Consiglio di Stato Sez. IV n. 4329 del 29 maggio 2026
Urbanistica. Distanze edilizie: decorrenza dei termini e prevalenza della sostanza nei titoli
In materia di distanze tra costruzioni, il termine decadenziale per l'impugnazione del titolo edilizio decorre dal momento in cui il vicino ha la piena percezione della portata lesiva dell’intervento. Tale consapevolezza è comprovata laddove il confinante invii una segnalazione all'Amministrazione denunciando espressamente la violazione delle distanze inderogabili ex art. 9 d.m. n. 1444/1968, non potendo l'istanza di accesso agli atti differire il termine già iniziato a decorrere. Sotto il profilo della validità del titolo, l'eventuale errore materiale del tecnico nella barratura delle caselle del modulo (SCIA "leggera" invece di "alternativa") non ne determina l'illegittimità, qualora gli elaborati progettuali e la relazione tecnica asseverata allegati permettano di identificare univocamente l'intervento come ristrutturazione edilizia pesante. In virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, l'esatta qualificazione dell'opera deve essere desunta dalla visione complessiva dei documenti che consentono all'Amministrazione di valutare la reale entità del progetto
Pubblicato il 29/05/2026
N. 04329/2026REG.PROV.COLL.
N. 06697/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6697 del 2025, proposto dal sig. Joshua Mattia Bastianello Bastianello, rappresentato e difeso dall'avvocato Mara Boffa, con domicilio eletto presso lo studio Franco Coccoli in Roma, via Michele Mercati n.51;
contro
della signora Franca Parise, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi, Cataldo Giuseppe Salerno, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14/A;
nei confronti
il Comune di Trezzano Sul Naviglio, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2094/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora Franca Parise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento:
a) del permesso di costruire n. 18/18 del 26 marzo 2019, prot. n. 8188, rilasciato dal Comune di Trezzano sul Naviglio in favore del sig. Joshua Mattia Bastianello, «per l’intervento di recupero sottotetto in via Donizetti n. 20»;
b) della segnalazione certificata di inizio attività n. 46/20, del 6 luglio 2020, presentata dal Sig. Bastianello in variante al permesso di costruire suindicato n. 18/18.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
La Signora Franca Parise (originaria ricorrente, oggi parte appellata) è proprietaria di un immobile adibito ad uso residenziale, prospiciente e confinante rispetto alla proprietà del Sig. Bastianello.
Con istanza del 15 ottobre 2021, la signora Parise chiedeva al Comune di Trezzano sul Naviglio, in uno con l’accesso agli atti per il rilascio di copia integrale e conforme di tutti i titoli edilizi abilitativi, «la scrupolosa verifica edilizia di tutti i lavori in corso nel cantiere … in particolare … il rispetto della distanza di 10 metri di cui all’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 tra pareti finestrate nonché la verifica del rispetto delle distanze di confine previste dal codice civile e dalle Norme tecniche di attuazione vigenti; il rispetto delle previsioni progettuali di cui al permesso di costruire n. 18/2018, di cui alla DIA n. 46/2020 e successive varianti e/o modificazioni e integrazioni».
A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso e verifica edilizia, la signora Parise proponeva ricorso ai sensi degli artt. 25, co. 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché 116 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Con ordinanza collegiale n. 303/2022 del 9 febbraio 2022. resa nel giudizio inter partes R.G. n. 2103/2021, il T.a.r. per la Lombardia ordinava il deposito di tutte le pratiche edilizie e dei titoli abilitati alla edificazione rilasciati.
In data 22 e 23 febbraio 2022, il Comune di Trezzano sul Naviglio depositava, in adempimento all’ordinanza collegiale istruttoria suindicata, gli atti richiesti dalla ricorrente.
3. Con il ricorso n. 711 del 2022, la signora Parise impugnava il permesso di costruire n. 18/18 del 26 marzo 2019, prot. n. 8188 nonché la successiva segnalazione certificata di inizio attività (di seguito SCIA) n. 46/20 del 6 luglio 2020 per i seguenti motivi.
