 12 e 14 in riferimento all’attività di accertamento, vigilanza e sanzionatoria).

7 - Con il secondo motivo di appello si insite nel dedurre la violazione delle garanzie partecipative che avrebbe conculcato il diritto di difesa degli appellanti.

La censura è infondata.

In punto di fatto, il giudice di primo ha già messo in luce che la comunicazione di avvio del procedimento richiamava l’ordinanza di annullamento in autotutela del permesso in sanatoria del Comune di Vazzano inoltrato alla Regione, che specifica i profili di illegittimità riconducibili alla disciplina antisismica e già nella conoscenza ricorrenti. Pertanto, detta comunicazione è idonea a garantire l’individuazione dell’oggetto del procedimento e le ragioni ad esso sottese.

Più in generale, la giurisprudenza ha precisato che, in tema di violazioni partecipative, per disporre l’annullamento dell’atto è necessario che il privato non si limiti a contestare l’omessa comunicazione, ma alleghi le circostanze che avrebbe potuto sottoporre all’Amministrazione, per indurla a determinarsi diversamente (cfr. Cons. St. n. 1060 del 2015; Cons. St. n. 2257 del 2012).

8 – Non deve trovare accoglimento neppure la censura con la quale gli appellanti hanno censurato la violazione del termine di conclusione del procedimento (30 giorni) che l’Amministrazione si sarebbe autoimposta.

Deve infatti trovare integrale conferma la valutazione del giudice di primo grado che ha evidenziato come l’arco temporale entro cui esercitare la potestà di autotutela è fissato dall’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 e non può essere modificato con un atto endoprocedimentale emanato dall’Ente territoriale.

Per altro, nel caso di specie, come già evidenziato, l’annullamento è stato dettato dallo stesso comportamento fuorviante di parte appellante, con quel che ne consegue quanto alla decorrenza del termine per intervenire in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990

9 - Con il quinto motivo, l’appellante lamenta che l’annullamento ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/90, così come la sentenza impugnata, omettono ogni considerazione sull’interesse pubblico e sul contemperamento dello stesso con l’interesse del privato.

La censura è infondata.

Deve invero ricordarsi che gli atti impugnati nel presente giudizio si giustificano per l’assenza di un titolo attestante l’idoneità sismica dell’immobile. Trattasi quindi di un ambito che si caratterizza per la sussistenza di un evidente interesse pubblico legato all’incolumità pubblica, rispetto al quale l’interesse del privato non può che essere recessivo.

Al riguardo, la giurisprudenza (cfr. Cons. St., Ad. Plen. 8/2017) ha già affermato che nei casi nei quali vi è la necessità di tutelare la pubblica incolumità, l’onere motivazionale gravante sulla PA potrà dirsi soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate.

Da un altro punto di vista, richiamate le circostanze che hanno giustificato l’intervento dell’amministrazione regionale, ovvero la presentazione di un dichiarazione di inizio attività in “Variante al progetto originario relativo alla costruzione di un fabbricato in c.a. per abitazione” in luogo di una “Sanatoria al progetto”, la stessa giurisprudenza già citata ha, altresì, affermato l’insussistenza dell’esigenza di tutelare l’affidamento di chi abbia ottenuto un titolo edilizio - anche in sanatoria - rappresentando elementi non veritieri.

10 - Il rigetto delle censure avverso l’atto regionale e la ravvisata assenza di un idoneo titolo sismico comportano la conferma della statuizione di improcedibilità del TAR in riferimento al ricorso avverso l’atto comunale di annullamento del permesso in sanatoria.

Invero, stante l’assenza del titolo attestante la conformità alla disciplina anti sismica, il permesso di costruire è in ogni caso inefficace, ovvero non idoneo a legittimare le opere a suo tempo realizzate.

11 – In ogni caso, deve rilevarsi che il provvedimento comunale si basa proprio anche sulla constatata assenza dell’autorizzazione sismica, sicché gli ulteriori rilievi dedotti da parte appellante avverso il provvedimento di autotutela comunale, relativi alle presunte difformità, risultano comunque irrilevanti, dal momento che il provvedimento comunale, pur citandoli per rispondere alle osservazioni degli interessati, si giustifica essenzialmente sull’assenza di un titolo attestante la conformità sismica dell’immobile.

In generale, ai fini della legittimità di un atto amministrativo fondato su di una pluralità di ragioni, fra loro autonome, è sufficiente che anche una sola fra esse sia riconosciuta idonea a sorreggere l’atto medesimo, mentre le doglianze formulate avverso gli altri motivi devono ritenersi carenti di un sottostante interesse a ricorrere, giacché in nessun caso le stesse potrebbero portare all'invalidazione dell'atto (ex multis Cons. St. sez. IV, 7 aprile 2015, n. 1769).

12 – Per le ragioni esposte l’appello non deve trovare accoglimento

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Comune appellato, che si liquidano in €5.000, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore