Cass. Sez. III n. 24464 del 21 giugno 2007 (Ud. 10 mag. 2007)
Pres. Postiglione Est. De Maio Ric. Iacobone ed altro.
Urbanistica Realizzazione di piano interrato - Permesso di costruire - Necessità - Ragioni.

In materia di violazioni edilizie, la realizzazione di un piano interrato rientra tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio per i quali è necessario il permesso di costruire, trattandosi pur sempre di intervento in relazione al quale l'autorità amministrativa deve svolgere il proprio controllo sul rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, anche tecniche, finalizzato ad assicurare il regolare assetto e sviluppo del territorio.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 10/05/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 01417
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 005194/2007
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IACOBONE DONATO, N. IL 20/06/1944;
2) SILLITTI BEATRICE, N. IL 09/05/1944;
avverso SENTENZA del 22/11/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Nunzio Wladimiro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza del 9 dicembre 2005 il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, dichiarava Iacobone Donato e Sillitti Beatrice colpevoli, limitatamente alle condotte realizzate mediante l'edificazione della veranda ubicata sul lato sud del primo fabbricato descritto in imputazione, del piano interrato relativo al detto manufatto nella parte non oggetto di concessione edilizia n. 131/87 e n. 202/87 nonché dell'esecuzione del manufatto in conci di tufo avente n. 3 vani, dei seguenti reati, commessi in Favignana sino al 30/3/2004:
A) del reato di cui all'art. 110 c.p., è D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), per avere realizzato, agendo in concorso fra loro, lavori edili in c/da Sicchittella, area sottoposta a vincolo paesaggistico - ambientale in base alla L. 1497/1939, e dal D.Lgs. n. 490 del 1999, (,..) senza avere richiesto ed ottenuto il prescritto permesso di costruire del Comune di Favignana;
B) del reato di cui all'art. 110 c.p., e D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, art. 181, in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), per avere cagionato, agendo in concorso fra loro, una modificazione ambientale in area sottoposta a tutela paesaggistico - ambientale realizzando le opere edili di cui al capo sub A) senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione della Regione Sicilia o dell'ente locale alla quale la regione ha affidata la relativa competenza;
C) del reato di cui agli artt. 110 e 734 c.p., per avere alterato, agendo in concorso fra di loro, mediante la costruzione delle opere edili di cui al capo sub A) (nei limiti ritenuti in sentenza, come per le altre imputazioni in cui è richiamato tale capo, ndr.) realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - ambientale sulla base della L. n. 1497 del 1939, le bellezze naturali di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità;
D) del reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 53, art. 64, comma 2, e art. 71, per avere realizzato, agendo in concorso fra di loro, l'esecuzione delle opere edili di cui al capo sub A) senza che tale esecuzione avvenisse in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato iscritto nel relativo albo e nei limiti delle rispettive competenze;
E) del reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 53, art. 64, comma 3, e art. 71, per avere realizzato l'esecuzione delle opere edili di cui al capo sub A) senza che tale esecuzione avvenisse sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo e nei limiti delle rispettive competenze;
F) del reato di cui agli artt. 110 e 348 c.p., per avere, agendo in concorso fra di loro, abusivamente esercitato la professione di ingegnere, od architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo e nei limiti delle rispettive competenze;
G) del reato di cui, all'art. 110 c.p., e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95, in relazione al citato D.P.R. n. 380 del 2001, art. 52, per avere eseguito, in concorso fra di loro, la realizzazione delle opere edili di cui al capo sub A) in difformità dalle prescrizioni tecniche previste dal citato D.P.R., e dai relativi decreti interministeriali.
H) del reato di cui all'art. 72, in relazione al D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, art. 65, per avere omesso o ritardato, in qualità di committente delle opere edili di cui al capo sub A), di denunziare le indicate opere al competente Ufficio tecnico prima dell'inizio della loro realizzazione;
I) del reato di cui al D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, art. 95, in relazione al citato D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93, per non avere dato, intendendo procedere in zona sismica alla realizzazione delle opere edili di cui al capo sub A), preavviso scritto al competente sportello unico;
L) del reato di cui al D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, art. 95, in relazione al D.P.R. cit., art. 94, per non avere eseguito la realizzazione delle opere edili di cui al capo sub A) senza la preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico regionale.
A seguito di impugnazione degli imputati, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 22.11.2006 in parziale riforma di quella di primo grado, mandò assolti gli appellanti dall'imputazione di cui al capo C) perché il fatto non sussiste e rideterminò la pena, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso personalmente gli imputati, con un atto che, proprio perché riferibile ad essi chiaramente non in possesso della necessaria competenza tecnica, risulta di formulazione notevolmente incerta e confusa, al punto da non consentire di chiarire compiutamente i termini delle questioni sottoposte.
