TAR Veneto, Sez. II, n. 282, del 5 marzo 2014
Rumore.Legittimità ordinanza del Sindaco di divieto di transito agli autocarri di peso superiore a q. 35 per garantire la quiete dei cittadini residenti

La “quiete dei cittadini residenti” integra una nozione suscettibile di confluire nella tutela della salute e dell’ordine pubblico, principi questi ultimi in considerazione dei quali risultano ammissibili i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati sulla base delle disposizioni sopra citate. La disciplina vigente al momento di emanazione del provvedimento aveva già rilevato come la limitazione del rumore nelle ore notturne costituisse un elemento idoneo per circoscrivere, a sua volta, l’inquinamento acustico nei centri abitati ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a) della L. 447/1995. Ne consegue che il provvedimento lungi da incidere in senso assoluto sulla libertà di circolazione di cui all’art. 16 e 41 della Costituzione, risultava introdurre una limitazione proporzionale, contemperando detto principio con la necessità di garantire un altrettanto determinante diritto alla tutela della salute e al benessere degli abitanti del luogo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00282/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03787/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3787 del 1997, proposto da: 
Ditta Tavellin Luigi di Tavellin Giuseppe e C. Snc, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Zambelli, Andrea Coronin, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Legnago - (Vr), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Zatachetto, con domicilio eletto presso Enrico Tognetti in Venezia-Mestre, via Cappuccina, 19/A;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Abriani Vincenzo e Mainardi Giovanni, rappresentati e difesi dagli avv. Aldo Fichera, Giovanni Battista Maggiolo, Elisa Fichera, con domicilio eletto presso Giovanni Battista Maggiolo in Venezia, S. Marco, 3481;

per l'annullamento,

dell’ordinanza del sindaco del Comune di Legnano n. 941 del 03/11/1997 che istituisce il divieto di transito agli autocarri di peso superiore a pieno carico a q. 35 sulle Vie Malon e Belfiore gallo dalle ore 20.00 alle 06.00.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Legnago - (Vr);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La ricorrente svolge un’attività di autotrasporti per conto terzi con particolare riferimento al trasporto ed al commercio dei prodotti per l’agricoltura e la zootecnia e, in ciò, utilizzando la sede sita in Via Belfiore Gallo, 53.

Con l’ordinanza del Sindaco del Comune di Legnano, qui impugnata, veniva inibito l’accesso nelle vie Malon e Belfiore Gallo, prevedendo il divieto di transito agli autocarri di peso superiore a 35 quintali dalle ore 20.00 alle ore 06.00 e, ciò, nell’intento di “garantire la quiete dei cittadini residenti”.

La ricorrente ritenendo che detto provvedimento fosse suscettibile di arrecare un danno irreparabile adiva questo Tribunale chiedendone l’annullamento e sostenendo l’esistenza dei seguenti vizi:

1. eccesso di potere per sviamento, carenza assoluta dei presupposti, carenza di motivazione;

2. violazione degli artt. 16 e 41 della Costituzione.

Si costituiva il Comune di Legnago sostenendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Detta Amministrazione comunale rilevava, nell’ultima memoria, la mancanza di interesse del ricorrente in quanto il divieto di transito riguarderebbe solo “gli autocarri di peso superiore ai q.li 35”, il cui possesso non sarebbe stato dimostrato dalla parte ricorrente.

Nel corso del giudizio intervenivano i Sig.ri Abriani Vincenzo e Mainardi Giovanni, in quanto abitanti nelle vie Melon e Belfiore Gallo, mediante la proposizione di un intervento ad opponendum chiedendo, in primo luogo, che il ricorso venisse dichiarato inammissibile per mancanza di interesse dei ricorrenti e, in subordine, il rigetto dello stesso ricorso in quanto infondato.

Alla Camera di Consiglio dell’08/01/1998 questo Tribunale rigettava l’istanza cautelare in precedenza proposta, provvedimento quest’ultimo che veniva confermato dall’Ordinanza n. 599/98 del Consiglio di Stato.

All’udienza del 12 Febbraio 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo va rilevato come sia possibile prescindere dalle eccezioni preliminari sopra ricordate in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.

2. E’ infondato il primo motivo, mediante il quale si sostiene la violazione degli artt. 6 e 7 del D.L. 34/92 n. 285, nella parte in cui prevede la necessità che i provvedimenti di limitazione alla circolazione siano motivati sulla base di argomentazioni, tassativamente individuate dalle disposizioni sopra citate.

