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Cass. Sez. III sent.2198 del 19 gennaio 2006 (ud. 4 ottobre 2005)
Pres. Lupo Est. Fiale Imp. Fiore
Urbanistica – Condono edilizio. Sospensione del procedimento e giudizio amministrativo

La sospensione del procedimento a seguito di istanza di condono opera indipendentemente dalla pronuncia del giudice (che ha natura meramente dichiarativa) purché sussistano i presupposti di legge. La mancata sospensione non produce alcuna nullità.
Dall’eventuale proposizione di ricorso innanzi al giudice amministrativo non scaturisce un obbligo di ulteriore sospensione del processo penale non prevedendo la legge in materia una pregiudiziale amministrativa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 04/10/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1726
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 2741/1995
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIORE Giovan Giuseppe, n. a Ischia il 16/12/1939;
avverso la sentenza 18/10/1994 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. SINISCALCHI Antonio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18/10/1994 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza 12/11/1993 del Pretore di Ischia, che aveva affermato la responsabilità penale di Fiore Giovan Giuseppe in ordine ai reati di cui:
alla L. n. 47 del 985, art. 20, lett. c), (per avere realizzato, senza la necessaria concessione edilizia, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, un manufatto su un'area di mq. 45 - acc. in Ischia, il 19/03/1991);
alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies;
e lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi 2, giorni 15 di arresto e L. 35 milioni di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Fiore, il quale ha eccepito:
violazione della L. n. 47 del 1985, art. 44, per la mancata sospensione del procedimento, pur essendo ancora aperti i termini per la presentazione di domanda di condono edilizio ai sensi del D.L. n. 551 del 1994 e D.L. n. 649 del 1994;
incongrua valutazione dello stato dell'opera, che ben poteva ritenersi "ultimata" (alla data del 31/12/1993) ai fini dell'ottenimento del condono.
Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata dal ricorrente, L. n. 724 del 1994, ex art. 39, questa Corte - all'udienza del 25.1.1995 - ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38. Il Comune di Ischia ha comunicato che la autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Sindaco in data 18/04/2001, è stata annullata dalla Soprintendenza per i beni ambientali con provvedimento del 17/04/2002, impugnato davanti al competente Tribunale amministrativo, e che deve essere corrisposta una somma a conguaglio di quella versata a titolo di oblazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. In tema di condono edilizio, nel caso di operatività della sospensione L. n. 47 del 1985, ex art 44, (rivolta a consentire agli interessati di presentare la domanda di sanatoria), se il giudice, per errore, non sospende un procedimento sospendibile, non si produce per ciò alcuna nullità, essendo tale omissione - in relazione al principio di tassatmtà delle nullità - priva di sanzione processuale (vedi Cass., Sez. 3^ 15/02/2005, Benzo ed altra;
3/07/1998, n. 7847, Todesco ed altri; 27/07/1995, n. 8545, D'Apice e, con riferimento alla sospensione L. n. 47 del 1985, ex art. 38, in seguito alla effettiva presentazione della domanda di condono, Cass., Sez. 3^: 10/12/1997, n. 11334, Fede e 20/06/1995, n. 7021, Spettro). L'omissione della sospensione neppure comporta una incompetenza funzionale temporanea, ma solo un vizio "in procedendo", rilevante qualora sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass., Sez. 3^, n. 8545/95).
Deve affermarsi, in materia, il principio che la sospensione del processo, L. n. 47 del 1985, ex art. 44, opera indipendentemente dalla pronuncia del giudice (che ha natura meramente dichiarativa), purché sussistano i presupposti di legge. Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva, della sospensione, non è necessario un formale provvedimento giudiziale per la operatività di essa, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale (Cass., Sez. 3^ 14/05/1999, n. 6054, P.M. in proc. Bartaloni ed altri). Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha alcun interesse a lamentare il vizio procedendo" in questione, poiché non ha subito alcun pregiudizio, avendo successivamente presentato istanza di condono. In seguito a tale avvenuta presentazione questa Corte di legittimità ha sospeso il procedimento, L. n. 47/1985, ex art. 38. 2. Il condono edilizio non può essere concesso in carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica e, nella vicenda in esame, il procedimento amministrativo di sanatoria (non risultando che il T.a.r. abbia concesso sospensiva) deve ritenersi negativamente concluso.
Nè dalla mera proposizione del ricorso al giudice amministrativo discende un obbligo di ulteriore sospensione (praticamente sine die) del procedimento penale, perché la legge non stabilisce, in materia, una pregiudiziale amministrativa (art. 3 c.p.p.) ed attribuisce anzi al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato. Lo stesso giudice penale non è vincolato, inoltre, all'esito del procedimento instaurato davanti al giudice amministrativo, da cui l'inutilità di ogni sospensione del giudizio penale. Neppure è configurabile violazione dell'art. 479 c.p.p., proprio perché "la decisione sull'esistenza del reato" non dipende dalla risoluzione della controversia amministrativa (che dovrebbe essere altresì caratterizzata da una particolare complessità), mentre l'irrilevanza assoluta della pretesa pregiudiziale comporta - al contrario - l'obbligo di procedere.
Giova ricordare, in proposito, che la Corte Costituzionale - con decisione n. 85 dell'1/04/1998 - ha dichiarato infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 9, nella parte in cui non prevede la sospensione dell'azione penale in pendenza dell'impugnazione giurisdizionale del provvedimento di diniego sulla richiesta di condono edilizio e di autorizzazione paesaggistica per opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico.
Per interventi abusivi siffatti l'effetto del condono-sanatoria si verifica solo quando l'autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l'opera già eseguita suscettibile di conseguire l'autorizzazione in sanatoria e l'autorità comunale abbia rilasciato la concessione edilizia sanante.
In tal caso, in cui gli effetti dell'oblazione-condono e della sanatoria debbono necessariamente coincidere, la Consulta ha rilevato che non è prevista una specifica sospensione del procedimento penale qualora la domanda di sanatoria abbia avuto esito negativo in via amministrativa e sia sorta contestazione avanti al giudice amministrativo sulla legittimità del rifiuto. Ed il giudice delle leggi ha evidenziato che "sul piano costituzionale non si pone per il legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente avanti ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto, pregiudiziale alla definizione del primo processo. Anzi in sede di disciplina positiva si è andato affermando il principio della separazione dei giudizi e della autonomia ed indipendenza delle giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria da un lato e penale dall'altro, con le sole previsioni di ipotesi derogatorie tassativamente previste dalla legge, ritenendosi di privilegiare, anche in sede penale, l'esigenza di sollecita definizione del processo".
La scelta di sospensione del corso dell'azione penale fino alla definizione della controversia giurisdizionale amministrativa, fermi tutti i poteri di autonoma vantazione del giudice penale, è "tutt'altro che obbligata" e razionalmente il legislatore non ha inteso effettuarla (vedi Cass., Sez. 3^, 5/11/1999, Barbieri). 3. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione del reato che venga a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell'atto di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21/12/2000, n. 32, ric. De Luca). 4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 500,00. P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2006