Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 20 aprile 2023
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’energia da fonti rinnovabili – Articolo 16, paragrafo 2, lettera c) – Accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione – Accesso prioritario all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili – Produzione da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali»


SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

20 aprile 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’energia da fonti rinnovabili – Articolo 16, paragrafo 2, lettera c) – Accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione – Accesso prioritario all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili – Produzione da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali»

Nella causa C‑580/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 6 luglio 2021, pervenuta in cancelleria il 22 settembre 2021, nel procedimento

EEW Energy from Waste Großräschen GmbH

contro

MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH,

con l’intervento di:

50 Hertz Transmission GmbH,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, F. Biltgen, I. Jarukaitis e Z. Csehi (relatore), giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 settembre 2022,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la EEW Energy from Waste Großräschen GmbH, da B. Rechner e A. Vallone, Rechtsanwälte;

–        per la MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH, da B. Christ e T. Höch, Rechtsanwälte;

–        per la 50 Hertz Transmission GmbH, da T. Burmeister e L. Reichstein, Rechtsanwälte;

–        per la Commissione europea, da B. De Meester e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16), in combinato disposto con l’articolo 2, lettere a) ed e), di tale direttiva, e dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, della stessa direttiva.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la EEW Energy from Waste Großräschen GmbH (in prosieguo: la «EEW») e la MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH (in prosieguo: la «MNG Strom») in merito al danno che la EEW avrebbe subito a seguito di domande ricorrenti provenienti dalla MNG Strom riguardanti l’accesso alle reti per quanto riguarda l’energia elettrica prodotta dalla EEW.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Direttiva 2001/77/CE

3        Ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU 2001, L 283, pag. 33):

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

c)      “elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili”, l’elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia convenzionali, compresa l’elettricità rinnovabile utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’elettricità prodotta come risultato di detti sistemi».

 Direttiva 2009/28

4        I considerando 11, 60 e 61 della direttiva 2009/28, prima della sua abrogazione ad opera della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82), erano formulati come segue:

«(11)      È necessario definire norme trasparenti e chiare per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili e per definire le fonti stesse. (...)

(...)

(60)      L’accesso prioritario e l’accesso garantito per l’elettricità da fonti energetiche rinnovabili sono importanti per integrare le fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, in linea con l’articolo 11, paragrafo 2, e sviluppare ulteriormente l’articolo 11, paragrafo 3, della [direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE - Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU 2003, L 176, pag. 37)]. Gli obblighi afferenti al mantenimento dell’affidabilità e della sicurezza della rete, nonché al dispacciamento, possono differire in funzione delle caratteristiche della rete nazionale e del suo funzionamento sicuro. L’accesso prioritario alla rete prevede una garanzia data ai generatori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili collegati secondo cui saranno in grado di vendere e trasmettere l’elettricità da fonti energetiche rinnovabili in conformità delle norme sulla connessione in qualsiasi momento in cui sia disponibile la fonte. Qualora l’elettricità da fonti energetiche rinnovabili sia integrata nel mercato a pronti, l’accesso garantito fornisce la certezza che tutta l’elettricità venduta e incentivata abbia accesso alla rete, consentendo l’uso di un quantitativo massimo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili prodotte in impianti connessi alla rete. Tuttavia ciò non implica che gli Stati membri siano obbligati a sostenere o a introdurre obblighi di acquisto di energia da fonti rinnovabili. In altri sistemi è definito un prezzo fisso per l’elettricità da fonti energetiche rinnovabili, di consueto in combinazione con un obbligo di acquisto per il gestore del sistema. In questo caso l’accesso prioritario è già presente.

(61)      In determinate circostanze non è possibile assicurare integralmente la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza compromettere l’affidabilità o la sicurezza della rete. In tali circostanze può essere opportuno accordare compensazioni finanziarie ai predetti produttori. Gli obiettivi della presente direttiva richiedono tuttavia un aumento sostanziale della trasmissione e distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza pregiudicare l’affidabilità o la sicurezza del sistema di rete. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate tese a permettere una maggiore penetrazione di energia da fonti rinnovabili, anche tenendo conto delle specificità delle risorse variabili e di quelle che non sono ancora immagazzinabili. Ove richiesto dagli obiettivi previsti dalla presente direttiva, la connessione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere autorizzata quanto prima. Onde snellire le procedure di connessione alla rete, gli Stati membri possono prevedere connessioni prioritarie o capacità per connessioni riservate per i nuovi impianti che producono elettricità da fonti energetiche rinnovabili».

