Sez. I,n. 2953 del 10 febbraio 2014
Presidente: Salme' Estensore: Cristiano
Caffaro Srl in liq. (Paviotti) contro Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente Friuli Venezia (Marpillero ed altro)
Rifiuti.Interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale

Alla luce di un'interpretazione coordinata e costituzionalmente orientata degli artt. 250 e 253 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il privilegio speciale immobiliare previsto dal secondo comma del menzionato art. 253 assiste non solo il credito per le spese relative agli interventi di bonifica ambientale effettuati dal comune territorialmente competente (e, ove questo non provveda, dalla regione) ai sensi dell'art. 250, ma anche quello del Ministero dell'ambiente per gli interventi ex art. 252, essendone comune la causa, derivante dal compimento di opere di disinquinamento che comportano un indubbio vantaggio per il proprietario del sito. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale che ha riconosciuto la natura privilegiata del credito, insinuato dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente - ARPA al passivo della società in amministrazione straordinaria proprietaria del sito di Torviscosa, per interventi ivi eseguiti per conto del Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di bonifica del sito inquinato di interesse nazionale della laguna di Marano e Grado).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Andrea - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17625-2011 proposto da:
CAFFARO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 08140590582), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CANINA 6, presso l'avvocato PAVIOTTI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ARPA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (C.F. 02096520305), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARPILLERO MARCO, giusta procura speciale per Notaio dott. PIERLUIGI COMELLI di UDINE - Rep. n. 43553 del 28.10.2013;
- controricorrente -
avverso il decreto del TRIBUNALE di UDINE, depositato il 26/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato PAVIOTTI ROBERTO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato ROMANELLI GUIDO e SUSANNA ERRERÀ (con delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Udine, con decreto del 26.5.011, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) del Friuli V. Giulia allo stato passivo della Caffaro s.r.l. in Amministrazione Straordinaria, ha riconosciuto collocazione privilegiata, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 253, comma 2 al credito vantato dall'opponente a titolo di corrispettivo degli interventi di analisi delle acque e dei terreni e di validazione del piano di caratterizzazione del sito di Torviscosa, di proprietà della società insolvente, eseguiti, su incarico del Ministero dell'Ambiente, nell'ambito del programma di bonifica del sito inquinato di interesse nazionale della laguna di Marano e Grado, al cui interno ricade Torviscosa. Il giudice ha rilevato che gli interventi, eseguiti d'ufficio a causa dell'inadempimento della Caffaro, secondo quanto previsto dall'art. 252 del decreto per i siti inquinati di interesse nazionale, erano in tutto e per tutto equiparabili a quelli eseguiti, anch'essi d'ufficio, nei rispettivi ambiti di competenza locale, dai comuni e dalle regioni, ai sensi dell'art. 250 del medesimo decreto; che pertanto i crediti derivanti dall'attività svolta dall'ARPA per il Ministero godevano del privilegio immobiliare previsto dal successivo D.Lgs. cit., art. 253, comma 2, che, richiamando gli interventi "di cui all'art. 250", il quale a sua volta richiamava "gli interventi di cui all'art. 242", doveva essere interpretato, in via logica e sistematica, come attributivo del privilegio a tutti i crediti sorti a seguito di interventi d'ufficio e non, come preteso dagli organi della procedura, unicamente a quelli effettuati per conto degli enti territoriali. Caffaro s.r.l. in liquidazione in A.S. ha chiesto la cassazione del provvedimento con ricorso affidato ad un unico motivo, cui ARPA ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione del D.Lgs. n. 152 del 2000, artt. 253 e 250 Caffaro s.r.l. in A.S. sostiene che
il privilegio speciale sugli immobili oggetto dell'attività di bonifica può essere riconosciuto ai soli crediti derivanti da interventi eseguiti d'ufficio, in via sostitutiva, su incarico di comuni e regioni, ma non anche a quelli eseguiti su incarico del Ministero dell'Ambiente. Deduce, a fondamento del proprio assunto, che, attraverso la censurata interpretazione analogico-estensiva, il tribunale ha violato il canone ermeneutico "ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit", ed osserva che, se davvero il legislatore avesse voluto estendere il privilegio anche agli interventi disposti dal Ministero dell'Ambiente, l'art. 253 non si sarebbe limitato a richiamare i soli interventi di cui all'art. 250 (ovvero quelli effettuati d'ufficio dagli enti territoriali) ma avrebbe dovuto citare anche le procedure di bonifica eseguite da detto Ministero ai sensi dell'art. 252.
Rileva, sotto altro profilo, che tale mancata previsione non determina disparità di trattamento fra situazioni identiche (e non comporta, pertanto, alcun dubbio di costituzionalità), essendovi diversità fra le due norme sia dal punto di vista letterale (in quanto l'art. 250, la cui rubrica recita "bonifica da parte dell'amministrazione", si riferisce alle "procedure ed agli interventi di cui all'art. 242" , mentre l'art. 252, la cui rubrica recita "siti di interesse nazionale", si riferisce "alla procedura di bonifica di cui all'art. 242"), sia dal punto di vista sostanziale, posto che l'attivazione del Comune territorialmente competente è prevista dall'art. 250 solo in via suppletiva " qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente", mentre l'art. 252 prevede l'attivazione in via diretta e principale del Ministero dell'Ambiente, che agisce di sua iniziativa e non per supplire all'inerzia dei responsabili dell'inquinamento. Sostiene che la ragione intrinseca di questa diversità deriva dal fatto che nei siti inquinati di interesse nazionale l'inquinamento è riconducile ad una pluralità di soggetti, con la conseguenza che non sarebbe possibile fra gravare sulla proprietà di uno solo di essi il privilegio speciale per crediti relativi ai costi sostenuti per procedure attinenti all'intero sito.
