MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 28 novembre 2006, n.308
 Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
 Gazzetta Ufficiale N. 24 del 30 Gennaio 2007
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
 TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
 Vista la legge 24 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in
 campo ambientale e, in particolare l'articolo 1, che ha individuato i
 primi interventi di bonifica di interesse nazionale e ha previsto
 l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
 previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un
 programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
 inquinati;
 Considerato che, in particolare, l'articolo 1, comma 3, della
 citata legge n. 426 del 1998, ha previsto l'adozione di un programma
 nazionale di bonifica che individui gli interventi di bonifica di
 interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti
 beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le
 modalita' di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e
 le procedure per la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle
 risorse resesi disponibili;
 Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, in particolare,
 l'articolo 114, commi 24 e 25, che ha individuato tre nuovi siti di
 interesse nazionale: Sesto San Giovani, Napoli Bagnoli-Coglio,
 Pioltello e Rodano;
 Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
 territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il regolamento
 recante il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale,
 con il quale in applicazione del citato articolo 1 della legge n. 426
 del 1998, sono stati individuati gli ulteriori interventi di bonifica
 di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti
 beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le
 modalita' e il trasferimento delle relative risorse, le modalita' per
 il monitoraggio e il controllo delle attivita' di realizzazione degli
 interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei
 finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili;
 Ritenuto che a carico delle pubbliche amministrazioni siano da
 porsi anche gli interventi di caratterizzazione aventi ad oggetto
 aree o beni privati ricompresi nell'ambito del perimetro di un sito
 di interesse nazionale non oggetto di autodenuncia ne' delle
 attivita' potenzialmente inquinanti previste dal decreto del Ministro
 dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 181 del 26 maggio 1989;
 Ritenuto opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 6 del
 decreto n. 468 del 2001, nel senso di rendere sistematico il ricorso
 agli strumenti di programmazione negoziata da sottoscrivere tra lo
 Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti ed i
 soggetti attuatori, ai fini dell'individuazione dei soggetti
 beneficiari nonche' le modalita', le condizioni e i termini per
 l'erogazione dei finanziamenti previsti dal programma nazionale di
 bonifica e ripristino ambientale tuttora non disciplinati dalle
 regioni;
 Visto l'articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente
 disposizioni in materia ambientale, che ha individuato i seguenti
 nove siti di interesse nazionale senza peraltro prevedere le risorse
 finanziarie necessarie per gli interventi di bonifica dei siti:
 Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da
 bonificare); Broni; Falconara Marittima; Serravalle Scrivia; Laghi di
 Mantova e polo chimico; Orbetello area ex Sitoco; Aree del litorale
 vesuviano; Aree industriali di Porto Torres; Area industriale della
 Val Basento;
 Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 15, del decreto-legge
 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
 2 dicembre 2005, n. 248, con il quale e' stato istituito il sito di
 bonifica di interesse nazionale denominato territorio del bacino del
 fiume Sacco;
 Visto l'articolo 1, comma 561, della legge 23 dicembre 2005, n.
 266, che ha istituito i seguenti siti di bonifica di interesse
 nazionale: area industriale di Milazzo e Bacino idrografico del fiume
 Sarno;
 Visto l'articolo 252, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile
 2006, n. 152, che ha qualificato sito di interesse nazionale ai sensi
 della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex
 discarica delle Strillaie (Grosseto);
 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
 disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
 Visto l'articolo 77, comma 6, della legge finanziaria 27 dicembre
 2002, n. 289, con il quale, al fine della bonifica e del risanamento
 ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater del comma 4
 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' stata
 autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1
 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno
 2005;
 Visto il decreto direttoriale n. 0985/Q.d.V./DI/G/SP del
 17 dicembre 2004 concernente l'impegno della somma complessiva di
 Euro 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 7082 del Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio, piano gestionale 02,
 U.P.B. 1.2.3.5 (Programmi di tutela ambientale ) per l'esercizio
 finanziario 2004, per l'integrazione del finanziamento del Programma
 nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
 Visto il decreto direttoriale n. 1778/Q.d.V./DI/G/SP del 13 ottobre
 2005 concernente l'impegno della somma complessiva di Euro
 19.375.800,00 sul capitolo di spesa 7082 del Ministero dell'ambiente
 e della tutela del territorio, piano gestionale 05 U.P.B. 1.2.3.1
 (Programmi di tutela ambientale) per l'esercizio finanziario 2005,
 perl'integrazione del finanziamento del Programma nazionale di
 bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
 Visto il decreto direttoriale concernente l'impegno della somma
 complessiva di Euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 7082 del
 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per
 l'esercizio finanziario 2006, per l'integrazione del finanziamento
 del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
 inquinati, in corso di registrazione;
 Tenuto conto che occorre provvedere alla ripartizione delle citate
 risorse, prevedendo tra l'altro, la copertura finanziaria per gli
 interventi di bonifica riguardanti i siti di cui alla citata legge n.
