Cons. Stato Sez. V n. 7075 del 23 settembre 2010
Urbanistica. Decadenza del titolo e condotte illecite di terzi

A fronte di condotte illecite di terzi perduranti nel tempo (nella fattispecie delle abusive occupazioni dell'area demaniale marittima interessata dai lavori di costruzione del porto turistico), in alcun modo riferibili alla condotta del concessionario, si determina un impedimento oggettivo alla esecuzione dei lavori che non possono in alcun modo essere realizzati. Dette condotte costituiscono quella causa di forza maggiore che sospende il decorso dei termini ex art. 4, 1. n. 10/77, ora art. 15, DPR n. 380/01

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 07075/2010 REG.SEN.

N. 02206/1999 REG.RIC.


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 2206 del 1999, proposto dalla s.p.a. Base Nautica Flavio Gioia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Simeone e Alberto Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto nello studio dello stesso in Roma, via Cola di Rienzo, 133;
contro
Comune di Gaeta;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO LATINA n. 00008/1998;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Alberto Zaza D'Ausilio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


La Base Nautica Flavio Gioia s.p.a. aveva impugnato innanzi al TAR Lazio, sede di Latina, il provvedimento con cui il Sindaco di Gaeta aveva respinto la domanda di proroga della concessione edilizia n.8 del 4 febbraio 1987 a suo tempo assentita per la realizzazione di un approdo turistico in località Montesecco.

Il diniego veniva pronunziato sulla considerazione che la mancata ultimazione dei lavori non era dipesa da fatti sopravvenuti al rilascio della concessione.

Il Comune di Gaeta si è costituito contrastando il ricorso e chiedendo una pronunzia di infondatezza del gravame.

Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato.

Nell’atto di appello la ricorrente sostiene con numerose e diffuse argomentazioni la erroneità della sentenza del TAR.

L’amministrazione appellata non si è costituita.

La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 23 marzo 2010.


DIRITTO


1. Con la sentenza appellata il TAR Latina aveva respinto il ricorso proposto dalla società Base Nautica Navale Flavio Gioia (d’ora in poi BNFG) avverso la nota sindacale n. 3291 datata 13.6.1996 (ed il parere della commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 6.6.1996, verbale 10820) con i quali il comune di Gaeta aveva respinto la richiesta di proroga, per anni tre, della concessione edilizia n.8 datata 04.2. 1987.

Detta concessione edilizia era stata rilasciata all'appellante per costruire un porto turistico con annesso cantiere navale, in Gaeta, loc. Montesecco, interamente ricadente su area demaniale marittima assentita alla BNFG dall' amministrazione marittima dello Stato, Capitaneria di Porto di Gaeta, in forza di concessione demaniale regolata con atto formale cinquantennale.

In particolare il primo giudice aveva ritenuto che non costituissero legittimi motivi per ottenere la proroga né la circostanza che le aree demaniali interessate dai lavori erano occupate da terzi (così come risultante da verbali d'accertamento e denuncia degli organi di polizia nonché come ammesso dalla stessa amministrazione comunale), né la circostanza che l'amministrazione dello Stato, concedente l'area demaniale, su cui ricadeva l’approdo avesse autoritativamente imposto la sospensione dei lavori (note della Capitaneria di Porto di Gaeta n. 21832 del 29.11.1990 e n. 14177 del 26.7.1993).

Nemmeno costituiva legittimo impedimento per ottenere la proroga la circostanza che le medesime cause di impedimento riferite alle perduranti occupazioni da parte di terzi erano già state ritenute idonee a legittimare la proroga dal Commissario Prefettizio del comune di Gaeta (atto n. 13431 del 27.5.1994).

Rilevava il TAR, infatti, in relazione alle illecite occupazioni di terzi delle aree demaniali marittime oggetto dei lavori, che poiché dette occupazioni preesistevano al rilascio della concessione edilizia, le medesime non costituivano fatti sopravvenuti idonei a giustificare la proroga.

In relazione alle sospensioni dei lavori disposte dalla Capitaneria di Porto riteneva ancora il TAR che le medesime, poiché non erano state indicate dall' appellante nella istanza di proroga, nemmeno potevano essere considerate dal comune.