5        L’articolo 1 della direttiva 2009/28, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», prevedeva quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili. (...)».

6        L’articolo 2 di tale direttiva disponeva:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della [direttiva 2003/54].

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)      “energia da fonti rinnovabili”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

(...)

e)      “biomassa”: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

(...)

j)      «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto all’articolo 3, paragrafo 6, della [direttiva 2003/54];

(...)».

7        L’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva era formulato come segue:

«1.      Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili in ogni Stato membro è calcolato come la somma:

a)      del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

(...)

3.      Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di elettricità prodotta in uno Stato membro da fonti energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di elettricità in centrali di pompaggio con il ricorso all’acqua precedentemente pompata a monte.

Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico.

L’elettricità da energia idraulica ed energia eolica è presa in considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita all’allegato II».

8        L’articolo 15, paragrafo 1, della stessa direttiva disponeva:

«Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 6, della [direttiva 2003/54], gli Stati membri assicurano che l’origine dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori».

9        Ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/28:

«1.      Gli Stati membri adottano le misure appropriate per sviluppare l’infrastruttura di rete di trasmissione e di distribuzione, reti intelligenti, impianti di stoccaggio e il sistema elettrico, in modo da consentire il funzionamento sicuro del sistema elettrico nel far fronte all’ulteriore sviluppo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, ivi compresa l’interconnessione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi. Gli Stati membri adottano altresì misure adeguate per accelerare le procedure di autorizzazione dell’infrastruttura della rete e coordinare l’approvazione dell’infrastruttura della rete e le procedure amministrative e di pianificazione.

2.      Fatte salve le disposizioni relative al mantenimento dell’affidabilità e della sicurezza della rete, basate su criteri trasparenti e non discriminatori definiti dalle autorità nazionali competenti:

a)      gli Stati membri assicurano che i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione presenti sul loro territorio assicurino la trasmissione e la distribuzione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

b)      gli Stati membri provvedono altresì affinché l’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili abbia un accesso prioritario o un accesso garantito al sistema di rete;

c)      gli Stati membri assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di produzione dell’elettricità, i gestori del sistema di trasmissione diano la priorità agli impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale e sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri assicurano che siano adottate appropriate misure operative relative al mercato e alla rete, affinché vi siano meno limitazioni possibili dell’elettricità prodotta dalle fonti rinnovabili. Qualora siano adottate misure significative per limitare le fonti rinnovabili al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e la sicurezza degli approvvigionamenti di energia, gli Stati membri assicurano che i gestori del sistema responsabili riferiscano in merito a tali misure alle competenti autorità di regolamentazione e indichino le misure correttive che intendono adottare per evitare limitazioni inopportune».

 Diritto tedesco

10      L’articolo 3, intitolato «Definizioni», dell’Erneuerbare-Energien-Gesetz (legge tedesca sulle energie rinnovabili), del 25 ottobre 2008 (BGBl. 2011 I, pag. 1634), nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 luglio 2014 (in prosieguo: l’«EEG del 2012»), enunciava quanto segue:

«Ai fini della presente legge si intende per:

1)      “impianto”: qualsiasi struttura per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (...)

3)      “energie rinnovabili”, (...) energia da biomassa (...) e dalla parte biodegradabile di rifiuti urbani e industriali,

(...)».

11      L’articolo 11, intitolato «Gestione dell’immissione», dell’EGG del 2012, prevedeva, al paragrafo 1, quanto segue:

«I gestori di rete (...) sono autorizzati, in via eccezionale, a regolare gli impianti (...) connessi direttamente o indirettamente alla loro rete (...):

1)      se, altrimenti, si verificasse una congestione di rete nella rispettiva zona di rete, inclusa la rete a monte,

2)      a condizione che sia salvaguardata la priorità all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (...), a meno che altri impianti di produzione di energia elettrica non debbano rimanere connessi alla rete per garantire la sicurezza e l’affidabilità del sistema di approvvigionamento elettrico (...)

(...)».

