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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003
Disposizioni urgenti in relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato. (Ordinanza n. 3267).

Gazzetta Ufficiale N. 63 del 17 Marzo 2003

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003 Disposizioni urgenti in relazione all

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione
all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nei
territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e
Piemonte;
Considerata l'ineludibile esigenza di assumere iniziative
straordinarie ed urgenti per la messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi nonche' procedure atte ad individuare soluzioni
finalizzate a realizzare lo smaltimento dei medesimi rifiuti
dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio presenti
sul territorio delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna,
Basilicata e Piemonte;
Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla
presenza sul territorio di tali rifiuti radioattivi e' caratterizzata
da profili di maggiore gravita' in relazione alla situazione di
diffusa crisi internazionale;
Ritenuto, infatti, che il citato contesto internazionale ha
profondamente modificato la strategia da seguire per la messa in
sicurezza dei residui radioattivi, con particolare riferimento ai
tempi di attuazione della medesima, determinando l'assoluta urgenza
della sua immediata realizzazione;
Considerato che la valenza degli interessi pubblici coinvolti rende
indispensabile provvedere alla concentrazione in un unico centro
decisionale dei poteri finalizzati al conseguimento dell'obiettivo
della messa in sicurezza degli impianti a rischio, mediante la
conservazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi in condizioni
idonee a salvaguardare la salute della collettivita';
Ritenuto indispensabile, per quanto sopra esposto, assumere
iniziative di carattere straordinario, che assicurino misure speciali
di sicurezza dei materiali radioattivi al fine di tutelare interesse
essenziale della sicurezza dello Stato;
Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie le
imprescindibili condizioni di necessita' ed urgenza per imporre
l'adozione di immediate misure finalizzate alla messa in sicurezza
dei materiali radioattivi presenti nei siti collocati sul territorio
delle regioni sopra elencate, anche in vista dell'avvio a soluzione
della problematica dello smaltimento dei predetti materiali;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Dispone:
Art. 1.
1. Nelle more della conclusione delle collaborazioni a programmi
internazionali di smaltimento dei materiali nucleari, volte a
definire la possibilita' di adottare azioni dirette al conseguimento
dell'obiettivo dell'esportazione dei rifiuti radioattivi, il
presidente della Societa' di gestione degli impianti nucleari
(SOGIN), istituita in attuazione dell'art. 13, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' nominato Commissario
delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, con
particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai
rifiuti radioattivi ad alta attivita', nonche' alla predisposizione
di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali
elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino Vercellese
(Vercelli), di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonche' degli impianti
dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e Nucleco,
limitatamente al settore del ciclo del combustibile e dei depositi di
materie radioattive Eurex e Fiat - Avio di Saluggia (Vercelli),
impianto Plutonio e impianto Celle Calde di Casaccia (Roma), ITREC di
Trisaia (Matera) nonche' degli impianti nucleari FN di Bosco Marengo
(Alessandria).
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi di un soggetto
attuatore, esercita i poteri necessari per realizzare le finalita' di
cui al precedente comma 1 anche utilizzando, per la relativa
programmazione ed attuazione, la societa' di cui al comma 1. Il
Commissario delegato, a tal fine, e' autorizzato a porre in essere
ogni utile iniziativa finalizzata al compimento di attivita' di
cooperazione internazionale, nonche' ad attivare accordi
internazionali finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui alla
presente ordinanza.
3. E' costituita, con determinazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri, una Commissione tecnico-scientifica, con compiti di
valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici
inerenti agli obiettivi di cui alla presente ordinanza, per le
successive iniziative di attuazione da parte del Commissario
delegato. La predetta Commissione e' composta da sette membri aventi
elevata e comprovata autorevolezza scientifica, di cui tre nominati
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro della
salute, uno dal Ministro delle attivita' produttive ed uno dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano. La predetta Commissione e'
integrata da un rappresentante, con funzioni consultive, delle
regioni, ogniqualvolta le deliberazioni ineriscano ai territori di
rispettiva competenza.
4. Al fine di garantire unitarieta', celerita' ed economicita'
delle operazioni di messa in sicurezza, il Commissario delegato,
anche avvalendosi della Societa' di cui al comma 1, assume, sentite
le regioni territorialmente competenti, ogni necessaria iniziativa
per la gestione dell'attivita' di messa in sicurezza, nonche' per lo
smantellamento e per la bonifica degli impianti di produzione del
combustibile nucleare e di ricerca del ciclo di combustibile nucleare
di proprieta' dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e
l'Ambiente e delle sue societa' partecipate. Al fine di consentire il
conseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza le
licenze ed autorizzazioni di qualsiasi genere pertinenti agli
impianti assegnati alla Societa' di cui al comma l sono trasferite,
con il consenso dei soggetti cedenti, alla Sogin sulla base di
apposito provvedimento commissariale, ove ritenuto necessario per il
perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza. Il
personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e
delle Societa' dallo stesso partecipate, in servizio presso gli
impianti assegnati in gestione alla Societa' di cui al comma 1, e'
posto alle dipendenze funzionali della stessa Societa', previo
consenso del personale medesimo, limitatamente alla realizzazione
degli interventi previsti dalla presente ordinanza. Le determinazioni
inerenti alle attivita' di cui al presente comma verranno assunte dal
Commissario delegato d'intesa, per gli ambiti di rispettiva
competenza, con il Commissario straordinario dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'Energia e l'ambiente, con il presidente FN e con il
Presidente della Nucleco.
5. I piani degli interventi di cui al comma l sono inviati
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
che dovra' rilasciare il relativo parere tecnico entro trenta giorni
dalla trasmissione del medesimo piano.
6. Per conferire un piu' completo grado di sicurezza ai materiali
di cui al comma 1, nonche' per garantire un elevato livello di
salvaguardia della popolazione, il Commissario delegato provvede,
d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano, a porre in essere ogni
iniziativa utile per la predisposizione di uno studio volto a
definire le soluzioni idonee a consentire la gestione centralizzata
delle modalita' di deposito dei rifiuti radioattivi.

Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,
la deroga alle sotto elencate norme:
legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 241, limitatamente alle norme concernenti i provvedimenti
autorizzativi per gli impianti nucleari e per le relative modifiche;
legge 24 aprile 1975, n. 131 e relativi adempimenti
autorizzativi;
legge 7 agosto 1982, n. 704 e relativi adempimenti autorizzativi;
legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6 e disposizioni normative
regionali in materia di valutazione di impatto ambientale,
limitatamente alle norme concernenti i provvedimenti autorizzativi
ivi previsti;
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire
contenute nella parte I, titolo I, capo II;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e
norme in esso richiamate;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente alle
disposizioni in materia di concessioni per le derivazioni d'acqua per
usi industriali;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, art. 8, comma 6 e art.
9;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997,
n. 517;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23, 24 e 25;
decreto ministeriale 26 gennaio, art. 13, comma 1;
decreto ministeriale 27 febbraio 2002 limitatamente ai punti
E.1.3 e E.3.1 dell'annesso 3;
circolare del Ministero dei trasporti prot. 1772/4967/1, n.
162/96 del 16 dicembre 1996, limitatamente al trasporto di merci
pericolose su percorsi stradali;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 7, 19, 24, 35 e 36;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
appartenente al comparto Ministeri, sottoscritto in data 19 febbraio
1999;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 2, comma 2, lettera b);
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre
2001;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;
decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 10 settembre 2002;
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.

Art. 3.
1. Al fine di consentire il perseguimento degli scopi attinenti al
controllo, in condizioni di sicurezza, degli impianti di cui alla
presente ordinanza, il Commissario delegato predispone un piano di
sicurezza, sulla base di quanto stabilito dal Capo I della legge 1
aprile 1981, n. 121, attivando i necessari coordinamenti tra le Forze
di polizia e con le Forze armate, anche per quanto riguarda i
rispettivi ambiti e livelli di responsabilita', in attuazione,
altresi', di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 8
giugno 2000, n. 149; definisce, inoltre, il quadro complessivo delle
risorse umane e strumentali occorrenti.

Art. 4.
1. Per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza il
Commissario delegato si avvale delle risorse finanziarie previste per
lo smantellamento delle centrali elettronucleari. Per gli impianti di
cui all'art. 1, comma 1 le risorse finanziarie previste dall'art. 13
del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 saranno erogate prescindendo
dall'attivazione dei consorzi ivi previsti.

Art. 5.
1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Capo del
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a costituire
nell'ambito del medesimo Dipartimento un'apposita struttura di
coordinamento e di monitoraggio operativi, diretta da un Prefetto,
nonche' ad assegnare alla stessa le occorrenti risorse di personale,
anche dirigenziale, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 2 della
presente ordinanza.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato
ad individuare personale appartenente alle Amministrazioni statali,
civili, militari, che viene posto in posizione di comando o di
distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla
vigente normativa generale in materia di mobilita'; l'assegnazione di
tale personale al Dipartimento della protezione civile avviene nel
rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, della legge 15
maggio 1997, n. 127.

Art. 6.
1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il
Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto
contrattuale posto in essere in applicazione della presente
ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi,
inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono poste
a carico del bilancio della Societa' di cui all'art. 1, comma 1.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2003
Il Presidente: Berlusconi