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DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2006, n.217
Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

Gazzetta Ufficiale N. 141 del 20 Giugno 2006

 

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare
l'articolo 13;
Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno
1991, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli affari
regionali e delle attivita' produttive;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai:
a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal
regolamento (CE) n. 2003/2003;
b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati
immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati
negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 13 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
S.O., cosi' recita:
«Art. 13 (Delega al Governo per la revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi di riordino e revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti, di cui alla legge
19 ottobre 1984, n. 748, in conformita' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di
«concime» e delle sue molteplici specificazioni, di
«fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi
dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del
13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) utilizzo della forma delle indicazioni
obbligatorie come stabilita dall'art. 6 del citato
regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul
mercato con l'indicazione «concimi CE»;
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo
per valutare la conformita' dei concimi, ai sensi dell'art.
29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai
principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita',
ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente
articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'art.
1».
- Il regolamento (CE) n. 2003/2003 e' pubblicato nella
GUCE n. L 304 del 21 novembre 2003.
- Il regolamento (CE) n. 2092/91 e' pubblicato nella
GUCE n. L 198 del 22 luglio 1991.
Note all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle
premesse.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti»
qualsiasi prodotto o materiale di seguito definito:
a) «concimi»: prodotti la cui funzione principale e' fornire
elementi nutritivi alle piante. I concimi si suddividono in «concimi
CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche sono riportati
rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
b) «elementi chimici della fertilita», sono considerati:
1) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi
azoto, fosforo e potassio;
2) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio,
magnesio, sodio e zolfo;
c) «microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro,
manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantita'
esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e
secondari;
d) «carbonio organico di origine biologica»: il carbonio organico
costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante
direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di
carbonio organico di sintesi;
e) «azoto organico»: l'azoto contenuto in composti chimici
organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente
da detti prodotti;
f) «concime minerale»: un concime nel quale gli elementi
nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali
ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici
industriali. Per convenzione possono essere classificati come concimi
minerali la calciocianammide e l'urea e i suoi prodotti di
condensazione e associazione, nonche' i concimi contenenti
microelementi chelati o complessati;
g) «microelemento chelato»: un microelemento legato ad una delle
molecole organiche elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e
nell'allegato 1;
h) «microelemento complessato»: un microelemento legato ad una
delle molecole elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e
nell'allegato 1;
i) «tipo di fertilizzante»: fertilizzanti che hanno la medesima
denominazione tipologica, quale specificata nel regolamento (CE) n.
2003/2003 e negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, e 6;
l) «concime semplice»: un concime azotato, fosfatico o potassico
per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli
elementi nutritivi principali;
m) «concime composto»: un concime per il quale sia dichiarabile
il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto
per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione
di questi due metodi;
n) «concime complesso»: un concime composto, ottenuto per
reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per
granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due
degli elementi nutritivi principali. Per i concimi di questo tipo
allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi
dichiarati;
o) «concime ottenuto da miscelazione»: un concime ottenuto
miscelando a secco piu' concimi, senza che si producano reazioni
chimiche;
p) «concime organico»: un concime derivato da materiali organici
di origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai
quali gli elementi principali della fertilita' sono chimicamente
legati in forma organica o comunque fanno parte integrante della
matrice;
q) «concime organo-minerale»: un concime ottenuto per reazione o
miscela di uno o piu' concimi organici e/o di una o piu' matrici
organiche, all'uopo autorizzate nell'allegato 5, con uno o piu'
concimi minerali;
r) «matrice organica»: prodotto organico di origine naturale,
merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i
tipi dell'allegato 5 e destinato alla produzione di concimi organici
ed organo-minerali;
s) «concime fogliare»: un concime adatto per l'applicazione e
l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una
coltura;
t) «concime fluido»: un concime in sospensione o in soluzione;
u) «concime in soluzione»: un concime fluido privo di particelle
solide;
v) «concime in sospensione»: un concime bifase nel quale le
particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;
z) «ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo in situ,
principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche
fisiche e/o chimiche e/o l'attivita' biologica, i cui tipi e
caratteristiche sono riportati nell'allegato 2;
aa) «correttivi»: i materiali da aggiungere al suolo in situ
principalmente per modificare e migliorare proprieta' chimiche
anomale del suolo dipendenti da reazione, salinita', tenore in sodio,
i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3;
bb) «substrati di coltivazione»: i materiali diversi dai suoli in
situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono
riportati nell'allegato 4;
cc) «prodotti ad azione specifica»: i prodotti che apportano ad
un altro fertilizzante e/o al suolo e/o alla pianta, sostanze che
favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o
correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e
caratteristiche sono riportati nell'allegato 6.
2. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per:
a) «dichiarazione»: la precisazione della concentrazione dei
parametri quantitativi garantita entro tolleranze specificate e dei
parametri o caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti;
b) «fertilizzanti per l'agricoltura biologica»: i fertilizzanti
per i quali e' consentito l'uso, secondo il metodo di produzione
biologico di cui al regolamento (CE) n. 2092/1991, e successive
modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13;
c) «titolo dichiarato»: la percentuale di peso della
caratteristica o delle caratteristiche previste nel regolamento (CE)
n. 2003/2003 e negli allegati ove questo e' previsto, da dichiarare
da parte del fabbricante, riferita al «tal quale», cioe' al peso del
prodotto cosi' come viene commercializzato, salvo casi espressamente
indicati negli allegati. Per i prodotti fluidi e' ammessa in aggiunta
alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del
titolo in peso-volume a 20 °C;
d) «tolleranza»: la deviazione consentita del valore misurato del
titolo dal suo valore dichiarato;
e) «norme europee»: norme CEN (Comitato europeo di
normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunita', i cui
numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea;
f) «imballaggio»: l'involucro chiudibile ermeticamente,
utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire
fertilizzanti con una capacita' non superiore ai 1000 kg;
g) «sfuso»: un fertilizzante non imballato;
h) «immissione sul mercato»: la fornitura di fertilizzante a
titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla
fornitura. L'importazione di un fertilizzante nel territorio doganale
della Comunita' europea e' considerata immissione sul mercato;
i) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile
dell'immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, e'
considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il
confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che
modifichi le caratteristiche di un fertilizzante. Tuttavia, non e'
considerato fabbricante un distributore che non modifichi le
caratteristiche del fertilizzante.