12      L’articolo 12, intitolato «Clausola di equità», dell’EGG del 2012, prevedeva, al paragrafo 1, quanto segue:

«Se l’immissione in rete di energia elettrica proveniente da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (...) è ridotta a causa di una congestione di rete ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, gli operatori interessati dal provvedimento sono risarciti (...) nella misura del 95% dei mancati introiti, a cui aggiungere i costi supplementari sostenuti e sottrarre i costi risparmiati. (...)».

13      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tali disposizioni dell’EEG del 2012 corrispondono, in sostanza, a quelle delle tre versioni dell’EEG successivamente applicabili alla controversia oggetto del procedimento principale.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      La EEW gestisce a Großräschen (Germania) un impianto per il recupero termico dei rifiuti che le consente di produrre energia elettrica e termica. Una parte di tali rifiuti, costituita da rifiuti biodegradabili, è trattata mediante incenerimento simultaneamente ad altri tipi di rifiuti. La parte di rifiuti biodegradabili sarebbe variabile e potrebbe rappresentare fino al 50% del volume totale dei rifiuti. Parte dell’energia elettrica prodotta da tale impianto alimenta la rete di cui la MNG Strom è gestore, alla quale la EEW è collegata in base a un contratto di connessione e immissione.

15      Tra il 2011 e il 2016, la MNG Strom ha chiesto più volte, nell’ambito della sua gestione della sicurezza della rete e, se del caso, di concerto con la 50 Hertz Transmission GmbH in qualità di gestore del sistema di trasmissione, che la EEW riducesse temporaneamente l’immissione nelle rispettive reti a causa di problemi di congestione. Di conseguenza, la EEW ha agito in giudizio contro la MNG Strom facendo valere, nei suoi confronti, una pretesa al pagamento di una somma di EUR 2,24 milioni a titolo di risarcimento, sulla base, segnatamente, dell’articolo 12 dell’EEG del 2012.

16      Il giudice d’appello ha respinto la domanda della EEW con la motivazione che l’energia elettrica prodotta nell’impianto della EEW non è ottenuta esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, cosicché tale impianto non poteva essere qualificato come «impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili», ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili.

17      La EEW ha proposto un ricorso per Revision (ricorso per cassazione) avverso tale decisione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio.

18      Secondo tale giudice, l’esito di tale ricorso dipende dalla risposta alla questione se l’impianto della EEW costituisca un «impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili», ai sensi dell’articolo 12 dell’EEG del 2012, letto alla luce dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/77 e delle disposizioni della direttiva 2009/28, in particolare del suo articolo 16, paragrafo 2, lettera c).

19      In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 in combinato disposto con l’articolo 2, lettere a) ed e), di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che la priorità di immissione in rete di energia elettrica deve essere data anche a quegli impianti di produzione in cui l’energia elettrica viene prodotta mediante il recupero termico di rifiuti misti contenenti una quota variabile di rifiuti biodegradabili industriali e urbani.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione: se la priorità di immissione di energia elettrica data ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 dipenda dalla quantità di rifiuti biodegradabili utilizzati nella produzione di energia elettrica nel modo descritto sub 1.

3)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se esista una soglia di rilevanza per la quota di rifiuti biodegradabili al di sotto della quale l’energia elettrica prodotta non è soggetta alle norme applicabili all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

4)      In caso di risposta affermativa alla terza questione: a quale quota corrisponda tale soglia o come determinarla.

5)      In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione: se, nell’applicare le norme sull’energia elettrica da fonti rinnovabili all’energia elettrica prodotta solo parzialmente da rifiuti biodegradabili, si possa invocare il principio giuridico espresso dall’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/28 in modo tale che tali norme si applichino solo alla parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili e tale parte sia calcolata sulla base del contenuto energetico delle singole fonti energetiche».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

20      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 debba essere interpretato nel senso che la priorità di accesso alla rete elettrica di cui beneficiano gli impianti di produzione di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili deve essere accordata non solo agli impianti che producono energia elettrica esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, bensì anche a quelli in cui l’energia elettrica viene ottenuta da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali.

21      Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28, gli Stati membri assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di produzione dell’elettricità, i gestori del sistema di trasmissione diano la priorità agli impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili, nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale e sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori.

