Cass. Sez. III n. 17380 dell'8 maggio 2007(CC 22-03-2007)
Pres. Papa E. Est. Cordova A. Imputato: P.G. in proc. Ruocco.
(Rigetta, App. Napoli, 17 ottobre 2006)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Omessa pronuncia con la sentenza di condanna - Procedimento di correzione - Esperibilità - Esclusione.

In caso di omessa pronuncia dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna per reati edilizi non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, ma in tal caso va proposta impugnazione da parte del pubblico ministero.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 22/03/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 252
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 1679/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) RUOCCO VINCENZO, N. IL 21/06/1947;
avverso ORDINANZA del 17/10/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA AGOSTINO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.3.2005 la Corte d'appello di Napoli, giudicando sulla sentenza emessa il 30.6.2003 dal Tribunale di Torre Annunziata, la riformava quanto ad alcune prescrizione e la confermava per i reati di abusi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - ambientale di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), alla L. n. 1086 del 1971, artt. 2 - 13 - 4 - 14, al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 263, riducendo la condanna di Ruocco Vincenzo alla pena di un mese di arresto e 12.500,00 Euro di multa: sentenza divenuta irrevocabile il 17.4.2005.
La Procura Generale presso la Corte d'appello di Napoli chiedeva la correzione per errore materiale di tale sentenza, in quanto era stato omesso l'ordine di restituzione in pristino dello stato dei luoghi, conseguente ex lege alla condanna.
Con ordinanza del 17.10.2006, la Corte d'appello di Napoli dichiarava inammissibile la richiesta della P.G. in quanto, come anche ritenuto dalle S.U. della Cassazione (sent. n. 8 del 18.5.1994) e dalla medesima Corte con sentenze n. 4455 del 23.10.1998 e n. 21022 del 5.5.2004, mediante il meccanismo degli errori materiali non era possibile modificare errori od omissioni comportanti la nullità del provvedimento, ne' era consentita qualsiasi modifica sostanziale di esso: e, nella specie, quanto richiesto dalla P.G. doveva considerarsi atta ad incidere sul contenuto essenziale della sentenza, avverso la quale, invece, avrebbe dovuto proporsi impugnazione.
Proponeva ricorso al Procura Generale anzidetta, eccependo che:
1) fermo restando il principio generale fissato dalle S.U., la sentenza n. 4455/98 riguardava la decisione di un Tribunale che aveva rimediato ad analoga omissione non con la procedura di correzione dell'errore materiale, ma con l'ordinanza con cui aveva accolto l'istanza di dissequestro;
2) la sentenza n. 21022/04 riguardava il caso di una Corte d'appello che aveva ordinato la demolizione non perché il giudice di primo grado aveva dimenticato di disporla, ma perché aveva esplicitamente motivato in contrario, e cioè che non sussistevano le condizioni per ordinare il ripristino;
3) contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Napoli, esistevano la sentenza della Cassazione n. 758 del 24.2.1999, quella n. 768 del 24.2.1999 e quella n. 64 del 14.1.1998 che ammettevano il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale in casi identici a quelli per cui trattasi.
Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato, con le conseguenti determinazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Sezione, con sentenza n. 33939 del 4.7.2006 ha già ritenuto che al non aver ordinato la demolizione di opere abusive non può rimediarsi mediante la procedura di correzione dell'errore materiale, ma esclusivamente per mezzo di impugnazione proposta dal P.M.. Premesso che nella specie non trattasi di errore materiale ma mancato provvedimento, si ritiene, pur nel contrasto con altre diverse decisioni, di dover escludere la possibilità di correzione, atteso che un rimedio del genere modificherebbe un elemento essenziale della sentenza, quale è quello della destinazione del corpo del reato, non essendo la demolizione una conseguenza automatica, specie nei casi - in astratto - di nulla osta paesaggistico, ambientale, idrogeologico, ecc, e di sanatoria, per cui occorre una specifica motivazione circa la presenza o l'assenza di presupposti del genere.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007