TAR Lazio (LT), Sez. I, n. 687, del 1 agosto 2014
Rumore.Attività rumorosa, illegittimità ordinanza senza garanzie partecipative

E’ illegittima l’ordinanza per eliminazione di attività rumorosa prodotta dagli impianti della cartiera, per omessa osservanza delle garanzie partecipative, nonché per difetto d’istruttoria e motivazione. E’ vero che l’art. 7 della legge n. 241 del 1990 esclude che, in ipotesi di adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, l’Autorità procedente abbia necessità di comunicare all’interessato, ai fini della validità del provvedimento adottato, l’avvio del procedimento; è altrettanto vero, tuttavia che, nella specie, in ragione della documentazione prodotta in atti, sembra inequivocabilmente evincersi come il provvedimento avrebbe meritato una istruttoria più approfondita ed in ogni caso non appare sussistere una urgenza qualificata, tenuto conto che l’attività industriale (cartiera) era stata avviata già da diversi anni. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00687/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00079/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2009, proposto da: Ideal Cart Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Castelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, piazza Roma, 4;

contro

Comune di Sermoneta, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

Tesa Impianti, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 19 del 12 dicembre 2008 in tema di eliminazione di attività rumorosa prodotta dagli impianti annessi allo stabilimento della Società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 17.1.2009, tempestivamente depositato, la società Ideal Cart - Spa ha impugnato l’ordinanza 12.12.2008, n. 12991, con cui il Sindaco del Comune di Sermoneta ha disposto, ai sensi dell’art. 50, 5 comma, del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267: … “la eliminazione delle emissioni rumoroso prodotte dall’impianto dello stabilimento atti a ridurre le emissioni acustiche entro i limiti di legge”.

A sostegno dell’introdotta impugnativa l’interessata ha dedotto vizi di violazione di legge (art. 7 della L.241/90), eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per sviamento omessa indicazione dei valori rilevanti, eccesso di potere rispetto a quelli normativi; falsa ed errata applicazione dell’art. 4 del DPCM 14.12.1997.

Il Comune di Sermoneta non si è costituito in giudizio.

In occasione della camera di consiglio del 12 febbraio 2009 il collegio accoglieva la proposta domanda incidentale di sospensione con ordinanza n. 72.

Successivamente, all’udienza del 19.6.2014 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Anzitutto, come esposto nei motivi del ricorso, il provvedimento è viziato per omessa osservanza delle garanzie partecipative, nonché da difetto d’istruttoria e motivazione.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che in ambito amministrativo per ordinanze si intendono tutti quegli atti che creano obblighi o divieti ed in sostanza impongono ordini. Segnatamente, le ordinanze di necessità ed urgenza sono statuizioni straordinarie adottate nei casi espressamente previsti dalla legge, espressione di un potere amministrativo “extra ordinem”, al fine di fronteggiare situazioni di urgente necessità (in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di sanità ed igiene pubblica), là dove, all'uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore.

In ordine ai limiti, entro i quali può essere esercitato il potere in questione, la recente giurisprudenza amministrativa ha, in più occasioni, rimarcato che la possibilità concessa all’amministrazione di adottare provvedimenti, in deroga alla disciplina di legge, impone il rigido rispetto di alcuni adempimenti a garanzia dell’operato della stessa pubblica amministrazione. Tra questi l’obbligo di munire i provvedimenti in questione di una motivazione adeguata: …”in grado di far comprendere le ragioni del provvedimento e di adottare il provvedimento all’esito di una istruttoria congrua” (cfr. Tar Lazio, sez. III - quater, 15 settembre 2006, n. 8614).

Ne consegue che il ricorso al potere extra ordinem può essere esercitato dall’amministrazione previa adeguata istruttoria e con l’espressa indicazione delle ragioni di necessità ed urgenza che lo giustificano.

E’ vero che l’art. 7 della legge n. 241 del 1990 esclude che, in ipotesi di adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, l’Autorità procedente abbia necessità di comunicare all’interessato, ai fini della validità del provvedimento adottato, l’avvio del procedimento; è altrettanto vero, tuttavia che, nella specie, in ragione della documentazione prodotta in atti, sembra inequivocabilmente evincersi come il provvedimento qui impugnato avrebbe meritato una istruttoria più approfondita ed in ogni caso non appare sussistere una urgenza qualificata, tenuto conto che l’attività industriale (cartiera) incisa dall’impugnata ordinanza era stata avviata già da diversi anni.

Il potere dell’Autorità comunale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti postula, infatti, per giurisprudenza costante, “la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento”. Ne consegue che il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente (o anche avente soltanto valenza "ambientale"), giustifica l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un'"urgenza qualificata", in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l'urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza anche perché sussiste un rapporto di conflittualità e di logica sovra ordinazione tra l'esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità e l'esigenza del privato inciso dall'atto amministrativo di avere conoscenza dell'avvio del procedimento; ciò in quanto il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere generalizzato e impone, alla luce delle regole fissate dall'art. 7 l. n. 241 del 1990, che l'invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato.

Per le svolte considerazioni, l’ordinanza impugnata merita di essere annullata.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti gli ulteriori motivi dedotti.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)