Cass. Sez. III Sent. 46081 del 15 dicemre 2008 (Ud. 8 ott. 2008)
Pres. De Maio Est. Onorato P. Ric. Sansone
Urbanistica. Violazione della normativa per il conglomerato cementizio armato
In tema di reati edilizi, ai fini della configurabilità delle contravvenzioni previste dagli artt. 71 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è irrilevante la natura dei lavori (ovvero che si tratti d\'interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero d\'interventi di nuova costruzione), in quanto la violazione delle norme antisismiche e sul cemento armato presuppone soltanto l\'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica ovvero che comportino l\'utilizzo del cemento armato.
Pres. De Maio Est. Onorato P. Ric. Sansone
Urbanistica. Violazione della normativa per il conglomerato cementizio armato
In tema di reati edilizi, ai fini della configurabilità delle contravvenzioni previste dagli artt. 71 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è irrilevante la natura dei lavori (ovvero che si tratti d\'interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero d\'interventi di nuova costruzione), in quanto la violazione delle norme antisismiche e sul cemento armato presuppone soltanto l\'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica ovvero che comportino l\'utilizzo del cemento armato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 08/10/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1989
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 16396/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANSONE SANTAMARIA Antonio, nato a Palermo il 28.10.1961;
avverso la sentenza resa il 15.1.2008 dal Tribunale monocratico di Palermo;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo in via principale la rimessione del ricorso alla Sezioni unite, e in via subordinata l\'annullamento senza rinvio della sentenza in ordine ai reati sub b) e c) perché estinti per prescrizione e il rigetto del ricorso nel resto.
Udito il difensore dell\'imputato, avv. Oddo Giuseppe, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza del 15.1.2008 il Tribunale monocratico di Palermo ha assolto Antonio Sansone Santamaria dal reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo A della imputazione) perché il fatto non è preveduto come reato, mentre lo ha condannato alla pena, interamente condonata, di Euro 1.500,00 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 (capo B), al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95 (capo C) e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 64 (capo D).
I predetti reati erano stati contestati al Sansone Santamaria per aver realizzato in zona sismica uno scavo profondo 3 metri ed esteso 5 metri per 3, nonché una struttura in cemento armato, costituita da basi di fondazione, pilastri e muri laterali lungo il perimetro, senza permesso di costruire, senza preavviso all\'ufficio competente, senza autorizzazione preventiva dell\'ufficio tecnico regionale, senza progetto esecutivo e direzione di un tecnico abilitato: in Palermo con opere in corso di realizzazione alla data del 13.7.2004. Premesso che l\'imputato aveva ottenuto autorizzazione edilizia in sanatoria, il giudice di merito ha osservato che - come gli stessi uffici comunali avevano ritenuto - l\'opera era sottratta al regime concessorio, ovverosia non era soggetta a permesso di costruire. Sussistevano però i reati per le violazioni alle norme antisismiche e a quelle sul cemento armato, anche perché la sanatoria ottenuta ex L. n. 47 del 1985, artt. 13 e 22 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45) estingue solo i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, ma non anche quelli aventi oggettività giuridica diversa, come i reati per violazione delle norme antisismiche e delle norme in materia di cemento armato.
2 - Il difensore dell\'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo:
2.1 - violazione delle norme incriminatrici e degli artt. 192 e 546 c.p.p..
Sostiene che l\'intervento realizzato consisteva nel rifacimento di una preesistente cisterna fatiscente e pertanto configurava una manutenzione ordinaria o tutt\'al più straordinaria; che per conseguenza mancava il presupposto per l\'applicazione delle norme antisismiche e sul cemento armato (cioè la realizzazione di una nuova opera);
2.2 - violazione dell\'art. 141 disp. att. c.p.p., e degli artt. 162 e 162 bis c.p., giacché il giudice, dopo l\'assoluzione per il reato sub A, avrebbe dovuto consentire all\'imputato di procedere all\'oblazione processuale, determinando la somma dovuta e fissandogli un termine di dieci giorni per provvedere al pagamento;
2.3 - violazione dell\'art. 157 c.p. (vecchio testo), perché il giudice doveva dichiarare estinti per prescrizione i reati sub B e C. 3 - Il primo motivo di ricorso (n. 2.1) è manifestamente infondato, giacché l\'applicazione delle norme antisismiche e delle norme sul cemento armato presuppone soltanto l\'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica e l\'utilizzo del cemento armato, ma prescinde completamente dalla caratterizzazione dei lavori come manutenzione ordinaria o straordinaria o come nuova costruzione. Altrettanto infondato è il secondo motivo, con cui il difensore lamenta la lesione del diritto dell\'imputato di accedere al procedimento di oblazione (n. 2.2).