 179 del 2002, in relazione ai quali sono state gia' avviate le
 procedure di bonifica previste dal programma nazionale di bonifica,
 nonche' agli ulteriori quattro siti di bonifica di interesse
 nazionale istituiti con le citate leggi n. 248 del 2005 e n. 266 del
 2005, nonche' con il citato decreto legislativo n. 152 del 2006,
 secondo quanto indicato nell'allegato n. 1 che forma parte integrante
 del presente provvedimento;
 Tenuto conto che altri finanziamenti sono gia' stati destinati a
 vario titolo ai siti di Broni, Serravalle Scrivia, Laghi di Mantova e
 Polo chimico per la realizzazione dei primi interventi urgenti, cosi'
 come risulta in calce al citato allegato n. 1;
 Tenuto conto che l'articolo 8, comma 4, della legge n. 349 del 1986
 ha previsto che per la vigilanza, la prevenzione e la repressione
 delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro
 dell'ambiente si avvale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei
 carabinieri;
 Visto l'articolo 197, comma 4, del citato decreto n. 152 del 2006,
 recante norme in materia ambientale;
 Ravvisata l'esigenza di assicurare la vigilanza sul territorio,
 anche mediante l'applicazione di adeguate tecnologie ed il controllo
 sulle fonti di maggiore rischio ambientale demandando le suindicate
 funzioni al Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente,
 prevedendo per le suddette attivita' una adeguata disponibilita'
 finanziaria;
 Considerato che l'articolo 2 della legge citata legge n. 179 del
 2002, ha posto a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela
 del territorio gli oneri di funzionamento del Comando carabinieri per
 la tutela dell'ambiente;
 Ritenuto necessario riservare anche nell'ambito delle risorse gia'
 assentite per i singoli siti dal Programma nazionale in argomento,
 approvato con decreto n. 468 del 2001, un adeguato stanziamento per
 garantire l'effettivita' dei compiti attribuiti al citato Organismo;
 Considerato altresi' che per la prosecuzione delle attivita' di
 caratterizzazione delle aree marine perimetrate sara' necessario
 continuare ad avvalersi dell'Istituto Centrale per la Ricerca
 Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM);
 Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla integrazione del piu'
 volte citato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
 territorio n. 468 del 2001;
 Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
 espressa nella seduta del 26 gennaio 2006;
 Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla
 Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio
 2006;
 Acquisiti i pareri favorevoli, con condizioni e osservazioni,
 espressi dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della
 Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 2006; dalla
 Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei
 deputati nella seduta del 18 ottobre 2006; dalla Commissione
 programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica nella
 seduta del 4 ottobre 2006; e dalla Commissione territorio, ambiente,
 beni ambientali del Senato della Repubblica nella seduta
 dell'11 ottobre 2006;
 Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
 effettuata con nota del 15 novembre 2006, prot. UL/2006/7396, ai
 sensi della citata legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Ripartizione di nuove risorse
1. Ad integrazione di quanto previsto nell'allegato G al decreto
 18 settembre 2001, n. 468, le disponibilita' iscritte nel capitolo
 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegnate per
 la copertura del programma di bonifica e di risanamento ambientale,
 pari complessivamente ad euro 60.375.800,00 di cui euro 40.000.000,00
 in conto residui di provenienza dell'esercizio 2004, euro
 19.375.800,00 in conto residui di provenienza dell'esercizio 2005 ed
 euro 1.000.000,00 in conto competenza dell'esercizio 2006, sono
 ripartite secondo quanto previsto dall'allegato 1 che costituisce
 parte integrante del presente decreto.
 Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
 dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
 disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
 invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione
 del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
 ambientale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.
 - La legge 24 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina
 dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
 - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme
 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
 accesso ai documenti amministrativi, e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
 - La legge 9 dicembre 1990, n. 426, recante Nuovi
 interventi in campo ambientale, e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291.
 - Il comma 3, dell'art. 1, della predetta legge n. 426
 del 1998, e' il seguente:
 «3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
 comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse
 finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con
 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
 regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
 della presente legge, previo parere delle competenti
 Commissioni parlamentari, un programma nazionale di
 bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che
 individua gli interventi di interesse nazionale, gli
 interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
 finanziamento dei singoli interventi e le modalita' di
 trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
 conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di
 riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
 di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo
 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.».
 - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
 pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), e'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
 302, supplemento ordinario.
 - Il comma 4, dell'art. 1, della legge 9 dicembre 1999,
 n. 426, come modificato rispettivamente: dai commi 24 e 25
 dell'art. 114, della predetta legge n. 388, del 2000;
 dall'art. 14, della legge 31 luglio 2002, n. 179; dall'art.
 11-quaterdecies, comma 15, del decreto-legge 30 settembre
 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
 2 dicembre 2005, n. 248, nonche' dall'art. 1, comma 561,
 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' il seguente:
 «4. Sono considerati primi interventi di bonifica di
 interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree
 industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
 sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
 Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui
 all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
 a) Venezia (Porto Marghera);
 b) Napoli orientale;
 c) Gela e Priolo ;
 d) Manfredonia;
 e) Brindisi;
 f) Taranto;
 g) Cengio e Saliceto;
 h) Piombino;
 i) Massa e Carrara;
 l) Casal Monferrato;
 m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano
 (Caserta-Napoli);
 n) Pitelli (La Spezia);
 o) Balangero;
 p) Pieve Vergonte;
 p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e
 relative discariche);
 p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
 p-quater) Pioltello e Rodano;
 p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e
 relative discariche da bonificare);
 p-sexies) Broni;
 p-septies) Falconara Marittima;
 p-octies) Serravalle Scrivia;
 p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
 p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
 p-undecies) aree del litorale vesuviano;
 p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
 p-terdecies) area industriale della Val Basento.
 p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
 del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
 2005;
 p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui
 all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
 della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
 p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente
 del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995.».
 - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
 del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il
 Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e
 ripristino ambientale.» e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 16 gennaio 2002, n. 13, supplemento ordinario.
 - Il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989,
 n. 185, recante Criteri e linee guida per l'elaborazione e
 la predisposizione, con modalita' uniformi da parte di
 tutte le regioni e province autonome, dei piani di
 bonifica, nonche' definizione delle modalita' per
 l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge
 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge
 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge
 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge
 9 settembre 1988, n. 397, e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 26 maggio 1989, n. 121.
 - Il comma 2, dell'art. 6, del citato decreto n. 468
 del 2001 e' il seguente:
 «2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche'
 le modalita', le condizioni e i termini per l'erogazione
 dei finanziamenti sono disciplinati dalle regioni, anche
 mediante il ricorso agli strumenti di programmazione
 negoziata di cui all'art. 2, comma 203, della legge
 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto previsto
 dal precedente art. 5, ed in particolare dei seguenti
 criteri di finanziamento e modalita' di erogazione, salvo
 quanto previsto al comma 3:
 a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della
 priorita' di cui al comma 1, all'approvazione dei relativi
 interventi di messa in sicurezza, piani e progetti e previa
 approvazione del relativo quadro economico delle spese da
 parte della regione, o del commissario delegato, relativo
 alle diverse fasi; la regione o il commissario delegato
 provvedera' anche alle successive variazioni economiche
 qualora queste non comportino modifiche progettuali o di
 intervento;
 b) erogazione dei finanziamenti per stati di
 avanzamento lavori nella esecuzione degli interventi, sulla
 base di idonea verifica in corso d'opera, secondo quanto
 disciplinato dalle regioni;
 c) rispetto della normativa nazionale e comunitaria
 in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
 servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli
 interventi, nel caso in cui il soggetto attuatore sia
 tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della
 suddetta normativa;
 d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla
 base della valutazione della congruita' dei quadri
 economici di spesa relativa ai singoli progetti approvati,
 nonche' di una relazione tecnico-economica comprensiva del
 cronogramma degli interventi e del termine di fine
 lavori.».
 - Il comma 9, dell'art. 252, del decreto legislativo
 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
 supplemento ordinario e' il seguente:
 «9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi
 della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica
 della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con
 successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
 tutela del territorio si provvedera' alla perimetrazione
 della predetta area.».
 - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
 attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
 dei Ministeri, e convertito in legge, con modificazioni,
 dall'art. 1, legge 17 luglio 2006, n. 233, e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
 - Il comma 6, dell'art. 77, della legge 27 dicembre
 2002, n. 289, recante Disposizioni per la formazione del
 bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
 finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario e' il
 seguente:
 «6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale
 dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4
 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e'
 autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003,
 di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro
 per l'anno 2005.».
 - Il comma 4, dell'art. 8, della legge n. 349 del 1996,
 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
 materia di danno ambientale, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario, e'
 il seguente:
 «4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione
 delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il
 Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo
 ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla
 dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche'
 del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo
 alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli
 appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di
 polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle
 capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della
 marina mercantile.».
 - Il comma 4, dell'art. 197, del citato decreto 152,
 del 2006, e' il seguente:
 «4. Il personale appartenente al Comando carabinieri
 tutela ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare le
 ispezioni e le verifiche necessarie ai fini
 dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8 della
 legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
 dell'ambiente.».
 - L'art. 2, della citata legge n. 179 del 2002, e' il
 seguente:
 «Art. 2 (Potenziamento dell'organico del Comando dei
 carabinieri per la tutela dell'ambiente). - 1. Il Comando
 dei carabinieri per la tutela dell'ambiente e' potenziato
 di 229 unita' di personale, secondo la tabella A allegata
 alla presente legge, da considerare in soprannumero
 rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A
 tale fine e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti
 straordinari per un numero corrispondente di unita' di
 personale.
 2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della
 tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento
 economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al
 casermaggio ed al vestiario.
 3. Per la copertura dei conseguenti oneri e'
 autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere
 dall'anno 2002.».
Art. 2.
 Criteri di finanziamento
1. L'articolo 6, comma 2, del decreto n. 468 del 2001, e'
 sostituito dal seguente:
 «2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le modalita',
 le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti
 dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora
 non disciplinati dalle regioni, sono regolamentati mediante il
 ricorso agli Accordi di programma da sottoscrivere tra lo Stato, le
 regioni, gli enti locali territorialmente competenti».
 Note all'art. 2:
 - Il nuovo testo dell'art. 6, del decreto 18 settembre
 2001, n. 468, come modificato dal presente decreto e' il
 seguente:
 «Art. 6 (Criteri di finanziamento). - 1. In fase di
 prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili di
 cui al successivo art. 9, comma 1, lettere a) e b), sono
 ripartite tra i siti di cui all'art. 3 secondo quanto
 previsto nell'allegato G; tali risorse sono destinate in
 via prioritaria al finanziamento degli interventi di messa
 in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi
 ad aree o beni pubblici o effettuati in danno di soggetti
 inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni.
 2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le
 modalita', le condizioni e i termini per l'erogazione dei
 finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica
 e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle
 regioni, sono regolamentati mediante il ricorso ad Accordi
 di programma da sottoscrivere tra lo Stato, le regioni e
 gli Enti locali territorialmente competenti:
 a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della
 priorita' di cui al comma 1, all'approvazione dei relativi
 interventi di messa in sicurezza, piani e progetti e previa
 approvazione del relativo quadro economico delle spese da
 parte della regione, o del commissario delegato, relativo
 alle diverse fasi; la regione o il commissario delegato
 provvedera' anche alle successive variazioni economiche
 qualora queste non comportino modifiche progettuali o di
 intervento;
 b) erogazione dei finanziamenti per stati di
 avanzamento lavori nella esecuzione degli interventi, sulla
 base di idonea verifica in corso d'opera, secondo quanto
 disciplinato dalle regioni;
 c) rispetto della normativa nazionale e comunitaria
 in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
 servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli
 interventi, nel caso in cui il soggetto attuatore sia
 tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della
 suddetta normativa;
 d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla
 base della valutazione della congruita' dei quadri
 economici di spesa relativa ai singoli progetti approvati,
 nonche' di una relazione tecnico-economica comprensiva del
 cronogramma degli interventi e del termine di fine lavori.
 3. Per i soggetti pubblici l'erogazione avverra' per
 fasi successive, previa verifica in corso d'opera e le
 regioni possono concedere anticipazioni per indagini
 preliminari, per piani di caratterizzazione e per
 progettazione preliminare e definitiva.».
Art. 3.
 Caratterizzazione di aree o beni privati
1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto 18 settembre 2001, n.
 468, dopo il punto b) e' aggiunto il seguente:
 «b-bis) pubbliche amministrazioni in luogo dei soggetti privati
 interessati, per gli interventi di caratterizzazione aventi ad
 oggetto aree o beni privati, ricompresi nei limiti del perimetro di
 un sito di interesse nazionale, non oggetto di comunicazione ne'
 delle attivita' potenzialmente inquinanti previste dal decreto del
 Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, per i quali i soggetti
 medesimi non procedono autonomamente. Nel caso di accertato
 inquinamento la pubblica amministrazione procedente esercitera'
 azione di rivalsa applicando la normativa vigente. Nei casi di cui
 alla presente lettera che diano seguito all'esecuzione in danno da
 parte della pubblica amministrazione degli interventi volti a
 garantire la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e
 il ripristino del sito, si provvede nei limiti delle risorse
 disponibili assegnate alla regione interessata dal programma
 nazionale di bonifica».
 Note all'art. 3:
 - Il testo dell'art. 5 del decreto 18 settembre 2001,
 n. 468, come modificato dal presente decreto, e' il
 seguente:
 «Art. 5 (Soggetti beneficiari). - 1. Il concorso
 pubblico, nella realizzazione degli interventi di messa in
 sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino
 ambientale, e' ammesso nei confronti dei seguenti soggetti
 beneficiari, alle condizioni rispettivamente indicate:
 a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi
 ad oggetto aree o beni pubblici;
 b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno
 aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui
 il responsabile non provveda o non sia individuabile e non
 provveda nessun altro soggetto interessato;
 b-bis) pubbliche amministrazioni in luogo dei
 soggetti privati interessati, per interventi di
 caratterizzazione aventi ad oggetto aree o beni privati,
 ricompresi nei limiti del perimetro di un sito di interesse
 nazionale, non oggetto di comunicazione ne' delle attivita'
 potenzialmente inquinanti previste dal decreto del Ministro
 dell'ambiente 16 maggio 1989, n. 185, per i quali i
 soggetti medesimi non procedono autonomamente. Nel caso di
 accertato inquinamento la pubblica amministrazione
 procedente esercitera' azione di rivalsa applicando la
 normativa vigente. Nei casi di cui alla presente lettera
 che diano seguito all'esecuzione in danno da parte della
 pubblica amministrazione degli interventi volti a garantire
 la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e
 il ripristino del sito, si provvede nei limiti delle
 risorse disponibili assegnate alla regione interessata dal
 programma nazionale di bonifica;
 c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni
 immobili sui quali insistano manufatti ad uso residenziale,
 a condizione che la costruzione dei predetti manufatti o il
 cambio di destinazione d'uso siano avvenuti anteriormente
 all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre
 1999, n. 471, e risultino comunque conformi alla vigente
 normativa urbanistica ed edilizia;
 d) soggetti privati titolari di diritti reali su
 immobili destinati ad uso diverso da quello residenziale.