Note all'art. 2:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle
premesse.
- Per il regolamento (CE) n. 2092/91, vedi note alle
premesse.

Art. 3.
Limiti di tolleranza

1. I titoli dichiarati nei concimi CE, nei concimi nazionali e
negli altri fertilizzanti devono essere conformi ai limiti di
tolleranza stabiliti nell'allegato 7.
2. I limiti di tolleranza di cui al comma 1 devono tener conto
delle variazioni in termini di fabbricazione, campionamento e
analisi; pertanto, le tolleranze includono le incertezze di misura
associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo.
3. Il fabbricante non puo' trarre sistematicamente profitto dai
limiti di tolleranza indicati nell'allegato 7.
4. Le modalita' di accertamento dello sfruttamento sistematico
delle tolleranze sono stabilite nell'allegato 12.

Art. 4.
Immissione sul mercato

1. I fertilizzanti possono essere immessi in commercio qualora
siano soddisfatte le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n.
2003/2003 e nel presente decreto.
2. I prodotti di cui agli allegati 1, 2, 5, 6 e 13 che utilizzano
nella composizione prodotti trasformati di origine animale possono
essere immessi sul mercato purche' questi ultimi siano conformi ai
requisiti ed alle norme di trasformazione previsti dal regolamento
(CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, sempre che tali
prodotti di origine animale ricadano nel campo di applicazione del
citato regolamento.

Note all'art. 4:
- Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato nella
GUCE n. L 273 del 10 ottobre 2002.

Art. 5.
Clausola di salvaguardia

1. La circolazione e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti
conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere
vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i
Ministri interessati, quando i predetti fertilizzanti abbiano
caratteristiche che possano rappresentare un rischio per la sicurezza
o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un
rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali informa
immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea,
motivando la sua decisione.

