Cass. Sez. III n. 42898 del 18 novembre 2008 (Ud 24 ott. 2008)
Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Cracchiolo
Urbanistica. Violazione di sigilli

In tema di violazione dei sigilli il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta e non può sottrarsi a tale obbligo, se non adducendo oggettive ragioni di impedimento, nonché chiedendo di essere esonerato dall\'incarico e sostituito nella funzione di custodia o, qualora non abbia avuto la possibilità ed il tempo di chiedere il detto esonero, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore come cause impeditive dell\'esercizio, da parte sua, del menzionato dovere di vigilanza. Qualora venga riscontrata lo violazione dei sigilli, di essa risponde, da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro il qua/e aveva il dovere giuridico di impedire che il fatto si verificasse. In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva, ed incombe sul custode l\'onere della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore, quali cause impeditive dell\'esercizio del dovere di vigilanza e custodia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di colpevolezza di C.L. in ordine al reato: e) di cui all'art. 349 c.p., commi 1 e 2, ascrittogli per avere violato i sigilli apposti dall'autorità ad un manufatto di cui era stato nominato custode, proseguendo l'illecita attività edilizia.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva, tra l'altro, contestato l'affermazione di colpevolezza in ordine a detto reato Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 190 e 495 c.p.p..

Si osserva che nel corso del dibattimento di primo grado la difesa dell'imputato aveva prodotto varia documentazione di cui due visure della C.C.I.A.A. ed un nulla osta tecnico sanitario del Comune di Roma rilasciati alla S.r.l. Cracchiolo, nonchè chiesto l'escussione di C.A., quale teste già indicato dalla difesa, il tutto diretto a provare che, a seguito della cessione della ditta individuale dell'imputato, nella gestione dell'officina ubicata nel capannone al quale erano stati apposti i sigilli era subentrata la predetta società Cracchiolo S.r.l., che pertanto deteneva l'immobile allorchè era stata constatata la violazione dei sigilli; che il giudice di primo grado, con ordinanza emessa sulla base di una motivazione meramente apparente, aveva rigettato la richiesta di ammissione del teste indicato a discarico, la cui escussione era finalizzata a provare l'estraneità dell'imputato al delitto di violazione dei sigilli, sia in quanto non più titolare della ditta individuale e sia per averne dimesso il possesso in epoca antecedente all'accertata violazione dei sigilli.

Si deduce, quindi, che la predetta ordinanza era stata impugnata con l'atto di appello, con il quale era stata anche chiesta la riapertura del dibattimento per escutere il teste indicato; che la corte territoriale non ha provveduto su tale richiesta e la sentenza impugnata omesso di indicare le ragioni del rigetto della medesima.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza con riferimento all'affermazione della colpevolezza dell'imputato. Si deduce, in sintesi, che la sentenza impugnata ha confermato il giudizio di colpevolezza del C., addebitandogli la violazione del dovere di vigilanza sull'immobile derivante dalla sua qualità di custode dello stesso; che, però, detta vigilanza non poteva essere esercitata dopo che l'imputato aveva dismesso la detenzione dell'immobile, come è dimostrato dal fatto che in sede di accertamento della violazione dei sigilli venne trovato sul posto C.A., legale rappresentante della Cracchiolo S.r.l.

che era subentrata nella gestione dell'officina Con l'ultimo motivo di gravame il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 164 c.p., nonchè mancanza di motivazione della sentenza.

Premesso che il C. aveva riportato, oltre venticinque anni prima, due condanne per abusi edilizi con il beneficio della sospensione condizionale della pena, si censura la mancata concessione di detto beneficio da parte della corte territoriale e la carenza di motivazione della sentenza in ordine al diniego dello stesso.

Il ricorso non è fondato.

In tema di violazione dei sigilli questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato che il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta, e non può sottrarsi a tale obbligo, se non adducendo oggettive ragioni di impedimento, nonchè chiedendo di essere esonerato dall'incarico e sostituito nella funzione di custodia o, qualora non abbia avuto la possibilità ed il tempo di chiedere il detto esonero, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore come cause impeditive dell'esercizio, da parte sua, del menzionato dovere di vigilanza.

(cfr. sez. 3^, 200002989, Carogna, RV 215767; conf. sez. 4^, 199304815, Pistillo, RV 194548; sez. 3^, 200426848, Collettini, RV 229463).

Inoltre è stato altresì precisato che "Qualora venga riscontrata la violazione dei sigilli, di essa risponde, da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale aveva il dovere giuridico di impedire che il fato si verificasse. In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non aggettiva, ed incombe sul custode l'onere della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore, quali cause impeditive dell'esercizio del dovere di vigilanza e custodia" (cit. sez. 3^, 200002989, Carogna, RV 215768).

Orbene, la sentenza impugnata, in applicazione degli enunciati principi di diritto, ha correttamente confermato la pronuncia di colpevolezza dell'imputato, in base al rilievo che in ogni caso questi aveva violato il dovere di vigilanza sull'immobile derivante dalla nomina di custode dello stesso.

Alla luce di tale assorbente elemento di valutazione risulta pertanto del tutto coerente ed esaustivo il giudizio espresso dai giudici di merito in ordine al carattere generico delle censure formulate dall'appellante, nonchè implicitamente degli elementi di prova dei quali è stata reiterata la richiesta di ammissione in appello, in quanto non inidonei ad incidere sul fondamento giuridico dal quale è stato desunto il giudizio di colpevolezza dell'imputato.

Si palesa, infatti, irrilevante la circostanza che l'immobile non fosse più nella detenzione dell'imputato, non ostando tale fatto all'esercizio del dovere di vigilanza e incombendo sul medesimo imputato l'onere di chiedere di essere sostituito, se non era più in grado di esercitare la custodia dell'immobile.

Anche l'ultimo motivo di gravame è infondato.

La sentenza impugnata risulta puntualmente motivata in ordine al diniego dei benefici richiesti, essendo fondata la statuizione sul punto su una prognosi negativa in considerazione dei suoi precedenti specifici; motivazione, che si sottrae alla censura formulata nel motivo di gravame.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 24 ottobre 2008.