 2. Non possono in ogni caso beneficiare del contributo
 pubblico di cui all'art. 17, comma 6-bis, del decreto
 legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e
 integrazioni:
 a) i soggetti privati che, in relazione a siti
 inquinati in data anteriore all'entrata in vigore del
 regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999,
 n. 471, risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e
 fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in
 essere in violazione di norme di tutela ambientale che
 abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell'art. 18
 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' gli altri
 soggetti privati responsabili dell'inquinamento,
 verificatosi prima dell'entrata in vigore del decreto
 ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e non integrante la
 fattispecie illecita di cui all'art. 18 della legge
 8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere gli
 interventi e le iniziative previsti dall'art. 9, commi 1, 2
 e 3 del decreto ministeriale anzi detto;
 b) i soggetti privati che si siano resi, a qualunque
 titolo, per atti inter vivos, acquirenti o cessionari, in
 data successiva all'entrata in vigore del decreto
 ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, di diritti reali o
 personali d'uso relativamente alle aree inquinate.
 3. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti
 lettere a) e b) del comma 2 si estendono altresi' alle
 persone giuridiche che si trovino in una delle condizioni
 di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del
 codice civile rispetto al soggetto responsabile
 dell'inquinamento.».
Art. 4.
 Vigilanza sul Programma nazionale di bonifica
1. Ferme restando le competenze degli Enti ordinariamente preposti
 al controllo in materia, le funzioni di vigilanza sul territorio,
 anche mediante l'applicazione di adeguate tecnologie, e di controllo
 sulle fonti di maggiore rischio ambientale, sono svolte dal Comando
 carabinieri per la tutela dell'ambiente.
 2. Per lo svolgimento delle attivita' previste al comma 1 sono
 destinati Euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui
 all'articolo 1 ed una quota pari al 5% delle risorse gia' stanziate
 con il decreto ministeriale n. 468/2001, Allegato G e non ancora
 impegnate, da parte delle regioni, delle province autonome e dei
 Commissari delegati, al 31 dicembre 2005 per i singoli siti di
 interesse nazionale. L'utilizzo delle risorse e' disposto con Accordo
 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
 mare, le regioni e il Comando carabinieri per la tutela
 dell'ambiente.
Art. 5.
 Convenzione con l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
 tecnologica applicata al mare
1. Per la caratterizzazione delle aree marine relative ai siti
 indicati nell'allegato 1 al presente decreto, la convenzione
 stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
 territorio e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
 tecnologica applicata al mare (ICRAM) ai sensi dell'articolo 10 del
 decreto 18 settembre 2001, n. 468, e' estesa ai predetti siti e
 finanziata con le risorse di cui al citato allegato 1.
 2. Mediante accordi di programma fra il Ministero dell'ambiente e
 della tutela del territorio e del mare, la regione interessata e
 l'ICRAM e' possibile, per tutti i siti di bonifica di interesse
 nazionale, attribuire ad ICRAM medesima con le risorse assegnate al
 singolo sito, l'esecuzione della caratterizzazione e la
 predisposizione del progetto preliminare di bonifica.
 Note all'art. 5:
 L'art. 10 del citato decreto 18 settembre 2001, n. 468,
 e' il seguente:
 «Art. 10 (Convenzione con ICRAM). - La convenzione con
 l'ICRAM per la caratterizzazione e gli interventi sulle
 aree marine e' stipulata dal Ministero dell'ambiente.».
Art. 6.
 Interventi di interesse nazionale
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
 mare, per l'attuazione degli interventi di propria competenza nei
 siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252,
 commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, puo'
 avvalersi delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente e
 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel
 rispetto della legislazione statale e comunitaria, di Enti o soggetti
 pubblici particolarmente qualificati.
 2. Nel caso sia previsto, per la realizzazione degli interventi,
 l'impiego di risorse finanziarie attribuite ai singoli siti dal
 programma nazionale di bonifica, si procede utilizzando lo strumento
 dell'accordo di programma, da stipularsi con la regione interessata.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
 nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
 italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
 osservare.
 Roma, 28 novembre 2006
 Il Ministro: Pecoraro Scanio
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
 Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2007
 Ufficio di controllo dei Ministeri delle infrastrutture dell'assetto
 e del territorio, registro n. 1, foglio n. 46
 Note all'art. 6:
 - I commi 4 e 5 dell'art. 252, del citato decreto
 legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono i seguenti:
 «4. La procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei
 siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza
 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
 sentito il Ministero delle attivita' produttive. Il
 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo'
 avvalersi anche dell'Agenzia per la protezione
 dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie
 regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni
 interessate e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di
 altri soggetti qualificati pubblici o privati.».
 «5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
 sia individuabile oppure non provveda il proprietario del
 sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli
 interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e
 della tutela del territorio, avvalendosi dell'Agenzia per
 la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
 dell'Istituto superiore di sanita' e dell'E.N.E.A. nonche'
 di altri soggetti qualificati pubblici o privati.».