Art. 6.
Norme per il controllo delle caratteristiche

1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al
controllo per l'accertamento della conformita' alle disposizioni del
regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto.
2. L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la
conformita' rispetto ai tipi di fertilizzanti e l'osservanza dei
titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli
dichiarati delle forme e delle solubilita' di tali elementi e'
accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di
campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentito il parere della Commissione
di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, tenendo
conto delle tolleranze indicate nell'allegato 7. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali, previo parere della Commissione di
cui all'articolo 44 della citata legge n. 82 del 2006, aggiorna le
modalita' necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle
tolleranze, di cui all'allegato 12.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali pubblica
annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale
che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la
conformita' dei prodotti di cui al campo di applicazione del presente
decreto. Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui
all'allegato 11.
4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al
Ministero delle attivita' produttive, per la successiva notifica alla
Commissione europea, l'elenco dei laboratori competenti a prestare
servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE.

Note all'art. 6:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 44 della legge
20 febbraio 2006, n. 82, recante: «Disposizioni di
attuazione della normativa comunitaria concernente
l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.
«Art. 44 (Commissione consultiva per l'aggiornamento
dei metodi ufficiali di analisi). - 1. Premesso il
Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituita
la commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi
ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal
regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive
modificazioni, per gli aspetti per i quali non esistono
metodi di analisi comunitari ufficiali o metodi
riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna
e del vino (OIV), in relazione all'art. 46, paragrafo 3,
terzo comma, lettera c), del citato regolamento (CE) n.
1493/1999.
2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti
sono nominati con decreto del Ministero delle politiche
agricole forestali, e' composta da rappresentanti dei
Ministeri delle politiche agricole e forestali,
dell'economia e delle finanze, della salute e delle
attivita' produttive, nonche' eventualmente di enti o
istituiti specializzati nei particolari settori.
3. In relazione alle esigenze derivanti dallo
svolgimento dei lavori, il Ministro delle politiche
agricole e forestali puo', con proprio decreto, articolare
la commissione di cui al comma 1 in piu' sottocommissioni,
determinandone la composizione.
4. Le mansioni di segreteria delle commissione di cui
al comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono
esercitate da funzionari del Ministero delle politiche
agricole e forestali.».

Art. 7.
Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad elevato titolo
di azoto

1. Ai fini del presente articolo, per concimi a base di nitrato
ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, si intendono
prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in
quanto concimi e contenenti piu' del 28 per cento di azoto in termini
di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concimi
puo' contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza
impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concimi non deve
aumentarne la sensibilita' al calore o la tendenza alla detonazione.
2. Il fabbricante garantisce che i concimi semplici o composti a
base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto rispettano le
disposizioni di cui all'allegato 9.
3. Il fabbricante garantisce altresi' che ogni tipo di concime CE a
base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto ha superato la
prova di detonabilita', eseguita secondo le modalita' previste
nell'allegato 9.
4. Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di
controllo dei concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico
ad elevato titolo d'azoto di cui al presente articolo sono eseguite
secondo i metodi di cui all'allegato 9.
5. Per garantire la tracciabilita' dei concimi CE a base di nitrato
ammonico ad elevato titolo d'azoto immessi sul mercato, il
fabbricante conserva la registrazione dei nomi e degli indirizzi dei
siti e degli operatori dei siti presso i quali sono prodotti i
concimi e i loro principali componenti. Tale registrazione e' resa
disponibile per fini ispettivi da parte degli Stati membri,
fintantoche' il concime e' immesso sul mercato e per altri due anni
dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.
6. I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto
sono forniti agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi.

