Cass. Sez. III n. 10478 del 14 marzo 2016 (Ud 11 giu 2015)
Pres. Franco Est. Gentili Ric. Orlando ed altro
Rumore. Modalità di accertamento della idoneità ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone

L'accertamento della idoneità del rumore ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, costituendo un elemento della materialità del reato, è strettamente necessario ai fini della verifica della sussistenza della fattispecie penalmente rilevante, e pur tenuto conto del rilievo che, secondo un condivisibile orientamento ancora di recente ribadito da questa stessa Sezione, una siffatta verifica è il frutto di un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete , va precisato che esso deve, comunque, basarsi su dati obbiettivamente rilevati - ancorché non necessariamente con strumentazioni tecniche ma anche sulla base delle coerenti risultanze sensoriali dei testi escussi - del cui apprezzamento il giudicante deve dare conto, tanto più ove si tratti di dati non strumentali, nella motivazione del suo provvedimento.

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