Allegato n. 1
N. d'ord. |Regione e Sito |Totale |Note
Siti di interesse nazionale individuati; dalle leggi n. 179/2002;
 n. 248/2005; n. 266/2005; dal decreto legislativo n. 152/2006
|Lombardia Brescia-Caffaro | |
|(aree industriali e relative | |
1 |discariche da bonificare) |Euro 6.752.727,00 |
---------------------------------------------------------------------
2 |Lombardia Broni |Euro 2.272.727,00 |(1)
---------------------------------------------------------------------
3 |Marche Falconara Marittima |Euro 3.272.727,00 |
---------------------------------------------------------------------
4 |Piemonte Serravalle Scrivia |Euro 2.272.727,00 |(2)
---------------------------------------------------------------------
|Lombardia laghi di Mantova e | |
5 |polo chimico |Euro 3.272.727,00 |(3)
---------------------------------------------------------------------
|Toscana Orbetello area ex | |
6 |Sitoco |Euro 6.752.727,00 |
---------------------------------------------------------------------
|Campania aree del litorale | |
7 |vesuviano |Euro 6.752.727,00 |
---------------------------------------------------------------------
|Sardegna aree industriali di | |
8 |Porto Torres |Euro 6.752.727,00 |
---------------------------------------------------------------------
|Basilicata area industriale | |
9 |della Val Basento |Euro 2.272.727,00 |(4)
---------------------------------------------------------------------
|Lazio Territorio del bacino | |
10 |del fiume Sacco |Euro 4.500.000,00 |(5)
---------------------------------------------------------------------
|Siciliana Area industriale di | |
11 |Milazzo |Euro 4.500.000,00 |
---------------------------------------------------------------------
|Campania Bacino idrografico | |
12 |del fiume Sarno |Euro 4.500.000,00 |(6)
---------------------------------------------------------------------
|Toscana Area interessata dalla| |
|bonifica della ex discarica | |
13 |delle Strillaie (Grosseto) |Euro 1.000.000,00 |
---------------------------------------------------------------------
|Ulteriori risorse | |
---------------------------------------------------------------------
|Arenili e aree marine | |
14 |perimetrate |Euro 2.501.257,00 |
---------------------------------------------------------------------
|Vigilanza sul Programma | |
15 |Nazionale di Bonifica |Euro 3.000.000,00 |
---------------------------------------------------------------------
Totale generale| |Euro 60.375.800,00|
(1) Risorse aggiuntive a quelle giu' assegnate al
 comune di Broni con decreto ministeriale prot.
 0232/QdV/DI/G/SI del 22 marzo 2004 per la realizzazione
 degli interventi di bonifica di particolare urgenza di cui
 all'art. 4 del decreto ministeriale n. 101/2003, ricadenti
 nel sito di «Broni».
 (2) Risorse aggiuntive a quelle gia' assegnate con le
 ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304
 del 30 luglio 2003, art. 3 e n. 3382 del 18 novembre 2004.
 (3) Risorse aggiuntive a quelle derivanti dalla
 transazione con Edison S.p.A.
 (4) Risorse aggiuntive a quelle gia' assegnate al
 comune di Ferrandina con decreto ministeriale prot.
 0232/QdV/DI/G/SI del 22 marzo 2004 per la realizzazione
 degli interventi di bonifica di particolare urgenza di cui
 all'art. 4 del decreto ministeriale n. 101/2003, ricadenti
 nel sito di «Val Basento».
 (5) Risorse aggiuntive a quelle gia' assegnate con
 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441
 del 10 giugno 2005.
 (6) Risorse aggiuntive a quelle gia' assegnate con
 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348
 del 2 aprile 2004.
 BRESCIA-CAFFARO
Comune - Localita'
 Brescia, Castegnato, Passirano.
 Tipologia dell'intervento
 Bonifica e ripristino ambientale area industriale e relative
 discariche, il sistema delle rogge e il comparto acque sotterranee.
 Perimetrazione
 Con l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in
 materia ambientale», sono stati aggiunti all'elenco dei siti di
 interesse nazionale di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 426
 del 9 dicembre 1998 ulteriori nove siti tra cui quello di
 «Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da
 bonificare)».
 Tale inclusione trova la sua motivazione nelle evidenze di
 contaminazione diffusa da metalli pesanti e PCB riscontrata nel
 territorio del comune di Brescia ed in particolare nelle aree
 limitrofe alle zone industriali e soprattutto nel rinvenimento negli
 alimenti di livelli preoccupanti di PCB, Policlorodiossine e
 Policlorofurani e PCDDD nonche' presenza di PCB nel sangue delle
 persone residenti.
 A seguito ditali evidenze sono state emanate varie ordinanze
 sindacali riferite all'area (un milione di metri quadrati) compresa
 tra la linea ferroviaria Brescia-Milano a sud, via Milano a nord, via
 Industriale, via Tampini e via Dalmazia fino all'intersezione con la
 predetta linea ferroviaria ad est, il fiume Mella ad ovest, che
 impongono i seguenti divieti:
 - divieto di allevamento di animali destinati direttamente o
 con i loro prodotti all'alimentazione umana;
 - divieto di pascolo degli animali di cui alla precedente
 alinea;
 - divieto di consumo di alimenti di origine animale prodotti in
 zona;
 - divieto di utilizzo del sedimento delle rogge;
 - divieto di asportazione di terreno;
 - divieto di consumo alimentare umano dei vegetali spontanei e
 dei prodotti degli orti presenti nella zona oggetto di ordinanza.
 Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
 territorio del 24 febbraio 2003, e' stato definito il perimetro del
 sito che comprende per i suoli: l'area oggetto dell'ordinanza
 sindacale, il sistema delle rogge a sud dell'area oggetto
 dell'ordinanza, le discariche dette di via Caprera, le discariche
 dette Pianera e Pianerino in comune di Castegnato e Vallosa in comune
 di Passirano nonche' le aree Comparto Milano, Bruschi & Muller,
 CamPetroli, Pietra e Spedali Riuniti di Brescia (pozzo P78/1) oggetto
 di autodenuncia ex art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999 e, per
 il comparto acque sotterranee, un'area piu' vasta delimitata sulla
 base delle evidenze analitiche gia' disponibili di contaminazione
 della falda.
 Principali caratteristiche ambientali e situazione di inquinamento
 L'insediamento industriale Caffaro, Comparto Milano (ora
 Basileus) ed ex Pietra (ora Aventis) insistono al di sopra della
 coltre dei depositi fluviali che costituiscono il livello
 fondamentale della pianura bresciana. Sotto l'aspetto litologico essi
 sono costituiti in prevalenza da sabbie, ghiaie e ciottoli. Questa
 unita' fluviale e' rinvenibile in profondita' sino a circa 25 m dal
 piano campagna e poggia su depositi conglomeratici.
 L'unita' conglomeratica che si rinviene a profondita' comprese
 tra 30 e 75- 80m dal piano campagna, e' formata da conglomerati e
 arenarie passanti a ghiaie e sabbie, con frequenti intercalazioni
 limoso argillose di spessore variabile tra 1 e 8 m e di limitata
 estensione areale. Tale unita' costituisce la roccia serbatoio
 dell'acquifero principale e maggiormente produttivo (primo
 acquifero).
 L'unita' conglomeratica poggia su un complesso di depositi
 formanti l'unita' argilloso sabbiosa che si rinvengono sino alla
 profondita' massima di 170-200 m.
