Cass. Sez. III n.24662 del 15 giugno 2009 (Cc 15 apr. 2009)
Pres. De Maio Est. Amoresano Ric. Orlando ed altri
Urbanistica. Sequestro preventivo e necessità di sgombero dell’immobile abusivo

Non c’è dubbio alcuno che, nell\'ipotesi di immobili già ultimati, l\'esigenza cautelare che il sequestro intende perseguire è che essi non vengano abitati per evitare l’aggravio (in modo apprezzabile) del carico urbanistico. La mera apposizione dei sigilli ex art.260 c.p.p. costituirebbe misura del tutto inidonea a salvaguardare le finalità cautelari del sequestro. Tale apposizione, invero, può tutelare le finalità del sequestro probatorio (assicurare le cose necessarie per l’accertamento dei fatti). La nomina del custode e l’apposizione dei sigilli, senza lo sgombero dell’immobile da coloro che lo occupano, non impedirebbe di certo il determinarsi dell’aggravio del carico urbanistico (che deriva appunto dalla persistenza della occupazione). E’, assolutamente, evidente quindi che tale aggravio non potrebbe essere evitato con la nomina degli stessi occupanti o custode (a meno di non prevedere comunque lo sgombero).

UDIENZA 15.04.2009

SENTENZA N. 569

REG. GENERALE n.037801/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Guido De Maio Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere

Dott. Guicla I. Mùlliri Consigliere
Dott. Giulio Sarno Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sui ricorsi proposti da:



1) Orlando Gelsomina nata il 16.2.1975
2) Improta Anna nata
3) Scarpato Salvatore nato

avverso l\'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 15.10.2008

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

lette le conclusioni del P.G., dr. Vito Monetti, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.


OSSERVA


1) Con ordinanza in data 15.10.2008 il GIP del Tribunale di Napoli rigettava l\'incidente di esecuzione proposto da Orlando Gelsomina, con atto depositato l\'1.7.2008, e da Improta Anna e Scarpato Salvatore, con atto del 28.8.2008, avverso il provvedimento del P.M. di fissazione delle modalità di esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 14.5.2008.

Rilevava il GIP, richiamando anche la giurisprudenza di legittimità che, in materia di sequestro, il P.M. ha il potere di ordinare lo sgombero dell\'immobile, laddove esso costituisca una "ineliminabile modalità di attuazione del sequestro medesimo".
Nel caso di specie, l\'area su cui insistevano gli immobili sequestrati, ricadente in zone omogenea F3, era stata interessata da una lottizzazione abusiva, con realizzazione di insediamenti residenziali e ricettivi. Le opere edilizie abusive erano state oggetto di provvedimenti di sequestro, tutti confermati dal Tribunale del riesame. Un ulteriore vincolo reale sui manufatti e su tutte le aree interessate era stato imposto con decreto di sequestro del 14.5.2008 in relazione al reato di lottizzazione abusiva, anche esso confermato dal Tribunale del riesame.

Tanto premesso, ricordava il GIP che censure riguardanti il fumus ed il periculum in mora non sono proponibili in sede di incidente di esecuzione (potendo essere sollevate solo con richiesta di riesame ex art.322 c.p.p.). Peraltro i ricorrenti avevano già esperito tale rimedio ed il Tribunale aveva confermato il decreto di sequestro preventivo. Altrettanto inammissibili erano i rilievi difensivi in ordine alla assoluta estraneità ai reati contestati al Cerqua, potendo la confisca dei terreni lottizzati e delle opere realizzate essere disposta anche nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede, i quali potranno rivalersi in sede civile.


Le censure consentite riguardano, quindi, o l\'inesistenza del titolo (nel caso di specie, invece, viene data esecuzione al decreto di sequestro, confermato dal riesame, e quindi valido ed efficace) o le modalità di esecuzione (lo sgombero appare indispensabile proprio per impedire che il reato, mantenendosi la libera disponibilità del bene, venga portato ad ulteriori conseguenze). La mera apposizione dei sigilli e la nomina del custode riguarda il sequestro probatorio e non è idonea, invece, a garantire le finalità del sequestro preventivo; l\'esigenza cautelare è, infatti, proprio quella di impedire di continuare ad abitare l\'immobile ed il conseguente aggravio urbanistico. Non poteva, pertanto, secondo il GIP, essere accolta né la richiesta di sospensione dell\'ordine di evacuazione in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione in ordine alla legittimità del sequestro, né di differimento dell\'esecuzione per le difficoltà di reperire idonee dimore alternative (il potere di determinare le modalità di esecuzione è ex art.655 c.p.p. esclusivo del P.M.).