I)Violazione delle norme in tema di asseverazione e di autocertificazione. Violazione dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Violazione dell’art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell’art. 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di trasparenza, veridicità delle dichiarazioni rese. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, erronea motivazione e difetto di istruttoria:
a) la “Relazione tecnica di asseverazione” allegata alla SCIA n. 46/20 per la variante al permesso di costruire n. 18/18 del 6 luglio 2020 attesta e dichiara in modo non veridico a pagina 2, punto 1.4 (crociando l’apposito spazio) che si tratterebbe di SCIA in variante che introdurrebbe “varianti in corso d’opera a permessi di costruire, di cui all’art. 22, commi 2 e 2-bis d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, e che non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso, che non modificano la categoria edilizia … o che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali”. Tale attestazione non corrisponderebbe al vero in quanto la relazione tecnico descrittiva della variante certifica che «L’attuale variante in progetto prevede opere di modifiche esterne rispetto al progetto approvato con aumento della superficie e volumetria esclusivamente al nuovo piano sottotetto, per tale motivo si producono nuovi elaborati grafici di piante e prospetti aggiornati»;
b) la non veridicità di quanto autodichiarato dall’interessato determina la decadenza automatica dei benefici dallo stesso ottenuti, tanto più che agli atti della pratica edilizia non risulta alcuna istruttoria.
II) Violazione, omessa e/o erronea applicazione dell’art. 22, commi 2 e 2-bis del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione dell’art. 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell’art. 27, comma 1, lettere d) ed e), della l.r. 11 marzo 2005, n. 12. Eccesso di potere per grave carenza di istruttoria in ordine alla qualificazione giuridica e alla individuazione dell’esatta tipologia dell’intervento e carenza assoluta di motivazione:
a) la Scia avrebbe comportato: i) la trasformazione del sottotetto in un nuovo piano; ii) la trasformazione della destinazione d’uso da sottotetto in residenza; iii) la modifica della sagoma e della volumetria mediante un innalzamento sia delle linee di imposta della copertura, sia dell’altezza di colmo rispetto alla preesistenza, e conseguentemente una maggiore altezza dei prospetti (fronti), un maggior volume e la formazione di uno spazio che, avendo un’altezza media ponderale maggiore di mt. 2,40, non rispetta le prescrizioni di altezza massima dettate dalla norma regionale; iv) un aumento della superficie lorda di
pavimento e conseguentemente di volumetria urbanistica, comportando un incremento del carico insediativo e quindi urbanistico, per cui non può essere qualificata e ricondotta alla tipologia delle “varianti in corso d’opera a permessi di costruire”.
III) Violazione, omessa e/o erronea applicazione dell’art. 3, co. 1, lettere d) ed e), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione dell’art. 27, comma 1, lettere d) ed e), della l.r. 11 marzo 2005, n. 12. Eccesso di potere per grave carenza di istruttoria in ordine alla qualificazione giuridica dell’intervento e carenza di motivazione:
a)sin dal rilascio del permesso di costruire e, tanto più, con la scia n. 46/20 del 6 luglio 2020, viene realizzata in progetto la sopraelevazione dei muri perimetrali e maggiori altezze, fino a coprire l’altezza massima consentita dalla normativa di piano, sicché trattandosi di locali di nuova realizzazione, con trasformazione del sottotetto in un vero e proprio piano dell’edificio residenziale e con la modifica delle pareti finestrate dell’edificio, l’intervento in oggetto deve ritenersi di nuova costruzione e non di mero “Recupero del sottotetto”.
IV) Violazione, omessa e/o erronea applicazione dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, erronea motivazione e difetto di istruttoria:
a) è violata la distanza minima inderogabile tra pareti finestrate tra l’edificio del controinteressato e quello della ricorrente, nonché tra l’edificio confinante e quello del civico n. 18.
3.1. Si costituiva, per resistere, il solo Comune di Trezzano sul Naviglio che, oltre a chiedere il rigetto del gravame, ne eccepiva l’irricevibilità per tardività nonché l’inammissibilità per carenza di interesse.