 Il sito di interesse nazionale di Brescia-Caffaro e'
 caratterizzato da un inquinamento da metalli pesanti e contaminanti
 organici legati alle attivita' svolte nel sito. Suolo, sottosuolo e
 falda risultano fortemente contaminati da As, Hg, Ni, Pb, Cu, PCB,
 PCDD/PCDF, IPA, alifatici clorurati cancerogeni, clorobenzeni.
 All'interno del sito sono presenti aree interessate da una
 contaminazione da idrocarburi totali (ex Cam - ora PMB).
 All'interno dell'area sono presenti alcune discariche per le
 quali sono in corso attivita' di indagine e di caratterizzazione e di
 progettazione di interventi di messa in sicurezza di emergenza.
 Le rogge costituiscono un sistema di canali naturali ed
 artificiali le cui acque sono utilizzate a scopi irrigui. Una
 situazione di inquinamento da PCB molto rilevante e' stata
 riscontrata anche in prossimita' di un argine del fiume Mella, a nord
 dell'area industriale.
 Le rogge inserite nel perimetro del sito di interesse hanno uno
 sviluppo lineare di circa 50 km Anche qualora si supponesse che lo
 strato contaminato dei sedimenti sul fondo dei terreni sulle pareti
 delle rogge sia limitato a 30 cm, il volume di sedimenti e terreni
 inquinati da rimuovere puo' essere stimato in 50.000 metri cubi.
 Piano di caratterizzazione
 Ad oggi la caratterizzazione risulta conclusa nelle aree: ex
 Comparto Milano (ora Basileus), ex Pietra (ora Aventis), ex CAM (ora
 PMIB), Finsibi - Case del Sole, della discarica Pianera (comune di
 Castegnato). E in corso di completamento la caratterizzazione
 dell'area Caffaro S.p.A. Sono in fase di attivazione le attivita' di
 caratterizzazione delle discariche di via Caprera, di Pianerino
 (comune di Castegnato) e Vallosa (comune di Passirano).
 Progetto di messa in sicurezza e/o bonifica
 E' in corso 1'istruttoria del progetto di messa in sicurezza
 permanente della discarica Pianera nel comune di Castegriato, del
 progetto preliminare/definitivo di bonifica dell'area Finsibi - Case
 del Sole e del progetto preliminare di Bonifica con misure di
 sicurezza dell'area ex CAM (ora Finsibi).
 Sono stati approvati con decreto interministeriale il progetto
 definitivo di bonifica dell'area Comparto Milano (ora Basileus) e il
 progetto definitivo di bonifica dell'area ex Pietra (ora Aventis).
 SITO DI BRONI
Comune - Localita'
 Broni (Pavia).
 Tipologia dell'intervento
 Bonifica e ripristino ambientale area industriale dismessa.
 Soggetto titolare/competente all'intervento
 Pubblico in sostituzione.
 Perimetrazione del sito
 Il sito di Broni e' stato inserito tra i siti da bonificare
 d'interesse nazionale con la legge n. 179 del 31 luglio 2002
 (Disposizione in materia ambientale) ed e' stato perimetrato con
 decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del
 26 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio
 2003.
 Descrizione del sito
 Il sito comprende l'area denominata ex Fibronit ed ex Ecored.
 Lo Stabilimento ex Fibronit sorge nell'area industriale del
 comune di Broni. La destinazione d'uso prevista e' quella
 commerciale/industriale. Gli impianti presenti, attualmente dismessi,
 erano legati alla produzione di manufatti di cemento amianto (tubi,
 lastre per coperture, pezzi speciali, ecc.). L'area ex Fibronit, ha
 estensione pari a 10 ha. La superficie coperta da capannoni e' pari
 al 35%. La restante parte, adibita a piazzale e' pavimentata
 (cls/asfalto) quasi totalmente (sono presenti quindi delle aree
 ricoperte da vegetazione).
 Sono in corso, da parte del comune, le procedure amministrative
 per l'acquisizione della restante parte del sito denominato «ex
 Ecored».
 Piano di Caratterizzazione
 I primi risultati della caratterizzazione realizzata all'interno
 dell'area ex Fibronit nel 2003 hanno mostrato:
 Terreni conformi al decreto ministeriale n. 471/1999 ad eccezione
 di 3 punti di superamento mentre in riferimento ai rifiuti sono stati
 evidenziati 3 punti critici per presenza di rifiuti interrati.
 Le acque sono risultate conformi al decreto ministeriale n.
 471/1999.
 In ausilio alle attivita' del comune e' stato predisposto il
 protocollo operativo per il campionamento di amianto da parte di ASL
 e ISPESL.
 Messa in sicurezza d'emergenza
 Nella conferenza decisoria del 4 luglio 2003 e' stato preso atto
 degli interventi proposti dal comune di Broni. Gli interventi sinora
 intrapresi riguardano esclusivamente l'area ex Fibronit. Si tratta
 della rimozione ai fini della messa in sicurezza d'emergenza di
 rifiuti contenenti amianto, rifiuti oleosi e vernici con solventi.
 E' in corso la procedura d'appalto da parte del comune di Broni
 per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza riguardanti il
 2° lotto dell'area ex Fibronit.
 FALCONARA MARITTIMA
Comune - Localita'
 Falconara.
 Tipologia dell'intervento
 Bonifica e ripristino ambientale area industriale ed area marina
 antistante lo stabilimento industriale, bonifica di aree industriali
 dimesse.
 Perimetrazione
 All'interno del perimetro definito dal decreto del Ministero
 dell'ambiente del 26 febbraio 2003 sono presenti:
 - stabilimento API Raffineria di Ancona S.p.A.;
 - area marina antistante lo stabilimento industriale estesa per
 31 km dalla linea di costa;
 - area Aerdorica S.p.A.
 - Aerdorica deposito carburante N-E;
 - Aerdorica deposito carburante S-W;
 - area via Monti e Tognetti;
 - Liquigas;
 - ex discarica RSU;
 - Parrocchia San Rocco e S. Maria della Neve (campo sportivo
 con ceneri di pirite);
 - aree industriali dimesse:
 ex Liquigas (ora Area Aspio - stabilimento dismesso);
 ex industria chimica Bitumi;
 ex Vibrocementi;
 ex officina meccanica Gattini;
 area ex Montedison (ora Azienda Agricola Rocca Mare S.r.l.,
 Del Poggio S.a.s. e Agricola 92 S.r.l.).
 L'area perimetrata ricade nel territorio del comune di Falconara
 Marittima (provincia di Ancona), dichiarato «Area di elevato rischio
 di crisi ambientale» ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo n.
