Cass. Sez. III n. 25987 del 8 luglio 2021 (UP 12 feb 2021)
Pres. Di Nicola Rel. Andreazza Ric. Cavallaro
Urbanistica.Responsabilità operai e materiali esecutori dei lavori

La natura di reati "propri" degli illeciti previsti dalla normativa edilizia, in essa inclusa dunque anche la disciplina antisismica, non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 29, comma primo, del d.P.R. medesimo, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole, da qui conseguendo la responsabilità anche degli operai e dei materiali esecutori dei lavori

      RITENUTO IN FATTO

1. Cavallaro Carmelo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 20/11/2019 di conferma della sentenza del Tribunale di Catania di condanna alla pena di euro 700,00 di ammenda per i reati, contestati agli originari capi b) e) e f) dell’imputazione, di cui agli artt. 93, 94 e 95 del d. P. R. n. 380 del 2001, 71, in relazione all’art. 64 del d.P.R. cit., e 65 e 72, del medesimo d.P.R. cit.

2. Con un unico motivo, di violazione dell’art. 43 cod. pen. in relazione al concorso di persone nel reato e alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato, lamenta che non sarebbe stato considerato il ruolo rivestito dall’imputato, e consistito nell’essere egli mero esecutore materiale dei lavori, commissionati dal proprietario Scandurra, quale muratore; egli si sarebbe quindi limitato a eseguire le opere su richiesta dello stesso committente senza avere necessaria contezza o conoscenza né delle leggi e regolamenti né di eventuali vincoli; sarebbe stato quindi necessario, ai fini della affermazione di colpevolezza, dimostrare che ciascuno dei concorrenti agisse con la consapevolezza del ruolo altrui e con la volontà di agire in comune.


                                    CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato relativamente ai reati di cui agli artt. 72 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, rispettivamente riferiti alle condotte di omessa denuncia ex art. 65 dei lavori, con riferimento alle opere di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica, e di omesso preavviso scritto delle opere in zone sismiche.
Va infatti osservato, ancor prima di ogni analisi in ordine all’elemento soggettivo, ed in adesione all’indirizzo già espresso da questa Corte sul punto, in particolare con riferimento al reato antisismico di cui sopra (Sez. 3, n. 7098 del 17/11/2009, Mogavero, Rv. 246018), che entrambe le norme suddette configurano reati “a soggettività ristretta” o di “mano propria” potendo gli stessi essere commessi, per la loro strutturazione, incentrata sul necessario collegamento logico tra tipo di omissione sanzionata e requisito soggettivo dell’agente, soltanto dal committente, dal titolare della concessione edilizia e, in genere, da chi abbia la disponibilità dell’immobile o dell’area su cui esso sorge, conseguentemente non potendo ritenersi responsabili, come nella specie, l’esecutore dei lavori o il titolare della ditta esecutrice.
Al contrario, sempre secondo l’indirizzo già espresso da questa Corte, detti soggetti rimangono destinatari dei reati di cui agli artt. 71 e 94 del d. P.R. cit., consistenti in condotte relative proprio alla esecuzione dei lavori non preceduta da autorizzazione, progetto, o direzione di un tecnico abilitato (Sez. fer., n. 35298 del 24/07/2008, Sparviero, Rv. 240665).
Del resto, ed in generale, non può revocarsi in dubbio che il  "costruttore", ai sensi dell'art. 29, d.P.R. n. 380 del 2001, abbia  il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, a ciò conseguendo, ad esempio, la responsabilità, a titolo di dolo, del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in caso di inizio delle opere nonostante l'accertamento negativo, e, a titolo di colpa, nell'ipotesi in cui tale accertamento venga omesso (Sez. 3, n. 16802 del 08/04/2015, Carafa, Rv. 263474; Sez. 3, n. 860 del 25/11/2004, Cima, Rv. 230663).
Va infine aggiunto che la natura di reati "propri" degli illeciti previsti dalla normativa edilizia, in essa inclusa dunque anche la disciplina antisismica, non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 29, comma primo, del d.P.R. medesimo, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole, da qui conseguendo la responsabilità anche degli operai e dei materiali esecutori dei lavori (Sez. 3, n. 16751 del 23/03/2011, Iacono, Rv. 250147; Sez. 3, n. 35084 del 25/02/2004, Barreca, Rv. 229651; Sez. 3, n. 48025 del 12/11/2008, Ricardi, Rv. 241799, secondo cui concorre nel reato anche chi si limiti a svolgere lavori di completamento dell'immobile, quali la pavimentazione, l'intonacatura, gli infissi, sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori).   
Né è possibile, nella specie, addurre l’assenza di colpa, peraltro solo genericamente invocata dal ricorrente, e senza che nulla risulti in ordine ad eventuali rassicurazioni aliunde ricevute, atteso che in tale stato, caratterizzato da negligenza, versa già chi, semplicemente, esegua le opere commissionate senza accertarsi preventivamente del relativo necessario titolo.  

2. Ne consegue che, difettando la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati consistenti nel mancato avviso e nella omessa denuncia già indicati sopra, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli stessi, da ciò discendendo la necessità di eliminazione della corrispondente pena di euro 150,00 di ammenda (euro 50 per il reato ex art. 93 cit. ed euro 100 per il reato ex art.72 cit.) irrogata, a titolo di aumento, sulla pena base per il reato di cui all’art. 71, residuandone la pena finale di euro 550,00 di ammenda.
                                
                                                   P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui agli artt. 72-93 d.P.R. n.380 del 2001 per non avere commesso il fatto ed elimina la relativa pena di euro 150,00 di ammenda rideterminando la pena finale in euro 550,00 di ammenda. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021