Cass. Sez. III n. 15723 del 15 aprile 2009 (Cc 12 feb. 2009)
Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Della Gatta
Urbanistica. Realizzazione villette residenziali in zona industriale

La realizzazione di villette residenziali in zona industriale determina un mutamento radicale della destinazione d’uso dell’intera area e un indiscutibile aggravio del carico urbanistico.

UDIENZA 12.02.2009

SENTENZA N. 265

REG. GENERALE n.023544/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) Della Gatta Carmine nato l\'1.2.1976
avverso l\'ordinanza del 29.4.2008
del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P.G., dr. Carmine Stabile, che ha chiesto dichiararsi l\'inammissibilità del ricorso.


OSSERVA


1) Con ordinanza in data 29.4.2008 il GIP del Tribunale di S.M.Capua Vetere, in funzione di giudice dell\'esecuzione, rigettava l\'incidente di esecuzione, proposto da Di Lorenzo Gemma e Della Gatta Carmine, per la revoca del decreto di sgombero emesso dal P.M.


Premetteva il GIP che era stato disposto sequestro preventivo per una violazione edilizia invero clamorosa, essendo state costruite dodici villette a schiera in zona industriale a fronte della richiesta di realizzazione di due opifici industriali e che gli indagati non avevano contestato l\'effettuato abuso edilizio, ma lamentato le modalità di esecuzione del sequestro, assumendo che il provvedimento di sgombero non fosse necessario.


Tanto premesso, riteneva il GIP (a parte il fatto che sia il Di Lorenzo che il Della Gatta avevano occupato da poco tempo le villette abusive e quindi in precedenza avevano la disponibilità di altra abitazione e non risultava la loro impossidenza) che non fosse meritevole la tutela degli interessi degli indagati in contrapposizione a quelli pubblicistici. Lo sgombero, infatti, era indispensabile per impedire che il provvedimento cautelare perdesse sostanzialmente efficacia e per salvaguardare l\'assetto territoriale così gravemente compromesso dall\'illecito edilizio.


2) Propone ricorso per cassazione il solo Della Gatta, a mezzo del difensore, per violazione di legge. La motivazione del provvedimento impugnato si addice più ad una sentenza di condanna che ad un provvedimento cautelare. Con l\'incidente di esecuzione era stata contestata la opportunità e l\'indispensabilità dello sgombero e quindi le modalità dell\'esecuzione.


Come ampiamente documentato la zona interessata dall\'abuso edilizio è quasi interamente urbanizzata (con opere di urbanizzazione primaria e secondaria). Il requisito dell\'aggravamento del carico urbanistico che il G.E. pone a base del proprio provvedimento è pertanto insussistente. E\' in ogni caso documentalmente provato che il ricorrente non è titolare di altre proprietà immobiliari.
Chiede pertanto l\'annullamento del provvedimento impugnato.


3) Con requisitoria scritta del 20.10.2008 il P.G. chiede che venga dichiarato inammissibile il ricorso.


4) Il ricorso é inammissibile perché fondato su censure di fatto, già puntualmente esaminate e disattese dal GIP.


4.1) Contrariamente a quanto genericamente contestato con i motivi di ricorso, il G.E. con argomentazioni immuni da censure logico-giuridiche, dopo aver premesso che gli interessi degli indagati (peraltro non dimostrati) non potevano essere meritevoli di tutela in contrapposizione a quelli pubblicistici, ha evidenziato la assoluta indispensabilità dello sgombero. Consentire il protrarsi dell\'occupazione avrebbe, invero, vanificato, di fatto, la misura cautelare.


E\' indubitabile che la realizzazione di villette residenziali in zona industriale determini un mutamento radicale della destinazione d\'uso dell\'intera area e un indiscutibile aggravio del carico urbanistico.

L\'urbanizzazione di fatto della zona può pregiudicare eventualmente la destinazione d\'uso dell\'area, ma non esclude il non contestabile aggravio del carico urbanistico (a seguire la tesi del ricorrente nei centri abitati non sarebbe mai ipotizzabile siffatto aggravio anche in presenza di ulteriori interventi).


4.2) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell\'art.616 c.p.p.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.


Così deciso in Roma il 12 febbraio 2009
Deposito in Cancelleria il 15/04/2009