 112/1998.
 L'area marina perimetrata ha un'ampiezza complessiva pari a 1200
 ha e si estende, partendo da Sud e risalendo lungo la costa in
 direzione Nord, dalla spiaggia antistante il sottopasso di via Monti
 e Tognetti fino allo stabilimento ex Montedison.
 Il sito industriale API, utilizzato fin dagli anni 40 per la
 raffinazione e il deposito di prodotti petroliferi e' delimitato dal
 tratto terminale del fiume Esino, dal Mare Adriatico (ove insistono i
 terminal petroliferi), dalla S.S. 16 in prossimita' dell'abitato di
 Fiumesino e dal quartiere residenziale Villanova. Occupa una
 superficie complessiva di circa 70 ha. Le tradizionali attivita' sono
 state recentemente integrate da un impianto di massificazione dei
 residui di lavorazione e produzione di energia elettrica mediante
 centrale termoelettrica a ciclo combinato (IGGC).
 L'area ex Montedison, attualmente di proprieta' Azienda Agricola
 Rocca Mare S.r.l., Del Poggio S.a.s. e Agricola 92 S.r.l., e' ubicata
 tra la ferrovia Bologna-Otranto e la S.S. Adriatica al km 285, si
 estende per una superficie di circa 20 ettari. Il sito e' interessato
 da uno stabilimento industriale dimesso per la produzione di concimi
 fosfatici dove veniva trattata la fosforite con acido solforico
 (quest'ultimo era prodotto dall'arrostimento della pirite o da
 pannelli di zolfo) e da un'area di arenile prospiciente.
 L'area via Monti e Tognetti coinvolge una porzione di territorio
 di circa 1 ha ed e' caratterizzata da un inquinamento da idrocarburi
 rilevato durante l'esecuzione di lavori per la realizzazione di un
 sottovia ferroviario.
 L'area Aerdorica S.p.A. si estende, all'interno dell'aeroporto di
 Falconara Marittima, per circa 4500 mq ed e' stata adibita, durante
 le emergenze di guerra (Bosnia) ad attivita' di manutenzione e
 rifornimento aerei.
 L'area ex Liquigas e' costituita da un ex deposito di idrocarburi
 con un'area di 3600 mq.
 Principali caratteristiche ambientali e situazione di inquinamento
 All'interno dello stabilimento API Raffineria di Ancona e'
 presente una successione stratigrafica costituita da terreno di
 riporto, con spessore variabile tra 0.5 m e alcuni metri a lato mare,
 a cui seguono strati caratterizzati da estrema variabilita' laterale
 e verticale (limi, argille, ghiaie) che si presentano sottoforma di
 lenti sovrapposte non collegate tra loro. Per buona parte dell'area
 in oggetto si e' riscontrato un livello argilloso con soggiacenza
 variabile da circa 8 m nella zona di monte a circa 20-25 m nella zona
 lato mare. L'area e' interessata da un acquifero freatico a
 soggiacenza variabile fra 1 m (all'interno dei bacini e grandi
 serbatoi nell'area recuperata dal mare) e 3 m. La presenza di livelli
 argillosi di potenza variabile tra 1 e 5 m consente una locale
 suddivisione dell'acquifero freatico. Le direzioni principali del
 flusso locale di falda sono verso il fiume Esino e verso il mare
 Adriatico.
 L'area di stabilimento e' caratterizzata da un inquinamento da
 idrocarburi legato alle attivita' di raffineria. Suolo, sottosuolo e
 falda risultano fortemente contaminati da idrocarburi leggeri e
 pesanti, MTBE, metalli pesanti, IPA. Una vasta area dello
 stabilimento presenta prodotti in galleggiamento sulla falda.
 L'area ex Montedison e' caratterizzata da depositi terrazzati
 fluviali di potenza variabile tra i 7 e gli 8 metri con presenza di
 falda freatica a circa 2 metri dal piano campagna in diretta
 interazione con le acque marine. In tale sito sono stati depositati
 nel tempo grandi quantita' di rifiuti e scorie di lavorazione in
 particolari riconducibili a ceneri di pirite e residui fosfatici sono
 pertanto presenti inquinanti inorganici come arsenico, piombo,
 mercurio, rame, cadmnio oltre a solfati, floruri e fosfati.
 Costi di messa in sicurezza e/o bonifica
 Piano di caratterizzazione
 Per quanto concerne lo stabilimento API Raffineria di Ancona
 S.p.A. a seguito dell'approvazione in sede locale del piano di
 caratterizzazione delle acque di falda e' stata effettuata la loro
 caratterizzazione nelle aree interne allo stabilimento. E' in corso
 di esecuzione una seconda fase di caratterizzazione che prevede la
 prosecuzione delle campagne di indagine delle acque di falda e un
 piano di investigazione per la caratterizzazione dei suoli (maglia
 50	imes 50 m).
 Per lo stabilimento ex Montedison e' prevista una
 caratterizzazione con maglia 50	imes 50 m (per un totale di n. 55
 sondaggi e n. 16 piezometri).
 Progetto di messa in sicurezza e/o bonifica
 SITO DI SERRAVALLE SCRIVIA
Comune - Localita'
 Serravalle Scrivia (Alessandria).
 Tipologia dell'intervento
 Bonifica e ripristino ambientale area industriale dismessa.
 Soggetto titolare/competente all'intervento
 Pubblico ai sensi del comma 9 dell'art. 17 del decreto
 legislativo n. 22/1997.
 Perimetrazione del sito
 Il sito di Serravalle Scrivia e' stato inserito tra i siti da
 bonificare d'interesse nazionale con la legge n. 179 del 31 luglio
 2002 (Disposizione in materia ambientale) ed e' stato perimetrato con
 decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del
 7 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile
 2003.
 Descrizione del sito
 Il sito comprende l'area dello stabilimento ex Ecolibarna.
 L'area in questione ha una superficie di circa 70.000 mq ed e'
 ubicata nel Comune di Serravalle Scrivia a circa 8 km dall'abitato di
 Novi Ligure. Il sito e' stato attivo dal 1940, data in cui la
 Gastaldi Oli Lubrificanti S.p.A. dette inizio alle operazioni
 industriali di rigenerazione di oli minerali lubrificanti esausti
 tramite additivazione con acido solforico concentrato e
 precipitazione della parte idro carburica catramosa («melme acide»).
 L'area e' stata gia' oggetto di un primo intervento di bonifica
 eseguito dalla ditta Castalia e gestito dal Dipartimento della
 protezione civile, che e' ora praticamente fermo senza avere risolto
 completamente le problematiche presenti nell'area.