2) Propone ricorso per cassazione Orlando Gelsomina, a mezzo del difensore, per violazione di legge e carenza assoluta di motivazione in relazione al DPR 380/01, art.321 e 125 c.p.p., art.44 lett.c) DPR 380/01.
Con motivazione di stile e meramente apparente il GIP assume che lo sgombero sia una modalità ineliminabile del sequestro. L\'assunto è destituito di ogni fondamento sol che si consideri che la finalità principale del sequestro preventivo è quella di assicurare la idonea custodia della res, per evitare la continuazione del reato. Con lo spossessamento si finisce per anticipare gli effetti della confisca che potrà essere eventualmente disposta solo con la sentenza definitiva di condanna.
Inoltre la finalità di evitare l\'aggravio del carico urbanistico è propria della misura cautelare ma non delle modalità esecutive (peraltro l\'abnormità del provvedimento emerge anche dal fatto che in casi analoghi non è stato disposto lo sgombero).

3) Propongono ricorso per cassazione anche Improta Anna e Scarpato Salvatore, a mezzo del loro difensore, per violazione di legge in relazione all\'art.321 c.p.p. E’ errata invero l\'interpretazione dell\'art.321 c.p.p. secondo cui, rispetto al sequestro probatorio, il sequestro preventivo dovrebbe sempre e comunque dar luogo allo sgombero piuttosto che, ad esempio, l\'affidamento ad un custode.
Denunciano poi la mancanza di motivazione in relazione al presunto aggravio del carico urbanistico; il GIP non tiene conto, invero, che si tratta di 5 monolocali.
Chiedono, pertanto, l\'annullamento del provvedimento impugnato.

4) Con requisitoria scritta del 10.12.2008 il P.G. chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

5) I ricorsi sono manifestamente infondati e vanno, pertanto, dichiarati inammissibili.

5.1) Ineccepibilmente ha ritenuto il GIP che, in sede di incidente di esecuzione, non possano essere proposte questioni attinenti al fumus del reato od alle esigenze cautelari. Tali questioni, invero, vanno proposte con la richiesta di riesame ai sensi dell\'art.322 c.p.p.


In sede di incidente di esecuzione possono essere, invece, sollevate censure riguardanti la esistenza del titolo e le modalità dell\'esecuzione.


Quanto al primo profilo non può minimamente essere revocato in dubbio che il decreto di sequestro preventivo del GIP, peraltro confermato dal riesame, sia titolo valido ed efficace, idoneo a legittimare la esecuzione.
In ordine al secondo profilo va rilevato che, a norma dell\'art.655 c.p.p., compete al P.M. curare l\'esecuzione dei provvedimenti.
Ha costantemente affermato questa Corte che in materia edilizia....il provvedimento con cui, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di un immobile abusivamente realizzato, il P.M. ne ordini lo sgombero da persone o case, ....non può dirsi affetto da abnormità atteso che rientra nei poteri che la legge processuale (art.655 cod.proc.pen.) attribuisce al pubblico ministero per l\'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali" (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.47326 del 16.11.2007).

Come evidenziato anche dal GIP, il provvedimento di sgombero emesso dal P.M. è suscettibile, però di controllo, attraverso il rimedio dell\'incidente di esecuzione, in relazione alla sua indispensabilità ai fini dell\'attuazione della misura cautelare.
Il giudice deve cioè accertare se le finalità cautelari del provvedimento di sequestro possano essere attuate con modalità diverse e tale accertamento, se motivato congruamente ed esente da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità.
Non c\'è dubbio alcuno che, nell\'ipotesi di immobili già ultimati, l\'esigenza cautelare che il sequestro intende perseguire è che essi non vengano abitati per evitare l\'aggravio (in modo apprezzabile ) del carico urbanistico.

Il GIP ha compiuto ineccepibilmente tale analisi, evidenziando la indispensabilità dello sgombero e la inadeguatezza di modalità di esecuzione diverse.
In particolare ha ricordato come la mera apposizione dei sigilli ex art.260 c.p.p. costituirebbe misura del tutto inidonea a salvaguardare le finalità cautelari del sequestro. Tale apposizione, invero, può tutelare le finalità del sequestro probatorio (assicurare le cose necessarie per l\'accertamento dei fatti).
La nomina del custode e l\'apposizione dei sigilli, senza lo sgombero dell\'immobile da coloro che lo occupano, non impedirebbe di certo il determinarsi dell\'aggravio del carico urbanistico (che deriva appunto dalla persistenza della occupazione).
E\', assolutamente, evidente quindi che tale aggravio non potrebbe essere evitato con la nomina degli stessi occupanti a custode (a meno di non prevedere comunque lo sgombero).
Che l\'aggravio urbanistico nel caso di specie sia assolutamente rilevante deriva inequivocabilmente dal fatto che, come evidenziato dal GIP, il fondo "in luogo della destinazione a verde pubblico impressa ad esso dagli strumenti urbanistici, è stato di fatto destinato ad insediamento residenziale e ricettivo (un albergo denominato il "borgo" ed un complesso residenziale di ben 29 appartamenti denominato"parcoVip")".
Lo sgombero, quindi, costituisce una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro.

6) I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ciascuno, ai sensi dell\'art.616 c.p.p.


P. Q. M.


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 aprile 2009.
Deposito in Cancelleria il 15 giugno 2009.