2.1 Per la ricorrente la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto riferita alla necessità di tutelare la “quiete dei cittadini residenti” non rientrerebbe nelle ipotesi e nelle fattispecie di cui agli articoli in questione.

2.2 Contrariamente a quanto argomentato deve ritenersi rispettato l’onere motivazionale a carico dell’Amministrazione comunale e, più in generale, le prescrizioni contenute negli art. 6 e 7 del D. L. n. 285/1992.

2.3 Sul punto va rilevato come il riferimento alla “quiete dei cittadini residenti” integra una nozione suscettibile di confluire nella tutela della salute e dell’ordine pubblico, principi questi ultimi in considerazione dei quali risultano ammissibili i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati sulla base delle disposizioni sopra citate.

2.4 Va, altresì, rilevato che la Corte Costituzionale, nel ribadire la necessità di ottemperare al disposto di cui all’art. 16 della Costituzione, ha avuto modo di precisare che, i principi relativi alla libertà di circolazione e alla libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione, non precludono al Legislatore la possibilità di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione (si veda Corte Costituzionale n. 264/1996 e n. 12 del 1965 e sent. n. 64 del 1963).

2.5 In particolare si è sancito che l'uso delle strade, specie per quanto riguarda i mezzi di trasporto, “può essere regolato sulla base di esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e della sanità, attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed alle eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere”.

2.6 Si è, altresì, precisato che “la tipologia dei limiti deve essere articolata tenendo conto dei vari elementi in gioco: diversità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'uso indiscriminato del mezzo privato”.

3. Si consideri, ancora, che la disciplina vigente al momento di emanazione del provvedimento di cui si tratta aveva già rilevato come la limitazione del rumore nelle ore notturne costituisse un elemento idoneo per circoscrivere, a sua volta, l’inquinamento acustico nei centri abitati (si veda per esempio l’art. 2 comma 1 lett.a) della L.n. 447/1995).

4. Nel caso di specie l’Amministrazione comunale, lungi dall’inibire in assoluto detto diritto di circolazione, si era limitata ad adottare un provvedimento di limitazione parziale della circolazione (dalle ore 20.00 alle 06.00), peraltro circoscritto non alla totalità degli automezzi, ma solo a quelli la cui massa fosse superiore a 35 q.

5. Detto provvedimento era stato adottato sulla base di una nota della USLL del 29/08/1997 che aveva analizzato l’esistenza di una situazione di “disturbo” correlata al traffico di mezzi pesanti, in partenza e in arrivo dai depositi della ricorrente, sulla base di un’articolata analisi dello stato del manto stradale e del traffico esistente in varie ore della giornata.

6. Ne consegue che il provvedimento adottato, lungi da incidere in senso assoluto sulla libertà di circolazione di cui all’art. 16 e 41 della Costituzione, risultava introdurre una limitazione proporzionale, contemperando detto principio con la necessità di garantire un altrettanto determinante diritto alla tutela della salute e al benessere degli abitanti del luogo.

7. Sussiste pertanto, un corretto rapporto tra il mezzo adoperato e l’obiettivo perseguito, così come risultano esistenti gli ulteriori presupposti della “necessarietà” della limitazione sancita con il provvedimento impugnato e, ancora, l’ulteriore circostanza della sua “adeguatezza” e, ciò, in ottemperanza a quei principi giurisprudenziali già citati anche da parte ricorrente (consiglio di Stato n. 485/1991 e TAR Lombardia Brescia n.10/2011).

8. Si consideri, in ultimo, come l’adozione delle delibere in materia di circolazione stradale costituisce espressione di un potere di discrezionalità tecnica insindacabile da parte di questo Tribunale, al di la delle ipotesi di eccesso di potere peraltro insussistenti nel caso di specie ( T.A.R. Salerno, Campania, sez. II del 05/05/2011 n. 876).

9. E’ allora possibile concludere per dichiarare la legittimità del provvedimento impugnato in quanto correttamente motivato in ottemperanza ai principi di cui agli art. 6 e 7 del D.L. n.285/1992.

Le argomentazioni sopra citate consentono di ritenere infondato anche il secondo motivo, nella parte in cui si deduce la violazione degli art. 16 e 41 della Costituzione.

10. Il ricorso va, pertanto, respinto in quanto infondato.

La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge così come precisato in parte motiva.

Compensa le spese di giudizio tra tutte le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)