Il motivo non merita accoglimento.
Va intanto escluso che ricorrano differenze sostanziali fra gli interventi contemplati dall'art. 250 e quelli contemplati dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 252.
Nell'ambito del titolo 5 (rubricato "bonifica di siti contaminati"), il decreto stabilisce, all'art. 239, comma 3, che gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, nel rispetto dei criteri generali dettati dallo stesso decreto, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale.
Il successivo art. 252 si limita poi a definire (al comma 2) i parametri in base ai quali devono essere individuati tali ultimi siti - vuoi per la loro inerenza ad aree di particolare pregio ambientale, o tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, o comprese nel territorio di più regioni, vuoi per la particolare rilevanza del rischio causato dall'inquinamento - e ad attribuire (al comma 4) al Ministero dell'Ambiente la competenza al compimento d'ufficio della procedura di bonifica - disciplinata dall'art. 242 - che li riguarda. Non v'è dubbio, d'altro canto, che la predetta procedura sia la medesima il cui compimento d'ufficio è demandato, dall'art. 250, ai comuni territorialmente competenti (o, ove questi non provvedano, alle regioni), atteso che, come si ricava proprio dal coordinamento fra la rubrica e il contenuto di quest'ultima disposizione, nella nozione di "bonifica" rientrano tutte le procedure e gli interventi di cui all'art. 242.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dell'art. 252, comma 5 prevede che, al pari di quanto stabilito dall'art. 250 per gli interventi d'ufficio degli enti territoriali, il Ministero predispone gli interventi solo nel caso in cui non vi provveda o non sia individuabile il responsabile della contaminazione, ne' vi provvedano il proprietario del sito (diverso dal responsabile) od altro soggetto interessato.
Neppure può condividersi l'argomento dell'impresa in LCA, secondo cui il credito per le spese sostenute dal Ministero per l'intervento non sarebbe assistito dal privilegio speciale immobiliare sulle aree contaminate in quanto in un sito di interesse nazionale, in cui l'inquinamento è riconducibile ad una pluralità di soggetti, non sarebbe possibile, ne' giustificato, far gravare su una sola proprietà il costo delle operazioni di bonifica: è infatti evidente che anche un sito sottoposto al controllo degli enti territoriali potrebbe comprendere terreni appartenenti a diversi proprietari e potrebbe risultare inquinato per fatti cui costoro sono estranei e che sono attribuibili a più responsabili; ne' si comprende perché - nel caso di interventi effettuati su una pluralità di aree in proprietà di una pluralità di soggetti - il privilegio non potrebbe essere fatto valere su ognuna di esse, in relazione ai costi degli interventi per ciascuna sostenuti.
Ciò senza contare che, nel caso di specie, non è controverso che il credito dell'ARPA trovi la sua fonte nelle spese di operazioni di bonifica effettuate, nell'ambito del sito di interesse nazionale della laguna di Marano e Grado, nella specifica area di Torviscosa, pacificamente appartenente alla Caffaro s.r.l., e che la società, secondo quanto accertato dal tribunale e non contestato dalla ricorrente, è pure la responsabile dell'inquinamento. D'altro canto, poiché le ragioni sottostanti al riconoscimento del privilegio vanno individuate nella causa del credito, siccome derivante dal compimento di interventi di disinquinamento che comportano un indubbio vantaggio economico per il proprietario del sito (sia questi responsabile o meno della contaminazione), e poiché tali ragioni ricorrono quale che sia l'amministrazione competente a procedere alle operazioni di bonifica, ove il disposto dell'art. 253 cit., comma 2 (secondo il quale sono assistite da privilegio speciale immobiliare le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1) dovesse essere interpretato nel senso invocato dalla ricorrente (ovvero come contente un rinvio all'intero primo periodo della norma richiamata, la quale stabilisce che gli interventi di cui al presente titolo - ossia gli interventi di bonifica di cui al titolo 5 del D.Lgs. - costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'art. 250) si porrebbe una questione di legittimità costituzionale della norma per violazione dell'art. 3 Cost., non essendo giustificabile una disparità di trattamento di situazioni identiche dipendente unicamente dall'individuazione del soggetto titolare del credito. La questione, tuttavia, non va sollevata, atteso che un'interpretazione coordinata e costituzionalmente orientata delle due disposizioni, conduce a ritenere che il rinvio contenuto nell'art. 253, comma 2 ai fini del riconoscimento del privilegio immobiliare sul credito per le spese, agli "interventi di cui al comma 1", si riferisca alla sola prima parte del primo periodo della disposizione richiamata e pertanto attribuisca il privilegio a tutti gli interventi di bonifica contemplati dal titolo 5 del D.Lgs. e non ai soli interventi effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'art. 250, cui deve intendersi specificamente riferita la sola costituzione (che in questa sede non interessa) di un onere reale sui siti contaminati.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 20.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014