Art. 8.
Tracciabilita'

1. Ai fini della tracciabilita' dei prodotti di cui al presente
decreto, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali, Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari, il «Registro dei fertilizzanti» di cui all'allegato
13, che contiene una sezione specifica per quelli consentiti in
agricoltura biologica, ed il «Registro dei fabbricanti di
fertilizzanti» di cui all'allegato 14. L'iscrizione al Registro dei
fabbricanti di fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante
prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato. L'iscrizione al
Registro dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante
prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato limitatamente ai
fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, il
fabbricante per garantire la tracciabilita' dei concimi CE e degli
altri fertilizzanti, conserva registrazione sull'origine dei concimi.
Essa e' messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi,
fintantoche' il concime e' immesso sul mercato e per altri due anni
dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la
Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui
all'articolo 9, provvede alle iscrizioni nel Registro dei
fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti.
4. L'istituzione, la gestione e la conservazione dei Registri di
cui al comma 1, si effettuano da parte del Ministero delle politiche
agricole e forestali con le risorse umane e strumentali gia'
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.

Art. 9.
Commissione

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e'
istituita una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con
il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare
rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei
fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da apportare agli allegati al
presente decreto.
2. La Commissione e' composta da:
a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole
e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti
all'Ispettorato centrale repressione frodi;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive;
d) un rappresentante del Ministero della salute;
e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
(Agenzia delle dogane, area centrale verifiche e controlli tributi
doganali ed accise - Laboratori chimici);
f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio;
g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
h) un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici;
i) tre rappresentanti delle organizzazioni di produttori di
fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria
piu' rappresentative;
l) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle
Associazioni di categoria piu' rappresentative;
m) un rappresentante dei commercianti, designato
dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa;
n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti,
designato dall'Associazione nazionale di categoria piu'
rappresentativa;
o) un rappresentante regionale designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
p) cinque esperti in materia di fertilizzanti, cosi' suddivisi:
quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza del Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto
sperimentale per la nutrizione delle piante, scelti dal Ministero
delle politiche agricole e forestali.
3. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al
comma 2, lettera p), in caso di impedimento possono delegare
formalmente loro sostituti, di volta in volta.
4. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti
possono essere riconfermati non piu' di una volta. Ove le
designazioni non pervengano in tempo utile, la Commissione puo'
regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la meta' piu' uno
dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono
esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e
forestali coadiuvato da un membro della Commissione stessa.
5. Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non spetta
alcun compenso o rimborso spese.

Art. 10.
Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati

1. All'inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti,
correttivi, substrati di coltura, matrici organiche, prodotti ad
azione specifica, rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
alla definizione di nuovi tipi di fertilizzanti ed alle altre
modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si provvede con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo
parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di
cui all'articolo 9.
2. La domanda di inserimento di nuovi prodotti o la richiesta di
definizione di nuovi tipi deve essere inoltrata al Ministero delle
politiche agricole e forestali, corredandola della necessaria
documentazione tecnica, di cui all'allegato 10, nonche' della
specifica indicazione dei metodi di analisi. I metodi presentati a
corredo della domanda devono essere visionati dalla Commissione di
cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al fine di
verificarne la applicabilita' al prodotto in corso di inserimento ed
iniziare o meno l'attivita' necessaria per la successiva
ufficializzazione.

Note all'art. 10:
- Per l'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82,
vedi note all'art. 6.

Art. 11.
Misure di controllo

1. L'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle
politiche agricole e forestali e il Ministero dell'economia e delle
finanze (Agenzia delle dogane, area centrale verifiche e controlli
tributi doganali e accise - Laboratori chimici) nell'ambito delle
rispettive competenze, svolgono attivita' di controllo
sull'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto,
utilizzando a tal fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
2. All'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle relative norme di
attuazione.

Note all'art. 11:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
al sistema penale».