L\'art. 141 disp. att. c.p.p. invocato dal difensore, nel suo comma 4 bis, prevede solo il caso in cui il pubblico ministero abbia modificato l\'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile la oblazione, stabilendo al riguardo che l\'imputato è rimesso in termini per chiedere l\'oblazione stessa e che il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento della somma dovuta.
È agevole osservare che nel caso di specie non si è affatto verificato il presupposto per l\'applicazione della norma invocata, giacché non è intervenuta alcuna modifica delle imputazioni, ma solo l\'assoluzione per il reato urbanistico di cui al capo A. Per gli altri reati di cui ai capi B, C e D l\'oblazione era sempre possibile, rispettivamente ex art. 162 c.p. per i primi due, ed ex art. 162 bis c.p. per il terzo, sicché l\'imputato poteva ritualmente esercitare il relativo diritto (sostanziale o solo processuale) prima che intervenisse l\'assoluzione per il reato urbanistico. Non v\'è quindi materia per rimettere la questione alle Sezioni unite.
È invece fondato il terzo motivo (2.3).
1 reati sono stati commessi sino al 26.8.2004, data del sequestro del cantiere. I reati per violazione delle norme antisismiche di cui ai capi B e C, puniti con la sola ammenda, si sono estinti per prescrizione sin dal 26.8.2007, e quindi prima della sentenza impugnata.
Anche per quanto già osservato a proposito del primo motivo di ricorso, non ricorrono cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p..
Per la contravvenzione alle norme sul cemento armato di cui al capo D, punita con pena alternativa, invece, la prescrizione non è ancora maturata, giacché il periodo prescrizionale massimo di quattro anni e sei mesi scadrà solo il 26.2.2009.
In conclusione, va solo eliminata la pena per i reati B e C, che il giudice di merito aveva determinato in Euro 500,00 di ammenda. In relazione alla violazione delle norme antisismiche, a norma di legge, copia della sentenza va trasmessa all\'ufficio tecnico della regione territorialmente competente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati per violazione delle norme antisismiche di cui ai capi B e C, perché estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pena di Euro 500,00 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza all\'ufficio tecnico della Regione siciliana. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 08/10/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1989
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 16396/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANSONE SANTAMARIA Antonio, nato a Palermo il 28.10.1961;
avverso la sentenza resa il 15.1.2008 dal Tribunale monocratico di Palermo;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo in via principale la rimessione del ricorso alla Sezioni unite, e in via subordinata l\'annullamento senza rinvio della sentenza in ordine ai reati sub b) e c) perché estinti per prescrizione e il rigetto del ricorso nel resto.
Udito il difensore dell\'imputato, avv. Oddo Giuseppe, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza del 15.1.2008 il Tribunale monocratico di Palermo ha assolto Antonio Sansone Santamaria dal reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo A della imputazione) perché il fatto non è preveduto come reato, mentre lo ha condannato alla pena, interamente condonata, di Euro 1.500,00 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 (capo B), al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95 (capo C) e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 64 (capo D).
I predetti reati erano stati contestati al Sansone Santamaria per aver realizzato in zona sismica uno scavo profondo 3 metri ed esteso 5 metri per 3, nonché una struttura in cemento armato, costituita da basi di fondazione, pilastri e muri laterali lungo il perimetro, senza permesso di costruire, senza preavviso all\'ufficio competente, senza autorizzazione preventiva dell\'ufficio tecnico regionale, senza progetto esecutivo e direzione di un tecnico abilitato: in Palermo con opere in corso di realizzazione alla data del 13.7.2004. Premesso che l\'imputato aveva ottenuto autorizzazione edilizia in sanatoria, il giudice di merito ha osservato che - come gli stessi uffici comunali avevano ritenuto - l\'opera era sottratta al regime concessorio, ovverosia non era soggetta a permesso di costruire. Sussistevano però i reati per le violazioni alle norme antisismiche e a quelle sul cemento armato, anche perché la sanatoria ottenuta ex L. n. 47 del 1985, artt. 13 e 22 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45) estingue solo i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, ma non anche quelli aventi oggettività giuridica diversa, come i reati per violazione delle norme antisismiche e delle norme in materia di cemento armato.