3.2. Il Tar, con la sentenza del 10 giungo 2025, n. 2094:
i) respingeva l’eccezione di irricevibilità sul rilievo che poiché “la ricorrente contesta il quid dell’intervento edilizio” il “termine per impugnare decorre dalla conclusione dei lavori, fermo restando che è onere dell’amministrazione dimostrare quando parte ricorrente abbia avuto conoscenza della conclusione dei lavori oppure se abbia avuto conoscenza della portata lesiva del provvedimento in un momento antecedente alla conclusione dei lavori”;
ii) respingeva l’eccezione di inammissibilità sul rilievo che la ricorrente “ha comprovato di essere titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenzia” (legittimazione attiva); ha “dedotto che la costruzione viola la disciplina sulle distanze tra costruzioni, precisando che i lavori hanno modificato la distanza che intercorre tra pareti finestrate, in violazione alla distanza minima inderogabile di dieci metri prescritta dall’art. 9 del d.m. del 2 aprile 1968, n. 1444” (interesse ad agire);
iii) accoglieva, nel merito, i primi tre motivi di ricorso sul rilievo che:
- “la mancata asseverazione di conformità dell’intervento ad opera del tecnico abilitato … si risolve nella mancanza di un documento essenziale ed infungibile ai fini della regolare presentazione della SCIA”;
- “per l’intervento de quo occorreva presentare una SCIA alternativa al permesso di costruire (SCIA c.d. pensate) accompagnata dalla relazione di asseverazione del progettista abilitato in ordine alla natura e tipologia di intervento, nonché alla conformità edilizia dell’intervento. Nel caso di specie l’intervento è stato invece realizzato sulla base di una SCIA c.d. leggera, in quanto la relazione tecnica di asseverazione descrive in questi termini”;
- “il Comune non ha correttamente esercitato i propri poteri di controllo e vigilanza poiché non ha riscontato che la SCIA presentata non era idonea a consentire l’intervento”;
iv) assorbiva il quarto motivo (con cui la ricorrente aveva rilevato il mancato rispetto delle distanze tra costruzioni) “dovendo il Comune riesercitare il potere amministrazione di verifica del titolo edilizio presentato nel rispetto della disciplina vigente”;
v) condannava il Comune al pagamento delle spese di giudizio (euro 1.500,00).
4. Ha appellato il sig. Joshua Mattia Bastianello che censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi.
I) Nullità della sentenza per difetto di contraddittorio. Violazione e falsa applicazione dell’art. 44, c. 4, c.p.a. e degli artt. 140 e 143 c.p.c.: a) il ricorso di primo grado andava dichiarato inammissibile per nullità della notificazione al controinteressato, odierno appellante, non ritualmente evocato in giudizio. Il difensore della signora Parise, sostiene l’appellante, ha notificato il ricorso a proprie cure in modalità tradizionale e non si sarebbe avveduto che il destinatario era risultato irreperibile; essendo scaduto il termine, avrebbe dovuto, a questo punto, chiedere al Tar la remissione in termini per la rinnovazione della notifica cosa che invece non ha fatto incorrendo in insanabile decadenza.
II) Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 41 c.p.a., art. 100 c.p.c. Mancata declaratoria di inammissibilità per tardività e carenza di interesse:
a) la sentenza è erronea anche nella parte in cui ha respinto le eccezioni di tardività e di carenza di interesse formulate dal Comune nel giudizio di primo grado.
Quanto alla tardività del ricorso, i documenti (permesso, scia, ecc.) erano stati già acquisiti dalla ricorrente a seguito di precedenti istanze sicchè l’ultima (quella alla quale il Comune non ha risposto e che ha generato la sentenza contro il silenzio) sarebbe meramente ripetitiva e strumentale alla remissione in termini per la proposizione del ricorso (ciò di cui erroneamente il Tar non si sarebbe avveduto).
In ordine alla carenza di interesse, con la SCIA si sarebbe realizzato proprio il rispetto della distanza di 10 m tra le pareti finestrate tramite l’arretramento del manufatto rispetto al perimetro di sedime del piano fuori terra già esistente.
III) Travisamento dei fatti. Violazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e del divieto di aggravamento del procedimento:
a) non corrisponderebbe al vero che la relazione tecnica di asseverazione descrive l’intervento come scia c.d. leggera poiché a pag. 1 della Relazione tecnica di asseverazione è stata correttamente barrata nella tabella relativa all’identificazione del “Procedimento edilizio” la casella “segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire (SCIA alternativa)”; non sussiste alcuna discrasia tra le due relazioni tecniche; il tecnico solo per una svista ha apposto la “X” sulla casella errata mentre il contenuto degli atti descriverebbe esattamente la portata dell'intervento;
b) quanto alla distanza di 10 metri, la sopraelevazione sarebbe stata portata in arretramento proprio con la scia del 2020.