22      Sebbene la direttiva 2009/28 definisca, al suo articolo 2, lettera a), la nozione di «energia da fonti rinnovabili» come riferita, segnatamente, alla «biomassa» e, all’articolo 2, lettera e), la nozione di «biomassa» come comprendente, in particolare, «la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani», essa non precisa, per contro, la portata della nozione di «impiant[o] di produzione che [utilizza] le fonti energetiche rinnovabili», ai sensi del suo articolo 16, paragrafo 2, lettera c).

23      In tali circostanze, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le esigenze inerenti sia all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia al principio di uguaglianza comportano che una disposizione di diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, deve di regola essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini, ma anche del suo contesto e dell’obiettivo perseguito dalla normativa in parola [sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione di rinuncia all’eredità), C‑617/20, EU:C:2022:426, punto 35 e giurisprudenza citata].

24      Per quanto riguarda, anzitutto, il tenore letterale dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), prima frase, della direttiva 2009/28, quest’ultimo, riferendosi agli impianti che «utilizzano» fonti energetiche rinnovabili, non consente, di per sé, di determinare se tale disposizione riguardi i soli impianti che producono elettricità esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili o se essa si applichi anche a quelli che utilizzano solo in parte, a tal fine, siffatte fonti energetiche.

25      Inoltre, la seconda frase della medesima disposizione, che si riferisce a misure che devono essere adottate affinché vi siano meno limitazioni possibili dell’elettricità prodotta dalle fonti rinnovabili, sembra, utilizzando i termini «meno limitazioni possibili», partire dal principio che l’accesso prioritario dovrebbe poter essere concesso anche agli impianti che utilizzano solo parzialmente fonti energetiche rinnovabili. Infatti, l’esclusione di siffatti impianti avrebbe la conseguenza di escludere dall’accesso prioritario una parte, eventualmente significativa, dell’elettricità «verde».

26      In aggiunta, per quanto riguarda il contesto in cui detta disposizione si inserisce, la direttiva 2001/77 definiva al suo articolo 2, lettera c), l’«elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili» come «l’elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia convenzionali».

27      Orbene, la direttiva 2009/28, che ha sostituito la direttiva 2001/77 e che era in vigore all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, non ha ripreso tale definizione. Tale direttiva definisce, al suo articolo 2, lettera a), l’«energia da fonti rinnovabili» come un’«energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili» e precisa, in seguito, quali sono le fonti rinnovabili che rientrano in tale definizione. Di conseguenza, come ha osservato la 50 Hertz Transmission GmbH, la qualificazione di «elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili» non dipende più dal tipo di impianto in cui l’elettricità è stata prodotta, ma unicamente dalle fonti di energia utilizzate da tali impianti per produrre elettricità.

28      Infine, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/28, quest’ultima, come risulta dal suo articolo 1, ha lo scopo di stabilire un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, fissando, specificamente, obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia.

29      Inoltre, dal considerando 60 di tale direttiva risulta che essa mira, attraverso l’integrazione dell’elettricità da fonti energetiche rinnovabili nel mercato a pronti, a promuovere al massimo l’uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Il considerando 61 della medesima direttiva enuncia che l’obiettivo di quest’ultima è un aumento sostanziale della trasmissione e distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e che, a tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate tese a permettere una maggiore penetrazione di energia da fonti rinnovabili.

30      Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda l’accesso garantito alla rete di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/28, esso mira ad integrare le fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’energia elettrica garantendo l’accesso alle reti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, il che consente di utilizzare un quantitativo massimo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2022, Fondul Proprietatea, C‑179/20, EU:C:2022:58, punto 62).

31      Orbene, gli obiettivi relativi al massimo ricorso all’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e a un aumento sostanziale della trasmissione e distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rischierebbero di essere compromessi se un impianto di produzione di elettricità che non utilizza esclusivamente fonti energetiche rinnovabili fosse, per tale motivo, assimilato a un impianto che utilizza solo fonti energetiche convenzionali e, di conseguenza, escluso dall’accesso prioritario previsto all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28.

32      Pertanto, propongo di rispondere alla prima questione che l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 deve essere interpretato nel senso che la priorità di accesso alla rete elettrica di cui beneficiano gli impianti di produzione di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili deve essere accordata non solo agli impianti che producono elettricità esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, ma anche a quelli che producono elettricità da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali.

 Sulle questioni dalla seconda alla quinta

33      Con le sue questioni dalla seconda alla quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 debba essere interpretato nel senso che un impianto di produzione di energia elettrica da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali, in percentuali variabili, beneficia di una priorità di accesso alla rete elettrica soltanto per la parte di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in caso di risposta affermativa, quali siano le modalità di applicazione di tale priorità di accesso.