Art. 12.
S a n z i o n i

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette
sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n.
2003/2003, nel presente decreto e nei suoi allegati, e nella
legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a
trentamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette
sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n.
2003/2003 ed al presente decreto e ai suoi allegati, e' punito con le
sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di
seguito riportate:
a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i concimi CE,
per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per
gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, qualora la composizione
non corrisponda alle indicazioni obbligatorie ovvero facoltative
previste dal presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre
indicazioni facoltative non previste. Nel caso in cui venga calcolato
il grado di irregolarita' espresso come varepsilon secondo i criteri
riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo e'
applicabile, la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata
secondo gli importi di seguito riportati:
1) valore di varepsilon fino a - 4 (incluso): da
duemilacinquecento euro a seimila euro;
2) valore di varepsilon compreso tra - 4 e - 8 (incluso): da
cinquemila euro a ventunomila euro;
3) valore di varepsilon compreso tra - 8 e - 12 (incluso): da
seimilacinquecento euro a trentamila euro;
4) valore di varepsilon inferiore a - 12: da sedicimila euro a
settantottomila euro.
Per il calcolo del grado di irregolarita' espresso come varepsilon
per i fertilizzanti previsti dal presente decreto si applicano al
singolo campione i criteri riportati nel citato allegato12,
paragrafo c;
b) da duemilacinquecento euro a seimila euro, qualora le
indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui
documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto
o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto;
c) da ottomila euro a ventunomila euro, qualora risulti che le
tolleranze di cui all'allegato 7 siano state sistematicamente messe a
profitto. In particolare, per il controllo dello sfruttamento delle
tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici
e composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si
applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato 12;
d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le spese di
messa in sicurezza della partita di fertilizzante da addebitare al
fabbricante, qualora siano immessi sul mercato concimi CE e nazionali
a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'allegato 9. Resta
inteso che qualora si rinvenga una partita di fertilizzante
sprovvista del certificato relativo alla prova di detonabilita' il
fabbricante e' perseguibile penalmente;
e) da cinquemila euro a diecimila euro, qualora non abbia
ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1;
f) da seimila euro a dodicimila euro, qualora non abbia
ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2;
g) da duemila euro a seimila euro nell'ipotesi di irregolarita'
delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2;
h) da seimila euro a dodicimila euro se alla richiesta
dell'organo di controllo si rifiuta di esibire la documentazione di
cui all'articolo 8, comma 2, o non la conserva per almeno due anni.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 non si applicano
al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non
conformita' alle norme del presente decreto e dei suoi allegati
riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti e
purche' la confezione originale non presenti alterazione ovvero il
commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione o
manomissione del fertilizzante.
4. Gli organi di controllo di cui all'articolo 11, ove constatino
le irregolarita' di cui alle lettere f), g), ed h) del comma 2 del
presente articolo, diffidano l'interessato ad adempiere alle
prescrizioni contenute nelle norme violate entro il termine di
quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso
di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida
entro il suddetto termine, gli organi di controllo procedono ad
effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689; in tale ipotesi e' escluso il pagamento in
misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge.


Note all'art. 12:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle
premesse.
- L'art. 14 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689
cosi' recita:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quanto e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell"amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto».

Art. 13.
Autorita' competente ad irrogare le sanzioni

1. L'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative
indicate all'articolo 12 e' l'Ispettorato centrale repressione frodi
del Ministero delle politiche agricole e forestali che provvede
utilizzando a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato. Si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.


Note all'art. 13:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note
all'art. 11.

Art. 14.
T a r i f f e

1. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 10 sono
coperti con gli introiti conseguenti al pagamento dalle tariffe
stabilite sulla base del costo effettivo del servizio. Le predette
somme saranno versate su apposito capitolo d'entrata del Ministero
delle politiche agricole e forestali per essere successivamente
destinate alla copertura dei relativi costi.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.
Norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti
nazionali prodotti e commercializzati in conformita' alla normativa
vigente prima di tale data.
2. Il fabbricante di fertilizzanti gia' immessi sul mercato prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, si iscrive al
Registro dei fertilizzanti ovvero al Registro dei fabbricanti di
fertilizzanti di cui all'articolo 8 entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che
modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
recepite con il presente decreto, e' data attuazione con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 16.
Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a
materia di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, si applicano sino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna
regione e provincia autonoma.


Note all'art. 16:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
recita: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

Art. 17.
Abrogazioni

1. E' abrogata la legge 19 ottobre 1984, n. 748.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 aprile 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Berlusconi, Ministro della salute (ad
interim)
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Note all'art. 17:
- La legge 19 ottobre 1984, n. 748, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1984, n. 305, S.O.,
abrogata dal presente decreto, recava: «Nuove norme per la
disciplina dei fertilizzanti».

Allegati

per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo