Consiglio di Stato, V, 3 marzo 2004, n. 1018
EDILIZIA Concessione edilizia

Qualora la determinazione di annullare la precedente concessione edilizia derivi dagli esiti di un’istruttoria svolta nel corso di un precedente procedimento giurisdizionale amministrativo, con la massima garanzia partecipativa offerta alle parti interessate, non è necessario osservare minuziosamente le regole partecipative indicate dalla legge n. 241/1990 (in particolare, la norma di cui all’art. 7 l. n. 241/90), perché, in concreto, l’interessato è stato posto in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, con garanzie addirittura maggiori di quelle indicate dalla normativa sostanziale del procedimento.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente

DECISIONE

ul ricorso in appello n. 1042/1998 proposto da S.G. Costruzioni s.a.s., società incorporante la Ba.SC.EDIl s.p.a., rappresentate e difese dall’Avv. Felice Laudadio, ed elettivamente domiciliate presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro n. 13;

CONTRO il comune di Sant’Anastasia, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Lamberti, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, viale Parioli n. 67; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione Seconda , 4 dicembre 1996 n. 537 . Visto il ricorso con i relativi allegati ;

Visto l' atto di costituzione in giudizio della parte appellata ;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2003, il Consigliere Marco Lipari;

Uditi, altresì, gli avv.ti Chierroni, per delega dell’avv.to Laudadio e Lamberti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1 La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dalla società BA.SC.EDIL contro il provvedimento n. 135 del 5 settembre 1994 del Sindaco del comune di Sant’Anastasia, concernente l’annullamento della concessione edilizia n. 93 del 3 novembre 1982 rilasciata alla società Edilban, dante causa della ricorrente. 2 La società appellante, nella sua qualità di società incorporante la BA.SC.EDIL, impugna la sentenza di primo grado, riproponendo i motivi disattesi dal tribunale. 3 L’amministrazione resiste al gravame.

DIRITTO 1 In primo luogo, l’appellante sostiene che il provvedimento impugnato dinanzi al tribunale non chiarirebbe l’interesse pubblico specifico e attuale alla base della determinazione di annullare la precedente concessione edilizia. 2 La censura è infondata. Il provvedimento impugnato richiama, puntualmente ed esaurientemente, la complessa vicenda procedimentale e giudiziaria in cui si innesta la decisione di annullare la concessione edilizia, tenendo c onto, in particolare, dei gravi profili di illegittimità evidenziati dalla sentenza n. 388/1993, pronunciata dal TAR tra le stesse parti. 3 In questo particolare contesto procedimentale non era affatto necessario articolare una complessa e diffusa motivazione sull’esistenza dell’interesse pubblico, desumibile, comunque, dai diversi elementi istruttori confluiti nell’atto impugnato in primo grado. Le esigenze dell’amministrazione, quindi, sono delineate in termini chiari e precisi, per quanto sintetitici. 4 Con un secondo motivo, l’appellante sostiene che il provvedimento impugnato non esprimerebbe in modo adeguato le ragioni di illegittimità della concessione. 5 La censura è destituita di fondamento. Il puntuale richiamo agli atti del giudizio definito con la sentenza n. 388/1993 è chiaro ed univoco ai fini della corretta individuazione delle illegittimità della concessione edilizia. 6 Si tratta, del resto, di illegittimità molteplici e facilmente individuate nel corso del precedente giudizio. Rispetto ad esse l’impresa interessata è stata posta in condizione di esprimere tutte le proprie considerazioni critiche. 7 Con un terzo motivo, l’appellante sostiene che il provvedimento sarebbe stato adottato senza rispettare le garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241/1990, con riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento e all’esercizio dei diritti di partecipazione. 8 Anche tale censura è infondata. 9 Nel caso di specie, infatti, la determinazione di annullare la precedente concessione edilizia deriva dagli esiti di un’istruttoria svolta nel corso di un altro processo amministrativo, con la massima garanzia partecipativa offerta alle parti interessate. 10 Quindi, non occorreva osservare minuziosamente le regole partecipative indicate dalla legge n. 241/1990, perché, in concreto, l’interessato era stato posto in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, con garanzie addirittura maggiori di quelle indicate dalla normativa sostanziale del procedimento. 11 In definitiva, quindi, l'appello deve essere rigettato . Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Per Questi Motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello; condanna l’appellante a rimborsare al comune appellato le spese di lite, liquidandole in euro tremila ; ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2003 , con l'intervento dei signori: Emidio Frascione - Presidente Giuseppe Farina - Consigliere Marco Lipari - Consigliere Estensore Aniello Cerreto - Consigliere Gerardo Mastrandrea - Consigliere