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Sez. 3, Ordinanza n. 47628 del 04/11/2004 Cc. (dep. 09/12/2004 ) Rv. 230333
Presidente: Savignano G. Estensore: Squassoni C. Relatore: Squassoni C. Imputato: Matracia. P.M. Fraticelli M. (Conf.)
(Dichiara inammissibile, Trib. Agrigento, 19 Marzo 2004)
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento dell'obbligo di demolizione dell'opera realizzata abusivamente su terreno demaniale - Assoluta impossibilità di eseguire la demolizione - Esclusione.

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Massima (fonte CED Cassazione)
Il mancato adempimento entro il termine fissato dal giudice, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo, al quale sia subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena, determina la revoca del beneficio, anche quando l'opera abusiva insiste su un terreno demaniale occupato in forza di concessione, avendo il condannato l'obbligo di attivarsi per concordare con l'ente titolare del suolo le eventuali modalità di rimozione del manufatto abusivo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 04/11/2004
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - ORDINANZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01329
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 016468/2004
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MATRACIA SALVATORE, N. IL 07/10/1958;
avverso ORDINANZA del 19/03/2004 TRIBUNALE di AGRIGENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G. inammissibile il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 7.10.1958, irrevocabile in data 11.10.2000, il Tribunale di Agrigento ha ritenuto Matracia Salvatore responsabile del reato di cui all'art. 20 L. 47/1985 e gli ha concesso la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo.
Indi il Giudice dell'esecuzione, con il provvedimento in epigrafe precisato, ha revocato il beneficio constatando l'inadempimento dell'obbligo cui era condizionata la sospensione della pena. Per l'annullamento dell'ordinanza, il condannato ricorre in Cassazione deducendo:
- di essere stato nella impossibilità di adempiere perché l'opera insisteva su terreno demaniale e non vi era alcun provvedimento autorizzativo alla rimessione in pristino dei luoghi da parte dell'ente che gli aveva concesso in uso il sedime;
- di avere iniziato una procedura di sanatoria che rende "inazionabile" il provvedimento di demolizione.
Il Collegio ritiene che le censure siano manifestamente infondate per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma - che stima equo quantificare in euro cinquecento - alla Cassa delle Ammende.
La circostanza che il terreno ove insiste il manufatto fosse demaniale non inibiva al ricorrente di adempiere alla condizione in esame dal momento che aveva la disponibilità del sedime e del bene su questo edificato quale titolare di concessione per la occupazione del suolo pubblico; comunque, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, il Matracia non si è neppure attivato per concordare con l'ente titolare del suolo eventuali modalità di rimozione del manufatto.
Anche il rilievo del ricorrente relativo alla procedura di sanatoria è inconferente in quanto il relativo iter è in corso e, di conseguenza, non vi erano provvedimenti della Pubblica Amministrazione che si ponevano in contrasto con il disposto ordine di demolizione e che rendevano la condizione, cui era subordinato il beneficio, impossibile da adempiere.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2004