4.1. La signora Parise, costituitasi con memoria, ripropone il quarto motivo di ricorso (violazione distanza minima inderogabile tra pareti finestrate tra l’edificio del controinteressato e quello della ricorrente nonché tra l’edificio confinante e quello del civico n. 18); chiede, altresì, verificazione al fine di appurare l’esatta distanza tra la terrazza in corso di edificazione da parte del controinteressato e l’edificio di proprietà dell’appellata e il rispetto nella fattispecie reale della previsione di 10 metri tra pareti finestrate ex art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.
4.2. Con ordinanza n. 5/2026, datata 9 gennaio 2026, notificata il 13 gennaio 2026, il Comune ha notificato al sig. Bastianello la rimozione delle opere edilizie realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.
4.3. Con ordinanza n. 557/2026 del 13 febbraio 2026, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’ordinanza di demolizione sul rilievo che “l’eventuale accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata non produrrebbe la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino a cui l’appellante collega espressamente il verificarsi del pregiudizio grave ed irreparabile allegato”.
4.4. Le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica con le quali insistono nelle rispettive tesi difensive e richieste.
5. All’udienza del 26 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il presente giudizio involge l’accertamento di legittimità dei titoli edilizi con i quali era stato assentito, in favore dell’odierno appellante, il recupero-sopraelevazione di un sottotetto (permesso del 2018 - scia in variante del 2020) con aumento di superficie/volume e cambio di destinazione d’uso da sottotetto a residenza.
Il motivo del contendere riposa sulla illegittimità dell’intervento siccome assentito con scia c.d. “leggera” (che il Tar ha così qualificato sulla base della ritenuta discrasia documentale in atti) nonché in violazione (quanto alla sopraelevazione) della distanza di 10 metri fra pareti finestrate (questo motivo non è stato esaminato dal T.a.r.).
L’odierno appellante (titolare dei titoli edilizi) confuta le ragioni di doglianza della confinante (signora Parise) sul rilievo che: i) la documentazione allegata alla pratica edilizia (recupero sottotetto) comproverebbe la corretta qualificazione dell’intervento (scia alternativa al permesso di costruire); ii) con la divisata scia la sopraelevazione sarebbe stata portata in arretramento proprio per rispettare le distanze.
Prima ancora, tuttavia, parte appellante censura la sentenza per due questioni pregiudiziali (primo motivo di appello) afferenti, la prima, alla mancata notifica del ricorso introduttivo di primo grado al controinteressato (sig. Bastianello); la seconda, a profili di irricevibilità e inammissibilità del medesimo, quest’ultimi entrambi motivatamente respinti dal T.a.r.
6. Il primo motivo, nella parte in cui si deduce la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio, stante l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata notifica al controinteressato, è infondato.
6.1. La notifica effettuata dal difensore della ricorrente, ai sensi della legge n. 53/1994 a mezzo servizio postale, non è andata a buon fine per “irreperibilità” all’indirizzo di residenza; la rinnovazione è stata poi intrapresa spontaneamente tramite ufficiale giudiziario, senza preventiva rimessione in termini ex art. 44, c. 4, c.p.a.
Parte appellante sostiene che, nel processo amministrativo, la rinnovazione presuppone il provvedimento del giudice, sicché la rinnovazione spontanea non è idonea a sanare il vizio, con conseguente nullità del giudizio di prime cure per mancata, rituale instaurazione del contraddittorio.
Il Collegio osserva che la signora Parise ha notificato, a mezzo del servizio postale ex art. 149, primo comma, c.p.c. il ricorso al T.a.r. per la Lombardia. Il ricorso è stato, altresì, notificato al sig. Bastianello in data 20 aprile 2022 presso l’indirizzo di residenza, via Donizetti 20, quale indirizzo attestato dal certificato di residenza anagrafica.
In atti è stata depositata cartolina di ricevimento notifica (deposito del 6 maggio 2022 nel giudizio di primo grado) da cui risulta la dichiarazione di irreperibilità ex art. 140 c.p.c. firmata dall’Ufficiale giudiziario in data 29 aprile 2022.
La notifica, come sopra anticipato, è stata effettuata presso l’indirizzo di residenza anagrafica del sig. Bastianello (tale risultando sin dalla nascita: v. allegato 22 al ricorso di primo grado).
Copia dell’atto giudiziario è stata “depositata nella Casa Comunale di Trezzano sul Naviglio il 16/05/2022, ove l’interessato può ritirarla previa esibizione di valido documento di riconoscimento” (certificazione resa dallo stesso Ufficiale giudiziario)
Il sig. Bastianello non ha mai ritirato l’atto giudiziario.