Ciò premesso, i ricorrenti denunciano con il primo motivo manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge, in quanto non sarebbe stata raggiunta la prova certa della loro responsabilità, "sia pure con riferimento limitato soltanto ad alcuni manufatti, tra cui in particolare la veranda e il piano interrato. Nulla da osservare invece in relazione al manufatto in conci di tufo di tre vani, evidentemente realizzato dopo il 31.3.2003". Tali rilievi sembrano significare che l'affermazione di responsabilità viene contestata solo in parte, come chiarito dalla proposizione conclusiva della censura in esame ("nulla da osservare, invece,...). La parziale contestazione della responsabilità è basata sul rilievo che, "se da un lato il Giudicante ammette che l'accertamento dei fatti per cui è processo presenta una certa complessità in conseguenza dell'esistenza, sul lato di proprietà dei coniugi Iacoboni/Sillitti di diversi manufatti oggetto di interventi successivi..., dall'altro lato non si è tenuto nella giusta considerazione la circostanza che gli stessi tecnici comunali, pur in possesso delle aerofotogrammetrie acquisite agli atti, non sono stati nelle condizioni di stabilire l'epoca di realizzazione delle opere abusive..."; viene precisato che dalle conclusioni del CTU era risultato che alcuni manufatti "non emergevano dall'ingrandimento fotografico del giugno 2003". Non è ben chiaro se tali rilievi siano finalizzati a una tesi di lecita preesistenza di alcune delle opere in questione ovvero alla estinzione per prescrizione dei reati in riferimento alle opere stesse. In ogni caso, l'assunto è inammissibile per manifesta infondatezza sotto entrambi gli aspetti, in quanto le opere di cui alla contestazione sono state ritenute dai Giudici di merito come rientranti in un'unica abusiva attività di costruzione che, come è ben noto per giurisprudenza assolutamente consolidata, da luogo a un unico reato permanente, la cui consumazione cessa con la cessazione dell'attività stessa e, quindi, con la realizzazione dell'ultima opera abusiva. Tale ipotesi accusatoria non è stata specificamente contestata dai ricorrenti, se non sotto il generico profilo dell'epoca di consumazione, per cui, anche a voler ritenere che alcune delle opere siano state realizzate prima del giugno 2003, dall'affermazione di responsabilità non possono essere enucleate le opere indicate dai ricorrenti (la veranda e il piano interrato). Per quanto riguarda particolarmente il piano interrato, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sono lavori di costruzione edilizia in senso tecnico, per i quali occorre il permesso di costruire (per lo innanzi, concessione edilizia), anche quelli completamente interrati, perché si tratta pur sempre di opere in ordine alle quali l'autorità comunale deve svolgere il suo controllo diretto ad assicurare sia l'ordinato sviluppo dell'aggregato urbano, sia il rispetto delle norme urbanistiche e sia l'osservanza delle regole tecniche di costruzione prescritte dalla legge (giurisprudenza pacifica: sez. 3^, 18.6.2003 n. 26197;
29.11.2000 n. 12288; 27.2. 1999 n. 11011; 1.6.1994 n. 6367). La configurazione unitaria del reato riflette i suoi effetti anche sul secondo motivo, con cui i ricorrenti eccepiscono l'estinzione dei reati per prescrizione, in quanto, come risulterebbe dalla CTU effettuata in primo grado, "nel giugno 2003 l'unico immobile non completamente realizzato era quello di tre vani, che fu subito dopo completato (al momento dell'accertamento 3.3.2004 l'immobile era finito)". Anche tale motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, dovendosi, innanzi tutto, escludere che l'eccezione di prescrizione possa riguardare il delitto di cui al capo F). Per il resto, risulta, evidente che - appunto perché tutte le opere incriminate vanno considerate come il risultato di un'unica attività edificatoria e gli stessi ricorrenti riconoscono che una parte dell'attività incriminata (quella per l'appunto relativa all'immobile di tre vani) risultava esaurita dopo il giugno 2003 e solo alla data dello accertamento del 3.3.2004 - la permanenza dei reati può ritenersi cessata solo alla data dell'ultimo accertamento, per cui la prescrizione dei reati stessi o non si è ancora verificata, quanto alle contravvenzioni più gravi, o si è verificata, quanto alle contravvenzioni punite con la sola ammenda, solo dopo la sentenza impugnata (che è del 9.12.2005). Quanto alle seconde, va ricordato che la natura originaria della causa di inammissibilità dell'impugnazione impedisce di ipotizzare una estinzione dei reati per prescrizione avvenuta dopo la sentenza impugnata.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché (non versandosi in ipotesi di assenza di colpa) di ciascuno di essi al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma, equitativamente fissata, di Euro mille.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno di essi al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2007