MINISTERO DELL\'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELIBERAZIONE 29 luglio 2008
Criteri e requisiti per l\'iscrizione all\'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell\'attivita\' di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, di attuazione dell\'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni.
GU n. 206 del 3-9-2008

                        IL COMITATO NAZIONALE
dell\'Albo nazionale gestori ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante
attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE
relative alla riduzione dell\'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche\' allo smaltimento
dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell\'ambiente 28 aprile 1998, n. 406,
recante la disciplina dell\'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell\'ambiente 8 ottobre 1996,
modificato con decreto 23 aprile 1999, recante modalita\' di
prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte
delle imprese esercenti attivita\' di trasporto dei rifiuti;
Visto il decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri
di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di
attuazione dell\'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di
raccolta;
Visto, in particolare, l\'art. 2, comma 4, del predetto decreto
8 aprile 2008, il quale dispone che il soggetto che gestisce il
centro di raccolta sia iscritto all\'Albo nazionale gestori ambientali
nella categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui
all\'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Visto, altresi\', l\'art. 2, comma 5, del medesimo decreto 8 aprile
2008, il quale dispone che il Comitato nazionale dell\'Albo gestori
ambientali stabilisca con propria delibera, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, i criteri, le
modalita\' e i termini per la dimostrazione della idoneita\' tecnica e
della capacita\' finanziaria per l\'iscrizione all\'Albo dei soggetti
che gestiscono i centri di raccolta;
Ritenuto pertanto, di dover fissare i requisiti minimi dei soggetti
iscritti al registro delle imprese e al repertorio
economico-amministrativo (REA), in prosieguo denominati soggetti, che
intendono iscriversi all\'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento
dell\'attivita\' di gestione dei centri di raccolta;
Ritenuto, altresi\', di adottare disposizioni transitorie in ordine
alle modalita\' e ai termini per l\'iscrizione dei soggetti gestori dei
centri di raccolta individuati dall\'art. 2, comma 7, del decreto
8 aprile 2008;
Considerato opportuno precisare che la presente deliberazione
intende individuare i requisiti minimi per l\'iscrizione, salvo in
ogni caso l\'obbligo di disporre della piu\' ampia dotazione di mezzi e
di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria
per lo svolgimento dei servizi;
Delibera:

Art. 1.
Requisiti per l\'iscrizione

1. I soggetti che intendono iscriversi all\'Albo nella categoria 1
per lo svolgimento dell\'attivita\' di gestione dei centri di raccolta
devono:
a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio
economico amministrativo (REA);
b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto
individuata nell\'allegato 1;
c) dimostrare la qualificazione e l\'addestramento del personale
addetto secondo le modalita\' di cui all\'allegato 2;
d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti
stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato
nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO;
e) dimostrare il requisito di capacita\' finanziaria con gli
importi individuati nell\'allegato 3. Tale requisito e\' dimostrato con
le modalita\' di cui all\'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998,
n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario
rilasciata da imprese che esercitano attivita\' bancaria secondo lo
schema riportato nell\'allegato 4.
2. I soggetti gia\' iscritti nella categoria 1 che intendono
integrare l\'iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento
dell\'attivita\' di gestione dei centri di raccolta dimostrano i
requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e).


                               Art. 2.
Garanzie finanziarie

1. L\'iscrizione di cui all\'art. 1 e\' subordinata alla prestazione
di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto
del Ministro dell\'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto
23 aprile 1999, per la categoria «raccolta e trasporto di rifiuti
urbani e assimilati».
2. I soggetti gia\' iscritti all\'Albo nazionale gestori ambientali
nella categoria 1 non sono tenuti alla prestazione di ulteriori
garanzie finanziarie a condizione che l\'attivita\' di gestione dei
centri di raccolta non comporti variazione della classe d\'iscrizione.


                               Art. 3.
Disposizioni transitorie

1. I gestori dei centri di raccolta di cui al comma 7 dell\'art. 2
del decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 8 aprile 2008, che intendono proseguire l\'attivita\',
presentano domanda d\'iscrizione o domanda d\'integrazione
dell\'iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di
raccolta entro il termine di sessanta giorni previsto dallo stesso
comma. Ai fini della dimostrazione dello svolgimento dell\'attivita\'
alla data di entrata in vigore del decreto 8 aprile 2008e
dell\'attribuzione della classe d\'iscrizione, alla domanda
d\'iscrizione o alla domanda di integrazione dell\'iscrizione e\'
allegata una dichiarazione dell\'ente territoriale competente dalla
quale risulti la data e la durata dell\'affidamento del centro o dei
centri di raccolta gestiti, nonche\' la popolazione servita dagli
stessi. In alternativa a detta documentazione, e\' allegata
dichiarazione sostitutiva dell\'atto di notorieta\' resa
dall\'interessato ai sensi dell\'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni
e integrazioni, secondo lo schema riportato nell\'allegato 5.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono soddisfare il requisito
della formazione degli addetti di cui all\'allegato 2, punto 1.1.,
entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda d\'iscrizione.
3. I soggetti di cui al comma 1 che gestiscono esclusivamente i
centri di raccolta possono soddisfare il requisito di cui all\'art. 1,
lettera d), entro tre anni dalla data d\'iscrizione. Nelle more,
l\'incarico di responsabile tecnico e\' assunto dal legale
rappresentante del soggetto interessato anche in assenza dei
requisiti previsti.
Roma, 29 luglio 2008
Il Presidente: Onori

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