In ordine al precedente atto del Commissario Prefettizio (n. 13431 del 27.5.1994) che aveva ravvisato nelle medesime circostanze i presupposti per la proroga, riteneva il primo giudice che ciò non impedisse una valutazione difforme a seguito di un nuovo esame.

2.Sostiene la società nell’atto di appello, con dovizia di argomentazioni, la erroneità della sentenza del primo giudice.

3. Le doglianze della società appellante meritano accoglimento.

4. Ed invero il TAR ha errato nel non considerare che, a fronte di condotte illecite di terzi perduranti nel tempo e cioè delle abusive occupazioni dell'area demaniale marittima interessata dai lavori di costruzione del porto turistico, in alcun modo riferibili alla condotta del concessionario, si determinava un impedimento oggettivo alla esecuzione dei lavori che non potevano in alcun modo essere realizzati. Dette condotte costituivano quella causa di forza maggiore che sospende il decorso dei termini ex art. 4, 1. n. 10/77, ora art. 15, DPR n. 380/01 (Cons. Stato, V, 29.01.2003 n. 453).
Ora se è vero che le precedenti valutazioni della amministrazione, ed in specie la sopracitata proroga concessa dal Commissario Prefettizio con atto n. 13431 del 27.5.1994, non impedivano una nuova valutazione difforme, nondimeno è anche vero che affinché la nuova valutazione potesse considerarsi legittima, avrebbe dovuto essere fondata su nuovi elementi nella specie del tutto insussistenti essendo la situazione rimasta totalmente immutata rispetto all'anno 1994, e su nuove considerazioni giuridiche parimenti insussistenti, atteso che in entrambi i casi si è dovuto valutare la proroga della stessa concessione edilizia ex art. 4, 4°comma, 1. 10/77.

Diversamente opinando, si lederebbe infatti la certezza delle situazioni giuridiche private e si oblitererebbero i principi di univocità e continuità dell'azione amministrativa inspirati al rispetto dell'art. 97 Cost..

In ogni caso la sospensione dei lavori disposta dalla Capitaneria di Porto (nell'esercizio delle potestà demaniali marittime) non poteva essere ignorata dall'amministrazione comunale solo perché non indicata dall'appellante nella istanza di proroga.

Infatti, non trattandosi di impedimenti determinati da mero fatto del terzo, ma di sospensioni disposte da amministrazione avente precipua potestà sull'uso dell'area e direttamente comunicate dalla stessa amministrazione marittima dello Stato al comune di Gaeta, tale circostanza appariva idonea affinché il comune, portato a conoscenza dall'autorità competente di una causa obiettiva di sospensione, adottasse un provvedimento di proroga correlato all'esito della potestà esercitata dall'amministrazione statale.

Soccorre al riguardo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che ha rilevato che la specifica richiesta di proroga da parte degli interessati appare necessaria nel caso in cui la rilevanza obiettiva delle ragioni da addursi a suffragio della stessa può essere valutata solo dalla parte richiedente (ad esempio, per eventi straordinari di carattere naturale). Altrettanto non può ritenersi per provvedimenti paralizzanti il titolo concessorio portati comunque a conoscenza dell'autorità comunale, direttamente ascrivibili, nell'esercizio delle rispettive competenza, ad altre autorità amministrative e ciò tanto più se tali provvedimenti si collocano, come nella specie, nel solco stesso dell'attività edificatoria e della rimozione degli ostacoli legali che si frappongono al suo legittimo esercizio" (Cons. Stato, sez. V, 6.10.1999, n. 1338).

5. In conclusione l’appello merita accoglimento, la sentenza del primo giudice deve essere riformata, il ricorso in primo grado accolto.

6. Spese ed onorari, tuttavia, in relazione alla peculiarità della fattispecie, possono essere compensati.


P.Q.M.


Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso in primo grado e annulla il provvedimento impugnato dinanzi al tar.

Compensa spese ed onorari.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Stefano Baccarini, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE                         IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2010