34      Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede, più in particolare, se un impianto come quello gestito dalla EEW, che produce energia elettrica a partire da rifiuti misti contenenti una quota variabile di rifiuti biodegradabili industriali e urbani, benefici di una priorità di accesso alla rete unicamente per l’energia elettrica prodotta a partire da tale quota variabile.

35      A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che dalle definizioni di cui all’articolo 2, lettere a) ed e), della direttiva 2009/28 risulta che, sebbene l’energia ottenuta mediante il recupero della biomassa costituisca energia prodotta da fonti rinnovabili, solo la parte biodegradabile, in particolare, dei rifiuti industriali e urbani rientra nella nozione di «biomassa», come definita da tale direttiva. L’energia prodotta mediante trattamento termico di rifiuti industriali e urbani è quindi considerata, per l’elettricità prodotta a partire da tale parte biodegradabile di tali rifiuti e ad esclusione della loro parte composta da rifiuti convenzionali, come energia da fonti rinnovabili.

36      Inoltre, la Corte ha dichiarato, in relazione all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva, che, anche se tale disposizione menziona la possibilità di instaurare un «accesso garantito» alla rete per l’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ciò vale unicamente per quanto riguarda l’elettricità «verde», e che detta disposizione non può dunque fungere da base giuridica per disposizioni nazionali riguardanti l’accesso garantito per impianti di produzione di energia proveniente da una fonte convenzionale (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2022, Fondul Proprietatea, C‑179/20, EU:C:2022:58, punto 65). Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, occorre interpretare in modo analogo il principio della priorità di accesso alla rete di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della medesima direttiva.

37      Pertanto, un impianto di produzione di elettricità che utilizza rifiuti misti di cui soltanto una quota variabile è costituita da rifiuti biodegradabili industriali e urbani o, più in generale, che utilizza in quota variabile, al contempo, fonti energetiche rinnovabili e convenzionali, deve poter beneficiare della priorità di accesso prevista all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28, a concorrenza della sola quota variabile di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

38      La direttiva 2009/28 non stabilisce tuttavia in che modo debba essere calcolata la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili da un impianto di produzione di elettricità che utilizzi fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali e, più in particolare, se tale quota debba raggiungere una soglia minima affinché l’elettricità prodotta benefici della priorità di accesso.

39      Tale direttiva si limita, all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), a imporre due requisiti.

40      In primo luogo, tale disposizione subordina la priorità di accesso ai bisogni attinenti alla sicurezza del sistema elettrico nazionale. A tale titolo, il considerando 60 della direttiva 2009/28 precisa che gli obblighi afferenti al mantenimento dell’affidabilità e della sicurezza della rete, nonché al dispacciamento, possono differire in funzione delle caratteristiche della rete nazionale e del suo funzionamento sicuro.

41      In secondo luogo, l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 esige che la gestione della priorità di accesso avvenga sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Al riguardo, il considerando 11 di tale direttiva sottolinea l’importanza di definire norme trasparenti e chiare per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili e per definire le fonti stesse. Inoltre, il considerando 60 di detta direttiva ricorda, in generale, l’importanza di un accesso prioritario riservato all’elettricità da fonti energetiche rinnovabili ai fini dell’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità e, in particolare, che tale accesso prioritario dovrebbe essere tradotto nelle norme nazionali in materia di connessione, dando ai generatori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili collegati la garanzia secondo cui saranno in grado di vendere e trasmettere l’elettricità da fonti energetiche rinnovabili in qualsiasi momento in cui sia disponibile la fonte.

42      Ne consegue che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nello stabilire le modalità di attuazione dell’accesso prioritario di cui devono beneficiare gli impianti di generazione di elettricità alimentati da fonti energetiche rinnovabili, purché rispettino gli obiettivi perseguiti da tale direttiva.