2 - Il difensore dell\'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo:
2.1 - violazione delle norme incriminatrici e degli artt. 192 e 546 c.p.p..
Sostiene che l\'intervento realizzato consisteva nel rifacimento di una preesistente cisterna fatiscente e pertanto configurava una manutenzione ordinaria o tutt\'al più straordinaria; che per conseguenza mancava il presupposto per l\'applicazione delle norme antisismiche e sul cemento armato (cioè la realizzazione di una nuova opera);
2.2 - violazione dell\'art. 141 disp. att. c.p.p., e degli artt. 162 e 162 bis c.p., giacché il giudice, dopo l\'assoluzione per il reato sub A, avrebbe dovuto consentire all\'imputato di procedere all\'oblazione processuale, determinando la somma dovuta e fissandogli un termine di dieci giorni per provvedere al pagamento;
2.3 - violazione dell\'art. 157 c.p. (vecchio testo), perché il giudice doveva dichiarare estinti per prescrizione i reati sub B e C. 3 - Il primo motivo di ricorso (n. 2.1) è manifestamente infondato, giacché l\'applicazione delle norme antisismiche e delle norme sul cemento armato presuppone soltanto l\'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica e l\'utilizzo del cemento armato, ma prescinde completamente dalla caratterizzazione dei lavori come manutenzione ordinaria o straordinaria o come nuova costruzione. Altrettanto infondato è il secondo motivo, con cui il difensore lamenta la lesione del diritto dell\'imputato di accedere al procedimento di oblazione (n. 2.2).
L\'art. 141 disp. att. c.p.p. invocato dal difensore, nel suo comma 4 bis, prevede solo il caso in cui il pubblico ministero abbia modificato l\'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile la oblazione, stabilendo al riguardo che l\'imputato è rimesso in termini per chiedere l\'oblazione stessa e che il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento della somma dovuta.
È agevole osservare che nel caso di specie non si è affatto verificato il presupposto per l\'applicazione della norma invocata, giacché non è intervenuta alcuna modifica delle imputazioni, ma solo l\'assoluzione per il reato urbanistico di cui al capo A. Per gli altri reati di cui ai capi B, C e D l\'oblazione era sempre possibile, rispettivamente ex art. 162 c.p. per i primi due, ed ex art. 162 bis c.p. per il terzo, sicché l\'imputato poteva ritualmente esercitare il relativo diritto (sostanziale o solo processuale) prima che intervenisse l\'assoluzione per il reato urbanistico. Non v\'è quindi materia per rimettere la questione alle Sezioni unite.
È invece fondato il terzo motivo (2.3).
1 reati sono stati commessi sino al 26.8.2004, data del sequestro del cantiere. I reati per violazione delle norme antisismiche di cui ai capi B e C, puniti con la sola ammenda, si sono estinti per prescrizione sin dal 26.8.2007, e quindi prima della sentenza impugnata.
Anche per quanto già osservato a proposito del primo motivo di ricorso, non ricorrono cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p..
Per la contravvenzione alle norme sul cemento armato di cui al capo D, punita con pena alternativa, invece, la prescrizione non è ancora maturata, giacché il periodo prescrizionale massimo di quattro anni e sei mesi scadrà solo il 26.2.2009.
In conclusione, va solo eliminata la pena per i reati B e C, che il giudice di merito aveva determinato in Euro 500,00 di ammenda. In relazione alla violazione delle norme antisismiche, a norma di legge, copia della sentenza va trasmessa all\'ufficio tecnico della regione territorialmente competente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati per violazione delle norme antisismiche di cui ai capi B e C, perché estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pena di Euro 500,00 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza all\'ufficio tecnico della Regione siciliana. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2008