 Parte dei terreni interni ed alcune aree esterne allo
 stabilimento, segnalate dalla provincia di Alessandria, presentano,
 infatti, ancora una contaminazione diffusa a causa della presenza di
 rifiuti industriali, tra i quali melme acide.
 Piano di Caratterizzazione
 Nella Conferenza di servizi decisoria del 27 maggio 2003 e' stato
 approvato il Piano di caratterizzazione redatto da Arpa Piemonte
 relativo all'insediamento industriale dismesso della ex Ecolibarna
 S.r.l. ed ex Gastaldi Oli Lubrificanti S.p.A.
 Relativamente alle diverse aree sono state gia' condotte in
 passato diverse indagini dirette ed indirette mirate a stabilire lo
 stato di contaminazione dell'area. Tali indagini hanno permesso di
 individuare zone di stoccaggio abusivo di rifiuti e presenza di
 surnatante sulle acque di falda, presumibilmente oli esausti, nella
 zona asfaltata e che raggiungono spessori pari ad un metro.
 All'interno del Piano di caratterizzazione sono stati previsti, in
 base alla tipologia di area, una serie di indagini geofisiche,
 perforazione di piezometri, sondaggi, pozzetti esplorativi, i quali
 permetteranno di raccogliere campioni di suolo, rifiuto e acque. Su
 tali campioni e su campioni di acque superficiali e di sedimenti
 prelevati dal Rio Negraro e dal Torrente Scrivia saranno condotte una
 serie di analisi chimiche volte alla determinazione dei contaminanti
 presenti in sito, tenendo come set analitico l'intera lista degli
 analiti riportato nella tabella 1, allegato 1 del decreto
 ministeriale n. 471/1999.
 Ordinanza di Protezione civile
 Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
 30 luglio 2003, n. 3304, il sito di Serravalle Scrivia e' stato
 commissariato ed e' stato nominato quale Commissario delegato il
 sindaco di Serravalle Scrivia. La medesima ordinanza ha conferito il
 potere di approvazione dei progetti di bonifica al sindaco di
 Serravalle Scrivia - Commissario delegato.
 Messa in sicurezza d'emergenza
 A seguito delle valutazioni statiche e strutturali relative agli
 impianti ed alle strutture civili con amianto, il Commissario
 delegato - Sindaco del comune di Serravalle Scrivia, ha presentato
 una proposta di intervento di messa in sicurezza dello stabilimento
 Ecolibarna al fine di poter effettuare in sicurezza le successive
 operazioni di caratteriz-zazione e bonifica dell'area. Detta proposta
 prevede:
 1) demolizione delle parti di edifici civili in precarie
 condizioni statiche e/o strutturali al fine di rendere prive di
 rischio le aree di lavoro;
 2) interventi di bonifica da amianto sui serbatoi, sulle
 condutture di servizio e pipe-line, sulle coperture degli edifici
 civili;
 6) smontaggio/demolizione dei serbatoi, delle condutture di
 servizio e pipe-line.
 Sono state gia' realizzate le seguenti attivita':
 - demolizione delle strutture pericolanti;
 - creazione di volumi confinati presso alcuni immobili ove sono
 presenti serbatoi con amianto;
 - abbattimento di alcuni serbatoi sopraelevati.
 LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO
Comune - Localita'
 Mantova, Virgilio.
 Tipologia dell'intervento
 Bonifica e ripristino ambientale dell'area industriale, di aree
 lacustri (Laghi di Mantova e tratti del fiume Mincio) e delle
 relative sponde.
 Perimetrazione
 All'interno del perimetro definito dal decreto del Ministero
 dell'ambiente del 7 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003, sono presenti:
 - Stabilimento petrolchimico;
 - Industria metallurgica;
 - Industria cartaria;
 - Raffineria;
 - Area di deposito di sedimenti di dragaggio di aree lacustri e
 fluviali;
 - Aree lacustri e fluviali.
 Il sito comprende l'area del Polo industriale, dalle aree dei
 Laghi di Mantova, tratti del fiume Mincio e relative sponde, per una
 estensione di circa 20 Km^2 in gran parte ricompresa all'interno del
 Parco del Mincio.
 Principali caratteristiche ambientali e situazione di inquinamento
 L'area e' attraversata dal fiume Mincio che in corrispondenza
 della citta' di Mantova forma tre laghi. La citta' e' ubicata sulla
 sponda destra del fiume mentre su quella sinistra insiste il Polo
 chimico distante dal centro cittadino 2-5 km.
 I vincoli gravanti sull'area sono:
 1) legge n. 431/1985 (Galasso);
 2) Piano assetto idrogeologico (PAI);
 3) Piano territoriale coordinamento del Parco del Mincio.
 Il sito e' caratterizzato da una significativa vulnerabilita'
 della falda, tale per cui il deposito non controllato sul terreno di
 rifiuti pericolosi costituisce un effettivo ed elevato rischio per le
 acque sotterranee.
 Numerosi rilievi a partire dagli anni '70 hanno evidenziato una
 contaminazione da metalli pesanti, principalmente mercurio, per le
 aree lacustri e fluviali e presenza di idrocarburi per le aree
 industriali.
 Problematiche del porto
 Il porto di Mantova e' ubicato in localita' Valdaro sul canale
 navigabile Mantova-Venezia. La sua realizzazione consentira' lo
 svolgimento di operazioni di carico/scarico delle merci trasportate
 via acqua dai porti adriatici (consentendo una alternativa al
 trasporto via gomma) e l'imbarco/sbarco di passeggeri.
 La realizzazione del porto e' stata suddivisa in quattro lotti,
 di cui il primo e parte del secondo sono gia' stati completati. E'
 stata realizzata la darsena, il collegamento idraulico tra darsena e
 canale navigabile, banchine verticali e sponde inclinate per uno
 sviluppo complessivo di circa 900 metri, piazzali pavimentati di
 movimentazione e stoccaggio merci per 50.000 m^2, un capannone, un
 magazzino ed una palazzina adibita ad ufficio.
 I lavori del 2° lotto prevedono ampliamento del porto con
 realizzazione di nuovi piazzali, una strada di collegamento con il
 lotto precedente e la fognatura. Preliminari alle opere di
 urbanizzazione, sono i lavori di sbancamento con i quali e'
 necessario rimuovere 400.000 m^3 di terreno al fine di colmare i sei
 metri di dislivello esistenti tra piano campagna e quello del porto.
 La movimentazione di tale terreno ha porta
 
                    