43      La Corte ha peraltro già constatato che, con l’adozione della direttiva 2009/28, lungi dal voler operare un’armonizzazione esaustiva dei regimi nazionali di sostegno alla produzione di energia verde, il legislatore dell’Unione ha preso le mosse, da un lato, dalla constatazione secondo cui gli Stati membri applicano regimi di sostegno differenti e, dall’altro, dal principio che è necessario garantire il buon funzionamento di tali regimi per conservare la fiducia degli investitori e consentire a detti Stati di definire misure nazionali efficaci per raggiungere gli obiettivi nazionali vincolanti globali ad essi assegnati da tale direttiva (sentenza del 4 ottobre 2018, L.E.G.O., C‑242/17, EU:C:2018:804, punto 53 e giurisprudenza citata).

44      Di conseguenza, conformemente a una giurisprudenza costante, spetta al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti e ad interpretare la normativa nazionale, stabilire se, nel caso di specie, siano soddisfatti i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione relativi alla determinazione delle modalità di attuazione dell’accesso prioritario per gli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili. Tuttavia, la Corte, chiamata a fornire a quest’ultimo risposte utili nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, è competente a dare indicazioni quanto agli elementi che gli Stati membri devono prendere in considerazione al fine di applicare la priorità di accesso alla rete, sulla base degli atti della causa principale nonché delle osservazioni scritte e orali sottopostele, idonee a consentire al giudice nazionale di pronunciarsi (v., per analogia, sentenza del 22 settembre 2020, Cali Apartments, C‑724/18 e C‑727/18, EU:C:2020:743, punto 78 e giurisprudenza citata).

45      Al riguardo, il requisito di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28, secondo cui la priorità di accesso alla rete deve essere determinata sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, implica, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, che essi siano chiari, che vengano comunicati in anticipo dagli Stati membri, e che la loro applicazione sia prevedibile per tutte le parti interessate.

46      Inoltre, dalle discussioni svoltesi all’udienza dinanzi alla Corte risulta che gli impianti che producono elettricità possono, ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28, essere ripartiti in tre gruppi, vale a dire, rispettivamente, gli impianti che utilizzano unicamente fonti energetiche rinnovabili, quelli che utilizzano unicamente fonti energetiche convenzionali e quelli che utilizzano fonti energetiche miste rinnovabili e convenzionali.

47      Risulta chiaramente, da un lato, che gli impianti rientranti nel primo gruppo devono sempre beneficiare, fatte salve le limitazioni relative alla sicurezza e alla capacità della rete, della priorità di accesso per tutta l’energia elettrica che essi producono e che gli impianti rientranti nel secondo gruppo non possono ottenere, sulla base di tale disposizione, alcun accesso prioritario e, dall’altro, che gli impianti rientranti in questi due primi gruppi devono, in linea di principio, essere trattati su un piano di parità all’interno del gruppo cui appartengono.

48      Per quanto riguarda gli impianti rientranti nel terzo gruppo, occorre invece ricordare, in primo luogo, che, come risulta dal punto 37 della presente sentenza, l’accesso prioritario spetta loro soltanto per la parte di elettricità prodotta mediante fonti energetiche rinnovabili. In secondo luogo, nell’ambito di questo terzo gruppo, gli impianti non possono essere trattati in maniera uguale, in quanto la quota delle fonti energetiche rinnovabili alla quale fanno ricorso non è necessariamente identica.

49      Orbene, l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/28 di favorire il ricorso all’energia da fonti rinnovabili rischierebbe di essere compromesso se gli impianti che utilizzano una quota significativa di fonti energetiche rinnovabili beneficiassero sistematicamente di un accesso prioritario, a scapito di altri impianti che utilizzano anch’essi fonti energetiche rinnovabili, ma in misura minore. Ciò non toglie che, alla luce di questo stesso obiettivo, i primi debbano poter essere privilegiati rispetto ai secondi, senza tuttavia beneficiare di una priorità sistematica.

50      È pertanto importante che i criteri adottati per determinare l’ordine in cui il gestore di rete ricorrerà agli impianti che utilizzano fonti energetiche miste rinnovabili e convenzionali riflettano l’entità della quota di energia rinnovabile da essi utilizzata.

51      Allo stesso modo, è importante che tali criteri tengano conto delle particolarità e dei vincoli tecnici che caratterizzano la gestione dell’accesso degli impianti alle reti elettriche. Al riguardo, la MNG Strom ha indicato che il gestore della rete di trasmissione dell’energia elettrica non conosce, in tempo reale, la quota di rifiuti biodegradabili utilizzati da un impianto di produzione di elettricità allorché deve scegliere l’ordine in cui gli impianti debbano essere disattivati, fermo restando che peraltro gli stessi gestori di tali impianti non sanno, in ogni momento, quale sia la parte di energia prodotta da fonti rinnovabili. La 50 Hertz Transmission GmbH, da parte sua, ha sottolineato che la decisione di priorità è una misura d’urgenza che viene adottata quasi immediatamente e che essa comporta ripercussioni sugli operatori a valle, il che implica che i criteri di priorità devono consentire di fornire orientamenti concreti al gestore della rete.