6.2. Ebbene, la notifica si è perfezionata, per il soggetto notificante (signora Parise), al momento della consegna del plico all’Ufficiale giudiziario mentre per il destinatario (sig. Bastianello) dal momento in cui lo stesso ne ha avuto la conoscenza legale (art. 39 c.p.a. e art. 149 c.p.c.); conoscenza che si è inverata, per l’appunto, con il deposito del plico nelle modalità di legge (art. 149, terzo comma, c.p.c.).
6.3. Deve concludersi, pertanto, nel senso che la notifica del ricorso al controinteressato non può essere ritenuta nulla poiché risultano osservate le disposizioni circa la persona alla quale è stata recapitata la copia, non v’è incertezza assoluta sulla persona a cui la stessa è stata fatta, né sulla data, risulta altresì corretto l’indirizzo (v. allegato 22 al ricorso di primo grado) e la relata di notifica non è generica.
Il rapporto processuale (rectius, contraddittorio processuale) si è, pertanto, ritualmente instaurato nei confronti delle parti evocate in giudizio nel termine decadenziale di cui all’articolo 29 c.p.a.
7. Sempre con il primo motivo di appello, il sig. Bastianello censura la sentenza impugnata nella parte in cui sono state ritenute infondate le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso di primo grado.
7.1. Il motivo è fondato solo parzialmente, avuto riguardo alla dedotta tardività del ricorso di primo grado nella parte in cui si contesta la violazione delle distanze fra i due fabbricati.
7.2. Il T.a.r. ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso sul rilievo che: “Il termine per impugnare decorre allora dalla conclusione dei lavori, fermo restando che è onere dell’amministrazione dimostrare quando parte ricorrente abbia avuto conoscenza della conclusione dei lavori oppure se abbia avuto conoscenza della portata lesiva del provvedimento in un momento antecedente alla conclusione dei lavori. Al momento della proposizione del ricorso i lavori non erano ancora terminati, sicché parte ricorrente non era in grado di comprendere la portata lesiva dell’intervento realizzato in concreto. Inoltre, le varie istanze di accesso formulate dal marito della ricorrente e dalla stessa ricorrente, prodotte in giudizio dal Comune, non evidenziano l’avvenuta consegna della documentazione allegata al permesso di costruire n. 18/18 al fine di provare che, quando è stato proposto il ricorso, era oramai decorso il termine di sessanta giorni per impugnazione. In particolare, nell’istanza di accesso del 14.2.2020 il Comune dà atto che l’istanza è stata evasa il 21.5.2020, ma non indica tuttavia quale sia stata la documentazione consegnata all’interessato o quale documentazione sia stata visionata”.
7.3. Il Collegio non condivide la motivazione resa sul punto dal T.a.r. in quanto confutata dalle risultanze fattuali versate agli atti del giudizio che inducono a conclusioni differenti.
Rileva, in punto di fatto, la missiva datata 15 ottobre 2021 (documento 20 allegato al ricorso di primo grado) con la quale la signora Parise segnala al Comune le opere contestate richiedendo la verifica dei lavori.
Si legge in essa quanto segue: “Nella confinante proprietà, come da cartello di cantiere che si allega alla presente, sono in corso ormai da anni lavori edili che hanno previsto la sopraelevazione dei muri perimetrali, e non già il mero recupero del sottotetto”.
La denunciata “sopraelevazione”, posta in connessione al recupero del sottotetto, consentiva alla signora Parise di percepire, già alla data del 15 ottobre 2021, la lesività causata dalla consistenza delle opere ovvero dalla asserita violazione delle distanze fra i due fabbricati.
La segnalazione prosegue chiedendo “ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, 6, 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ex art. 27 e 31 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, la scrupolosa verifica edilizia di tutti i lavori in corso nel cantiere anche in termini di inquinamento da rumore e, in particolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo), il rispetto della distanza di 10 metri di cui all'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 tra pareti finestrate … il che costituisce già ex se una grave, oggettiva, sostanziale, dichiarata e confessoriamente ammessa violazione di legge e di norme di diritto pubblico inderogabili che codesto Comune di Trezzano Sul Naviglio è tenuto per legge a far rispettare, con ogni conseguenza”.