52      Occorre aggiungere che la natura dell’elettricità è tale che, una volta ammessa nella rete di trasmissione o di distribuzione, è difficile stabilirne l’origine e in particolare la fonte di energia a partire dalla quale essa è stata prodotta (sentenza del 1º luglio 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 87). Allo stesso modo, nel momento in cui il gestore della rete di trasmissione si avvale di un impianto di produzione di elettricità che utilizza fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali, è altrettanto difficile individuare concretamente la parte di elettricità prodotta da tale impianto a partire da fonti energetiche rinnovabili. Tali circostanze tecniche implicano una certa incertezza, cosicché non si può escludere che una parte dell’elettricità dichiarata come prodotta da fonti energetiche rinnovabili non lo sia interamente stata in quel preciso momento.

53      Orbene, l’obiettivo che la direttiva 2009/28 tenta di raggiungere, di favorire al massimo l’accesso alle reti dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, non richiede che nel momento preciso in cui il gestore della rete fa ricorso a un impianto di produzione di elettricità che ricorre a un mix energetico egli sia a conoscenza dell’esatta proporzione di tale tipo di energia elettrica rispetto alla quantità totale di energia fornita da tale impianto.

54      A tale riguardo è sufficiente che l’attuazione dei criteri scelti dalle autorità nazionali competenti consenta che, su un periodo sufficientemente lungo e rappresentativo e nella misura della fattibilità tecnica, sia concessa la priorità di accesso alla rete a ogni impianto che produca elettricità da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali in proporzione all’entità della quota di fonti energetiche rinnovabili utilizzata da quest’ultimo.

55      Non si può escludere che le autorità nazionali competenti tengano conto, a tal fine, di una garanzia di origine, ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 2009/28, rilasciata, se del caso, a un produttore di elettricità ai sensi dell’articolo 15 di tale direttiva, indipendentemente dal fatto che una siffatta garanzia è emessa, come risulta, in particolare, dal paragrafo 1 di tale disposizione, al fine di consentire ai clienti finali di assicurarsi dell’esatta composizione del mix energetico di un fornitore di energia.

56      Peraltro, nulla osta a che le autorità nazionali competenti, nell’esercizio del loro potere discrezionale quanto alla fissazione di tali criteri, si basino su talune disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2009/28, in particolare sulla disposizione secondo la quale, negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, ai fini del calcolo della parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico.

57      Da tutte le suesposte considerazioni risulta che occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quinta che l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 deve essere interpretato nel senso che un impianto che produce elettricità da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali beneficia di una priorità di accesso alla rete soltanto per la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Spetta agli Stati membri stabilire le modalità di applicazione di tale priorità di accesso, fissando criteri trasparenti e non discriminatori che, pur tenendo conto dei requisiti relativi al mantenimento dell’affidabilità e della sicurezza della rete, consentano di stabilire un ordine di priorità in funzione dell’entità della quota di fonti energetiche rinnovabili utilizzate da ciascun impianto di produzione di elettricità.

 Sulle spese

58      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE,

deve essere interpretato nel senso che:

la priorità di accesso alla rete elettrica di cui beneficiano gli impianti di produzione di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili deve essere accordata non solo agli impianti che producono elettricità esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, ma anche a quelli che producono elettricità da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali.

2)      L’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28

deve essere interpretato nel senso che:

un impianto che produce elettricità da fonti energetiche sia rinnovabili sia convenzionali beneficia di una priorità di accesso alla rete soltanto per la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Spetta agli Stati membri stabilire le modalità di applicazione di tale priorità di accesso, fissando criteri trasparenti e non discriminatori che, pur tenendo conto dei requisiti relativi al mantenimento dell’affidabilità e della sicurezza della rete, consentano di stabilire un ordine di priorità in funzione dell’entità della quota di fonti energetiche rinnovabili utilizzate da ciascun impianto di produzione di elettricità.

Firme