Alla data del 15 ottobre 2021, pertanto, la signora Parise aveva, per sua stessa ammissione, la piena percezione della lesività causata dalla violazione delle distanze di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, tant’è che imputa alla controinterssata una “confessoriamente ammessa violazione di legge e di norme di diritto pubblico inderogabili” e chiede al Comune di intervenire per farle rispettare.
7.4. La segnalazione, stante al suo contenuto chiaro e univoco, disvela la conoscenza dello stato dei luoghi, della natura dei lavori in corso, dello stato di avanzamento delle opere e, in particolare, della elevazione dei muri perimetrali in sopraelevazione; tant’è che proprio sulla base di questi elementi fattuali, la signora Parise chiede al Comune di esercitare i propri poteri di vigilanza e controllo.
7.5. La circostanza che costei abbia sollecitato (missiva del 15 ottobre 2021) il Comune a svolgere le verifiche in ordine al rispetto della distanza non è utile a procrastinare i termini decadenziali per la proposizione del ricorso in parte qua.
Il riscontro in concreto della distanza fra fabbricati è questione che attiene al merito della controversia e sconta l’accertamento tecnico del caso; diverso è l’interesse ad agire (il cui insorgere fa decorrere il termine decadenziale di impugnazione) inveratosi, nella circostanza, nel momento stesso in cui la confinante, con la dichiarazione confessoria del 15 ottobre 2021, ha comprovato per tabulas di avere avuto piena conoscenza dalla erigenda sopraelevazione alla data stessa in cui ne fatto la segnalazione al Comune: in questo preciso momento (id est, 15 ottobre 2021), la signora Parise ha manifestato di avere avuto percezione della lesività causata alla propria sfera dominicale dalla sopraelevazione dei muri perimetrali in spregio alle distanze legali.
8. Alle medesime conclusioni, tuttavia, non si può pervenire con riguardo alla tardività del ricorso nella parte in cui la signora Parise avversa la scia quale titolo da essa ritenuto non idoneo a legittimare l’intervento de quo, siccome quest’ultimo da qualificare, a suo dire, come nuova costruzione e non ristrutturazione-recupero sottotetto.
8.1. Se la tardività si fa risalire, in parte qua, al rilascio dei documenti che il Comune ha osteso a seguito delle istanze di accesso anteriori alla data del 15 ottobre 2021 (richieste prot. 160/2020, prot. 12797/2021) deve rilevarsi che sia le istanze che i documenti di cui ai citati atti sono stati, rispettivamente, firmati da tale sig. Giuseppe Lo Bosco e al medesimo rilasciati, la cui persona non è, però, collegabile immediatamente alla sfera giuridica della signora Parise; né consta in atti che costei gli avesse rilasciato delega per l’acquisizione in suo conto di tali dcumenti.
Il primo documento di accesso agli atti, a firma della signora Parise, rinviene nella richiesta prot. 12796 del 3 maggio 2021 (v. allegato 27 al ricorso di primo grado) con la quale l’odierna appellata ha chiesto al Comune, in ordine alla divisata pratica edilizia, il rilascio della “Documentazione completa: Richiesta di autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento comunale, relazione impatto acustico, autorizzazioni in deroga rilasciate dal Comune”.
Si legge in calce all’istanza: “Evaso Ufficio Ambiente 7/5/2021 vedi mail”.
Tuttavia, la mail che segue in copia è di contenuto generico (“si inoltra copia della documentazione richiesta”, senza dare conto nello specifico di quali documenti sarebbero stati rilasciati).
La signora Parise ha, pertanto, presentato, in data 15 ottobre 2021, una ulteriore istanza di accesso per acquisire la documentazione completa inerente la pratica edilizia.
Non avendo ottenuto riscontro, la signora Parise ha proposto ricorso al Tar per la Lombardia, ai sensi degli artt. 25, co. 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 116 del d. lgs. 2.7.2010, n. 104.
In corso di causa, con ordinanza n. 303/2022, il Tar ha ordinato al Comune di depositare presso la Segreteria le copie di tutti gli atti.
Il Comune ha depositato i documenti inerenti la scia, il permesso di costruire, il progetto di recupero sottotetto, la relazione tecnica-descrittiva dell’intervento.
Sulla scorta di tali documenti, la signora Parise ha potuto finalmente accedere ai dati relativi alla natura e consistenza dell’intervento e ai rispettivi titoli edilizi.
8.2. Il ricorso di primo grado, pertanto, nella parte in cui avversa la scia sul presupposto che l’intervento edilizio non poteva legittimarsi sulla scorta del regime semplificato della scia c.d. “leggera”, trattandosi di nuova costruzione, non può ritenersi tardivo in quanto proposto ritualmente nei termini decadenziali all’esito della acquisita documentazione.
9. Nel merito, l’appello è fondato.
10. Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui, pur avendo classificato l’intervento edilizio oggetto della scia del 2020 ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 380/2001, ossia come ristrutturazione edilizia c.d. “pesante” (in quanto implica la modifica della sagoma esterna ed aumenti di volumetria e di superficie rispetto al permesso di costruire n. 18/2018), ha affermato che “l’intervento è stato invece realizzato sulla base di una SCIA c.d. leggera, in quanto la relazione tecnica di asseverazione descrive che l’intervento in questi termini”.
A tali conclusioni il giudice di primo grado è pervenuto sull’assunto che “la relazione tecnica di asseverazione degli interventi, presentata dal progettista abilito “in qualità di tecnico asseverante” ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, descrive interventi non necessitanti di SCIA c.d. pesante. Dunque, sussiste un’evidente discrasia tra quanto dichiarato dall’interessato e quanto invece è stato asseverato, sotto il profilo tecnico e sotto la propria personale responsabilità anche penale, dal progettista abilitato”.
11. Il motivo di appello è fondato.
11.1. La relazione tecnica di asseverazione – sulla quale fa leva l’originaria appellante per inferire l’illegittimità della scia – indica esattamente e in modo chiaro che l’intervento sconta il procedimento di cui all’articolo 23 del d.p.r. n. 380 del 2001.
Trattasi, quindi, di intervento che il tecnico stesso subordina espressamente a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (art. 23, dpr 380/2001 – art. 10, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 380/2001).
E infatti, nella relazione tecnica di asseverazione, il Tecnico ha indicato la casella “Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire” (Scia alternativa).
In prosieguo di relazione il tecnico, nell’indicare la “Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere”, ha flaggato la casella “variante in corso d’opera a permessi di costruire di cui all’art. 22, commi 2 e 2-bis del dpr 380/2001 che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie … o che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali” rispetto al permesso di costruire.
11.2. La discrasia, ritenuta rilevante dal T.a.r., riguarda il contrasto che sussiste fra le due caselle flaggate; da qui, l’incongruenza fra quanto dichiarato e quanto invece è stato asseverato.
11.3. Il Collegio ritiene che la “asseverazione” del tecnico, resa in calce alla relazione tecnica descrittiva, conduca a conclusioni differenti.
Il tecnico, infatti, ha asseverato “la conformità delle opere sopra indicate” per come “compiutamente descritte negli elaborati progettuali”; ha dichiarato, inoltre, che “l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali”.
Alla relazione tecnica asseverata risultano allegati gli elaborati progettuali, la documentazione fotografica, la relazione tecnica illustrativa delle opere.
11.4. Alla stregua delle sopra indicate evidenze, il Collegio ritiene che sia del tutto formale, e quindi irrilevante, la circostanza che il tecnico, per una svista o anche per una errata valutazione tecnica, abbia indicato (anche) la casella variante in corso d’opera a permessi di costruire di cui all’art. 22, commi 2 e 2-bis del dpr 380/2001 che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie … o che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali”.
11.5. Gli elaborati progettuali e la relazione tecnica illustrativa delle opere (allegati alla scia e richiamati espressamente dal documento di asseverazione tecnica) consentivano, infatti, mercé una visione complessiva degli atti, attenta alla sostanza e non alla forma, di percepire l’esatta volontà del sig. Bastanello, volta ad avvalersi della scia alternativa al permesso di costruire per realizzare un intervento di ristrutturazione ex art. 10, c. 1, lett. c), del dpr 380/2001, e al Comune di comprendere e valutare l’esatta consistenza ed entità dell’intervento, come riconducibile, appunto, alla categoria della scia alternativa al permesso di costruire, correttamente indicata dal tecnico a pagina 1 della sua relazione descrittivo-asseverativa e confermata dagli elaborati a corredo della segnalazione.
12. In conclusione, per quanto sin qui argomentato, l’appello è fondato.
13. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va dichiarato in parte irricevibile (per tardività) e in parte infondato.
14. Valutati complessivamente tutti i fatti di giudizio, può equitativamente disporsi la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi in motivazione.
Compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere




